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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 16gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 17050/2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi n. 57, Parte_1
presso lo studio dell'avv.ta Anna Bevilaqua, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
Ricorrente
E
, nella qualità di titolare della ditta individuale Centro Estetico Villa Gordiani CP_1
Convenuta-contumace
Conclusioni: come da ricorso e note autorizzate
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 2/5/2024 si è rivolta a Parte_1
questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
- dall'1/7/2022 al 30/6/2022 aveva lavorato presso il Centro Estetico Villa Gordiani, gestito dal
, con la qualifica di onicotecnica;
CP_1
-aveva, quindi, svolto attività di cura e ricostruzione delle unghie, oltre che di pulizia dei locali, prestando servizio per non meno di 40 ore settimanali, ma spesso dalle 8 alle 20,00, quando gli appuntamenti fissati dalla titolare lo richiedevano;
-non aveva mai fruito di ferie o permessi
-aveva sempre operato con i materiali e gli strumenti fornitile dalla che provvedeva a prendere CP_1
gli appuntamenti con la clientela e a riscuotere dalla medesima i corrispettivi, nonché ad impartirle direttive circa le attività da svolgere;
- aveva pattuito e ricevuto una retribuzione mensile di € 1.300,00.
Tanto premesso, ha dedotto che il rapporto in forza del quale aveva prestato servizio per conto ed in favore di era riconducibile allo schema causale di cui all'art. 2094 c.c., sussistendo CP_1 plurimi e convergenti elementi sintomatici della subordinazione, quali il rispetto di un orario di lavoro, l'utilizzo di materiali ed attrezzature fornite dalla datrice di lavoro, lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei locali messi a disposizioni da quest'ultima, l'assenza di rischio economico e di qualsiasi organizzazione imprenditoriale, l'assoggettamento ad ordini e direttive in merito alle modalità di esecuzione della prestazione;
che aveva, pertanto, diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL settore Acconciatura ed Estetica per i dipendenti inquadrati nel 3° livello, nel quale erano collocati gli onicotecnici;
; che era, quindi, creditrice della complessiva somma di € 6.074,46, di cui € 4.418,83 a titolo di differenze retributive, € 680,07 a titolo di ratei tredicesima mensilità, € 553,37 a titolo di TFR ed il residuo a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti, giusta conteggi allegati all'atto introduttivo.
Ha concluso chiedendo condannarsi la convenuta al pagamento della complessiva somma di €
7.155,00 a titolo di retribuzioni non corrisposte, tfr e indennità per ferie e permessi non goduti, oltre accessori, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1/7/2022 al 30/6/2024.
Non si è costituita sebbene ritualmente evocata in giudizio con atto notificato a mezzo CP_1
pec il 14/5/2024.
Disposto l'interrogatorio formale della convenuta, preso atto della mancata ingiustificata risposta, ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza contestuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2.La domanda è, sia pure parzialmente, fondata.
Rileva il Tribunale che la prestazione di attività lavorativa da parte delle ricorrente presso il Centro
Estetico di cui era titolare la convenuta con orario di lavoro a tempo pieno di almeno CP_1
40 ore settimanali e mansioni di onicotecnica, risulta provata dalla mancata ed ingiustificata risposta della convenuta all'interrogatorio formale deferitole, nonché dalla deposizione dei testi escussi, i quali hanno confermato la durata del rapporto, il suo carattere full-time, il frequente prolungamento dell'attività lavorativa, che iniziava alle 8.00, anche sino alle 19/20 di sera ove gli appuntamenti fissati dalla titolare lo avessero richiesto, la gestione dei rapporti con la clientela da parte della CP_1
l'incasso dei corrispettivi da parte di quest'ultima, l'espletamento da parte delle ricorrente anche di lavori di pulizia dei locali ( v. deposizioni testi ).. Tes_1 Tes_2
2.1.Quanto alla qualificazione di tale rapporto di lavoro, ritiene il Tribunale che dal materiale probatorio acquisito, complessivamente valutato, emergono una serie di elementi sintomatici, tali da concretare indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori della natura subordinata di tale rapporto, rappresentati: a) dalla natura continuativa, sistematica e non occasionale della collaborazione prestata dalla ricorrente all'interno del Centro Estetico gestito dalla convenuta, utilizzando strumenti e attrezzature da quest'ultima fornitele;
b) dalla prestazione di tale attività secondo parametri temporali e quantitativi la cui determinazione rispondeva esclusivamente a scelte organizzative della convenuta;
c) dall'espletamento dell'attività lavorativa secondo le disposizioni impartite dalla convenuta, che provvedeva a conformarne il contenuto, atteso che esso poteva consistere anche in lavori di pulizia dei locali;
d) dall'assenza di qualsiasi rischio economico e della sia pur minima organizzazione imprenditoriale in capo alla ricorrente, la quale veniva retribuita a cadenza mensile con una somma di ammontare predeterminato.
