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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 641/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 641/2015 R.G.A.C., promosso
da
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Nocera Terinese
(CZ), via Garibaldi n. 44, presso lo studio degli avv.ti Gianfranco Spinelli e Pietro
Domenico Palamara, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- parte opponente -
contro
(p.iva e c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia
Terme (CZ) alla via Sele n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mascaro, dal quale
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- parte opposta –
e
(c.f. , Controparte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Maria Luzzo n. 13, presso lo studio dell'avv. Carlo Isabella, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- terzo chiamato –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 73/2015 – appalto di lavori nel
condominio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 15.07.2024, svoltasi con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e
127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 n. 641/2015 R.G.
1. Con decreto ingiuntivo n. 73/2015, emesso il 2.3.2015 dal Tribunale di Lamezia
Terme nel procedimento monitorio iscritto al n. 141/2015 R.G. e notificato il successivo 5.3.2015, veniva ingiunto al in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t., di pagare, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, alla in persona del l.r.p.t., la somma di € Controparte_1
89.181,42, oltre interessi moratori come da art. 10 del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 29.12.2010, nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
1.2 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo il Parte_1
proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 14.4.2015, deducendo, in particolare: che la stipula del contratto di appalto sulla scorta del quale veniva emesso il decreto opposto era stata appositamente deliberata dall'assemblea straordinaria del in data 16.12.2009, nel corso della quale si approvava Parte_1
altresì il corrispettivo dei lavori (“rifacimento esterni, rifacimento tetto, sostituzione
portone di ingresso, il tutto in base al computo metrico precedentemente approvato”), per € 182.910,00; che, trattandosi di appalto a misura, l'importo di commessa indicato nel contratto del 29.12.2010 (€ 162.426,25) aveva funzione indicativa;
che, eseguito l'allestimento del ponteggio, si evinceva però che le quantità considerate in sede di progetto non corrispondevano all'effettiva realtà dei luoghi e veniva, dunque, predisposto dal nuovo direttore dei lavori un nuovo computo estimativo datato 26.7.2011, per complessivi € 228.132,13, che era poi sottoposto all'assemblea del 5.12.2011 (recte: 5.8.2011) e approvato;
che in precedente assemblea del 7.7.2011 l'impresa e il direttore dei lavori avevano anche proposto, in relazione alla facciata, nuove soluzioni di risanamento, differenti
rispetto a quelle indicate nel computo metrico originario;
che alla successiva assemblea del 5.8.2011 i condomini decidevano che i lavori dovessero continuare tenendo presente il computo metrico originario ancorché adeguato alle quantità misurate dall'ing. , senza alcuna approvazione della variante proposta;
che CP_2 all'assemblea del 23.9.2011 veniva, invece, approvata la variante relativa alla sola tinteggiatura del fabbricato, con prezzo maggiorato di € 12.953,00; che, dunque, la spesa approvata ammontava ad € 241.085,13 (di cui € 228.132,13 quale previsione di spesa aggiornata ed € 12.953,00 per la differente tinteggiatura); che l'impresa aveva, tuttavia, eseguito anche le variazioni dei lavori non approvate e non concordate (per un totale di € 31.675,72), ed effettuato indebite duplicazioni nella
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contabilizzazione di medesime partite di lavoro (derivanti da misurazioni errate e da
lavorazioni eseguite parzialmente ma contabilizzate come eseguite per intero), oltre all'arbitraria interruzione dei lavori con ritardi nella consegna degli stessi, e conseguente applicazione della penale di cui all'art. 11, co. 5, del contratto d'appalto; che il condominio aveva pagato sino a quel momento la somma di € 181.026,55 (più
Iva al 10%), ma la facciata est del fabbricato era ancora da eseguire e il tetto era stato ristrutturato solo per metà.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente, eccepito preliminarmente l'inadempimento di ritenendo non dovuto il residuo richiesto dalla Controparte_1
opposta, o comunque da compensare a fronte del credito maturato dal Condominio nei confronti dell'appaltatore a titolo restitutorio e di penale per ritardo, chiedeva: di dichiarare nullo, revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto e di rigettare tutte le domande proposte dalla opposta, infondate in fatto e diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.3 Con comparsa depositata nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. si costituiva in
giudizio la in persona del l.r.p.t., la quale Controparte_1
contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati, sostenendo, in particolare, di aver eseguito i lavori ordinati dal Direttore dei Lavori nominato dal opponente, ing. , in conformità ai computi Parte_1 Controparte_2 metrici redatti da quest'ultimo D.L. (in particolare, a quello datato 30.03.2012, all.
17 fasc. opposta), regolarmente approvati dal (“a conferma del fatto che Parte_1
il committente aveva autorizzato e comunque approvato tutti i lavori Parte_1 eseguiti dall'impresa vi è che nell'assemblea straordinaria del 4.6.2014, CP_1 avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione del riparto finale definitivo degli oneri, diretti ed accessori, di manutenzione straordinaria del fabbricato e delle relative scadenze di pagamento… detto riparto, comprensivo degli importi di tutti i lavori eseguiti dalla inclusi quelli di cui alle lavorazioni che secondo l'assunto CP_1 avversario non sarebbero state autorizzate, veniva approvato all'unanimità dai condomini”: p. 15 comparsa di costituzione dell'opposta), senza duplicazione di partite (salvo gli aggiornamenti integrativi parametrati alle effettive quantità di materiali utilizzate, trattandosi di appalto a misura), senza vizi (come da perizia giurata redatta - su richiesta dello stesso Condominio opponente - dall'ing.
all. 27 fasc. opposta) e senza ritardi imputabili alla appaltatrice (i tempi Per_1
di esecuzione risultavano dilatati per effetto di elementi oggettivi dipendenti dal
3 n. 641/2015 R.G.
