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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/532
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale composto dai Magistrati
Dott.SS Elena Giuppi Presidente
Dott.SS Giulia Isadora Loi Giudice relatore
Dott.SS Luisa Dalla Via Giudice
sul reclamo proposto da e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
669terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza del 10.3.2025,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.4.2025, lette le memorie difensive di e Controparte_1 CP_2
[...]
1. Con ricorso depositato in data 24.3.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto reclamo avverso l'ordinanza del 10.3.2025 con cui il GE OT.SS nell'ambito Per_1 della procedura esecutiva n. 352/2013, ha rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. dagli stessi proposta, confermando l'ordinanza del 13.1.2025, con cui aveva dichiarato l'ammissibilità dei ricorsi in riassunzione depositati da e Controparte_1 CP_2
Con comparse depositate in data 2.4.2025 e 3.4.2025 si sono costituite
[...]
e chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_1 CP_2
2. Preliminarmente, occorre riscostruire le vicende processuali che hanno portato al presente reclamo.
La procedura immobiliare R.G.E. n. 352/2013 è stata promoSS da , quale Parte_3
procuratrice della CaSS di Risparmio di Parma e Piacenza, nei confronti di Parte_1
e in forza del credito vantato sulla base del contratto di mutuo
[...] Parte_2
fondiario del 24.1.2008 (doc. 8 parte reclamata ). CP_1
Pagina 1 Con comparsa depositata in data 9.10.2018 è intervenuta ex Controparte_1
art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare n. 352/2013 (doc. 7 parte reclamata
. CP_2
Con decreto depositato in data 11.1.2019 il compendio immobiliare pignorato è stato trasferito a (doc. 1 parte reclamata . CP_2 CP_2
A causa di problemi sorti durante la liberazione dell'immobile, il GE OT.SS , con Per_2 ordinanza del 2.11.2023 ha disposto che l'ufficiale giudiziario proseguisse con sollecitudine alla “liberazione avvalendosi dell'ausilio della forza pubblica e del delegato” (doc. 14 parte reclamata . CP_2
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 i debitori esecutati hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso tale ordinanza, domandando la sospensione della procedura esecutiva ex art. 560 c.p.c. di rilascio e sgombero (doc. 15 parte reclamata . L'opposizione, per CP_2
quanto qui intereSS, è stata proposta nei confronti di quale Controparte_3
procuratrice della CASSA di RISPARMIO di PARMA e PIACENZA ed altri, oggi
[...]
Contr
e OC (limitatamente alla impugnazione dei Controparte_1
provvedimenti aOTati in punto di esecuzione dell'ordine di liberaizone), al
[...]
e ad ogni altro atto, precedente e successivo
Contro
CP_5 CP_2
(aggiudicataria)” (cfr. pagg. 1 e 2 atto opposizione;
doc. 15 parte reclamata . CP_2
Nell'anzidetto giudizio di opposizione si sono costituite e Controparte_1
(doc. 16 parte reclamata . CP_2 CP_2
Con istanza depositata in data 8.1.2024, nell'ambito del sub procedimento di opposizione, i debitori esecutati hanno ricusato il GE OT.SS (doc. 17 parte reclamata . Per_2 CP_2
Il GE OT.SS , con provvedimento del 10.1.2024, ritenuto che ai sensi dell'art. 52 Per_2
c.p.c. “l'effetto sospensivo della proposizione è automatico”, ha mandato al delegato “perché sospenda gli atti del procedimento in corso” e ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale
(doc. 19 parte reclamata . CP_2