2.2.Le mansioni svolte appaiono, poi, riconducibili al III livello del CCNL del settore, in cui è inquadrato il lavoratore che è in grado di eseguire mansioni di manicure tramite l'applicazione di prodotti specifici, sicchè spettano alla ricorrente le retribuzioni non percepite per i mesi di aprile e maggio 2023 e le differenze retributive rivendicate per i rimanenti mesi, per complessivi € 3.632,00, la tredicesima mensilità, pari ad € 1.300, ed il tfr, pari ad €1.248,00, oltre accessori, giusta conteggi allegati al ricorso sub n. 4 f. ricorrente, che appaiono correttamente redatti sotto il profilo contabile ed aderenti alle previsioni del contratto collettivo anzidetto..
2.3.Non può invece trovare accoglimento la pretesa avente ad oggetto l'indennità per ferie non godute.
Costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui “in tema di prove, l'art. 232 c.p.c. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” ( v., tra le altre, Cass.,
6.8.2014, n. 17719).
Pertanto, “la mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli, sicchè qualora il giudice ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, può negare ad essi valore probatorio senza però prescindere dalla valutazione del risultato del mezzo istruttorio e dall'espressa menzione delle ragioni che sorreggono il proprio negativo apprezzamento (
v. Cass., 6.8.2014, n. 17719).
Nel caso di specie, la prestazione di attività lavorativa per tutta la durata del rapporto senza fruizione di alcun giorno di ferie non risulta confortato da alcun altro elemento di riscontro, giacchè i testi escussi nulla hanno riferito al riguardo.
3.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo alla stregua dei criteri di cui al D.M n. 55 del 2004 ed al D.M. n. 14/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna a pagare in favore della CP_1
ricorrente la complessiva somma di € 6.180,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 2.670,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 16gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 17050/2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi n. 57, Parte_1
presso lo studio dell'avv.ta Anna Bevilaqua, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
Ricorrente
E
, nella qualità di titolare della ditta individuale Centro Estetico Villa Gordiani CP_1
Convenuta-contumace
Conclusioni: come da ricorso e note autorizzate
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 2/5/2024 si è rivolta a Parte_1
questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
- dall'1/7/2022 al 30/6/2022 aveva lavorato presso il Centro Estetico Villa Gordiani, gestito dal
, con la qualifica di onicotecnica;
CP_1
-aveva, quindi, svolto attività di cura e ricostruzione delle unghie, oltre che di pulizia dei locali, prestando servizio per non meno di 40 ore settimanali, ma spesso dalle 8 alle 20,00, quando gli appuntamenti fissati dalla titolare lo richiedevano;
-non aveva mai fruito di ferie o permessi
-aveva sempre operato con i materiali e gli strumenti fornitile dalla che provvedeva a prendere CP_1
gli appuntamenti con la clientela e a riscuotere dalla medesima i corrispettivi, nonché ad impartirle direttive circa le attività da svolgere;
- aveva pattuito e ricevuto una retribuzione mensile di € 1.300,00.
Tanto premesso, ha dedotto che il rapporto in forza del quale aveva prestato servizio per conto ed in favore di era riconducibile allo schema causale di cui all'art. 2094 c.c., sussistendo CP_1 plurimi e convergenti elementi sintomatici della subordinazione, quali il rispetto di un orario di lavoro, l'utilizzo di materiali ed attrezzature fornite dalla datrice di lavoro, lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei locali messi a disposizioni da quest'ultima, l'assenza di rischio economico e di qualsiasi organizzazione imprenditoriale, l'assoggettamento ad ordini e direttive in merito alle modalità di esecuzione della prestazione;
che aveva, pertanto, diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL settore Acconciatura ed Estetica per i dipendenti inquadrati nel 3° livello, nel quale erano collocati gli onicotecnici;
; che era, quindi, creditrice della complessiva somma di € 6.074,46, di cui € 4.418,83 a titolo di differenze retributive, € 680,07 a titolo di ratei tredicesima mensilità, € 553,37 a titolo di TFR ed il residuo a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti, giusta conteggi allegati all'atto introduttivo.
