TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3790/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo Via Giovanni Bonanno n. 122, presso lo studio dell'Avv.
IO MO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo P.zza Sacro Cuore n. 3, presso lo studio dell'Avv. MANISCALCO BASILE ALESSANDRA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 31 luglio 2025 e sottoscritto il 7 luglio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 07/07/2006).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. - I coniugi, che dichiarano di essere in regime di separazione dei beni e di essere economicamente indipendenti, vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. - Il Dott. dichiara di avere già lasciato la casa coniugale a far data Pt_1 dal mese di novembre 2024, e di abitare temporaneamente in Via Sciuti n.
180, presso la propria famiglia di origine. Nell'arco di qualche mese si trasferirà presso la nuova abitazione sita in Palermo via C. Nigra n. 59 adeguata alle sue esigenze e ad accogliere i figli. Contestualmente al detto trasferimento il dott. preleverà i propri effetti personali dalla casa Pt_1 familiare e la poltrona di pelle nera con poggiapiedi. La casa familiare sita in via Sammartino n. 12, acquistata in regime di separazione dei beni e di proprietà di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, rimarrà assegnata alla Prof. con quanto è in essa contenuto per continuare CP_1 ad abitarvi insieme ai figli;
3. - I figli della coppia vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la loro responsabilità genitoriale. I bambini manterranno il loro domicilio prevalente presso la madre, nella casa coniugale di Via Sammartino, 12. Entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, prenderanno di comune accordo le decisioni riguardanti i minori in ordine all'istruzione, all'educazione alla salute e ad ogni altra scelta determinante per il loro futuro seguendone le naturali inclinazioni, impegnandosi a cooperare qualora sorgessero problemi.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sui minori. I genitori si impegnano a creare le condizioni affinché i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. - Tenuto conto dell'età di ciascun figlio le parti hanno concordato il seguente calendario di incontri: SETTIMANA I e III – Il sig. prenderà con Pt_1
2 sé i figli il lunedì dall'uscita della scuola al martedì mattina e dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica alle 16,00, curando di riaccompagnarli dalla madre;
SETTIMANA II e IV– Il sig. avrà con sé i figli il martedì Pt_1 dall'uscita della scuola con pernottamento fino al mercoledì mattina, avendo cura di accompagnarli a scuola ed il giovedì dall'uscita della scuola, avendo cura di riaccompagnandoli a scuola il venerdì mattina e così a rotazione nelle settimane successive. A far data dal gennaio 2026 la piccola rascorrerà Per_1 con il padre anche la domenica sera a partire dalle 19 e sino alla mattina successiva quando il dott. la riaccompagnerà a scuola. Le parti Pt_1 concordano di alternarsi e collaborare nei prelievi e negli accompagnamenti dei figli presso l'abitazione dell'uno e dell'altra. Tale regime di incontri sarà valido dalla firma del presente accordo. Le parti si impegnano, nell'interesse dei minori e del loro diritto alla bigenitorialità, al rispetto del regime di visita qui stabilito, incoraggiando i figli al mantenimento di un sano rapporto genitoriale con entrambi, collaborando in tal senso.
5. I genitori avranno sempre facoltà di organizzarsi per accompagnare e prelevare i figli, alternandosi compatibilmente con le loro esigenze personali e lavorative. Essi si impegnano a collaborare nella gestione quotidiana dei tre figli (attività ludiche, ricreative, sportive) e potranno anche giovarsi dell'aiuto dei nonni, come è già abitudine della famiglia.
6. - Durante il periodo di vacanze scolastiche estive (15 giugno - 15 settembre), ciascun genitore potrà trascorrere autonomamente con i figli un periodo di due settimane, anche non consecutive, con sospensione delle modalità del diritto di visita ordinariamente previsto per l'altro genitore. I signori e dovranno concordare tali periodi entro il 15 aprile di CP_1 Pt_1 ogni anno, tenendo conto dei vicendevoli impegni personali e di lavoro. Inoltre, qualora dovessero spostarsi fuori dal comune di Palermo comunicheranno la loro destinazione e i loro recapiti, così da garantirsi i contatti con i minori. I signori e si impegnano anche a comunicarsi con anticipo gli CP_1 Pt_1 eventuali spostamenti da Palermo per motivi di lavoro o personali, qualora questi dovessero incidere sui tempi di permanenza con i minori o sulle vacanze, al fine di consentirsi, vicendevolmente, un'adeguata organizzazione relativa all'accudimento dei figli.
