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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 721/2022 promossa da:
C.F. ) con l'Avvocato BRIGATO ROBERTA con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto in VIALE DELL'INDUSTRIA 23 35129 PADOVA
APPELLANTE/I contro
C.F. ) con l'Avvocato CARLI PATRIZIA, con Controparte_1 P.IVA_2 domicilio eletto in SANTO STEFANO 42 BOLOGNA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'NZ del 3 luglio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 30/4/2021 adiva il Tribunale Parte_1
di Bologna per sentir condannare al pagamento della somma di € Controparte_1
33.231,96 asseritamente dovuta in ragione della polizza assicurativa nr. 377.6504167200.
A fondamento della domanda deduceva che in data 1/7/2014 si era verificato un sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta una vettura condotta in leasing dalla ricorrente, di proprietà di Palladio
pagina 1 di 4 Leasing s.p.a., assicurata con la società resistente anche per il verificarsi di danni accidentali (c.d.
Kasko).
Riferiva che nella predetta data, nel tratto dell'Autostrada A13 con direzione da Terme Euganee a
Padova sud, il veicolo assicurato con la resistente veniva urtato da un camion e dunque sospinto contro il jersey in cemento di separazione delle due carreggiate riportando danni sia alla fiancata sinistra che alla fiancata destra.
Riteneva dunque che il sinistro descritto doveva essere indennizzato dalla compagnia resistente in ragione delle condizioni di polizza.
Il giudizio veniva assunto al nr. 5592/21del Ruolo Generale del Tribunale di Bologna.
Si costituiva la compagnia resistente la quale contestava le ragioni della domanda e riferiva che la medesima domanda giudiziale era già stata proposta per il recupero delle spese del veicolo CP_2
anche nella causa civile RG 1964/2015 avanti il Tribunale di Padova, definita avanti la Corte d'Appello
di Venezia con sentenza di rigetto della domanda proposta dal sempre nei Parte_1
confronti di . CP_1
Deduceva inoltre che la ricorrente aveva ceduto il credito per il sinistro dedotto in atti alla
[...]
con conseguente carenza di legittimazione attiva in capo alla stessa. Controparte_3
Deduceva inoltre che la ricorrente non aveva prodotto il contratto di leasing da cui si dovrebbe desumere la qualità di utilizzatore del veicolo.
Nel merito, deduceva la mancanza di prova circa il verificarsi del sinistro evidenziando che in ordine allo stesso non era intervenuta alcuna autorità di P.G. nonostante l'evento fosse accaduto in autostrada né veniva richiesto l'intervento del carro attrezzi.
Affermava inoltre che non risultava l'avvenuto pagamento di somme a titolo di riparazione del veicolo in conseguenza di altri due incidenti nei quali lo stesso era rimasto coinvolto e che si erano verificati pochi mesi prima del sinistro per cui è causa, come pure evidenziava che gli importi richiesti erano riferiti a danni indiretti che non erano contemplati nella polizza. pagina 2 di 4 Con Ordinanza cron. 874/2022 del 14/2/2022, comunicata in data 10/3/2022, il Tribunale respingeva la domanda.
Avverso detta Ordinanza proponeva tempestivo appello e la compagnia Parte_1
convenuta si costituiva instando per il rigetto della domanda.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'NZ sopra indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di parte appellata in punto a tardività dell'atto di appello.
Si afferma sul punto che l'appello sarebbe tardivo in quanto il termine per impugnare decorrerebbe dalla data di pronuncia in NZ (14/2/2022) e che l'appello sarebbe comunque tardivo anche a voler considerare la decorrenza del termine a far data dalla comunicazione di cancelleria (10/3/2022).
L'eccezione non è fondata.
Quanto alla decorrenza del termine per impugnare a far data dall'NZ, si deve osservare che l'Ordinanza risulta depositata alle ore 16.37, alla conclusione della Camera di Consiglio, e non vi è
menzione della presenza dei difensori a tale momento, di talchè non può ritenersi che detta lettura equivalga alla comunicazione contemplata dall'art. 702 quater c.p.c. e dalla quale decorre il termine di trenta giorni previsto da detta norma.
L'Ordinanza risulta effettivamente comunicata in data 10/3/2022 con scadenza del termine alla data del
9/4/2022, termine che cadeva nella giornata di sabato con conseguente differimento dello stesso alla data dell' 11/4/2022, data di notifica dell'appello, in ragione di quanto previsto dall'art. 155 c.p.c.
Ugualmente preliminare appare l'eccezione di parte appellata, formulata in primo grado e riproposta in sede di appello ex art. 346 c.p.c.
Afferma parte appellata che sarebbe carente di legittimazione ad agire in quanto Parte_1
la stessa aveva ceduto alla con sede a Padova in Viale dell'Industria Controparte_3
pagina 3 di 4 38 il credito riguardante le riparazioni al veicolo tg. ET808YG, per i danni riportati CP_2
nell'asserito incidente della strada del 1 luglio 2014.
Tale elemento di fatto deve ritenersi provato in ragione del documento nr. 5 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado della Compagnia nonché in ragione del fatto che non vi è contestazione sul punto.
L'eccezione merita pertanto accoglimento in quanto, a seguito della cessione, la società appellante non è più titolare della pretesa sostanziale azionata in giudizio con conseguente Parte_1
inammissibilità della domanda proposta avanti il Tribunale di Bologna.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, dichiara la carenza di legittimazione attiva di relativamente alla domanda proposta nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso ex art. 702bis c.p.c. assunto al nr. 5592/21 R.G. del Tribunale di Controparte_1
Bologna.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata, spese che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfetario nonché IVA e CNPAA come per legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
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