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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/07/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 159/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Guido Federico Presidente relatore dott. Anna Bora Consigliere
dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 159 del Ruolo generale dell'anno
2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gabriele Cofanelli per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Macerata, Galleria del commercio n. 10;
- appellante in riassunzione - CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Lorenzo Riccetti per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Loreto, Via Pizzardeto n. 5/B;
- appellato in riassunzione - OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le dedotte causali e quant'altro ritenuto di giustizia e ragione, in accoglimento della domanda introdotta dalla Sig.ra ed in Parte_1
conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto risarcitorio in favore della medesima pars attrice, condannare l'evocato al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
subiti dalla Sig.ra e che qui si quantificano nella somma di € Parte_1
100.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di miglior giustizia;
condannare, inoltre, alla refusione delle spese sostenute nel giudizio di Controparte_1
appello ed in quello legittimità e che si quantificano nella somma di € 6.300,00 oltre accessori di legge o quella maggiore o minore ritenuta di miglior giustizia.
Vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, di quello di appello e di quello di legittimità.
In via istruttoria si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio sulla persona della Sig.ra al fine di valutare la natura, l'entità e la durata delle sequele Pt_1
personali patite a causa della condotta illecita subita, la congruità delle spese mediche sostenute ed ogni ulteriore voce di danno patita;
significando come la stessa Corte di Appello di Perugia aveva già disposto tale c.t.u. prima della declaratoria di incompetenza.
(…).”
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis raiectis:
In via preliminare
2 – accogliere l'eccezione di intempestiva riassunzione e per l'effetto dichiarare
l'estinzione del processo ex at. 305 c.p.c.
Sempre in via preliminare ed in rito:
– accogliere tutte le eccezioni rilevabili d'ufficio e non, formulate con la comparsa
di risposta e per l'effetto;
– dichiarare l'inammissibilità e comunque l'inutilizzabilità nel presente giudizio delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, come pure delle nuove produzioni documentali allegate solo in sede di riesame d'Appello (ex art. 345 co. 2 c.p.c.);
– dichiarare la nullità e comunque l'inammissibilità della nuova domanda risarcitoria così come spiegata (solo) in grado di riesame d'Appello (ex art. 394
comma 3 c.p.c.)
In via principale:
– rigettare con qualunque formula tutte le domande risarcitorie promosse da parte attrice, nessuna esclusa in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni sin qui esposte.
Con vittoria di spese e compensi di difesa anche dei precedenti giudizi civili e
penali.
(…)
IN RELAZIONE ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE DI CONTROPARTE:
Oltre alle eccezioni di inammissibilità in narrativa, da intendersi qui ri-formulate
e trascritte si chiede sin da ora il rigetto della richiesta di “consulenza tecnica
d'ufficio sulla persona della Sig.ra al fine di valutare l'entità e Parte_1
la durata delle sequele personali subite e la congruità delle spese mediche” in quanto tardiva ed inammissibile in sede di giudizio di riesame.”
3 FATTI DI CAUSA
Con sentenza pronunciata all'esito dell'udienza tenutasi in data 20/12/2018, il
Tribunale di Macerata condannava per il reato previsto e punito Controparte_1
dall'art. 612 bis c.p. alla pena di mesi dieci di reclusione ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita , da liquidarsi Parte_1
in separata sede, nonché alla corresponsione, in favore della medesima, di una provvisionale di € 8.000,00, oltre alla rifusione delle spese di assistenza e costituzione, liquidate in € 2.000,00 maggiorate di accessori di legge;
il CP_1
veniva invece assolto dal reato di cui agli artt. 81 cpv, 595, co. 1, 2 e 3 c.p.
La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza pronunciata in data 30/11/2020,
assolveva il perché il fatto non sussiste, con conseguente (implicita) CP_1
revoca delle statuizioni civili di condanna.