3 7. - Come già abitudine della famiglia, i minori potranno trascorrere parte delle vacanze estive presso le case di villeggiatura delle famiglie di origine dei genitori, a Terrasini e Durante questi periodi, che Persona_2 dovranno essere preventivamente comunicati l'uno all'altro genitore, si applicherà il regime di visita ordinario sopra stabilito, tranne che essi non rientrino, per loro accordo, nelle due settimane di vacanza esclusive previste all'articolo precedente.
8. - Le festività natalizie, pasquali ed ogni ricorrenza civile e religiosa verranno trascorse dai figli a rotazione ogni anno con ciascun genitore alternativamente, previo accordo su orari e modalità. In particolare, nel periodo di vacanze natalizie, i minori trascorreranno il 24 dicembre dalle ore
10,00 alle ore 10,00 del 25 dicembre con la madre (come hanno fatto fino ad ora) e dal 25 dicembre alle ore 10,00 alle ore 10,00 del 26 dicembre con il padre ed ancora il pomeriggio e la sera del 31 dicembre con genitore ed il pranzo del 1 gennaio con l'altro; per il restante periodo di vacanze scolastiche le parti prevedono un ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre
(che potrà prelevarli la mattina piuttosto che all'uscita della scuola) rispetto al normale calendario settimanale.
9. - Il Dott. si obbliga a versare alla Prof.ssa entro i primi 5 Pt_1 CP_1 giorni di ogni mese l'importo mensile complessivo di € 1.050,00 a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario dei figli, pari ad € 350,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT con la prima rivalutazione che avverrà decorso un anno dalla pubblicazione del decreto di omologa. Tale accordo sarà valido dalla firma del presente atto.
10. - Le parti concordano che l'Assegno Unico familiare per i figli a carico, richiesto annualmente in conformità alla normativa vigente e finora percepito interamente dal Dott. venga percepito interamente dalla Prof.ssa Pt_1
a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Entrambe le parti CP_1 si impegnano in ogni caso a prestare tutte le autorizzazioni e a compiere tutti gli adempienti eventualmente necessari in tal senso, effettuando se necessario le opportune compensazioni.
11. - Le spese straordinarie di cui i minori dovesse necessitare, così come
4 specificate nel protocollo del Tribunale di Palermo del luglio 2019, saranno sostenute dai genitori nella misura del 60% a carico del Dott. e del 40% Pt_1
a carico della Prof. La regolamentazione di tali spese, di seguito CP_1 precisata, seguirà i criteri stabiliti da tale protocollo:
“Voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'eventuale assegno mensile forfetario finalizzato a fare fronte ad esigenze di mantenimento "ordinario".
Tali sono le spese per: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, es. spese per barbiere, estetista (in relazione all'età del minore), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste, etc…);
• Spese extra-assegno: - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
• Spese extra-assegno da concordare tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
5 sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per doposcuola;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un
6 motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
- In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.” A tutte le superiori contribuzioni i genitori saranno tenuti anche oltre la maggiore età dei figli e fino alla loro stabile autosufficienza economica.
12. - I signori e concordano espressamente che la CP_1 Pt_1 governante/baby-sitter , assunta per n. 28 ore settimanali Parte_2
(di cui, all'incirca, 12 ore dedicate alla pulizia della casa familiare da svolgersi nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 11 alle 15, e 16 ore da dedicare ai figli della coppia), rimarrà a carico della Prof. per € 300,00 mensili, CP_1 mentre la restante parte dello stipendio corrisposto per l'attività di baby-sitter, che verrà prestata presso la casa dell'uno e dell'altra a seconda di dove si trovano i ragazzi, sarà suddivisa in misura percentuale (60% e 40%) quale spesa straordinaria. Tale accordo si riferisce espressamente alle ore pomeridiane e pertanto laddove fosse esente da impegni scolastici per Per_1 malattia o per vacanze scolastiche e non vada a scuola le ore di baby sitter saranno godute dal genitore presso il quale la bambina si trovi a restare, e non potranno essere utilizzate per l'accudimento di le 12 ore (lunedì, Per_1 mercoledì e giovedì dalle 11 alle 15), che sono dedicate alla pulizia della casa.
