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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4659 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Nanfa, presso il cui studio a Palermo, piazza
Leoni n. 49, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 18/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a IN (PA) il 28/06/2011 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 28/11/2024 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 3607/2018, emesso da questo Tribunale in data 05-12/10/2018;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 18/10/2024, le cui condizioni si riportano integralmente:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, potendo liberamente stabilire il proprio domicilio e residenza, con l'obbligo, però, di dare l'uno all'altra immediata comunicazione delle variazioni;
2) I minori (nata il [...]) e (nato il [...]) vengono affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori ma manterranno domicilio prevalente presso la residenza della madre attualmente sita in IN (PA) via Alicudi n.20;
3) In merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori con il padre, quest'ultimo potrà incontrarli secondo il calendario concordato tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, due volte a settimana nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:30 o in altri orari da concordare in base alle esigenze dei minori e dei genitori nonché a settimane alterne dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica con pernottamento.
Durante le festività natalizie i minori inderogabilmente trascorreranno, seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, ora con l'uno ora con l'altro genitore, il pomeriggio e la sera del 24/12 con pernottamento e/o il 25 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e/o il
26/12 dalle ore 10:00 alle 19:00.
Così per la fine dell'anno la sera del 31/12 con pernottamento e/o il primo gennaio dalle ore
11.00 alle ore 19:00 ed il 06 Gennaio dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
Durante le festività pasquali, alternando dalle 16:00 del Giovedì Santo alle 20:00 della
Domenica di Pasqua e dalle ore 10:00 del Lunedì dell'Angelo alle ore 20:00 del mercoledì.
Relativamente alle festività civili, alternandole un anno ciascuno dalle ore 10:00 alle ore
22:00.
Per quanto riguarda le vacanze estive, i minori e trascorreranno con il Per_1 Per_2
padre un periodo continuativo ed esclusivo di quindici giorni, previo accordo tra i coniugi da concordarsi entro il 15 giugno di ciascun anno e compatibilmente con i periodi di ferie di entrambi;
in mancanza di accordo tale periodo viene fissato dal giorno 01 al 16 agosto, sempre a rotazione con l'altro coniuge.
Anche in deroga ai tempi di frequentazione usuale infra determinati, ciascuno dei due genitori, tuttavia, potrà tenere con sé i figli per compleanni ed onomastici di ciascuno (o dei nonni, zii e amici intimi) o nella giornata della festa del papa o della mamma.
2 4) II sig. tuttavia, si impegna a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di Pt_2 Pt_1
ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, quale contributo al mantenimento dei figli e in ragione di € 150,00 Per_1 Per_2
ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, di istruzione e sportive.
Ogni altra spesa straordinaria verrà ripartita, nella stessa misura, solo se previamente concordata e previa presentazione dei relativi documenti di spesa, rimanendo, altrimenti, la spesa interamente a carico del genitore che intende proporla.
In relazione alla tipologia di spesa e alla necessità o meno della preventiva concertazione, i coniugi convengono di adottare il Protocollo sulle spese extra - assegno per il mantenimento dei figli sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Palermo in data 02/07/2019, cui si rinvia.
5) La signora si avvarrà in via esclusiva del beneficio dell'assegno unico e Parte_1
universale (c.d. AUU) con conseguente diritto a riscuoterlo per l'intero, anche per la quota di spettanza del sig. La domanda verrà, pertanto, inoltrata dalla signora Parte_2
con conseguente impegno del sig. a rinnovare di volta in volta, ove necessario, Pt_1 Pt_2
il rilascio in favore della stessa della relativa autorizzazione, alla richiesta e/o alla riscossione per intero del trattamento e/o accreditando alla stessa l'importo eventualmente a lui bonificato dall'Istituto previdenziale nonché ad adoperarsi per agevolarla nei suddetti adempimenti, fornendo tutta la documentazione necessaria allo scopo.
6) Entrambi i coniugi dichiarano di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e, pertanto, nessun assegno divorzile sarà previsto l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
7) Entrambi i coniugi reciprocamente, sin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per uso turistico o di lavoro e la presente dovrà servire quale nulla osta per qualunque autorità competente al rilascio o al rinnovo".
Le condizioni dell'accordo sopra riportate sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a IN
(PA) il 28/06/2011 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il C.F._2
18/10/2024, come riportate in parte motiva.