Condominio committente, già contestati dalla all'opponente in fase CP_1
stragiudiziale con racc. a.r. del 4.12.2012: all. 21 fasc. opposta); dedotto l'inadempimento avversario quanto agli obblighi di puntuale pagamento degli acconti sulle lavorazioni – circostanza che costituiva ragione unica della sospensione dei lavori, disposta previa diffida del 19.03.2013, indirizzata al Condominio e al D.L.
ex art. 10 contatto di appalto -, e il diritto di trattenere gli importi relativi ai SAL già
pagati, chiedeva, dunque: in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, spiegava domanda riconvenzionale di condanna del Parte_1
a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento in misura pari al prezzo di mercato delle lavorazioni eseguite; effettuava, inoltre, chiamata in causa del
Direttore dei Lavori, ing. , al fine di essere tenuta indenne nel Controparte_2
caso di eventuale riconoscimento di responsabilità o obblighi nei confronti del
Condominio, chiedendo, oltre ciò, la condanna dello stesso D.L. a risarcire alla il danno subito, pari al prezzo di mercato delle lavorazioni svolte;
il tutto, CP_1
con vittoria delle spese di lite.
1.4 Autorizzata la chiamata in causa del terzo (cfr. ord. G.O.T. del 15.09.2015 –
nuova prima udienza fissata per il 4.5.2016), si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il 2.5.2016, l'ing. , il quale Controparte_2
deduceva la non veridicità di quanto affermato dal opponente in Parte_1
relazione al fatto che la avrebbe, unilateralmente e senza Controparte_1
approvazione da parte dell'assemblea, modificato le condizioni dell'originario contratto di appalto, avendo, al contrario, il ratificato la variante Parte_1 suggerita dall'ing. nella sua relazione datata 24.7.2012 (come da verbale CP_2 assembleare d.d. 5.11.2012, in cui “l'assemblea preso atto di quanto richiesto dal
D.L., e considerato che originariamente il compenso era stato commisurato all'importo iniziale dei lavori, tenuto conto che l'importo dei lavori è notevolmente aumentato, all'unanimità delibera di conferire l'incarico per la redazione delle tabelle millesimali all'ing. , riconoscendogli l'aumento di € 5.500,00. Si CP_2 riserva di determinare le nuove scadenze sulla base della ripartizione dell'importo complessivo con le nuove tabelle”) e non essendo mai stata sollevata in precedenza al direttore dei lavori contestazione da parte di alcun condomino;
neppure la
“commissione tecnica di condomini” - istituita dal proprio al fine di Parte_1
controllare e coadiuvare il D.L. – aveva mosso alcuna obiezione in merito ai lavori
4 n. 641/2015 R.G.
integrativi; chiedeva, dunque, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti dalla CP_1
1.5 Alla prima udienza, parte opponente chiedeva, a sua volta, la chiamata in causa del terzo già costituito, ing. , al fine di valutare l'operato del D.L. e CP_2
per sentirlo condannare – avendo agito in eccesso di mandato - a rifondere il degli esborsi sostenendi nel caso di una eventuale condanna dell'ente a Parte_1
pagare alla i lavori eseguiti in variazione del Controparte_1
progetto originario.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, e dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda formulata dal Parte_1
nei confronti del convenuto ing. , venivano concessi i termini di
[...] CP_2 cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; la causa veniva così istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento delle prove testimoniali ammesse;
veniva, altresì, disposta c.t.u. (cfr. ord. d.d. 2.11.2020), con elaborato peritale a firma dell'ing. depositato in data 7.3.2023 e Persona_2
successivi chiarimenti datati 17.1.2024.
Sulle conclusioni richiamate in epigrafe, la causa veniva infine trattenuta in decisione dal magistrato medio tempore subentrato sul ruolo (in data 18.11.2020) all'esito dell'udienza del 15.7.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, di cui le parti profittavano.
2. In limine litis giova ricordare che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
secondo la più recente giurisprudenza di legittimità il convenuto opposto “può
proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata,
una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto
ingiuntivo – e tanto anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto – qualora tale domanda si riferisca alla
medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale
bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta,
ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio
5 n. 641/2015 R.G.
ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (così, Cass. n.
9633/2022).
Si aggiunge, peraltro, che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via
monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che
aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione e che siano introdotte nella comparsa di risposta”, fermo restando la possibilità, “qualora l'opponente si avvalga dello jus variandi posteriormente all'atto di citazione in opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (Cass. Sez. Un. n.
26727/2024).
Può allora senz'altro affermarsi l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, della domanda ex art. 2041 c.c., in quanto avente “petitum” almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria - essendo riferibile alla medesima vicenda fattuale -, e trattandosi di domanda connessa per incompatibilità a quella di adempimento di obbligazione
contrattuale di pagamento originariamente proposta in sede monitoria (confortati da
Cass. Sez. Un. n. 26727/2024 cit.).
2.1 Principio analogo a quello sopra esposto vale anche per la domanda formulata dall'opponente nei confronti del terzo già chiamato in causa. Ed infatti, “la domanda proposta dal convenuto nei confronti di un altro convenuto va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima”
(Cass. n. 6846/2017, che richiama anche Cass. n. 17704/2013 e Cass. n.