Per tale ragione, ove fosse nell'impossibilità di andare a scuola, ed i Per_1 genitori nell'impossibilità di occuparsene direttamente, entrambi potranno chiedere (nei periodi di rispettiva permanenza) l'ausilio aggiuntivo della governante baby sitter ed i relativi costi saranno suddivisi secondo le percentuali sopra indicate.
13. - Il dott. si impegna altresì all'integrale estinzione del mutuo Pt_1 contratto da entrambe le parti con la per l'acquisto della casa Parte_3 familiare di Via Sammartino 12 (Mutuo n. 007739699 stipulato in data
25/03/2022 per l'importo di € 120.000,00 con attuale scadenza al
25/03/2032 e con importo residuo al 7 luglio 2025 pari ad €. 83.211,21 per n. 81 rate residue di importo pari ad € 1.090,00 mensili), impegnandosi a
7 pagare l'intera rata mensile, compresa la quota spettante alla Prof.ssa e rinunciando a qualsiasi ulteriore diritto o pretesa sulle somme CP_1 versate e versande, che vengono pagate senza facoltà di rivalsa e senza incidenza alcuna sulle quote di proprietà che sono e restano il 50% per ciascuna delle due parti. Resta inteso che, successivamente all'estinzione del mutuo relativo all'immobile adibito a casa familiare, l'importo del contributo indiretto al mantenimento dei figli corrisposto dal Dott. in favore della Pt_1
Prof. e determinato in base alla disponibilità economico-reddituale CP_1 dei coniugi ed al tempo di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, non potrà essere automaticamente oggetto di revisione o aumento, restando inteso che eventuali modifiche potranno intervenire solo in presenza di circostanze nuove, oggettive e rilevanti rispetto a quelle attuali, da valutarsi secondo i criteri di legge e previo accordo tra le parti o provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.
14. – La Prof. si impegna a provvedere entro 60 giorni dalla CP_1 sottoscrizione del presente accordo a tutti i necessari adempimenti relativi alla voltura dei contratti di fornitura delle utenze domestiche della casa familiare di Via Sammartino, trasferendoli a suo nome, e a quant'altro necessario a tale scopo, fermo restando che provvederà al pagamento diretto e/o al rimborso delle somme relative alle utenze già a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Resta naturalmente inteso che le utenze, così come la TARI e le quote ordinarie di condominio rimarranno a carico della Prof. CP_1
15. - Le parti di impegnano a compiere ogni necessario adempimento per l'estinzione del conto corrente cointestato tratto sulla Parte_3 compatibilmente con le esigenze connesse al contratto di mutuo. La Prof.ssa rinunzia fin d'ora a qualsiasi pretesa sulle somme depositate su detto CP_1 rapporto di conto corrente, riconoscendone la piena titolarità in capo al Dott.
Pt_1
16. - Le parti dichiarano di avere conteggiato e compensato tra di loro le entrate e le uscite di ogni genere sostenute durante il loro matrimonio, e dichiarano di non avere vicendevolmente null'altro a pretendere, avendo definitivamente chiuso ogni rapporto di dare e avere.
17. - Con la sottoscrizione del presente atto, le parti danno il proprio
8 consenso per il rinnovo dei passaporti dei minori, dichiarandosi comunque pronti ad ogni eventuale adempimento in proposito.
18. - Con la sottoscrizione del presente atto, i signori e CP_1 Pt_1 convengono di dare esecuzione immediata alle condizioni e ai patti oggi convenuti e sopraelencati.
19. - I compensi dei rispettivi difensori relativi al presente accordo restano a carico di ciascuna parte;
a tal uopo, gli Avv.ti Alessandra Maniscalco Basile
e SI DA sottoscrivono per rispettiva rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale forense.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 45, P. II, S. A, Anno 2006) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3790/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo Via Giovanni Bonanno n. 122, presso lo studio dell'Avv.
