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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RG 219 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 219-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ), quale mandataria in nome e Parte_1 P.IVA_1
per conto di (C.F. ), rappresentata e difesa per delega Controparte_1 P.IVA_2
in calce ed allegata al presente atto dagli avv.ti avv. Giorgio Tarzia ed Edoardo Staunovo
Polacco, entrambi del Foro di Milano
- RICORRENTE- nei confronti di
C.F. e P. IVA ), con sede legale a Torino, in Controparte_2 P.IVA_3
Via Confienza n. 10 cap 10121, rappresentata e difesa, dall'Avv. Edoardo Tamagnone e dall'Avv. Cesare Di Marco del Foro di Torino
- CONVENUTA–
*** Con ricorso depositato il 10 aprile 2025 (C.F. Parte_1
), quale mandataria in nome e per conto di ha P.IVA_1 Controparte_1 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società per azioni
, con sede legale a Torino, in Via Confienza n. 10 cap 10121. Controparte_2
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati a mezzo pec del 18.4.2025 dalla Cancelleria alla convenuta e tale parte si è costituita con memoria 13.5.2025, con la quale ha descritto le cause della propria situazione, il pregresso percorso di composizione negoziata e di domanda di omologa di concordato semplificato (conclusosi con la pronuncia
4.2.2025 della Corte di Appello di Torino che ha rigettato il reclamo avverso il decreto
16.4.2024 con cui il Tribunale aveva respinto la domanda di omologa del concordato semplificato), nonché i contenziosi in atto e concludendo rimettendosi “a giustizia” quanto alla domanda proposta nei suoi confronti.
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_3
23.4.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il 28.4.2025, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidato all'agente della riscossione è pari a 42.142,06 euro, di cui euro 39.998,00 “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio” ed euro 2.144,06 “Importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”.
All'udienza del 20 maggio 2025 sono comparse entrambe le parti.
La difesa della convenuta ha precisato di nulla osservare sul credito, di non aver potuto depositare il bilancio 2024 non essendo spirati i termini e si è rimessa alle valutazioni del
Tribunale in ordine alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Il legale rappresentante della società convenuta, a domanda del Giudice, ha precisato che l'attivo è costituito da crediti e macchinari il cui valore si aggira intorno a circa 50.000,00 euro.
La difesa di parte ricorrente ha osservato che dai documenti emerge l'insolvenza, in quanto la società al 31.3.2025 registra una perdita di 8 milioni ed ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Al termine dell'udienza, il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione di (in nome e per conto di cui ha agito Controparte_1
come mandataria , qualificatasi come creditrice Parte_1 della convenuta delle somme di € 99.194,82 per saldo debitore del conto corrente n.
2 3003/42189123, comprensivi di interessi calcolati a tutto il 31.12.2022, oltre interessi successivi, ed € 149.859,81 in forza di mutuo n. 421-23052487 assistito da garanzia MCC, oltre interessi successivi al 21.9.2023. Occorre osservare che la convenuta, costituitasi, non ha contestato l'esistenza di tali crediti (verbale di udienza 20.5.2025);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, poiché che la sede legale della società è a Torino, in Via Confienza n. 10 cap 10121 (cfr. visura camerale del 15.4.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata, con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate, e si è costituita rimettendosi alle valutazioni del Tribunale in ordine alla domanda;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII di , attesa la veste e l'attività commerciali Controparte_2
della stessa (società per azioni, avente quale oggetto sociale il commercio al dettaglio e all'ingrosso, anche tramite internet di abbigliamento ed accessori, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Al riguardo deve osservarsi che dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dalla convenuta emerge il superamento die limiti dimensionali di cui alla norma citata, ad esempio per quanto riguarda il fatturato per l'anno 2022, quantificato nella memoria di costituzione in euro 8.081.000,00, così da doversi escludere che si tratti di impresa minore e come tale sottratta alla liquidazione giudiziale;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza, non contestato peraltro dalla convenuta, si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: l'esperimento senza esito della composizione negoziata e il diniego di omologa del concordato semplificato;
il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente;
il mancato deposito tempestivo del bilancio 2023, risultante dalla visura camerale 18.4.2025; le esecuzioni di cui ha dato atto nella memoria di costituzione;
il contenzioso in essere con Two Leaders Controparte_2 srl, soggetto che aveva formulato un'offerta d'acquisto dell'azienda condotta in affitto;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito di e della ricorrente. CP_3
3 Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), con sede legale a Torino, in Via Confienza n. 10 cap
[...] P.IVA_3
10121; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCII; stabilisce
4 il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 15.00 nell'aula 9 del tribunale (scala A, piano terra), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza
5 la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 22.5.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 219-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ), quale mandataria in nome e Parte_1 P.IVA_1
per conto di (C.F. ), rappresentata e difesa per delega Controparte_1 P.IVA_2
in calce ed allegata al presente atto dagli avv.ti avv. Giorgio Tarzia ed Edoardo Staunovo
Polacco, entrambi del Foro di Milano
- RICORRENTE- nei confronti di
C.F. e P. IVA ), con sede legale a Torino, in Controparte_2 P.IVA_3
Via Confienza n. 10 cap 10121, rappresentata e difesa, dall'Avv. Edoardo Tamagnone e dall'Avv. Cesare Di Marco del Foro di Torino
- CONVENUTA–
*** Con ricorso depositato il 10 aprile 2025 (C.F. Parte_1
), quale mandataria in nome e per conto di ha P.IVA_1 Controparte_1 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società per azioni
, con sede legale a Torino, in Via Confienza n. 10 cap 10121. Controparte_2
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati a mezzo pec del 18.4.2025 dalla Cancelleria alla convenuta e tale parte si è costituita con memoria 13.5.2025, con la quale ha descritto le cause della propria situazione, il pregresso percorso di composizione negoziata e di domanda di omologa di concordato semplificato (conclusosi con la pronuncia
4.2.2025 della Corte di Appello di Torino che ha rigettato il reclamo avverso il decreto
16.4.2024 con cui il Tribunale aveva respinto la domanda di omologa del concordato semplificato), nonché i contenziosi in atto e concludendo rimettendosi “a giustizia” quanto alla domanda proposta nei suoi confronti.
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_3
23.4.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il 28.4.2025, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidato all'agente della riscossione è pari a 42.142,06 euro, di cui euro 39.998,00 “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio” ed euro 2.144,06 “Importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”.
All'udienza del 20 maggio 2025 sono comparse entrambe le parti.
La difesa della convenuta ha precisato di nulla osservare sul credito, di non aver potuto depositare il bilancio 2024 non essendo spirati i termini e si è rimessa alle valutazioni del
Tribunale in ordine alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Il legale rappresentante della società convenuta, a domanda del Giudice, ha precisato che l'attivo è costituito da crediti e macchinari il cui valore si aggira intorno a circa 50.000,00 euro.
La difesa di parte ricorrente ha osservato che dai documenti emerge l'insolvenza, in quanto la società al 31.3.2025 registra una perdita di 8 milioni ed ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Al termine dell'udienza, il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione di (in nome e per conto di cui ha agito Controparte_1
come mandataria , qualificatasi come creditrice Parte_1 della convenuta delle somme di € 99.194,82 per saldo debitore del conto corrente n.
2 3003/42189123, comprensivi di interessi calcolati a tutto il 31.12.2022, oltre interessi successivi, ed € 149.859,81 in forza di mutuo n. 421-23052487 assistito da garanzia MCC, oltre interessi successivi al 21.9.2023. Occorre osservare che la convenuta, costituitasi, non ha contestato l'esistenza di tali crediti (verbale di udienza 20.5.2025);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, poiché che la sede legale della società è a Torino, in Via Confienza n. 10 cap 10121 (cfr. visura camerale del 15.4.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata, con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate, e si è costituita rimettendosi alle valutazioni del Tribunale in ordine alla domanda;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII di , attesa la veste e l'attività commerciali Controparte_2
della stessa (società per azioni, avente quale oggetto sociale il commercio al dettaglio e all'ingrosso, anche tramite internet di abbigliamento ed accessori, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Al riguardo deve osservarsi che dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dalla convenuta emerge il superamento die limiti dimensionali di cui alla norma citata, ad esempio per quanto riguarda il fatturato per l'anno 2022, quantificato nella memoria di costituzione in euro 8.081.000,00, così da doversi escludere che si tratti di impresa minore e come tale sottratta alla liquidazione giudiziale;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza, non contestato peraltro dalla convenuta, si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: l'esperimento senza esito della composizione negoziata e il diniego di omologa del concordato semplificato;
il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente;
il mancato deposito tempestivo del bilancio 2023, risultante dalla visura camerale 18.4.2025; le esecuzioni di cui ha dato atto nella memoria di costituzione;
il contenzioso in essere con Two Leaders Controparte_2 srl, soggetto che aveva formulato un'offerta d'acquisto dell'azienda condotta in affitto;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito di e della ricorrente. CP_3
3 Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), con sede legale a Torino, in Via Confienza n. 10 cap
[...] P.IVA_3
10121; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCII; stabilisce
4 il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 15.00 nell'aula 9 del tribunale (scala A, piano terra), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza
5 la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 22.5.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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