28623/2008).
In applicazione del suddetto principio, tuttavia, deve rilevarsi che con la “chiamata in causa del terzo”, effettuata in prima udienza, l'opponente fa valere, nei confronti di questo soggetto, un rapporto diverso da quello che è causa petendi, introducendo nel giudizio una domanda che non è solo del tutto nuova, ma si presenta scollegata da qualsiasi deduzione in precedenza effettuata e inerisce a responsabilità
evidentemente estranee ai confini del giudizio (poteri del D.L. e responsabilità di tale figura nei confronti del committente). Mai, difatti, prima di quel momento, la committenza aveva allegato una qualche forma di responsabilità di un soggetto
diverso dalla ditta appaltatrice, ossia del direttore dei lavori, ing. . CP_2
6 n. 641/2015 R.G.
Non sorgendo la pretesa del nei confronti del D.L. da una difesa svolta Parte_1 dall'opposta (ma da circostanze fattuali che ben potevano eventualmente essere contestate già in sede di costituzione dell'opponente, ossia l'aver visto i lavori – in tesi non autorizzati dall'Assemblea - eseguiti per iniziativa estemporanea e unilaterale del D.L.), la stessa non merita di trovare ingresso nel presente giudizio ex art. 269, co. 3, c.p.c. (peraltro, Cass. n. 16336/2020 pare confermare che l'opponente a decreto ingiuntivo, in ragione della inversione sostanziale dei ruoli, non possa procedere direttamente, con l'atto di opposizione - che pure ha veste di citazione-, a citare un terzo in causa, ma debba chiedere al giudice l'autorizzazione alla chiamata ai sensi dell'art. 269, co. 2, c.p.c., come, appunto, previsto in via ordinaria per il convenuto, con interpretazione non esente da critiche).
Può essere quindi condivisa, con le precisazioni di cui sopra, la decisione del precedente giudicante (ord. dep. il 3.6.2016) in ordine all'inammissibilità entro il presente giudizio della domanda del avverso il D.L.. Parte_1
2.2. Sempre in via preliminare, deve darsi atto che il precedente g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. con decorrenza differita (al 2.1.2017); tanto è rilevante in quanto ha determinato la difesa di a Controparte_1
eccepire la tardività del deposito delle memorie istruttorie attoree.
Ed infatti, secondo un orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito,
qualora il Giudice disponga (erroneamente) la decorrenza differita dei termini
(perentori) per le memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c., deve essere computato, per il calcolo della scadenza del termine, anche il giorno iniziale, non essendo applicabile – in tale ipotesi - il principio generale di cui all'art. 155, co. 1,
c.p.c., nella parte in cui dispone che “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali” (T. Como, ord. 7.3.2011; T. Padova, ord.
26.1.2017). Tale tesi non è peraltro unanime;
secondo altro orientamento, il disposto di cui all'art. 155, co. 1, c.p.c. trova sempre applicazione, anche laddove il giorno di decorrenza sia espressamente individuato dal giudice, come appunto nel caso di decorrenza differita dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. (T. Padova, ord. 1.6.2016).
L'assegnazione differita dei termini de quibus può dare luogo quindi a gravi conseguenze processuali, determinando il rischio di veder dichiarate inammissibili memorie istruttorie depositate fuori termine in ragione dell'erronea mancata inclusione del dies a quo, come nel caso in esame.
7 n. 641/2015 R.G.
In ragione del contrasto giurisprudenziale esistente, nonché della mancata espressa esclusione, nell'ordinanza de quo, del giorno inziale dalla decorrenza del termine, questo Tribunale ritiene di poter adottare l'interpretazione che assicura il più ampio contraddittorio processuale, valutando quindi come ammissibili le memorie ex art. 183, co.6, c.p.c. depositate dalla difesa opponente.
3. Deve a questo punto darsi atto che nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il giudicante, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare analiticamente tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, ben potendo limitarsi alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione adottata (ex multis, Cass. ord. n. 8294/2011).
Pertanto, non saranno prese in esame le questioni non decisive, né quelle proposte tardivamente (Cass. n. 24040/2019).
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie, ma può consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
3.1 Per quanto rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono allora riassumersi come segue.
La controversia trae origine dalla stipula, in data 29/12/2010, di un contratto di appalto (doc. 1 fasc. monitorio) tra il in qualità di Parte_1
committente, e la in qualità di impresa addetta Controparte_1
ai lavori deliberati dall'assemblea condominiale del 16/12/2009 (doc. 3 fasc.
opposta).
Dalla documentazione in atti si evince che il contratto de quo ha ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria concernenti “la ristrutturazione di esterni ed interni del fabbricato condominiale” sito in Lamezia Terme, via Tommaso Fusco n. 37; dette lavorazioni si è previsto avvenissero “in base al computo metrico precedentemente approvato”, datato 27/03/2009, a firma dell'ing. Persona_3
(doc. 2 fasc. opposta), parte integrante del contratto sulla scorta di quanto stabilito agli artt.
1.2 e 2 della scrittura privata.
8 n. 641/2015 R.G.
Nel suddetto computo metrico sono indicate le misurazioni di tutte le specifiche lavorazioni ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera e riportate nel progetto iniziale;
è anche indicato l'importo delle singole lavorazioni e, di conseguenza, viene approntata una stima del costo totale delle opere.