In accoglimento del ricorso proposto dalla parte civile , la Corte Parte_1
di Cassazione, con la sentenza n.44651/21, ha annullato la pronuncia della Corte di Ancona limitatamente alle statuizioni civili, rinviando a questa Corte per un nuovo giudizio .
ha riassunto la causa nei confronti di innanzi Parte_1 Controparte_1
alla Corte di Appello di Perugia e successivamente, a seguito di declaratoria d'incompetenza da parte del predetto giudice, dinnanzi a questa Corte, chiedendo la condanna del al risarcimento di tutti i danni subiti, CP_1
quantificati nella somma di € 100.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia;
in via istruttoria ha chiesto l' ammissione di consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare natura, entità e durata del pregiudizio subito.
4 Costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la tardività Controparte_1
della riassunzione della causa e l'inutilizzabilità nel presente giudizio delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, oltre che delle nuove produzioni documentali allegate.
Ha dedotto inoltre, sempre in via preliminare, la nullità e comunque l'inammissibilità della nuova domanda risarcitoria, con riferimento al quantum, rispetto a quella proposta nel giudizio penale ed ha chiesto, nel merito, il rigetto di tutte le domande.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente esaminata, per ragioni di priorità, l'eccezione sollevata dal resistente di mancata riassunzione del giudizio nel CP_1
termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della
Corte di Cassazione.
1.1.L'eccezione va disattesa.
Risulta dalla documentazione in atti che la causa è stata riassunta innanzi alla Corte d'appello di Perugia nel termine previsto dall'art. 392 c.p.c.
A seguito della declaratoria di incompetenza di quella Corte territoriale, il procedimento è stato riassunto innanzi a questa Corte, nel termine di tre mesi, in conformità a quanto disposto.
2. Passando al merito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.44651-21, ha annullato la sentenza pronunciata in data 30/11/2020 da questa Corte,
Sezione Penale, affermando che la sentenza annullata non aveva fatto buon governo del principio in forza del quale il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna sulla base di una diversa
5 valutazione del medesimo compendio probatorio, ha l'onere di confrontarsi con il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata nella sua interezza ed è tenuto altresì a “fornire adeguata e puntuale giustificazione del difforme apprezzamento delle evidenze considerate”,
non potendosi limitare ad affermare il proprio convincimento senza confutare le argomentazioni poste a sostegno di quello, di segno contrario, del primo giudice.
Ciò posto, conviene premettere che qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per vizi attinenti alla motivazione, sussiste in capo al giudice civile del rinvio, ex art. 622
c.p.p. , un onere di “aggravamento” della motivazione, essendo egli tenuto ad una confutazione specifica delle argomentazioni svolte nella sentenza rescindente in relazione ai passaggi della decisione annullata valutati negativamente (Cass.25767 del 2024).
Orbene, nel caso di specie, pur non considerando le dichiarazioni della persona offesa, delle quali, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p.,
non è consentita l'utilizzazione alla stregua di una testimonianza, stante il divieto ex art. 246 c.p.c., ma che sono liberamente valutabili (Cass. 27558 del 2024), sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Tes_1 Tes_2
, e come già ritenuto dal Tribunale di Tes_3 Tes_4 Tes_5
Macerata, deve ritenersi provato che il abbia posto in essere una CP_1
non occasionale condotta, consistente in molestie e minacce ai danni della
, attraverso l'invio di numerosi messaggi, talvolta contenenti Pt_1
anche insulti, nonchè telefonate, con cui chiedeva, in maniera insistente,
6 di poter parlare con lei o di incontrarla, sovente provocandola e minacciandola.
Il ha inoltre posto in essere reiterati appostamenti, sia nei pressi CP_1
dell'abitazione che nelle vicinanze del bar gestito dalla , sempre Pt_1
con effetto intimidatorio.
Risulta, in particolare, che il , unitamente ad un altro soggetto, in CP_1
una occasione abbia atteso, a bordo di un'autovettura jeep, che la Pt_1
uscisse dal bar, dopo la chiusura, puntandole contro i fari accesi, accelerando più volte, “a folle” ( senza dunque che il veicolo si muovesse), tanto che la , temendo per la propria incolumità, si era fatta Pt_1
riaccompagnare a casa da , come riferito da quest'ultimo Controparte_2
e dalla teste Tes_1
Risulta altresì che tale condotta abbia causato uno stato di ansia all' odierna ricorrente, inducendola a temere per la sua incolumità e per quella della figlia.