IO MO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo P.zza Sacro Cuore n. 3, presso lo studio dell'Avv. MANISCALCO BASILE ALESSANDRA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 31 luglio 2025 e sottoscritto il 7 luglio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 07/07/2006).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. - I coniugi, che dichiarano di essere in regime di separazione dei beni e di essere economicamente indipendenti, vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. - Il Dott. dichiara di avere già lasciato la casa coniugale a far data Pt_1 dal mese di novembre 2024, e di abitare temporaneamente in Via Sciuti n.
180, presso la propria famiglia di origine. Nell'arco di qualche mese si trasferirà presso la nuova abitazione sita in Palermo via C. Nigra n. 59 adeguata alle sue esigenze e ad accogliere i figli. Contestualmente al detto trasferimento il dott. preleverà i propri effetti personali dalla casa Pt_1 familiare e la poltrona di pelle nera con poggiapiedi. La casa familiare sita in via Sammartino n. 12, acquistata in regime di separazione dei beni e di proprietà di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, rimarrà assegnata alla Prof. con quanto è in essa contenuto per continuare CP_1 ad abitarvi insieme ai figli;
3. - I figli della coppia vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la loro responsabilità genitoriale. I bambini manterranno il loro domicilio prevalente presso la madre, nella casa coniugale di Via Sammartino, 12. Entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, prenderanno di comune accordo le decisioni riguardanti i minori in ordine all'istruzione, all'educazione alla salute e ad ogni altra scelta determinante per il loro futuro seguendone le naturali inclinazioni, impegnandosi a cooperare qualora sorgessero problemi.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sui minori. I genitori si impegnano a creare le condizioni affinché i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. - Tenuto conto dell'età di ciascun figlio le parti hanno concordato il seguente calendario di incontri: SETTIMANA I e III – Il sig. prenderà con Pt_1
2 sé i figli il lunedì dall'uscita della scuola al martedì mattina e dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica alle 16,00, curando di riaccompagnarli dalla madre;
SETTIMANA II e IV– Il sig. avrà con sé i figli il martedì Pt_1 dall'uscita della scuola con pernottamento fino al mercoledì mattina, avendo cura di accompagnarli a scuola ed il giovedì dall'uscita della scuola, avendo cura di riaccompagnandoli a scuola il venerdì mattina e così a rotazione nelle settimane successive. A far data dal gennaio 2026 la piccola rascorrerà Per_1 con il padre anche la domenica sera a partire dalle 19 e sino alla mattina successiva quando il dott. la riaccompagnerà a scuola. Le parti Pt_1 concordano di alternarsi e collaborare nei prelievi e negli accompagnamenti dei figli presso l'abitazione dell'uno e dell'altra. Tale regime di incontri sarà valido dalla firma del presente accordo. Le parti si impegnano, nell'interesse dei minori e del loro diritto alla bigenitorialità, al rispetto del regime di visita qui stabilito, incoraggiando i figli al mantenimento di un sano rapporto genitoriale con entrambi, collaborando in tal senso.
5. I genitori avranno sempre facoltà di organizzarsi per accompagnare e prelevare i figli, alternandosi compatibilmente con le loro esigenze personali e lavorative. Essi si impegnano a collaborare nella gestione quotidiana dei tre figli (attività ludiche, ricreative, sportive) e potranno anche giovarsi dell'aiuto dei nonni, come è già abitudine della famiglia.
6. - Durante il periodo di vacanze scolastiche estive (15 giugno - 15 settembre), ciascun genitore potrà trascorrere autonomamente con i figli un periodo di due settimane, anche non consecutive, con sospensione delle modalità del diritto di visita ordinariamente previsto per l'altro genitore. I signori e dovranno concordare tali periodi entro il 15 aprile di CP_1 Pt_1 ogni anno, tenendo conto dei vicendevoli impegni personali e di lavoro. Inoltre, qualora dovessero spostarsi fuori dal comune di Palermo comunicheranno la loro destinazione e i loro recapiti, così da garantirsi i contatti con i minori. I signori e si impegnano anche a comunicarsi con anticipo gli CP_1 Pt_1 eventuali spostamenti da Palermo per motivi di lavoro o personali, qualora questi dovessero incidere sui tempi di permanenza con i minori o sulle vacanze, al fine di consentirsi, vicendevolmente, un'adeguata organizzazione relativa all'accudimento dei figli.