Dette opere si sono declinate in interventi diretti alla: “• Realizzazione dell'impalcatura esterna;
• Rimozione di copertura e sua sostituzione;
• Sostituzione del manto di copertura con lamiera del tipo coibentata;
• Spicconatura d'intonaco
e demolizione del copriferro degradato dei Balconi e dei frontalini in genere;
•
Rifacimento degli intonaci;
• Interventi sostitutivi relativi ai canali di gronda pluviali ecc., compresa la sostituzione di eventuali canne fumarie;
• Sostituzione della cabina ascensore e impianti elettrici”, come riassume efficacemente la c.t.u.,
a firma dell'ing. depositata il 7.3.2023 entro il fascicolo in epigrafe. Persona_2
Con riferimento alle anzidette opere, il ha Parte_1
domandato si accerti la non debenza delle somme richieste dalla società appaltatrice,
opponendo in via di eccezione l'inadempimento di Controparte_1
sia sotto il profilo del colpevole ritardo nell'esecuzione dei lavori, sia per la scorretta
interruzione degli stessi, sia per l'inesatta esecuzione delle lavorazioni realizzate -
in specie, quanto alle varianti, in tesi, non autorizzate (o perché non concordate, o comunque perché effetto di indebite duplicazioni nella contabilizzazione derivanti da misurazioni errate e da lavorazioni eseguite parzialmente ma contabilizzate come eseguite per intero), all'inadeguata esecuzione di “opere provvisionali relative al tetto”, e alla viziata esecuzione delle opere variate di tinteggiatura della facciata -, o comunque la compensazione (impropria) del compenso residuo con il credito maturato dal nei confronti dell'appaltatore a titolo restitutorio e di Parte_1
penale per ritardo.
L'opposta ha, di contro, insistito in via principale per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo delle lavorazioni eseguite e
“autorizzate e/o comunque approvate” dal Condominio (vds. p. 3 comparsa di risposta di che mostra così di non fondare la Controparte_1
pretesa creditoria esclusivamente su una autorizzazione preventiva assembleare delle lavorazioni: cfr. anche p. 15 atto di costituzione dell'opposta), chiedendo la condanna dell'ente di gestione al versamento del saldo;
ha ricondotto lo stato di degrado dell'edificio – che già lo caratterizzava sin da prima dell'inizio dei lavori
(vds. Relazione sullo stato dei lavori redatta il 1.8.2011 dal D.L. ing. , in cui CP_2
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si dà atto che gli “aggetti esterni del fabbricato (principalmente le pensiline in latero cemento di proprietà esclusiva, gli aggetti condominiali e il parapetto in c.a. perimetrale posto al piano attico)” versano in situazione di “evidente degrado della loro parte strutturale (cls e armatura)” - all. 10 fasc. opposta) -, e i ritardi riscontrati nelle lavorazioni, alla sospensione dei lavori stessi da parte della appaltatrice,
sospensione intervenuta tuttavia in reazione all'omesso puntuale pagamento da parte intimata degli acconti di corrispettivo dovuti sulla scorta dei certificati di pagamento
(documenti contabili ove vengono iscritti i pagamenti inerenti alle opere eseguite)
emessi dal D.L. in relazione agli Stati di Avanzamento Lavori.
Il mancato puntuale pagamento dell'ammontare complessivo dei lavori di cui ai SAL non è contestato in causa. Ed infatti dichiara la stessa opponente che “il
ha sin qui pagato … salvo errori e/o omissioni, € 181.026,55 oltre iva Parte_1 al 10%” (in particolare, secondo quanto riconosciuto a p. 6 dell'opposizione, sono stati versati: “€ 56.849,19 più iva, per anticipazione; € 37.359,08 più iva sul primo
SAL; € 30.649,78 più iva sul secondo SAL;
€ 23.272,79 più iva sul terzo SAL;
€
32.895,61 più iva sul quarto SAL”, a fronte di un certificato di pagamento n. 4 emesso in data 24.7.2012 dal D.L. per € 39.635,84 più iva;
nulla per certificato di pagamento n. 5, pari a fatturati € 41.375,56 oltre iva, e nulla per il n. 6, emesso il
28.03.2013, pari a fatturati € 32.371,23 oltre iva).
Risultano invece contestati, e il titolo per cui alcuni dei pagamenti richiesti sarebbero dovuti dal all'appaltatrice (in particolare, non giustificato Parte_1 sarebbe l'importo di € 73.689,61 più iva, pari alla differenza tra la somma di €
314.774,74 più iva indicata nel computo metrico estimativo redatto dal D.L. ing.
il 30.3.2012, e quella riconosciuta dalla debitrice come accordata di € CP_2
241.085,13 più iva, comunque superiore a quella inizialmente deliberata di €
182.910,00 più iva), e l'inesatta esecuzione di talune delle lavorazioni pur autorizzate dall'assemblea.
Ebbene, ai fini del decidere, è utile richiamare principio assolutamente consolidato in dottrina e giurisprudenza per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente
(attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi
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della pretesa fatta valere in sede monitoria” (ex multis, T. Roma, sez. XVII, 07 agosto 2018, n. 16333; Cass. n. 6421/2003).
Nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Sul punto, giova ancora osservare come – secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione nell'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, sent. n. 13533/2001 (nello stesso senso, precedenti Cass. n. 7027/2001, Cass. n.
11629/1999; Cass. n. 10446/1994) – il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o, come nel caso, per l'adempimento
(salvo che si tratti di obbligazioni negative) deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito principalmente dall'avvenuto adempimento;
uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (cfr. ex multis Cass. n. 982/2002; Cass. n. 8615/2006), gravando sul debitore l'onere di dimostrare avvenuto ed esatto adempimento, quanto meno - in tema di contratto di appalto - fintanto che l'opera non sia, espressamente o tacitamente accettata (cfr. Cass. n. 7267/2023; vds. anche Cass. n. 98/2019; nella giurisprudenza di merito T. Padova, sent. n. 1699/2023).
