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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20857/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20857/2022
avente per oggetto: separazione personale promossa da: nata il [...] in [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'avv. VALLINI VACCARI NICOLO' MARIA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nato il [...] in [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separatamente con l'obbligo del rispetto reciproco;
- stabilire l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_2
pagina 1 di 3 , a titolo di mantenimento, la somma di € 200,00 rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio in La Loggia il 28/01/2016.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 07/11/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi disporsi un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 300,00 mensili.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Presidente, con ordinanza del 29.05.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, rigettando la richiesta di contributo al mantenimento avanzata da parte ricorrente.
Avanti al G.I. nominato, la parte ricorrente si costituiva ed integrava le sue difese;
la parte convenuta non si costitutiva e veniva di chiarata contumace.
All'udienza del 24.10.2023 il procuratore di parte ricorrente chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti (parte ricorrente non ha depositato memorie istruttorie), all'udienza del 10.12.2024 svoltasi tramite scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate,
e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni,
pagina 2 di 3 dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'assegno di mantenimento
Va rigettata la domanda di parte ricorrente volta all'ottenimento di un contributo per il suo mantenimento, non risultando provati i presupposti per il suo riconoscimento, posto che, come già osservato in sede presidenziale, ella può contare di adeguata capacità lavorativa considerato che ha lavorato per diverso tempo, in passato ed in costanza di matrimonio, come badante e tenuto conto che in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di aver iniziato a lavorare presso una struttura alberghiera tutti i giorni per due ore al giorno;
occorre inoltre tener conto della circostanza per cui il matrimonio ha avuto una durata assai ridotta, anche considerando che la stessa parte ricorrente ha dichiarato di essere separata di fatto da oltre due anni (v. verbale di udienza del 3.5.2023).
Infine, a conferma della capacità lavorativa della ricorrente, dalla documentazione in atti si evince che ella attualmente svolge attività lavorativa come addetta alle pulizie con contratto a tempo determinato, con retribuzione media mensile di € 2.200,00, che le consente di far fronte al proprio sostentamento (cfr. doc. 13 del 10.12.2024).
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.. Controparte_1
Rigetta nel resto.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20857/2022
avente per oggetto: separazione personale promossa da: nata il [...] in [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'avv. VALLINI VACCARI NICOLO' MARIA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nato il [...] in [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separatamente con l'obbligo del rispetto reciproco;
- stabilire l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_2
pagina 1 di 3 , a titolo di mantenimento, la somma di € 200,00 rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio in La Loggia il 28/01/2016.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 07/11/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi disporsi un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 300,00 mensili.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Presidente, con ordinanza del 29.05.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, rigettando la richiesta di contributo al mantenimento avanzata da parte ricorrente.
Avanti al G.I. nominato, la parte ricorrente si costituiva ed integrava le sue difese;
la parte convenuta non si costitutiva e veniva di chiarata contumace.
All'udienza del 24.10.2023 il procuratore di parte ricorrente chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti (parte ricorrente non ha depositato memorie istruttorie), all'udienza del 10.12.2024 svoltasi tramite scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate,
e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni,
pagina 2 di 3 dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'assegno di mantenimento
Va rigettata la domanda di parte ricorrente volta all'ottenimento di un contributo per il suo mantenimento, non risultando provati i presupposti per il suo riconoscimento, posto che, come già osservato in sede presidenziale, ella può contare di adeguata capacità lavorativa considerato che ha lavorato per diverso tempo, in passato ed in costanza di matrimonio, come badante e tenuto conto che in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di aver iniziato a lavorare presso una struttura alberghiera tutti i giorni per due ore al giorno;
occorre inoltre tener conto della circostanza per cui il matrimonio ha avuto una durata assai ridotta, anche considerando che la stessa parte ricorrente ha dichiarato di essere separata di fatto da oltre due anni (v. verbale di udienza del 3.5.2023).
Infine, a conferma della capacità lavorativa della ricorrente, dalla documentazione in atti si evince che ella attualmente svolge attività lavorativa come addetta alle pulizie con contratto a tempo determinato, con retribuzione media mensile di € 2.200,00, che le consente di far fronte al proprio sostentamento (cfr. doc. 13 del 10.12.2024).
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.. Controparte_1
Rigetta nel resto.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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