3 7. - Come già abitudine della famiglia, i minori potranno trascorrere parte delle vacanze estive presso le case di villeggiatura delle famiglie di origine dei genitori, a Terrasini e Durante questi periodi, che Persona_2 dovranno essere preventivamente comunicati l'uno all'altro genitore, si applicherà il regime di visita ordinario sopra stabilito, tranne che essi non rientrino, per loro accordo, nelle due settimane di vacanza esclusive previste all'articolo precedente.
8. - Le festività natalizie, pasquali ed ogni ricorrenza civile e religiosa verranno trascorse dai figli a rotazione ogni anno con ciascun genitore alternativamente, previo accordo su orari e modalità. In particolare, nel periodo di vacanze natalizie, i minori trascorreranno il 24 dicembre dalle ore
10,00 alle ore 10,00 del 25 dicembre con la madre (come hanno fatto fino ad ora) e dal 25 dicembre alle ore 10,00 alle ore 10,00 del 26 dicembre con il padre ed ancora il pomeriggio e la sera del 31 dicembre con genitore ed il pranzo del 1 gennaio con l'altro; per il restante periodo di vacanze scolastiche le parti prevedono un ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre
(che potrà prelevarli la mattina piuttosto che all'uscita della scuola) rispetto al normale calendario settimanale.
9. - Il Dott. si obbliga a versare alla Prof.ssa entro i primi 5 Pt_1 CP_1 giorni di ogni mese l'importo mensile complessivo di € 1.050,00 a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario dei figli, pari ad € 350,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT con la prima rivalutazione che avverrà decorso un anno dalla pubblicazione del decreto di omologa. Tale accordo sarà valido dalla firma del presente atto.
10. - Le parti concordano che l'Assegno Unico familiare per i figli a carico, richiesto annualmente in conformità alla normativa vigente e finora percepito interamente dal Dott. venga percepito interamente dalla Prof.ssa Pt_1
a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Entrambe le parti CP_1 si impegnano in ogni caso a prestare tutte le autorizzazioni e a compiere tutti gli adempienti eventualmente necessari in tal senso, effettuando se necessario le opportune compensazioni.
11. - Le spese straordinarie di cui i minori dovesse necessitare, così come
4 specificate nel protocollo del Tribunale di Palermo del luglio 2019, saranno sostenute dai genitori nella misura del 60% a carico del Dott. e del 40% Pt_1
a carico della Prof. La regolamentazione di tali spese, di seguito CP_1 precisata, seguirà i criteri stabiliti da tale protocollo:
“Voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'eventuale assegno mensile forfetario finalizzato a fare fronte ad esigenze di mantenimento "ordinario".
Tali sono le spese per: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, es. spese per barbiere, estetista (in relazione all'età del minore), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste, etc…);
• Spese extra-assegno: - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
• Spese extra-assegno da concordare tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
5 sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per doposcuola;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un
6 motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
- In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.” A tutte le superiori contribuzioni i genitori saranno tenuti anche oltre la maggiore età dei figli e fino alla loro stabile autosufficienza economica.
12. - I signori e concordano espressamente che la CP_1 Pt_1 governante/baby-sitter , assunta per n. 28 ore settimanali Parte_2
(di cui, all'incirca, 12 ore dedicate alla pulizia della casa familiare da svolgersi nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 11 alle 15, e 16 ore da dedicare ai figli della coppia), rimarrà a carico della Prof. per € 300,00 mensili, CP_1 mentre la restante parte dello stipendio corrisposto per l'attività di baby-sitter, che verrà prestata presso la casa dell'uno e dell'altra a seconda di dove si trovano i ragazzi, sarà suddivisa in misura percentuale (60% e 40%) quale spesa straordinaria. Tale accordo si riferisce espressamente alle ore pomeridiane e pertanto laddove fosse esente da impegni scolastici per Per_1 malattia o per vacanze scolastiche e non vada a scuola le ore di baby sitter saranno godute dal genitore presso il quale la bambina si trovi a restare, e non potranno essere utilizzate per l'accudimento di le 12 ore (lunedì, Per_1 mercoledì e giovedì dalle 11 alle 15), che sono dedicate alla pulizia della casa.