Invero, si dice, se fino a quel momento al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi (gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte), una volta che l'opera è accettata spetta al committente che ne ha la disponibilità fisica e giuridica dimostrare un inesatto adempimento (ad es. per difformità qualitative o quantitative della prestazione ricevuta), anche in conformità al principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr. Cass. n. 19146/2013).
Al riguardo, mentre la consegna costituisce attività puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente,
l'accettazione esige che il committente esprima – finanche per facta concludentia - un gradimento verso l'opera (Cass. n. 4051/2016), da cui consegue l'esonero
11 n. 641/2015 R.G.
dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità e il diritto della ditta al pagamento del prezzo (App. Bari, sent. n. 29/2023).
In particolare, ai sensi dell'art. 1665 c.c., l'opera si considera accettata quando il committente tralascia, senza giusti motivi, di procedere alla verifica di conformità dell'opera a quanto pattuito, o non comunica il risultato dell'accertamento entro breve termine all'appaltatore, malgrado l'invito fattogli (co. 3), oppure riceva la consegna dell'opera senza riserve (co. 4); l'accettazione si distingue quindi sia dalla verifica, attività materiale del direttore dei lavori di accertamento della qualità dell'opera, che dal collaudo, che consiste in un successivo giudizio sull'opera stessa.
Ebbene, facendo applicazione del canone dettato dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 in tema di inadempimento e circa il riparto dell'onere della prova nelle eccezioni ex art. 1460 c.c. a quel peculiare contratto che è l'appalto, va osservato che nel caso de quo può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'accettazione senza riserva delle opere i cui corrispettivi sono oggetto dell'azione monitoria qui avversata;
è infatti evidente che l'opponente abbia espresso il complessivo gradimento delle lavorazioni eseguite nella misura in cui si è provato documentalmente che l'assemblea condominiale ha deliberato, infine, “di approvare gli importi a debito e/o a credito risultanti dal riparto proposto, con scadenza di versamento il 15.6.2014” (cfr. doc.
26 fasc. opposta, verbale di assemblea d.d. 04.06.2014 con allegato “riepilogo - scadenzario” dei pagamenti da effettuare), al netto dei difetti lamentati, (solo) nella presente sede, dal Condominio di via Fusco n. 37.
Peraltro, la difesa dell'appaltatrice ha sottolineato come proprio il
[...] abbia conferito alla l'incarico di Parte_1 Parte_2 redigere perizia, tra l'altro, per “valutare e collaudare i lavori di ristrutturazione, incompiuti a seguito di una sospensione lavori sopraggiunta il 28.3.2013” (all. n. 27 fasc. opposta – perizia tecnica giurata a firma ing. datata Persona_4
13.4.2014). Ora, in detta perizia di parte opponente si legge “dall'analisi della documentazione fornita, inerente il progetto e gli stati di avanzamento dei lavori di ristrutturazione non è emersa alcuna difformità o irregolarità procedurale” e si fa presente che “il certificato [di esecuzione dei lavori] rilasciato in data 5.5.2014 dal dimissionario direttore dei lavori, ing. … poteva CP_2 Controparte_2
comunque essere redatto come un certificato di regolare esecuzione dei lavori parziale, e cioè inerente ai soli lavori comunque ultimati prima della sospensione”
(p. 3 perizia giurata ing. . Per_1
12 n. 641/2015 R.G.
A tale valutazione ha fatto seguito dichiarazione “di collaudare tutte le opere sin qui realizzate, certificando la regolare esecuzione dei lavori previsti in conformità dell'originario computo metrico del 20.3.2009 a firma dell'ing. , Persona_3
nonché alle successive varianti e, in particolare, al progetto di lavorazioni
integrative sia per il ripristino delle pensiline dei balconi che per la realizzazione
della nuova tinteggiatura protettiva delle facciate e il rifacimento del manto di
copertura del fabbricato, per come risultano descritte nel computo estimativo del
30.3.2012 a firma dell'ing. ” (con irrilevanza, perciò, del Controparte_2 principio di postnumerazione dell'appalto sancito dall'art. 1665 c.c., invocato dall'opponente, principio comunque mitigato dalla previsione del diritto dell'appaltatore di conseguire, immediatamente dopo l'effettivo inizio dei lavori, il pagamento di un'anticipazione sul corrispettivo di appalto, e in corso d'opera il pagamento di rate di acconto).
In definitiva, il Tribunale ritiene che l'onere di provare esistenza e consistenza dei vizi o comunque delle difformità rispetto al progetto denunciati solo in sede giudiziale spettasse, a ben vedere, alla committente, che ha mancato di ottemperarvi,
limitandosi a fornire allegazione di inesattezze e incompletezza nelle lavorazioni.
3.2. In ogni caso, quanto alle lavorazioni - in tesi opponente - non concordate,
vale ciò che segue.
È indubbio che per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale occorra l'autorizzazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135, co. 1, n. 4, c.c. e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, co. 4,
c.c.. Altrettanto noto è che “La delibera assembleare in ordine alla manutenzione
straordinaria deve, peraltro, determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera”, potendo poi limitarsi a fissare “gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa” (Cass. ord. n. 20146/2022).
L'autorizzazione assembleare di un'opera può reputarsi così comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso al preventivo approvato; sono, peraltro,
per lo stesso orientamento consolidato, ammissibili successive integrazioni della delibera di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, sulla base di successivi accertamenti tecnici.
13 n. 641/2015 R.G.
L'iniziativa contrattuale dell'amministratore che, senza previa approvazione dell'assemblea, disponga l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale non determina, quindi, di norma, l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condomini al riguardo, a meno che intervenga successiva ratifica dell'assemblea (approfonditamente, Cass. n. 20136/2017). Al riguardo, infatti, si ricorderà che al rapporto tra i condomini e l'amministratore del condominio – ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti (Cass. n. 29251/2024) - si ritengono applicabili le regole del mandato con rappresentanza (Cass. Sez. Un. n. 9148/2008).
Sul punto, giova precisare subito che riveste valenza di sostanziale ratifica successiva l'approvazione dello stato di ripartizione definitivo in sede di discussione del bilancio consuntivo, momento nel quale si accertano le spese e che
presuppone l'implicita accettazione delle spese stesse da parte dell'assemblea e,
quindi, dei lavori alla base di quegli esborsi.
Questo è quanto statuito già da Cass. n. 2133/1995, per la quale “L'assemblea del condominio in un edificio, in sede di approvazione del consuntivo di lavori eseguiti
su parti comuni del fabbricato e di ripartizione della relativa spesa, ben può
riconoscere a posteriori opportunamente e vantaggiosamente realizzati detti lavori,
ancorché non previamente deliberati ovvero, a suo tempo, non deliberati
validamente, ed approvarne la relativa spesa, restando, in tal caso, la preventiva formale deliberazione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della spesa e della conseguente ripartizione del relativo importo fra i condomini”.
Tanto vale, si sottolinea, sia in riferimento a spese di manutenzione ordinaria (che non richiede la preventiva approvazione dell'assemblea, trattandosi di esborsi cui
l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell'assemblea) che straordinaria. Aggiunge, anzi, Cass. n. 18192/2009 che “a differenza di quanto previsto dall'art. 1134 c.c. [che consente il rimborso al condomino delle spese sostenute dal condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione soltanto in caso di urgenza], l'art. 1135 c.c. non
contiene analogo divieto di rimborso delle spese non urgenti sostenute
dall'amministratore nell'interesse comune;
ne consegue che l'assemblea di
condominio può ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate
dall'amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di
14 n. 641/2015 R.G.
indifferibilità ed urgenza, purché non voluttuarie o gravose, e, di conseguenza,
approvarle, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera di esecuzione” (anche App. Palermo n. 1195 del 11/072022).
In definitiva, una spesa condominiale, in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, può ricevere ratifica successiva o con apposita delibera assembleare o anche semplicemente tramite l'approvazione del consuntivo che contiene la spesa, specie se urgente (T. Roma n. 5260 del 20/03/2020).
A tal proposito va altresì ricordato che la ratifica relativa ad un contratto per il quale non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem - quale il contratto di appalto privato - ben può essere tacita e consistere, perciò, in qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera chiara e univoca la volontà del dominus di far proprio il negozio concluso dal falsus procurator, con effetto retroattivo (Cass.
ord. n. 35278/2022, che richiama Cass. n. 408/2006).
3.3 Tanto premesso, deve osservarsi come le principali contestazioni mosse dalla difesa di parte opponente sono associate dalla circostanza che, rispetto al progetto inizialmente approvato – invero, inidoneo a garantire la tenuta delle lavorazioni nel tempo (“è emerso che l'intervento previsto in progetto sugli stessi non offre sufficienti garanzie in relazione a stabilità e staticità a causa dell'evidente degrado della loro parte strutturale (cls e armatura). Si consiglia di eseguirne il rifacimento
utilizzando idonei calcestruzzi e inserendo nuove armature da ancorare
adeguatamente alle parti strutturali armate, principali, del fabbricato. Si ritiene
infatti che la mera esecuzione della pulizia dei ferri di armatura inferiori degli
aggetti, allo stato assai degradati, con applicazione di malte e rete di rinforzo, senza idonei ancoraggi, non possa offrire, nell'immediato e per il futuro, sufficienti garanzie di stabilità agli aggetti in esame … con rischio per l'incolumità dei proprietari di piano e/o di terzi in caso di distacchi di parti di esso”: così in
Relazione sullo stato dei lavori al 1.8.2011 consegnata con raccomandata a mano dal
D.L. all'amministratore del - all. 10 fasc. Parte_3
opposta; vds. altresì le conclusioni del c.t.u., ing. , nella procedura Persona_5
di a.t.p. n. 1363/2014 R.G. - connessa solo parzialmente al presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tesa, più limitatamente, a valutare la condizione del manto di copertura del lato est del fabbricato e le cause CP_3 delle infiltrazione all'appartamento del sig. - all. A alla prima Controparte_4
memoria istruttoria di parte opponente) -, è intervenuta una serie di “varianti”
15 n. 641/2015 R.G.
(astrattamente possibili ex artt. 11, co. 7, e 19 del contratto de quo, ma rispetto alle quali la scrittura privata di cui si discute non definisce le modalità attraverso le quali segnalare la relativa necessità di apportarle, né il regime autorizzativo, né la documentazione e i contenuti che devono essere parte integrante della richiesta),
ossia opere previste dal contratto di appalto ma eseguite con modalità diverse, seppur migliorative, e talune opere non previste dal contratto e ulteriori rispetto al capitolato originario.
