Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/06/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 15/5/2025 tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter
c.p.c.;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3977 R.G. Cont. dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore - C.F./P.IVA , elettivamente domiciliato in via Gioberti n. 2 - P.IVA_1
IN, presso lo studio dell'Ab. Federico AVANZOLINI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in allegato all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
, in persona del direttore pro tempore - C.F./P.IVA Controparte_1
, elettivamente domiciliata in via P.L. Nervi, Centro PartitaIVA_2
Direzionale IN Fiori, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo VALLERIANI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 14/5/2025): “Voglia Ill.mo
Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
1. si chiede nel caso in specie, l'applicazione dell'art. 105 comma 13 del
d.lgs 50/2016, come indicato in atti, e come statuito dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n.498/2021, nonché dal Comunicato ANAC del 25.11.2020, e per
l'effetto il pagamento diretto della stazione appaltante;
2) accertare e condannare
l' in persona del rappresentante legale pro tempore, a Controparte_2
pagare la complessiva somma di euro 52.000,00, oltre interessi di mora dalla data di fattura al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre rimborso forfetario ex art. 15 L.P.”;
per parte convenute (note scritte del 12/5/2025): “In osservanza e in ottemperanza delle disposizioni di cui ex art. 127-ter c.p.c. per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ed in ossequio a quanto disposto dal
Giudice, l'Avv.to Massimo Valleriani si riporta al proprio scritto difensivo, reiterando tutte le eccezioni, deduzioni, e conclusioni anche istruttorie, qui da intendersi per integralmente riportate e trascritte. In particolare, si chiede la rimessione della causa a ruolo per l'ammissione delle prove, richieste e non ammesse, nello specifico la prova per interpello e testi come articolata. Si dichiara che alla stesura delle suddette note di trattazione scritta hanno partecipato la
Dott.ssa Marica Cinque e la Dott.ssa nello svolgimento della Persona_1 pratica forense.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 19/7/2021, la società Controparte_3 ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento e
[...] Controparte_2
la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 52.000,00, quale corrispettivo per lo svolgimento di lavori di ampliamento del Pronto Soccorso del
P.O.S.M. di IN, in attuazione di progetto esecutivo approvato con CP_4
deliberazione n. 821/cs del 27/11/2017 e di seguito alla indizione di gara con Pt_2 procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c). del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'attrice ha esposto che, con deliberazione n. 1120 del 18/12/2018, l'appalto è stato aggiudicato alla società Euro90 S.r.l. (avente sede in Roma, via Roccacasale n.
30) per un corrispettivo complessivo di € 664.911,43; che, conseguentemente, in data
30/4/2019, è stato sottoscritto dai rappresentanti legali delle parti il contrato d'appalto per i lavori di ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale di IN S.M. Goretti
Successivamente, la società Euro90 S.r.l., in data 23/5/2019, ha sottoscritto contratto di subappalto con la società avente ad oggetto la Parte_1 fornitura e posa in opera del cartongesso, dell'impianto idrico sanitario, delle opere murarie annesse, opere di pittura dei controsoffitti e del PVC pavimentazioni e rivestimenti;
il subappalto dell'attrice è stato autorizzato dall' Controparte_2
con determinazione n. 52 del 21/6/2019, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50 del
2016, per la realizzazione delle predette opere per un importo a corpo stimato pari ad
€ 70.000,00 oltre IVA (è stato altresì autorizzato ulteriore subappalto con Giast
Elettrica S.n.c. per i lavori dell'impianto elettrico per importo pari ad € 30.000,00).
Il 27/8/2019 la ha emesso nei confronti della appaltatrice Parte_1
Euro90 fattura n. 9/2019 in acconto di € 27.000,00.