Per tale ragione, ove fosse nell'impossibilità di andare a scuola, ed i Per_1 genitori nell'impossibilità di occuparsene direttamente, entrambi potranno chiedere (nei periodi di rispettiva permanenza) l'ausilio aggiuntivo della governante baby sitter ed i relativi costi saranno suddivisi secondo le percentuali sopra indicate.
13. - Il dott. si impegna altresì all'integrale estinzione del mutuo Pt_1 contratto da entrambe le parti con la per l'acquisto della casa Parte_3 familiare di Via Sammartino 12 (Mutuo n. 007739699 stipulato in data
25/03/2022 per l'importo di € 120.000,00 con attuale scadenza al
25/03/2032 e con importo residuo al 7 luglio 2025 pari ad €. 83.211,21 per n. 81 rate residue di importo pari ad € 1.090,00 mensili), impegnandosi a
7 pagare l'intera rata mensile, compresa la quota spettante alla Prof.ssa e rinunciando a qualsiasi ulteriore diritto o pretesa sulle somme CP_1 versate e versande, che vengono pagate senza facoltà di rivalsa e senza incidenza alcuna sulle quote di proprietà che sono e restano il 50% per ciascuna delle due parti. Resta inteso che, successivamente all'estinzione del mutuo relativo all'immobile adibito a casa familiare, l'importo del contributo indiretto al mantenimento dei figli corrisposto dal Dott. in favore della Pt_1
Prof. e determinato in base alla disponibilità economico-reddituale CP_1 dei coniugi ed al tempo di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, non potrà essere automaticamente oggetto di revisione o aumento, restando inteso che eventuali modifiche potranno intervenire solo in presenza di circostanze nuove, oggettive e rilevanti rispetto a quelle attuali, da valutarsi secondo i criteri di legge e previo accordo tra le parti o provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.
14. – La Prof. si impegna a provvedere entro 60 giorni dalla CP_1 sottoscrizione del presente accordo a tutti i necessari adempimenti relativi alla voltura dei contratti di fornitura delle utenze domestiche della casa familiare di Via Sammartino, trasferendoli a suo nome, e a quant'altro necessario a tale scopo, fermo restando che provvederà al pagamento diretto e/o al rimborso delle somme relative alle utenze già a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Resta naturalmente inteso che le utenze, così come la TARI e le quote ordinarie di condominio rimarranno a carico della Prof. CP_1
15. - Le parti di impegnano a compiere ogni necessario adempimento per l'estinzione del conto corrente cointestato tratto sulla Parte_3 compatibilmente con le esigenze connesse al contratto di mutuo. La Prof.ssa rinunzia fin d'ora a qualsiasi pretesa sulle somme depositate su detto CP_1 rapporto di conto corrente, riconoscendone la piena titolarità in capo al Dott.
Pt_1
16. - Le parti dichiarano di avere conteggiato e compensato tra di loro le entrate e le uscite di ogni genere sostenute durante il loro matrimonio, e dichiarano di non avere vicendevolmente null'altro a pretendere, avendo definitivamente chiuso ogni rapporto di dare e avere.
17. - Con la sottoscrizione del presente atto, le parti danno il proprio
8 consenso per il rinnovo dei passaporti dei minori, dichiarandosi comunque pronti ad ogni eventuale adempimento in proposito.
18. - Con la sottoscrizione del presente atto, i signori e CP_1 Pt_1 convengono di dare esecuzione immediata alle condizioni e ai patti oggi convenuti e sopraelencati.
19. - I compensi dei rispettivi difensori relativi al presente accordo restano a carico di ciascuna parte;
a tal uopo, gli Avv.ti Alessandra Maniscalco Basile
e SI DA sottoscrivono per rispettiva rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale forense.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 45, P. II, S. A, Anno 2006) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
9