Orbene, come noto, in materia di appalto di lavori nel condominio l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera e a eseguire i lavori in base alle condizioni stabilite nel contratto di appalto e nel relativo capitolato (art. 1655 c.c.).
È allora necessario richiamare, sul punto, il non sempre agevole distinguo tra
variazioni sul progetto (non comprese nel progetto originario, ma necessarie per l'esecuzione migliore o a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientranti nel piano dell'opera stessa) e lavorazioni extracontrattuali (in possesso di una individualità distinta da quella dell'opera originaria, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge).
Secondo l'orientamento espresso da Cass. n. 18204/2020 l'esecuzione di lavori extracontrattuali esige la stipula di un nuovo contratto (anche Cass. ord. n.
25800/2023 e Cass. n. 18438/2013); dal momento però che nessuna norma impone,
come detto, la forma scritta per l'appalto, l'appaltatore, per poter validamente esigere il pagamento, può limitarsi a fornire la prova dell'accordo privato, ossia dell'approvazione - preventiva o successiva - dei lavori extracontrattuali da parte dell'assemblea condominiale (non essendo sufficiente la semplice autorizzazione del solo amministratore o del direttore lavori: T. Milano, sent. n.313/2022).
Chiarisce poi Cass. n. 5935/1991 che “In tema di appalto, qualora le modifiche aggiuntive al progetto siano di tale natura ed importanza da potersi considerare
oggetto di un nuovo contratto di appalto, separato ed indipendente dal primo,
l'autorizzazione del committente può essere desunta ed accertata con qualsiasi mezzo di prova ed anche in via presuntiva”.
Quanto invece alle variazioni dell'opera di manutenzione straordinaria appaltata dal condominio, se dovute all'iniziativa dell'appaltatore, a mente dell'art. 1659
c.c., le modifiche dovranno essere autorizzate dall'assemblea, sempre con la maggioranza dell'art. 1136, co. 4, c.c.; l'autorizzazione in questo caso andrà provata per iscritto (variazioni c.d. concordate rispetto al contratto) (mente l'art. 1661 c.c.
16 n. 641/2015 R.G.
consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con ogni mezzo, le variazioni siano state richieste dal committente).
Anche in questa ipotesi, comunque, è consentito all'assemblea di approvare successivamente le varianti delle opere di manutenzione straordinarie appaltate, pur comportanti un aumento delle spese, trattandosi di delibera riconducibile alle attribuzioni conferitele dall'art. 1135 c.c..
Nel caso di specie, il menzionato distinguo può ritenersi ulteriormente sfumato nella considerazione per cui, se l'appaltatrice – su impulso e richiesta del D.L. – ha in effetti eseguito in corso d'opera varianti di notevole entità rispetto al progetto originariamente approvato, dette varianti si configuravano quali indispensabili per il completamento a regola d'arte dei lavori previsti contrattualmente (“a causa delle incongruenze contenute nell'originario computo dei lavori, come più volte evidenziato dallo scrivente e portato a conoscenza del Condominio in sede assembleare mediante apposito computo metrico dei lavori redatto a mia firma”: vds. certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dall'ing. , p. 2; all. 16 CP_2
opposta - raccomandata a mano d.d. 26.9.2011 indirizzata dal D.L. all'amministratore del condominio, dott. , di richiesta di istruzioni “in merito a Pt_3
tutte le necessarie ed urgenti integrazioni/sostituzioni di alcune tipologie di lavori da contratto […] . Declinando comunque ogni responsabilità per la mancata realizzazione degli interventi proposti dallo scrivente (ritenuti ottimali e durevoli nel tempo)”); le stesse, pertanto, non possono essere inquadrate sic et simpliciter nella categoria delle opere extracontratto.
Oltretutto, profilandosi le predette variazioni necessarie per l'esecuzione dello stesso a regola d'arte, le parti, in mancanza di accordo, avrebbero potuto rivolgersi al giudice per determinare le variazioni da apportare (art. 1660 c.c.); avrebbero potuto,
altresì, esercitare diritto di recesso, in considerazione del fatto che tali variazioni incidevano sostanzialmente sul costo e la struttura dell'opera: la circostanza che nell'articolato dipanarsi dei rapporti contrattuali, né l'una, né l'altra opzione sia stata azionata da alcuna parte, è già indice dell'esistenza verosimile di un accordo preventivo tra committente e appaltatrice.
Giova solo precisare che la norma di cui all'art. 1659, co. 2 c.c. non riguarda in ogni caso le variazioni e modificazioni alle modalità di esecuzione dell'opera eseguite dall'appaltatore a richiesta del direttore dei lavori a cui sia contrattualmente
17 n. 641/2015 R.G.
attribuito il potere di autorizzare variazioni al progetto iniziale dell'opera (Cass. n.
1296/1977).
Sul punto va osservato che, nella fattispecie in esame, a mente dell'art. 19 del contratto – Variazioni e aggiunte – “il committente, tramite il direttore dei lavori, ha
diritto di apportare variazioni ai lavori in progetto, modificando i quantitativi nelle
singole categorie di lavori previste nel presente contratto, corrispondendo all'appaltatore il compenso risultante dalla contabilità per i maggiori lavori eseguiti. Le variazioni degli importi dei lavori in aumento o in diminuzione saranno ordinate esclusivamente dal D.L. per iscritto e con congruo anticipo all'appaltatore
e – ove necessario – dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi, che dovranno anche tenere conto degli oneri per la sicurezza”.