A seguito della ricezione di comunicazione proveniente dalla convenuta, in relazione alla risoluzione del contratto d'appalto tra essa e la Euro90, dovuta a gravi inadempienze e ritardi nell'esecuzione delle prestazioni dall'appaltatrice, la
[...]
ha comunicato alla che avrebbe dovuto ancora ricevere Parte_1 CP_2 il pagamento del primo SAL di € 30.000,00 (come da fattura del 27/8/2019 pari ad €
27.000,00 e il saldo della trattenuta pari ad € 3.000,00, emessa il 9/12/2019) chiedendo, altresì, il saldo dei lavori svolti presso il cantiere del pronto intervento del per un importo pari ad € 22.000,00. CP_4
In risposta la convenuta ha comunicato ai subappaltatori l'impossibilità di far ricorso al comma 13 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016, per cui gli stessi si sarebbero dovuti rivalere, per il mancato saldo delle fatture emesse, nei confronti dell'impresa affidataria e sub committente, avendo, tra l'altro, l' , CP_2
provveduto a liquidare quanto dovuto per le lavorazioni eseguite dall'appaltatore e dai subappaltatori, alla stessa Euro90 S.r.l.-.
La società attrice, sostenendo al contrario l'applicabilità del comma 13 della predetta disposizione del codice dei contratti pubblici all'epoca vigente, che ammette la corresponsione diretta dal committente al subappaltatore dell'importo da quest'ultimo maturato in caso di mancato versamento da parte dell'appaltatore, ha convenuto in giudizio l' concludendo con le richieste sopra riportate in CP_2
epigrafe.
1.1 Nel costituirsi in giudizio, l' di IN ha contestato quanto CP_2
dedotto da parte attrice rilevando l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della previsione normativa di cui all'art. 105, comma 13, d.lgs. n.
50 del 2016.
Nello specifico, la convenuta ha allegato di aver provveduto al riconoscimento e liquidazione delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore e dai subappaltatori in favore della Euro90 S.r.l., non essendo imposto all' alcun altro onere, CP_2
restando in capo alla Euro90 di doversi far carico non solo dei danni da essa prodotti nei propri confronti in ragione della risoluzione del contratto a causa di ritardi e inadempienze, ma anche di doversi ritenere responsabile e tenuta al pagamento di quanto all' richiesto da parte della società attrice nel presente giudizio. Pt_2
Pertanto, ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attorea e l'autorizzazione alla chiamata in causa della Euro90 S.r.l., dalla quale ha chiesto che fosse tenuta indenne per tutte le somme eventualmente dovute alla;
ha Parte_1
quindi chiesto l'accertamento del ritardo nell'esecuzione dei lavori e dell'inadempimento contrattuale dello stesso terzo chiamato, con condanna alla restituzione di quanto già versato in suo favore.
In via subordinata, la compensazione delle somme pretese dall'attrice con il danno arrecato alla convenuta.
1.2 Dopo aver disposto il differimento dell'udienza assegnando un termine al convenuto per la citazione del terzo e verificata la ritualità della notifica al terzo, all'esito dell'udienza del 5/5/2022, il g.i. ha dichiarato la contumacia della EURO90
S.R.L. e assegnato su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
Con ordinanza del 2/12/2022, il g.i. non ha ammesso “la prova per interpello
e testi articolata dalla parte convenuta nella memoria ex Controparte_2
art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.; i cap. 1, 2, 5 e 7 sono relativi a circostanze documentate e documentabili (segnatamente nei rapporti tra enti pubblici e privati); i cap. 3 e 4 sono generici e perciò inconducenti;
il cap. 7 ripropone il contenuto di un documento non controverso” e ha “preso atto che parte attrice non ha formulato richieste istruttorie”.
All'esito dell'udienza del 16/1/2025, ritenuta la causa matura per la decisione,
è stata fissata l'udienza del 15/5/2025 per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 15/5/2025 il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 15/5/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. La domanda introdotta dalla deve essere accolta per i Controparte_5
motivi di fatto e di diritto di seguito esposti.
La società attrice ha agito per ottenere il pagamento diretto da parte della stazione appaltante, la convenuta dei lavori svolti in qualità Controparte_2 di società subappaltatrice della Euro90 S.r.l. sulla base del disposto di cui all'art. 105, comma 13, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016.
Parte convenuta, come stazione appaltante, ha contestato il supposto diritto della subappaltatrice di ottenere detto pagamento diretto sostenendo che il contratto d'appalto che aveva stipulato con l'appaltatrice Euro90 S.r.l., affidataria dei lavori di ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. di IN, è stato risolto in danno CP_4 nei confronti dell'appaltatore per gravi inadempienze contrattuali e ritardi nell'esecuzione dei lavori;
contestualmente ha affermato che le lavorazioni eseguite dall'appaltatore e dai sub-appaltatori sarebbero state già riconosciute e regolarmente liquidate alla Euro90 S.r.l., pertanto non sarebbe tenuta all'adempimento diretto nei confronti della subappaltatrice.