Ha concluso chiedendo condannarsi la convenuta al pagamento della complessiva somma di €
7.155,00 a titolo di retribuzioni non corrisposte, tfr e indennità per ferie e permessi non goduti, oltre accessori, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1/7/2022 al 30/6/2024.
Non si è costituita sebbene ritualmente evocata in giudizio con atto notificato a mezzo CP_1
pec il 14/5/2024.
Disposto l'interrogatorio formale della convenuta, preso atto della mancata ingiustificata risposta, ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza contestuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2.La domanda è, sia pure parzialmente, fondata.
Rileva il Tribunale che la prestazione di attività lavorativa da parte delle ricorrente presso il Centro
Estetico di cui era titolare la convenuta con orario di lavoro a tempo pieno di almeno CP_1
40 ore settimanali e mansioni di onicotecnica, risulta provata dalla mancata ed ingiustificata risposta della convenuta all'interrogatorio formale deferitole, nonché dalla deposizione dei testi escussi, i quali hanno confermato la durata del rapporto, il suo carattere full-time, il frequente prolungamento dell'attività lavorativa, che iniziava alle 8.00, anche sino alle 19/20 di sera ove gli appuntamenti fissati dalla titolare lo avessero richiesto, la gestione dei rapporti con la clientela da parte della CP_1
l'incasso dei corrispettivi da parte di quest'ultima, l'espletamento da parte delle ricorrente anche di lavori di pulizia dei locali ( v. deposizioni testi ).. Tes_1 Tes_2
2.1.Quanto alla qualificazione di tale rapporto di lavoro, ritiene il Tribunale che dal materiale probatorio acquisito, complessivamente valutato, emergono una serie di elementi sintomatici, tali da concretare indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori della natura subordinata di tale rapporto, rappresentati: a) dalla natura continuativa, sistematica e non occasionale della collaborazione prestata dalla ricorrente all'interno del Centro Estetico gestito dalla convenuta, utilizzando strumenti e attrezzature da quest'ultima fornitele;
b) dalla prestazione di tale attività secondo parametri temporali e quantitativi la cui determinazione rispondeva esclusivamente a scelte organizzative della convenuta;
c) dall'espletamento dell'attività lavorativa secondo le disposizioni impartite dalla convenuta, che provvedeva a conformarne il contenuto, atteso che esso poteva consistere anche in lavori di pulizia dei locali;
d) dall'assenza di qualsiasi rischio economico e della sia pur minima organizzazione imprenditoriale in capo alla ricorrente, la quale veniva retribuita a cadenza mensile con una somma di ammontare predeterminato.
2.2.Le mansioni svolte appaiono, poi, riconducibili al III livello del CCNL del settore, in cui è inquadrato il lavoratore che è in grado di eseguire mansioni di manicure tramite l'applicazione di prodotti specifici, sicchè spettano alla ricorrente le retribuzioni non percepite per i mesi di aprile e maggio 2023 e le differenze retributive rivendicate per i rimanenti mesi, per complessivi € 3.632,00, la tredicesima mensilità, pari ad € 1.300, ed il tfr, pari ad €1.248,00, oltre accessori, giusta conteggi allegati al ricorso sub n. 4 f. ricorrente, che appaiono correttamente redatti sotto il profilo contabile ed aderenti alle previsioni del contratto collettivo anzidetto..
2.3.Non può invece trovare accoglimento la pretesa avente ad oggetto l'indennità per ferie non godute.
Costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui “in tema di prove, l'art. 232 c.p.c. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” ( v., tra le altre, Cass.,
6.8.2014, n. 17719).
Pertanto, “la mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli, sicchè qualora il giudice ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, può negare ad essi valore probatorio senza però prescindere dalla valutazione del risultato del mezzo istruttorio e dall'espressa menzione delle ragioni che sorreggono il proprio negativo apprezzamento (
v. Cass., 6.8.2014, n. 17719).
Nel caso di specie, la prestazione di attività lavorativa per tutta la durata del rapporto senza fruizione di alcun giorno di ferie non risulta confortato da alcun altro elemento di riscontro, giacchè i testi escussi nulla hanno riferito al riguardo.
3.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo alla stregua dei criteri di cui al D.M n. 55 del 2004 ed al D.M. n. 14/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna a pagare in favore della CP_1
ricorrente la complessiva somma di € 6.180,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 2.670,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella