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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/07/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 377/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis. 51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 377/2025 promosso congiuntamente da: nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (c.f. ), entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Gianluca Graziani (c.f. - , C.F._3 Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 23.6.2025 avente per oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 16.7.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente dalle parti, depositato in data 31.1.2025, i ricorrenti hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma il 7.6.2002 e iscritto presso i registri dello stato civile del predetto comune al n. 00059, parte 2, serie C03 del 2002, deducendo che dalla loro unione sono nati due figli: (n. a Roma il 19.11.2002) e Persona_1
(n. a Roma il 12.9.2007), il primo maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente, la seconda ancora minorenne. Data l'impossibilita di ricostituire la vita coniugale e pagina 1 di 4 il tempo trascorso dalla comparizione delle parti (18.2.2021) in sede di separazione personale pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 1916/2023 pubbl. il 06/10/2023, hanno chiesto, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e rinuncia alla comparizione personale con istanza di fissazione udienza ex art. 127ter c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni di cui al libello introduttivo.
2. In vista dell'udienza del 16.7.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da richiesta congiunta, le parti hanno manifestato la loro volontà di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni concordate come di seguito parzialmente modificate: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa adibita a residenza coniugale di proprietà del sig. sita a Frascati Parte_2 in via Enrico Fermi n.115, è stata riconsegnata dalla sig.ra al sig. Parte_1 [...]
unico proprietario ed i mobili che la corredavano divisi tra i coniugi;
3. la sig.ra Parte_2 ha trasferito il proprio domicilio, unitamente alla di lei figlia Parte_1 Persona_2 in Rocca Priora in via del Passero Solitario n.95 in attesa di completare l'iter amministrativo;
4. il figlio ormai maggiorenne è economicamente autonomo e nulla e dovuto per il di lui Per_1 mantenimento;
5. la minore ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.c. così Persona_2 come novellato dalla L. 54/2006, viene affidata congiuntamente ai genitori con collocazione presso la casa materna, corrente in Frascati in vai Enrico Fermi n.115; 6. il padre avrà il diritto di tenere con sé la minore ogni volta che lo vorrà, previo assenso della sig.ra ed Parte_1 in ogni caso il martedì dalle 15.00 alle 22.00 prelevandola o facendola prelevare da una persona di sua fiducia dalla scuola e/o dalla casa materna ed ivi riconducendola;
a settimane alterne dal venerdì dalle 15.00 prelevandola o facendola prelevare da una persona di sua fiducia dalla scuola o dalla casa materna ed ivi riconducendola la domenica alle 22.00; 7. ai fini del mantenimento della minore, il padre corrisponderà alla sig.ra presso il di lei domicilio, entro il Parte_1
5 di ogni mese, la somma di €250,00= (duecento cinquanta). Il versamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note al ricorrente, detto importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT;
8. il predetto assegno di mantenimento sarà diretto a coprire le spese per vitto, buoni pasto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, medicinali da banco, spese per il trasporto urbano, ricarica cellulare, trattamenti estetici;
9. le spese relative alla minore non ricomprese nell'assegno di mantenimento, come sopra precisate, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, nello specifico: a) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
1. scolastiche ovvero libri scolastici, tasse per iscrizione a scuole pubbliche o rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, pagina 2 di 4 iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre-scuola dopo scuola e baby sitter, centri estivi campi scuola, escursioni e gare sportive;
2. spese di natura ludica, parascolastica e sportiva: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, viaggi di istruzione, spese di acquisto e manutenzione mezzi di trasporto, spese sportive inclusa la necessaria attrezzatura;
3. spese medico sanitarie ovvero spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche non effettuate dal SSN, spese per esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche. Nel caso in cui i genitori non raggiungano un accordo sulle spese di cui sopra gli eventuali costi sostenuti da uno dei due coniugi rimarranno a carico esclusivo di quello che vi ha provveduto. b) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: - acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN. 8) l'assegno unico verrà diviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno 9) l'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia rimarrà in capo ad entrambi i coniugi disgiuntamente per le questioni attinenti l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle relative alla straordinaria amministrazione;
10) le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla minore alternativamente con i genitori, volendo con ciò intendere che se il 24 dicembre sarà trascorso con il padre, il 25 dicembre con la madre, e così il 31 dicembre e il giorno di Capodanno, così la
Pasqua ed il Lunedì in Albis, in modo alternato nel corso degli anni, salvo diverso accordo fra i genitori;
le vacanze conseguenti a tali festività saranno trascorse dalla figlia per metà con un genitore e per la restante parte con l'altro, salvo diverso accordo;
11) durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con se la figlia per 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, salvo diverso accordo ed ogni caso previa comunicazione scritta da fare pervenire l'uno all'altro entro il 30 aprile di ogni anno a mezzo lettera raccomandata e precisando altresì, entro lo stesso termine, la località e l'esatto indirizzo dove la minore verrà condotta;
12) la minore non potranno recarsi all'estero se non previo consenso reciproco dei genitori espresso per iscritto ed in quel caso sarà obbligo del genitore che l'accompagna di comunicare all'altro l'esatta dimora affinché lo stesso possa raggiungerli;
13) il giorno del compleanno della minore i genitori li terranno con sé l'uno dalle 16.00 alle 22.00, l'altra dalle
10.00 alle 16.00 in modo alternato negli anni;
14) i coniugi sono economicamente autonomi di tal ché nulla è dovuto dall'uno all'altra a titolo di mantenimento;
15) la sig.ra Parte_1 rinuncia a qualsivoglia forma di contribuzione economica da parte del sig. Parte_2 così come a qualsivoglia rivendicazione di carattere economico relativamente al trattamento di pagina 3 di 4 fine rapporto allo stesso spettante 16) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei passaporti e dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione”.
3. Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, è provata l'esistenza della sentenza della separazione consensuale. Risulta, altresì, decorso il termine, dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente di questo
Tribunale, ai fini della procedibilità della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione della mancata contestazione della protrazione della separazione tra i coniugi stessi.
5. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse preminente della figlia ancora minorenne e dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Vi è accordo anche con riferimento agli aspetti economici.
6. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
7. La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma il
7.6.2002 e iscritto presso i registri dello stato civile del predetto comune al n. 59, parte 2, serie
C03 del 2002 tra nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ); Parte_2 C.F._2
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
3) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.7.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis. 51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 377/2025 promosso congiuntamente da: nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (c.f. ), entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Gianluca Graziani (c.f. - , C.F._3 Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 23.6.2025 avente per oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 16.7.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente dalle parti, depositato in data 31.1.2025, i ricorrenti hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma il 7.6.2002 e iscritto presso i registri dello stato civile del predetto comune al n. 00059, parte 2, serie C03 del 2002, deducendo che dalla loro unione sono nati due figli: (n. a Roma il 19.11.2002) e Persona_1
(n. a Roma il 12.9.2007), il primo maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente, la seconda ancora minorenne. Data l'impossibilita di ricostituire la vita coniugale e pagina 1 di 4 il tempo trascorso dalla comparizione delle parti (18.2.2021) in sede di separazione personale pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 1916/2023 pubbl. il 06/10/2023, hanno chiesto, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e rinuncia alla comparizione personale con istanza di fissazione udienza ex art. 127ter c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni di cui al libello introduttivo.
2. In vista dell'udienza del 16.7.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da richiesta congiunta, le parti hanno manifestato la loro volontà di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni concordate come di seguito parzialmente modificate: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa adibita a residenza coniugale di proprietà del sig. sita a Frascati Parte_2 in via Enrico Fermi n.115, è stata riconsegnata dalla sig.ra al sig. Parte_1 [...]