Il ha riferito che la ricorrente gli aveva chiesto diverse volte di Tes_3
fermarsi fino alla chiusura e che una sera piangeva dopo la ricezione dei messaggi;
la ha dichiarato che la era sconvolta ed ogni Tes_6 Pt_1
volta aveva la medesima reazione di pianto;
la teste ha Tes_4
evidenziato che la era molto preoccupata anche in relazione alla Pt_1
situazione della figlia;
aveva paura perché la sera vedeva diversi soggetti
– tra cui il – che si aggiravano nei pressi del bar, si sentiva pedinata CP_1
ed in varia situazioni aveva esternato precoccupazione per la propria incolumità e per quella della figlia.
7 Appaiono dunque provati gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al
, vale a dire la sussistenza di minacce o molestie reiterate, tali da CP_1
cagionare nella un perdurante e grave stato di ansia e di timore. Pt_1
Quanto alla natura ed entità del danno risarcibile, si osserva che, sulla base dell'espletata Ctu psicologica, non risulta provata l'esistenza di un danno biologico permanente.
Premesso che le consulenze di parte prodotte hanno valore di mera allegazione difensiva e non di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio (di recente Cass.,
1/2/2023, n. 2980), il consulente tecnico d'ufficio, all'esito dell'indagine clinica e dell'approfondimento psicodiagnostico effettuati sulla persona della , con valutazione esaustiva, logicamente argomentata e Pt_1
coerente, ha escluso che la sintomatologia riferita dalla , pur se Pt_1
presente, sia risultata così pervasiva da determinare un disturbo clinicamente rilevante.
Pur in assenza di un vero e proprio esito patologico, alla luce del compendio probatorio in atti deve tuttavia riconoscersi che sia derivato alla un pregiudizio di natura morale, a causa del fatto illecito Pt_1
commesso nei suoi confronti.
Tale pregiudizio è consistito nella sofferenza interiore e psicologica, nello stato di ansia e timore riferito dai testi escussi eziologicamente riconducibile alla condotta persecutoria e molesta perpetrata, per un lasso di tempo considerevole, dal e dai suoi sodali, con modalità sovente CP_1
intimidatorie: le insistenti chiamate, i continui appostamenti in prossimità
8 dei luoghi maggiormente frequentati dalla (abitazione e bar) Pt_1
hanno provocato nella sfera psichica della stessa un turbamento, uno stato di sofferenza che, sebbene non sia risultato tale da integrare un vero e proprio danno biologico, è comunque riconducibile all'area del pregiudizio giuridicamente rilevante.
La Corte di Cassazione ha in proposito evidenziato che, a prescindere dalla lesione dell'integrità psicofisica della persona in conseguenza di un fatto illecito astrattamente configurabile come reato, si ha “diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale” (Cass., 26/5/2021, n. 14453).
Avuto riguardo, in particolare alla fattispecie di reato in esame, la
Cassazione penale ha rilevato che gli atti persecutori non devono essere tali da integrare una situazione con risvolti patologici, essendo sufficiente che producano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima(Cass. Pen. , sez.V, 4.2.2020 n. 4728).
L'evento di danno derivante dal fatto illecito in esame è consistito nella rilevante limitazione della sfera di libertà personale e delle proprie abitudini di vita della a causa dei reiterati episodi di molestia di Pt_1
cui ella è stata vittima, nonchè nel costante stato di ansia, sì costringerla, ad esempio, a farsi accompagnare a casa al termine dell'attività lavorativa o comunque a chiedere a qualcuno di fermarsi presso il bar a fine serata per timore di rimanere da sola.
9 2.7. Ai fini della quantificazione del danno morale, è stato affermato che
“in materia di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Cass. civ. Sez.
6, n. 48086 del 12/09/2018; Cass. pen., 9/6/2021, n. 22780).
In particolare, per quanto attiene ai reati contro la persona, la Corte di
Cassazione ha precisato che “la determinazione equitativa del danno morale cagionato deve tener conto dell'intensità della violazione della libertà morale e fisica, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale, nonché dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo e dell'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima (Cass. civ, n. 10802 del
13/02/2018; Cass. pen., n. 22780/2021 cit.).
Al riguardo, applicati in via analogica i parametri per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa di tenue gravità indicati nelle recenti Tabelle milanesi (giugno 2024), (da € 1.175,00 ad € 11.750,00) e tenuto conto: della natura delle condotte persecutorie poste in essere dal
, della frequenza e durata delle stesse (per circa tre mesi, dal CP_1
novembre 2011 al gennaio 2012); delle conseguenze prodotte, in concreto, sulla sfera della libertà morale e fisica della e sulle sue Pt_1
abitudini di vita, stimasi equo riconoscere a di risarcimento dei danni Pt_2
10 alla ricorrente la somma di € 6.600,00, già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi.
3. Quanto alla regolazione delle spese di lite, considerata la sproporzione tra l'ammontare richiesto dalla ricorrente e quello liquidato, ne va disposta la compensazione in misura di 1/3 ponendosi a carico del i 2\3 residui. CP_1
Le spese della Ctu svolta nella presente fase vanno anch'esse poste a carico di entrambe le parti, nella medesima proporzione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 622 cpp, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 44651-
21, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
Condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
6.600,00, importo già comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi.
Compensa tra le parti 1\3 delle spese di lite, che pone a carico del per la CP_1
quota residua, che si liquidano, per l'intero, come segue:
- per il giudizio innanzi al Tribunale di Macerata in complessivi € 2.000,00;
- per il giudizio innanzi a questa Corte d'Appello, sezione penale, in complessivi € 2.500,00;
- per il giudizio innanzi alla Corte di cassazione penale, in complessivi €
3.200,00, di cui 200,00 € per esborsi;
- per il presente giudizio di rinvio, in complessivi € 3.700,00, di cui 800,00
€ (somma comprensiva del contributo unificato) per esborsi.
Il tutto, oltre a rimborso forfetario, in misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10.7.2025
11 Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Guido Federico Presidente relatore dott. Anna Bora Consigliere
dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 159 del Ruolo generale dell'anno
2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gabriele Cofanelli per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Macerata, Galleria del commercio n. 10;
- appellante in riassunzione - CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Lorenzo Riccetti per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Loreto, Via Pizzardeto n. 5/B;
- appellato in riassunzione - OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le dedotte causali e quant'altro ritenuto di giustizia e ragione, in accoglimento della domanda introdotta dalla Sig.ra ed in Parte_1
conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto risarcitorio in favore della medesima pars attrice, condannare l'evocato al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
subiti dalla Sig.ra e che qui si quantificano nella somma di € Parte_1
100.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di miglior giustizia;
condannare, inoltre, alla refusione delle spese sostenute nel giudizio di Controparte_1
appello ed in quello legittimità e che si quantificano nella somma di € 6.300,00 oltre accessori di legge o quella maggiore o minore ritenuta di miglior giustizia.
Vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, di quello di appello e di quello di legittimità.
In via istruttoria si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio sulla persona della Sig.ra al fine di valutare la natura, l'entità e la durata delle sequele Pt_1
personali patite a causa della condotta illecita subita, la congruità delle spese mediche sostenute ed ogni ulteriore voce di danno patita;
significando come la stessa Corte di Appello di Perugia aveva già disposto tale c.t.u. prima della declaratoria di incompetenza.
(…).”
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis raiectis:
In via preliminare
2 – accogliere l'eccezione di intempestiva riassunzione e per l'effetto dichiarare
l'estinzione del processo ex at. 305 c.p.c.
Sempre in via preliminare ed in rito:
– accogliere tutte le eccezioni rilevabili d'ufficio e non, formulate con la comparsa
di risposta e per l'effetto;
– dichiarare l'inammissibilità e comunque l'inutilizzabilità nel presente giudizio delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, come pure delle nuove produzioni documentali allegate solo in sede di riesame d'Appello (ex art. 345 co. 2 c.p.c.);
– dichiarare la nullità e comunque l'inammissibilità della nuova domanda risarcitoria così come spiegata (solo) in grado di riesame d'Appello (ex art. 394
comma 3 c.p.c.)
In via principale:
– rigettare con qualunque formula tutte le domande risarcitorie promosse da parte attrice, nessuna esclusa in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni sin qui esposte.
Con vittoria di spese e compensi di difesa anche dei precedenti giudizi civili e
penali.
(…)
IN RELAZIONE ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE DI CONTROPARTE:
Oltre alle eccezioni di inammissibilità in narrativa, da intendersi qui ri-formulate
e trascritte si chiede sin da ora il rigetto della richiesta di “consulenza tecnica
d'ufficio sulla persona della Sig.ra al fine di valutare l'entità e Parte_1
la durata delle sequele personali subite e la congruità delle spese mediche” in quanto tardiva ed inammissibile in sede di giudizio di riesame.”
3 FATTI DI CAUSA
Con sentenza pronunciata all'esito dell'udienza tenutasi in data 20/12/2018, il
Tribunale di Macerata condannava per il reato previsto e punito Controparte_1
dall'art. 612 bis c.p. alla pena di mesi dieci di reclusione ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita , da liquidarsi Parte_1
in separata sede, nonché alla corresponsione, in favore della medesima, di una provvisionale di € 8.000,00, oltre alla rifusione delle spese di assistenza e costituzione, liquidate in € 2.000,00 maggiorate di accessori di legge;
il CP_1
veniva invece assolto dal reato di cui agli artt. 81 cpv, 595, co. 1, 2 e 3 c.p.
La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza pronunciata in data 30/11/2020,
assolveva il perché il fatto non sussiste, con conseguente (implicita) CP_1
revoca delle statuizioni civili di condanna.
In accoglimento del ricorso proposto dalla parte civile , la Corte Parte_1
di Cassazione, con la sentenza n.44651/21, ha annullato la pronuncia della Corte di Ancona limitatamente alle statuizioni civili, rinviando a questa Corte per un nuovo giudizio .
ha riassunto la causa nei confronti di innanzi Parte_1 Controparte_1
alla Corte di Appello di Perugia e successivamente, a seguito di declaratoria d'incompetenza da parte del predetto giudice, dinnanzi a questa Corte, chiedendo la condanna del al risarcimento di tutti i danni subiti, CP_1
quantificati nella somma di € 100.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia;
in via istruttoria ha chiesto l' ammissione di consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare natura, entità e durata del pregiudizio subito.
4 Costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la tardività Controparte_1
della riassunzione della causa e l'inutilizzabilità nel presente giudizio delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, oltre che delle nuove produzioni documentali allegate.
Ha dedotto inoltre, sempre in via preliminare, la nullità e comunque l'inammissibilità della nuova domanda risarcitoria, con riferimento al quantum, rispetto a quella proposta nel giudizio penale ed ha chiesto, nel merito, il rigetto di tutte le domande.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente esaminata, per ragioni di priorità, l'eccezione sollevata dal resistente di mancata riassunzione del giudizio nel CP_1
termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della
Corte di Cassazione.
1.1.L'eccezione va disattesa.
Risulta dalla documentazione in atti che la causa è stata riassunta innanzi alla Corte d'appello di Perugia nel termine previsto dall'art. 392 c.p.c.
A seguito della declaratoria di incompetenza di quella Corte territoriale, il procedimento è stato riassunto innanzi a questa Corte, nel termine di tre mesi, in conformità a quanto disposto.
2. Passando al merito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.44651-21, ha annullato la sentenza pronunciata in data 30/11/2020 da questa Corte,
Sezione Penale, affermando che la sentenza annullata non aveva fatto buon governo del principio in forza del quale il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna sulla base di una diversa
5 valutazione del medesimo compendio probatorio, ha l'onere di confrontarsi con il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata nella sua interezza ed è tenuto altresì a “fornire adeguata e puntuale giustificazione del difforme apprezzamento delle evidenze considerate”,
non potendosi limitare ad affermare il proprio convincimento senza confutare le argomentazioni poste a sostegno di quello, di segno contrario, del primo giudice.
Ciò posto, conviene premettere che qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per vizi attinenti alla motivazione, sussiste in capo al giudice civile del rinvio, ex art. 622
c.p.p. , un onere di “aggravamento” della motivazione, essendo egli tenuto ad una confutazione specifica delle argomentazioni svolte nella sentenza rescindente in relazione ai passaggi della decisione annullata valutati negativamente (Cass.25767 del 2024).
Orbene, nel caso di specie, pur non considerando le dichiarazioni della persona offesa, delle quali, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p.,
non è consentita l'utilizzazione alla stregua di una testimonianza, stante il divieto ex art. 246 c.p.c., ma che sono liberamente valutabili (Cass. 27558 del 2024), sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Tes_1 Tes_2
, e come già ritenuto dal Tribunale di Tes_3 Tes_4 Tes_5
Macerata, deve ritenersi provato che il abbia posto in essere una CP_1
non occasionale condotta, consistente in molestie e minacce ai danni della
, attraverso l'invio di numerosi messaggi, talvolta contenenti Pt_1
anche insulti, nonchè telefonate, con cui chiedeva, in maniera insistente,
6 di poter parlare con lei o di incontrarla, sovente provocandola e minacciandola.
Il ha inoltre posto in essere reiterati appostamenti, sia nei pressi CP_1
dell'abitazione che nelle vicinanze del bar gestito dalla , sempre Pt_1
con effetto intimidatorio.
Risulta, in particolare, che il , unitamente ad un altro soggetto, in CP_1
una occasione abbia atteso, a bordo di un'autovettura jeep, che la Pt_1
uscisse dal bar, dopo la chiusura, puntandole contro i fari accesi, accelerando più volte, “a folle” ( senza dunque che il veicolo si muovesse), tanto che la , temendo per la propria incolumità, si era fatta Pt_1
riaccompagnare a casa da , come riferito da quest'ultimo Controparte_2
e dalla teste Tes_1
Risulta altresì che tale condotta abbia causato uno stato di ansia all' odierna ricorrente, inducendola a temere per la sua incolumità e per quella della figlia.
Il ha riferito che la ricorrente gli aveva chiesto diverse volte di Tes_3
fermarsi fino alla chiusura e che una sera piangeva dopo la ricezione dei messaggi;
la ha dichiarato che la era sconvolta ed ogni Tes_6 Pt_1
volta aveva la medesima reazione di pianto;
la teste ha Tes_4
evidenziato che la era molto preoccupata anche in relazione alla Pt_1
situazione della figlia;
aveva paura perché la sera vedeva diversi soggetti
– tra cui il – che si aggiravano nei pressi del bar, si sentiva pedinata CP_1
ed in varia situazioni aveva esternato precoccupazione per la propria incolumità e per quella della figlia.
7 Appaiono dunque provati gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al
, vale a dire la sussistenza di minacce o molestie reiterate, tali da CP_1
cagionare nella un perdurante e grave stato di ansia e di timore. Pt_1
Quanto alla natura ed entità del danno risarcibile, si osserva che, sulla base dell'espletata Ctu psicologica, non risulta provata l'esistenza di un danno biologico permanente.
Premesso che le consulenze di parte prodotte hanno valore di mera allegazione difensiva e non di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio (di recente Cass.,
1/2/2023, n. 2980), il consulente tecnico d'ufficio, all'esito dell'indagine clinica e dell'approfondimento psicodiagnostico effettuati sulla persona della , con valutazione esaustiva, logicamente argomentata e Pt_1
coerente, ha escluso che la sintomatologia riferita dalla , pur se Pt_1
presente, sia risultata così pervasiva da determinare un disturbo clinicamente rilevante.
Pur in assenza di un vero e proprio esito patologico, alla luce del compendio probatorio in atti deve tuttavia riconoscersi che sia derivato alla un pregiudizio di natura morale, a causa del fatto illecito Pt_1
commesso nei suoi confronti.
Tale pregiudizio è consistito nella sofferenza interiore e psicologica, nello stato di ansia e timore riferito dai testi escussi eziologicamente riconducibile alla condotta persecutoria e molesta perpetrata, per un lasso di tempo considerevole, dal e dai suoi sodali, con modalità sovente CP_1
intimidatorie: le insistenti chiamate, i continui appostamenti in prossimità
8 dei luoghi maggiormente frequentati dalla (abitazione e bar) Pt_1
hanno provocato nella sfera psichica della stessa un turbamento, uno stato di sofferenza che, sebbene non sia risultato tale da integrare un vero e proprio danno biologico, è comunque riconducibile all'area del pregiudizio giuridicamente rilevante.
La Corte di Cassazione ha in proposito evidenziato che, a prescindere dalla lesione dell'integrità psicofisica della persona in conseguenza di un fatto illecito astrattamente configurabile come reato, si ha “diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale” (Cass., 26/5/2021, n. 14453).
Avuto riguardo, in particolare alla fattispecie di reato in esame, la
Cassazione penale ha rilevato che gli atti persecutori non devono essere tali da integrare una situazione con risvolti patologici, essendo sufficiente che producano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima(Cass. Pen. , sez.V, 4.2.2020 n. 4728).
L'evento di danno derivante dal fatto illecito in esame è consistito nella rilevante limitazione della sfera di libertà personale e delle proprie abitudini di vita della a causa dei reiterati episodi di molestia di Pt_1
cui ella è stata vittima, nonchè nel costante stato di ansia, sì costringerla, ad esempio, a farsi accompagnare a casa al termine dell'attività lavorativa o comunque a chiedere a qualcuno di fermarsi presso il bar a fine serata per timore di rimanere da sola.
9 2.7. Ai fini della quantificazione del danno morale, è stato affermato che
“in materia di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Cass. civ. Sez.
6, n. 48086 del 12/09/2018; Cass. pen., 9/6/2021, n. 22780).
In particolare, per quanto attiene ai reati contro la persona, la Corte di
Cassazione ha precisato che “la determinazione equitativa del danno morale cagionato deve tener conto dell'intensità della violazione della libertà morale e fisica, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale, nonché dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo e dell'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima (Cass. civ, n. 10802 del
13/02/2018; Cass. pen., n. 22780/2021 cit.).
Al riguardo, applicati in via analogica i parametri per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa di tenue gravità indicati nelle recenti Tabelle milanesi (giugno 2024), (da € 1.175,00 ad € 11.750,00) e tenuto conto: della natura delle condotte persecutorie poste in essere dal
, della frequenza e durata delle stesse (per circa tre mesi, dal CP_1
novembre 2011 al gennaio 2012); delle conseguenze prodotte, in concreto, sulla sfera della libertà morale e fisica della e sulle sue Pt_1
abitudini di vita, stimasi equo riconoscere a di risarcimento dei danni Pt_2
10 alla ricorrente la somma di € 6.600,00, già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi.
3. Quanto alla regolazione delle spese di lite, considerata la sproporzione tra l'ammontare richiesto dalla ricorrente e quello liquidato, ne va disposta la compensazione in misura di 1/3 ponendosi a carico del i 2\3 residui. CP_1
Le spese della Ctu svolta nella presente fase vanno anch'esse poste a carico di entrambe le parti, nella medesima proporzione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 622 cpp, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 44651-
21, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
Condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
6.600,00, importo già comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi.
Compensa tra le parti 1\3 delle spese di lite, che pone a carico del per la CP_1
quota residua, che si liquidano, per l'intero, come segue:
- per il giudizio innanzi al Tribunale di Macerata in complessivi € 2.000,00;
- per il giudizio innanzi a questa Corte d'Appello, sezione penale, in complessivi € 2.500,00;
- per il giudizio innanzi alla Corte di cassazione penale, in complessivi €
3.200,00, di cui 200,00 € per esborsi;
- per il presente giudizio di rinvio, in complessivi € 3.700,00, di cui 800,00
€ (somma comprensiva del contributo unificato) per esborsi.
Il tutto, oltre a rimborso forfetario, in misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10.7.2025
11 Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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