L'art. 105, comma 13, del d.lgs. 50 del 2016, vigente al momento di introduzione della domanda giudiziale e il cui contenuto è stato trasposto integralmente, a seguito dell'introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici, nella previsione di cui all'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023, prevede l'obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi in alcuni casi specifici.
Detto meccanismo di corresponsione diretta del prezzo per i servizi prestati dai subappaltatori da parte della stazione appaltante è consentito qualora a) il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Secondo i parametri individuati a livello sovranazionale (raccomandazione n.
2003/361/CE), che identificano l'impresa quale “ogni entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica”, nella categoria delle piccole imprese rientrano quelle che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Al contempo la raccomandazione qualifica la micro-impresa quella che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Posto che risulta non controverso che per le caratteristiche ad essa proprie
(relative al numero dei dipendenti e al fatturato annuo) la società attrice possa qualificarsi come “piccola impresa”, sulle modalità operative della norma in esame è utile richiamare, in ottica interpretativa, un recente comunicato dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 25/11/2020, in base al quale è stato chiarito come la previsione di cui al comma 13 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, “si prefigge lo scopo di agevolare la partecipazione alle gare delle micro e piccole imprese e il soddisfacimento dei crediti dalle stesse maturati, ponendole al riparo dal rischio dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento da parte dell'appaltatore”.
Nello specifico “Il citato articolo 105, comma 13, lettera a) del codice dei contratti pubblici prevede l'obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa. Tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse. Ciò posto, si ritiene che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.
A tal fine, si ritiene che la rinuncia potrebbe essere espressa nell'ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto. Nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera c) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante”.
Sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC appare dunque imposto un obbligo, in capo alla stazione appaltante, di corresponsione diretta del compenso per le prestazioni eseguite da parte del subappaltatore, a prescindere dall'eventuale inadempimento posto in essere dall'appaltatore o dal pagamento eseguito in favore dell'appaltatore anche per le prestazioni affidate ai subappaltatori. La disposizione in commento, infatti, non solo richiede, nel caso delle piccole imprese, la rinuncia espressa, anche inserita nel contratto di subappalto, a detto pagamento diretto, per poter escludere il vincolo in capo al committente, ma stabilisce altresì che, anche a fronte di detta rinuncia, il subappaltatore possa rivolgersi alla committente per ottenere il pagamento a fronte di un inadempimento dell'appaltatore.
Nel caso di specie, non solo non è presente alcuna rinuncia espressa in tal senso, ma nel contratto di subappalto stipulato tra Euro90 S.r.l. e la , al Parte_1 punto 11 del contratto rubricato “Contabilizzazione lavori”, le parti hanno chiarito che “nel caso in cui la società appaltatrice non provveda al pagamento delle fatture, la società subappaltatrice potrà richiedere una sostituzione di pagamento e ricevere la liquidazione della fattura direttamente dalla stazione appaltante”.
Risulta, inoltre, pacifico che, a fronte dell'allegata parziale non esecuzione dei lavori da parte della società appaltatrice (Euro90 S.r.l.), la committente CP_2 abbia riconosciuto l'esatta esecuzione dei lavori da parte dei subappaltatori
[...]
coinvolti, come indicato sia nel corpo della comparsa di costituzione nel presente giudizio, sia nella corrispondenza con l'attrice che si era rivolta all'appaltante per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, nella parte in cui la committente non contesta l'esecuzione dei lavori da parte della
[...]
, ma chiarisce che “le lavorazioni eseguite dall'appaltatore e dai sub appalti Pt_1
sono state già riconosciute e regolarmente liquidate alla soc. Euro90 S.r.l. secondo lo Stato di Consistenza trasmesso a tutti gli interessati a mezzo pec”.
Non vi è alcuna possibilità che una eccezione di inadempimento (invero rivolta all'appaltatore) possa paralizzare il pagamento diretto in favore del subappaltatore.