3 2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di IN (PA) al n. 28, parte II, serie A dell'anno 2011).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 29/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4659 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Nanfa, presso il cui studio a Palermo, piazza
Leoni n. 49, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 18/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a IN (PA) il 28/06/2011 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 28/11/2024 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 3607/2018, emesso da questo Tribunale in data 05-12/10/2018;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 18/10/2024, le cui condizioni si riportano integralmente:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, potendo liberamente stabilire il proprio domicilio e residenza, con l'obbligo, però, di dare l'uno all'altra immediata comunicazione delle variazioni;
2) I minori (nata il [...]) e (nato il [...]) vengono affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori ma manterranno domicilio prevalente presso la residenza della madre attualmente sita in IN (PA) via Alicudi n.20;
3) In merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori con il padre, quest'ultimo potrà incontrarli secondo il calendario concordato tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, due volte a settimana nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:30 o in altri orari da concordare in base alle esigenze dei minori e dei genitori nonché a settimane alterne dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica con pernottamento.
Durante le festività natalizie i minori inderogabilmente trascorreranno, seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, ora con l'uno ora con l'altro genitore, il pomeriggio e la sera del 24/12 con pernottamento e/o il 25 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e/o il
26/12 dalle ore 10:00 alle 19:00.
Così per la fine dell'anno la sera del 31/12 con pernottamento e/o il primo gennaio dalle ore
11.00 alle ore 19:00 ed il 06 Gennaio dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
Durante le festività pasquali, alternando dalle 16:00 del Giovedì Santo alle 20:00 della
Domenica di Pasqua e dalle ore 10:00 del Lunedì dell'Angelo alle ore 20:00 del mercoledì.
Relativamente alle festività civili, alternandole un anno ciascuno dalle ore 10:00 alle ore
22:00.
Per quanto riguarda le vacanze estive, i minori e trascorreranno con il Per_1 Per_2
padre un periodo continuativo ed esclusivo di quindici giorni, previo accordo tra i coniugi da concordarsi entro il 15 giugno di ciascun anno e compatibilmente con i periodi di ferie di entrambi;
in mancanza di accordo tale periodo viene fissato dal giorno 01 al 16 agosto, sempre a rotazione con l'altro coniuge.
Anche in deroga ai tempi di frequentazione usuale infra determinati, ciascuno dei due genitori, tuttavia, potrà tenere con sé i figli per compleanni ed onomastici di ciascuno (o dei nonni, zii e amici intimi) o nella giornata della festa del papa o della mamma.
2 4) II sig. tuttavia, si impegna a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di Pt_2 Pt_1
ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, quale contributo al mantenimento dei figli e in ragione di € 150,00 Per_1 Per_2
ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, di istruzione e sportive.
Ogni altra spesa straordinaria verrà ripartita, nella stessa misura, solo se previamente concordata e previa presentazione dei relativi documenti di spesa, rimanendo, altrimenti, la spesa interamente a carico del genitore che intende proporla.
In relazione alla tipologia di spesa e alla necessità o meno della preventiva concertazione, i coniugi convengono di adottare il Protocollo sulle spese extra - assegno per il mantenimento dei figli sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Palermo in data 02/07/2019, cui si rinvia.
5) La signora si avvarrà in via esclusiva del beneficio dell'assegno unico e Parte_1
universale (c.d. AUU) con conseguente diritto a riscuoterlo per l'intero, anche per la quota di spettanza del sig. La domanda verrà, pertanto, inoltrata dalla signora Parte_2
con conseguente impegno del sig. a rinnovare di volta in volta, ove necessario, Pt_1 Pt_2
il rilascio in favore della stessa della relativa autorizzazione, alla richiesta e/o alla riscossione per intero del trattamento e/o accreditando alla stessa l'importo eventualmente a lui bonificato dall'Istituto previdenziale nonché ad adoperarsi per agevolarla nei suddetti adempimenti, fornendo tutta la documentazione necessaria allo scopo.
6) Entrambi i coniugi dichiarano di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e, pertanto, nessun assegno divorzile sarà previsto l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
7) Entrambi i coniugi reciprocamente, sin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per uso turistico o di lavoro e la presente dovrà servire quale nulla osta per qualunque autorità competente al rilascio o al rinnovo".
Le condizioni dell'accordo sopra riportate sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a IN
(PA) il 28/06/2011 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il C.F._2
18/10/2024, come riportate in parte motiva.
3 2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di IN (PA) al n. 28, parte II, serie A dell'anno 2011).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 29/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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