Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 27787/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 27787/2022 r.g.a.c. TRA
nata a [...] l'[...] e res.te in Pozzuoli (NA) alla Via Contrada Parte_1
La Schiana n. 2, C.F.: , elett.te domiciliata in Napoli alla Via C.F._1
Nuova S. Rocco n. 62 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cosomati, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE E Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 17/04/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 esponendo di aver stipulato con la convenuta contratto di assicurazione contro il furto, in relazione al veicolo di sua proprietà Fiat 500 tg. ER 797 HT, che le era stato, in data 08/03/2015, illecitamente sottratto da ignoti.
Ha aggiunto di avere, per le medesime ragioni, già introdotto innanzi a questo Tribunale precedente giudizio, estintosi per inattività delle parti.
Nella contumacia della dopo la trattazione, Controparte_1 all'odierna udienza del 17/04/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta compagnia assicurativa, ritualmente citata e non comparsa.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta. Risulta infatti dagli atti che l'attrice aderì, all'atto dell'acquisto del veicolo Fiat 500 tg. ER 797 HT, alla Convenzione auto rischi diversi “F/I Light Exclusive” n.
La documentazione agli atti rende conto altresì dell'avvenuto furto, in data 8.3.2015, del veicolo in questione, furto denunciato alla Legione dei Carabinieri di Licola in data 10/03/2015, dal marito dell'attrice, . Persona_1
L'evento è stato ulteriormente confermato dalla prova testimoniale raccolta nel giudizio n. 14918/2018, incardinato innanzi a questo Tribunale, come da verbali di udienza in copia prodotti dalla difesa attorea (cfr. in particolare verbale dell'udienza del 28.1.2021). D'altro canto la convenuta, rimasta contumace, nulla ha dedotto o eccepito in contrario. La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento dell'indennizzo, determinato in conformità alle clausole contrattuali. Viene in rilievo, in particolare, quanto stabilito al punto n.
3.1 delle condizioni di polizza, ove si legge “le garanzie furto o incendio totali, vengono prestate con applicazione del seguente scoperto: - in caso di riacquisto presso l'Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verrà applicato uno scoperto del 15% dell'importo indennizzabile – in caso di non riacquisto presso l'Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verrà applicato uno scoperto del 30% dell'importo indennizzabile”. L'attrice ha indicato, quale valore commerciale dell'auto al momento del sinistro
(marzo 2015), la somma di € 8.400,00, sulla scorta di quanto riportato dal sito Eurotax – al Volante, somma alla quale ha chiesto aggiungere il valore (€ 3.453,02), come indicato nel contratto di acquisto, degli “optional”. La richiesta non appare corretta, giacché, mentre la quotazione del valore del veicolo risulta documentata e condivisibile, in quanto tiene conto del deprezzamento derivante dal tempo decorso tra l'acquisto ed il furto, non altrettanto è a dirsi per l'aggiunta del costo delle dotazioni aggiuntive, che non può certo computarsi nel suo intero ammontare. Stimasi dunque equo assumere, quale valore del veicolo al momento del furto, quello emergente dalla documentazione esibita dall'attrice (estratta dal sito Eurotax), aumentato di una percentuale del 10%, per effetto della presenza delle anzidette dotazioni aggiuntive, pervenendosi così ad un importo di
€.9240, somma da cui andrà detratta la franchigia del 30%.
La convenuta dovrà quindi essere condannata al pagamento della somma di
€.6.468,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto alla presente decisione, ed oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
, per la causale di cui in motivazione, della somma di €.6.468,00, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto alla presente decisione, ed oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo;
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in Euro 364,00 per spese ed Parte_1
Euro 2.500,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge con attribuzione all'avv.COSOMATI MASSIMILIANO per dichiarato anticipo.
Napoli, 17/04/2025
Il Giudice
Dr.Vincenzo Pappalardo