Per quanto attiene al corrispettivo per le lavorazioni eseguite dalla subappaltatrice, dalle fatture in atti (fatture 9/19 del 27/8/2019, 10/19 del 9/12/2019 e
11/19 del 9/12/2019) emerge che il prezzo totale per le prestazioni è pari ad €
52.000,00 (di cui € 27.000,00 secondo quanto si rileva dalla fattura 9/19, € 3.000,00 dalla fattura 10/19, € 22.000,00 dalla fattura 11/19).
Ciò considerato, sulla base del vincolo che la norma esaminata pone in capo alla stazione appaltante, cui corrisponde un diritto potestativo del subappaltatore di ottenere la corresponsione diretta del prezzo per le prestazioni eseguite, alle condizioni sopra individuate, va accolta la domanda di parte attrice e la contestuale condanna dall committente alla corresponsione delle somme suindicate quale Pt_2
corrispettivo delle prestazioni eseguite.
2.1. Atteso il vincolo che impone il meccanismo di cui all'art. 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016 la domanda proposta dall' volta a chiamare il terzo CP_2
appaltatore in giudizio al fine di tenerla indenne dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea non può trovare accoglimento, atteso che a fronte del diritto potestativo del subappaltatore di chiedere alla committente di eseguire il pagamento diretto delle lavorazioni eseguite corrisponde un obbligo della stazione appaltante
(alle condizioni di cui alla norma esaminata) di eseguire detto pagamento, a nulla rilevando che il medesimo committente pubblico possa aver corrisposto somme all'appaltatore anche al fine di permettergli il pagamento dei subappaltatori.
Ciò risulta particolarmente evidente laddove si evidenzi che la norma prevede che anche a fronte di rinuncia espressa del subappaltatore al pagamento diretto, lo stesso deve essere eseguito laddove sussista l'inadempimento (all'obbligo di pagare il subappaltatore) dell'appaltatore principale.
Non sussistendo una “posizione di garanzia” da far valere nel presente giudizio, nei rapporti tra appaltatore e stazione appaltante, la domanda, per come formulata (vale a dire come domanda di manleva) non può essere accolta.
3. Nel costituirsi in giudizio l' IN ha proposto domanda CP_2
riconvenzionale finalizzata all'accertamento del ritardo nello svolgimento dei lavori e dell'inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore Euro90 S.r.l., con condanna della società appaltatrice (principale) alla restituzione delle somme già versate.
Con deliberazione del direttore generale n. 1070 del 19/11/2019 l' CP_2
ha proposto la risoluzione del contratto relativo ai lavori di ampliamento del
[...]
Pronto Soccorso del P.O. di IN, stipulato con la società Euro90 S.r.l. di CP_4
Roma (CIG. 757975213A - CUP. E25F18000380002) sul presupposto per cui a fronte della fissazione del termine ultimo per l'esecuzione dei lavori, stabilito alla data del 19/9/2019 (pari a quattro mesi dalla data di consegna dei lavori), inserito nel
Verbale di consegna dei lavori regolarmente firmato dall'impresa, nonché della successiva richiesta di proroga di quaranta giorni richiesta della società Euro90 S.r.l. per il completamento e l'ultimazione dei lavori, concessa invece una proroga di venti giorni ritenuta congrua secondo il parere del D.L. Ing. alla data di Per_2
scadenza effettiva dei giorni di proroga concessi il Direttore dei lavori, constatato il grave ritardo negli adempimenti, ha rilevato la mancata fine delle lavorazioni nei termini di proroga (redigendo un verbale di constatazione firmato in contraddittorio da tutti i soggetti coinvolti e inoltrato a mezzo pec).
Non essendo stati rilevati impedimenti di tipo tecnico per la prosecuzione ed il completamento delle lavorazioni previste la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto in applicazione del disposto di cui all'art. 108 del d.lgs.
50/2016.
Sulla base di detta disposizione, con riferimento al terzo comma, è chiarito che “Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto”.
L'articolo 108, al comma quinto, sancisce che nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nel caso di specie la stazione appaltante ha eseguito una serie di pagamenti a favore dell'appaltatore, di cui ha chiesto la restituzione nel presente giudizio.
Nella specie, l' ha allegato di risultare creditrice della citata CP_2 appaltatrice per la somma pari ad € 165.512,64.