All'udienza collegiale del 16.1.2024, fiSSta per decidere sull'istanza di ricusazione, gli esecutati hanno invitato la OT.SS Loi ad astenersi per i medesimi motivi posti alla base dell'istanza di ricusazione della OT.SS (doc. 20 parte reclamata;
richiesta di Per_2 CP_2 astensione poi sottoposta dalla OT.SS Loi al Presidente del Tribunale, il quale l'ha rigettata
“in difetto di gravi ragioni di opportunità” (doc. 21 parte reclamata . CP_2
Con istanza del 29.1.2024 gli esecutati hanno ricusato la OT.SS Loi (doc. 22 parte reclamata
. CP_2
Pagina 2 Il Tribunale di Lodi con ordinanza depositata in data 26.2.2024 ha dichiarato il ricorso inammissibile (doc. 23 parte reclamata . CP_2
A seguito del trasferimento della OT.SS presso il Tribunale di Monza, il fascicolo Per_2
352/2013 è stato assegnato alla OT.SS Per_1
Con ricorso per riassunzione depositato in data 27.5.2024 ha domandato la CP_2
prosecuzione della procedura sospesa (doc. 24 parte reclamata . Analogo ricorso è stato CP_2
poi depositato da in data 27.6.2024 (doc. 25 parte reclamata Controparte_1
. CP_2
Con ordinanza del 17.6.2024 il GE OT.SS ha fiSSto l'udienza del 12.7.2024 per Per_1
discutere in ordine alla prosecuzione del procedimento (doc. 26 parte reclamata;
CP_2 all'udienza il procuratore dei debitori esecutati ha chiesto dichiararsi non luogo a provvedere sull'istanza di riassunzione dovendo ancora essere definito il procedimento incidentale di ricusazione della OT.SS (doc. 27 parte reclamata . Per_2 CP_2
Con ordinanza depositata in data 19.9.2024 il Tribunale di Lodi ha rigettato il ricorso per ricusazione della OT.SS (doc. 28 parte reclamata . Per_2 CP_2
In data 24.9.2024 e hanno depositato nuovi ricorsi in CP_2 Controparte_1 riassunzione (doc. 13 parte reclamata ), a seguito dei quali il GE OT.SS – CP_1 Per_1
ritenuto il venir meno delle ragioni di improcedibilità eccepite dai debitori in ordine alla prosecuzione del procedimento – ha fiSSto l'udienza del 5.11.2024 (doc. 30 parte reclamata
. CP_2
Con ordinanza del 13.1.2025 la OT.SS a scioglimento della riserva assunta all'udienza Per_1
del 5.11.2024, ha dichiarato l'ammissibilità dei ricorsi in riassunzione depositati da
[...]
e e ha fiSSto nuova udienza per la discussione in ordine Controparte_1 CP_2 all'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dai debitori in data 30.11.2023 (doc. 5 parte reclamante).
Avverso tale ordinanza i debitori esecutati hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. (doc.
4 parte reclamante), rigettata dal GE OT.SS con ordinanza del 10.3.2025 (doc. 1 parte Per_1
reclamante), impugnata con il presente reclamo.
3. Con il presente reclamo dunque si discute sulla legittimazione di
[...]
e a riassumere il giudizio di esecuzione sospeso ex art. 52 c.p.c. Controparte_1 CP_2
3.1 Come noto, l'art. 54 c.p.c., avente ad oggetto l'ordinanza sulla ricusazione, al quarto comma stabilisce che “Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti,
Pagina 3 le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi”.
Ebbene, dal tenore letterale della norma deve ritenersi che la legittimazione a riassumere il procedimento sospeso spetti ai soggetti che in questo rivestivano la qualità di parte. In altri termini, al fine di valutare la legittimazione di un soggetto alla riassunzione occorre verificare unicamente che questi fosse parte del giudizio sospeso, non dovendosi di contro verificare la sussistenza di un effettivo e concreto interesse della parte alla prosecuzione del procedimento.
3.2 Nel caso in esame è pacifico che e abbiano Controparte_1 CP_2
entrambe la qualifica di “parte” nel sub procedimento di opposizione apertosi a seguito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dai debitori esecutati in data 30.11.2023, nell'ambito del quale è stata formulata l'istanza di ricusazione del GE OT.SS . Per_2
Al riguardo basti osservare che gli stessi debitori opponenti hanno individuato la creditrice e l'aggiudicataria quali controparti in relazione all'opposizione proposta (cfr. CP_1 CP_2
pagg. 1 e 2 opposizione 617 c.p.c.; doc. 15 parte reclamata . CP_2
inoltre, è pacificamente parte anche della procedura Controparte_1
esecutiva n. 352/2013, essendo la steSS intervenuta ex art. 111 c.p.c. nella anzidetta procedura con comparsa depositata in data 9.10.2018 (doc. 7 parte reclamata ). CP_1
Conseguentemente devono ritenersi pienamente ammissibili i ricorsi in riassunzione depositati da e trattandosi di soggetti legittimati Controparte_1 CP_2
ex lege a domandare la prosecuzione del giudizio sospeso ex art. 52 c.p.c.
Nessuna rilevanza di contro assumono in tale sede le contestazioni mosse da parte reclamante in ordine all'effettiva titolarità del credito azionato in capo a ovvero alla mancata CP_1 iscrizione di all'albo ex art. 106 TUB. CP_1
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte reclamante.
4.1 Sussistono inoltre i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presentazione del reclamo, ai sensi dell'art. 1 co. 17 l. 228/2012. Tale norma, infatti, ha introOTo il comma 1 quater nell'art. 13 d.p.r. 115/2002, che dispone: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle “impugnazioni”, non può non trovare
Pagina 4 applicazione anche ai reclami. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo
Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. min. 31 luglio
2002, n. 5). In queste ipotesi, dunque, il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui sopra e “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,
- rigetta il reclamo proposto da e Parte_1 Parte_2
- condanna e in solido tra loro, a pagare in Parte_1 Parte_2
favore di e le spese della presente Controparte_1 CP_2 procedura liquidate, per ciascuna parte, in € 3.000,00 oltre accessori come per legge;
- condanna e in solido tra loro, a versare un Parte_1 Parte_2
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co 1quater, d.p.r. 115/2002.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 8 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente OT.SS Giulia Isadora Loi OT.SS Elena Giuppi
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale composto dai Magistrati
Dott.SS Elena Giuppi Presidente
Dott.SS Giulia Isadora Loi Giudice relatore
Dott.SS Luisa Dalla Via Giudice
sul reclamo proposto da e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
669terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza del 10.3.2025,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.4.2025, lette le memorie difensive di e Controparte_1 CP_2
[...]
1. Con ricorso depositato in data 24.3.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto reclamo avverso l'ordinanza del 10.3.2025 con cui il GE OT.SS nell'ambito Per_1 della procedura esecutiva n. 352/2013, ha rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. dagli stessi proposta, confermando l'ordinanza del 13.1.2025, con cui aveva dichiarato l'ammissibilità dei ricorsi in riassunzione depositati da e Controparte_1 CP_2
Con comparse depositate in data 2.4.2025 e 3.4.2025 si sono costituite
[...]
e chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_1 CP_2
2. Preliminarmente, occorre riscostruire le vicende processuali che hanno portato al presente reclamo.
La procedura immobiliare R.G.E. n. 352/2013 è stata promoSS da , quale Parte_3
procuratrice della CaSS di Risparmio di Parma e Piacenza, nei confronti di Parte_1
e in forza del credito vantato sulla base del contratto di mutuo
[...] Parte_2
fondiario del 24.1.2008 (doc. 8 parte reclamata ). CP_1
Pagina 1 Con comparsa depositata in data 9.10.2018 è intervenuta ex Controparte_1
art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare n. 352/2013 (doc. 7 parte reclamata
. CP_2
Con decreto depositato in data 11.1.2019 il compendio immobiliare pignorato è stato trasferito a (doc. 1 parte reclamata . CP_2 CP_2
A causa di problemi sorti durante la liberazione dell'immobile, il GE OT.SS , con Per_2 ordinanza del 2.11.2023 ha disposto che l'ufficiale giudiziario proseguisse con sollecitudine alla “liberazione avvalendosi dell'ausilio della forza pubblica e del delegato” (doc. 14 parte reclamata . CP_2
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 i debitori esecutati hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso tale ordinanza, domandando la sospensione della procedura esecutiva ex art. 560 c.p.c. di rilascio e sgombero (doc. 15 parte reclamata . L'opposizione, per CP_2
quanto qui intereSS, è stata proposta nei confronti di quale Controparte_3
procuratrice della CASSA di RISPARMIO di PARMA e PIACENZA ed altri, oggi
[...]
Contr
e OC (limitatamente alla impugnazione dei Controparte_1
provvedimenti aOTati in punto di esecuzione dell'ordine di liberaizone), al
[...]
e ad ogni altro atto, precedente e successivo
Contro
CP_5 CP_2
(aggiudicataria)” (cfr. pagg. 1 e 2 atto opposizione;
doc. 15 parte reclamata . CP_2
Nell'anzidetto giudizio di opposizione si sono costituite e Controparte_1
(doc. 16 parte reclamata . CP_2 CP_2
Con istanza depositata in data 8.1.2024, nell'ambito del sub procedimento di opposizione, i debitori esecutati hanno ricusato il GE OT.SS (doc. 17 parte reclamata . Per_2 CP_2
Il GE OT.SS , con provvedimento del 10.1.2024, ritenuto che ai sensi dell'art. 52 Per_2
c.p.c. “l'effetto sospensivo della proposizione è automatico”, ha mandato al delegato “perché sospenda gli atti del procedimento in corso” e ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale
(doc. 19 parte reclamata . CP_2
All'udienza collegiale del 16.1.2024, fiSSta per decidere sull'istanza di ricusazione, gli esecutati hanno invitato la OT.SS Loi ad astenersi per i medesimi motivi posti alla base dell'istanza di ricusazione della OT.SS (doc. 20 parte reclamata;
richiesta di Per_2 CP_2 astensione poi sottoposta dalla OT.SS Loi al Presidente del Tribunale, il quale l'ha rigettata
“in difetto di gravi ragioni di opportunità” (doc. 21 parte reclamata . CP_2
Con istanza del 29.1.2024 gli esecutati hanno ricusato la OT.SS Loi (doc. 22 parte reclamata
. CP_2
Pagina 2 Il Tribunale di Lodi con ordinanza depositata in data 26.2.2024 ha dichiarato il ricorso inammissibile (doc. 23 parte reclamata . CP_2
A seguito del trasferimento della OT.SS presso il Tribunale di Monza, il fascicolo Per_2
352/2013 è stato assegnato alla OT.SS Per_1
Con ricorso per riassunzione depositato in data 27.5.2024 ha domandato la CP_2
prosecuzione della procedura sospesa (doc. 24 parte reclamata . Analogo ricorso è stato CP_2
poi depositato da in data 27.6.2024 (doc. 25 parte reclamata Controparte_1
. CP_2
Con ordinanza del 17.6.2024 il GE OT.SS ha fiSSto l'udienza del 12.7.2024 per Per_1
discutere in ordine alla prosecuzione del procedimento (doc. 26 parte reclamata;
CP_2 all'udienza il procuratore dei debitori esecutati ha chiesto dichiararsi non luogo a provvedere sull'istanza di riassunzione dovendo ancora essere definito il procedimento incidentale di ricusazione della OT.SS (doc. 27 parte reclamata . Per_2 CP_2
Con ordinanza depositata in data 19.9.2024 il Tribunale di Lodi ha rigettato il ricorso per ricusazione della OT.SS (doc. 28 parte reclamata . Per_2 CP_2
In data 24.9.2024 e hanno depositato nuovi ricorsi in CP_2 Controparte_1 riassunzione (doc. 13 parte reclamata ), a seguito dei quali il GE OT.SS – CP_1 Per_1
ritenuto il venir meno delle ragioni di improcedibilità eccepite dai debitori in ordine alla prosecuzione del procedimento – ha fiSSto l'udienza del 5.11.2024 (doc. 30 parte reclamata
. CP_2
Con ordinanza del 13.1.2025 la OT.SS a scioglimento della riserva assunta all'udienza Per_1
del 5.11.2024, ha dichiarato l'ammissibilità dei ricorsi in riassunzione depositati da
[...]
e e ha fiSSto nuova udienza per la discussione in ordine Controparte_1 CP_2 all'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dai debitori in data 30.11.2023 (doc. 5 parte reclamante).