unico proprietario ed i mobili che la corredavano divisi tra i coniugi;
3. la sig.ra Parte_2 ha trasferito il proprio domicilio, unitamente alla di lei figlia Parte_1 Persona_2 in Rocca Priora in via del Passero Solitario n.95 in attesa di completare l'iter amministrativo;
4. il figlio ormai maggiorenne è economicamente autonomo e nulla e dovuto per il di lui Per_1 mantenimento;
5. la minore ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.c. così Persona_2 come novellato dalla L. 54/2006, viene affidata congiuntamente ai genitori con collocazione presso la casa materna, corrente in Frascati in vai Enrico Fermi n.115; 6. il padre avrà il diritto di tenere con sé la minore ogni volta che lo vorrà, previo assenso della sig.ra ed Parte_1 in ogni caso il martedì dalle 15.00 alle 22.00 prelevandola o facendola prelevare da una persona di sua fiducia dalla scuola e/o dalla casa materna ed ivi riconducendola;
a settimane alterne dal venerdì dalle 15.00 prelevandola o facendola prelevare da una persona di sua fiducia dalla scuola o dalla casa materna ed ivi riconducendola la domenica alle 22.00; 7. ai fini del mantenimento della minore, il padre corrisponderà alla sig.ra presso il di lei domicilio, entro il Parte_1
5 di ogni mese, la somma di €250,00= (duecento cinquanta). Il versamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note al ricorrente, detto importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT;
8. il predetto assegno di mantenimento sarà diretto a coprire le spese per vitto, buoni pasto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, medicinali da banco, spese per il trasporto urbano, ricarica cellulare, trattamenti estetici;
9. le spese relative alla minore non ricomprese nell'assegno di mantenimento, come sopra precisate, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, nello specifico: a) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
1. scolastiche ovvero libri scolastici, tasse per iscrizione a scuole pubbliche o rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, pagina 2 di 4 iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre-scuola dopo scuola e baby sitter, centri estivi campi scuola, escursioni e gare sportive;
2. spese di natura ludica, parascolastica e sportiva: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, viaggi di istruzione, spese di acquisto e manutenzione mezzi di trasporto, spese sportive inclusa la necessaria attrezzatura;
3. spese medico sanitarie ovvero spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche non effettuate dal SSN, spese per esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche. Nel caso in cui i genitori non raggiungano un accordo sulle spese di cui sopra gli eventuali costi sostenuti da uno dei due coniugi rimarranno a carico esclusivo di quello che vi ha provveduto. b) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: - acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN. 8) l'assegno unico verrà diviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno 9) l'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia rimarrà in capo ad entrambi i coniugi disgiuntamente per le questioni attinenti l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle relative alla straordinaria amministrazione;
10) le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla minore alternativamente con i genitori, volendo con ciò intendere che se il 24 dicembre sarà trascorso con il padre, il 25 dicembre con la madre, e così il 31 dicembre e il giorno di Capodanno, così la
Pasqua ed il Lunedì in Albis, in modo alternato nel corso degli anni, salvo diverso accordo fra i genitori;
le vacanze conseguenti a tali festività saranno trascorse dalla figlia per metà con un genitore e per la restante parte con l'altro, salvo diverso accordo;
11) durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con se la figlia per 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, salvo diverso accordo ed ogni caso previa comunicazione scritta da fare pervenire l'uno all'altro entro il 30 aprile di ogni anno a mezzo lettera raccomandata e precisando altresì, entro lo stesso termine, la località e l'esatto indirizzo dove la minore verrà condotta;
12) la minore non potranno recarsi all'estero se non previo consenso reciproco dei genitori espresso per iscritto ed in quel caso sarà obbligo del genitore che l'accompagna di comunicare all'altro l'esatta dimora affinché lo stesso possa raggiungerli;
13) il giorno del compleanno della minore i genitori li terranno con sé l'uno dalle 16.00 alle 22.00, l'altra dalle
10.00 alle 16.00 in modo alternato negli anni;
14) i coniugi sono economicamente autonomi di tal ché nulla è dovuto dall'uno all'altra a titolo di mantenimento;
15) la sig.ra Parte_1 rinuncia a qualsivoglia forma di contribuzione economica da parte del sig. Parte_2 così come a qualsivoglia rivendicazione di carattere economico relativamente al trattamento di pagina 3 di 4 fine rapporto allo stesso spettante 16) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei passaporti e dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione”.
3. Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, è provata l'esistenza della sentenza della separazione consensuale. Risulta, altresì, decorso il termine, dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente di questo
Tribunale, ai fini della procedibilità della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione della mancata contestazione della protrazione della separazione tra i coniugi stessi.
5. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse preminente della figlia ancora minorenne e dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Vi è accordo anche con riferimento agli aspetti economici.
6. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
7. La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma il
7.6.2002 e iscritto presso i registri dello stato civile del predetto comune al n. 59, parte 2, serie
C03 del 2002 tra nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ); Parte_2 C.F._2
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
3) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.7.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4