In particolare, nella deliberazione del direttore generale n. 1210 del
18/12/2019 in atti, si chiarisce che la determinazione della somma predetta deriva dalla differenza tra quanto complessivamente corrisposto dall'appaltante e il valore delle lavorazioni eseguite, con applicazione delle penali per il ritardo nell'adempimento.
In particolare la convenuta ha emesso il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad € 162.238,38 (iva 22% inclusa) come da fattura
Euro90 S.r.l. n. 8 del 21/5/2019, interamente saldata, giusta determinazione del Parte 12/6/2019; si rileva, altresì, che la ha autorizzato l'emissione del SAL n. 1 a tutto il 7/8/2019 e il relativo certificato di pagamento per un importo complessivo pari ad € 131.167,89 (iva 22% inclusa) come da fattura di Euro90 S.r.l. n. 11 del
14/8/2019, giusta Determinazione n. 72 del 29/8/2019.
Dallo stato di avanzamento dei lavori si evince che l'impresa, alla data del
10/12/2019 ha eseguito lavorazioni complessive per € 145.613,42 (iva 22% inclusa) al netto del ribasso contrattuale;
il direttore dei lavori ha identificato le penali da applicare per i giorni di ritardo nell'esecuzione dei lavori, le quali ammontano complessivamente ad € 17.719,79.
Considerando dunque il rapporto tra le lavorazioni eseguite dall'appaltatore e quanto corrisposto dalla stazione appaltante, a fronte dell'inadempimento dei lavori nei termini fissati nel contratto d'appalto, (€ 162.238,38 + € 131.167,89 - €
145.613,42, con l'applicazione delle penali per il ritardo pari ad € 17.719,79), risulta un credito complessivo pari ad € 165.512,64.
La deliberazione indicata è stata, inoltre, notificata alla appaltatrice (nonché agli altri soggetti coinvolti, nello specifico, la nuova società aggiudicataria CP_6
i sub-appaltatori, le agenzie assicurative per l'escussione della polizza fideiussoria e il servizio di vigilanza del P.O. Goretti).
Ciò comporta che, al netto di quanto effettivamente eseguito dall'appaltatore
Euro90 S.r.l., che è stato corrisposto da parte della stazione appaltante, per la somma di € 145.613,42 (come dall'indagine che emerge dallo stato di avanzamento dei lavori), l' risulta creditrice della somma allegata di € 165.512,64 di cui CP_2
chiede la restituzione.
Richiamando il menzionato comma 5 dell'art.108, d.lgs. 50/2016, per il quale, nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, va da sé che quanto corrisposto in eccesso dalla Stazione appaltante per permettere all'appaltatore di realizzare i lavori concordati (nella specie il pagamento di € 162.238,38 come anticipo del 20% e di € 131.167,80 sulla base del certificato di pagamento n. 1, detratte le somme da corrispondere per le lavorazioni già eseguite pari ad €
145.613,42, e aggiunte le penali per il ritardo) è fonte di un obbligo di restituzione da parte dell'appaltatore, sulla scorta di quanto indicato dalla stazione appaltante.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (causa di valore compreso tra €. 52.000,01
e €. 260.000,00; applicati i valori medi relativi a tutte le fasi, ridotti del 30% in ragione della non rilevante difficoltà della causa e del tenore delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria, non espletata) seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attrice e della terza chiamata nei confronti della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
accoglie la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1 condanna l' al pagamento della somma di € 52.000,00 in Controparte_2
favore della stessa attrice, oltre agli interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo;
accoglie la domanda riconvenzionale proposta da nei Controparte_2
confronti del terzo chiamato in causa e per l'effetto condanna la Euro90 S.r.l. al pagamento della somma di € 165.512,64 in favore della stessa convenuta
[...]
, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_2
condanna la a rifondere le spese di lite in favore della Parte_4 [...]
che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 5.903,10 per compenso al CP_7
difensore, oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
condanna la Euro90 S.r.l. a rifondere le spese di lite in favore della Pt_4
, che liquida in € 5.903,10 per compenso al difensore, oltre rimborso delle
[...]
spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
IN, 14/6/2025 Il giudice
Luca Venditto