Avverso tale ordinanza i debitori esecutati hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. (doc.
4 parte reclamante), rigettata dal GE OT.SS con ordinanza del 10.3.2025 (doc. 1 parte Per_1
reclamante), impugnata con il presente reclamo.
3. Con il presente reclamo dunque si discute sulla legittimazione di
[...]
e a riassumere il giudizio di esecuzione sospeso ex art. 52 c.p.c. Controparte_1 CP_2
3.1 Come noto, l'art. 54 c.p.c., avente ad oggetto l'ordinanza sulla ricusazione, al quarto comma stabilisce che “Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti,
Pagina 3 le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi”.
Ebbene, dal tenore letterale della norma deve ritenersi che la legittimazione a riassumere il procedimento sospeso spetti ai soggetti che in questo rivestivano la qualità di parte. In altri termini, al fine di valutare la legittimazione di un soggetto alla riassunzione occorre verificare unicamente che questi fosse parte del giudizio sospeso, non dovendosi di contro verificare la sussistenza di un effettivo e concreto interesse della parte alla prosecuzione del procedimento.
3.2 Nel caso in esame è pacifico che e abbiano Controparte_1 CP_2
entrambe la qualifica di “parte” nel sub procedimento di opposizione apertosi a seguito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dai debitori esecutati in data 30.11.2023, nell'ambito del quale è stata formulata l'istanza di ricusazione del GE OT.SS . Per_2
Al riguardo basti osservare che gli stessi debitori opponenti hanno individuato la creditrice e l'aggiudicataria quali controparti in relazione all'opposizione proposta (cfr. CP_1 CP_2
pagg. 1 e 2 opposizione 617 c.p.c.; doc. 15 parte reclamata . CP_2
inoltre, è pacificamente parte anche della procedura Controparte_1
esecutiva n. 352/2013, essendo la steSS intervenuta ex art. 111 c.p.c. nella anzidetta procedura con comparsa depositata in data 9.10.2018 (doc. 7 parte reclamata ). CP_1
Conseguentemente devono ritenersi pienamente ammissibili i ricorsi in riassunzione depositati da e trattandosi di soggetti legittimati Controparte_1 CP_2
ex lege a domandare la prosecuzione del giudizio sospeso ex art. 52 c.p.c.
Nessuna rilevanza di contro assumono in tale sede le contestazioni mosse da parte reclamante in ordine all'effettiva titolarità del credito azionato in capo a ovvero alla mancata CP_1 iscrizione di all'albo ex art. 106 TUB. CP_1
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte reclamante.
4.1 Sussistono inoltre i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presentazione del reclamo, ai sensi dell'art. 1 co. 17 l. 228/2012. Tale norma, infatti, ha introOTo il comma 1 quater nell'art. 13 d.p.r. 115/2002, che dispone: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle “impugnazioni”, non può non trovare
Pagina 4 applicazione anche ai reclami. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo
Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. min. 31 luglio
2002, n. 5). In queste ipotesi, dunque, il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui sopra e “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,
- rigetta il reclamo proposto da e Parte_1 Parte_2
- condanna e in solido tra loro, a pagare in Parte_1 Parte_2
favore di e le spese della presente Controparte_1 CP_2 procedura liquidate, per ciascuna parte, in € 3.000,00 oltre accessori come per legge;
- condanna e in solido tra loro, a versare un Parte_1 Parte_2
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co 1quater, d.p.r. 115/2002.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 8 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente OT.SS Giulia Isadora Loi OT.SS Elena Giuppi
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