Quanto alle variazioni collegate all'iniziativa del D.L. nell'appalto per riparazioni di notevole entità conferito dal è quindi da escludere Parte_1
che si sia voluto attribuire al direttore dei lavori il potere di autorizzare variazioni al progetto iniziale dell'opera diverse da quelle meramente quantitative, garantendo in tal modo l'inderogabile competenza dell'assemblea per modifiche di diversa natura
(es. qualitativa).
A fronte dell'autonomia decisionale riconosciuta al direttore dei lavori in ordine alle variazioni quantitative (che dunque non avevano necessità di un'autorizzazione assembleare, al contrario di quanto pare ritenere l'opponente), è mancata una preventiva (formale) approvazione della spesa in “variante qualitativa” del progetto originario delle opere di manutenzione straordinaria interessanti le parti comuni del
Condominio di via Fusco n. 37.
Tuttavia, non può non darsi atto che emerge ictu oculi, in via documentale, che si è
proceduto alla ratifica di tale spesa e all'approvazione del relativo riparto in sede di rendiconto consuntivo (cfr. verbale di assemblea condominiale del 4.6.2014 prodotto sia dall'opposta (all. 26) che dalla difesa del direttore dei lavori (all. 2 alla seconda memoria istruttoria ), nel quale si legge: “Sul secondo punto all'ordine del CP_2
giorno [approvazione del riparto finale delle finitivo degli oneri diretti ed accessori di manutenzione straordinaria del fabbricato e delle relative scadenze di pagamento],
l'amministratore espone i criteri che ha seguito nell'elaborazione del riparto generale degli oneri di manutenzione del fabbricato riportato in complessivi €
397.76037. L'amministratore illustra anche lo scadenzario proposto per il pagamento delle quote straordinarie complessivamente dovute, che sono state
18 n. 641/2015 R.G.
ripartite in tre tranche distinte. Al termine della discussione, i condomini presenti, su richiesta del presidente, deliberano all'unanimità di approvare gli importi a debito e/o a credito risultanti dal riparto proposto, con scadenza di versamento il
15.6.2014. Nello stesso tempo si fa richiesta all'amministratore di rendersi disponibile ad ulteriori approfondimenti riguardanti le quote risultanti dal riparto
a carico dei condomini per le lavorazioni che hanno interessato le loro proprietà esclusive. L'approvazione delle altre due tranches viene pertanto rinviata a successiva assemblea”), con delibera assembleare che non risulta impugnata.
Peraltro, nella stessa assemblea “i condomini presenti autorizzano l'amministratore ad utilizzare i fondi esistenti [cassa condominiale] per le finalità prima discusse”.
La circostanza che le “varianti” all'originario progetto di cui si tratta siano state eseguite e accettate senza che risulti essere stata sollevata, in merito, obiezione o contestazione alcuna in ordine alle lavorazioni, né dall'amministratore di
, né dal D.L., né dalla “commissione di tecnici”, né dai singoli Parte_1
condomini, malgrado la certa consapevolezza della necessità e dell'urgenza dell'intervenuto da parte di tutti i predetti soggetti (e tanto, pacificamente, sino all'instaurazione del presente giudizio di opposizione), rafforza il convincimento che detti lavori abbiano ricevuto avallo preventivo da parte dell'assemblea, che non ha saputo deliberare la loro approvazione, con ratifica successiva ai soli fini della regolarità formale dell'operazione in variante già tacitamente autorizzata.
Per tutte le ragioni sopra esposte, a parere di questo Tribunale è pertanto dimostrato il titolo negoziale che sorregge le pretese creditorie della società opposta (contratto di appalto del 29.12.2010), come integrato ed emendato dal successivo accordo scritto di approvazione delle varianti proposte dal D.L e dall'appaltatrice (vds. approvazione del consuntivo di bilancio condominiale, avvenuta entro l'assemblea del 04.06.2014, all. 25 fasc. . Controparte_1
Ed invero, l'approvazione del consuntivo ha determinato la ratifica delle relative spese pur in assenza di previa delibera assembleare, trattandosi di opere che presentavano caratteri di necessità, urgenza e indifferibilità, alterando l'intero programma di lavori (vds. all. 16 – richiesta di istruzioni indirizzata del D.L. il
26.09.2011 e Relazione sullo stato dei lavori d.d. 1.8.2011 - all. 10 anche CP_1
all. 18 Relazione sullo stato lavori d.d. 24.07.2012). CP_1
Il creditore ha quindi soddisfatto l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del contratto di appalto e del verbale dell'assemblea condominiale in cui,
19 n. 641/2015 R.G.
entro il medesimo rapporto contrattuale, sono state accettate le lavorazioni eseguite dall'appaltatrice, ed approvate le relative spese.
3.4 Dato per provato – sulla scorta delle argomentazioni poc'anzi sviluppate - il
fondamento negoziale del rapporto obbligatorio (in termini di preventiva autorizzazione e di successiva ratifica da parte dell'assemblea delle lavorazioni eseguite, anche in variante rispetto alle opere inizialmente pattuite), l'eccezione di inesatto adempimento delle prestazioni che sono oggetto dell'obbligazione dell'appaltatrice si traduce essenzialmente in una contestazione di indebita duplicazione di partite di spesa, declinata in contestazioni delle misurazioni per come contabilizzate.
Sul punto, si sottolinea come quello qui in rilievo sia un contratto “a misura” (art. 3 del contratto de quo: “l'appalto si intende affidato e accettato a misura”), in cui, come osservato dalla difesa della appaltatrice, il compenso è definito fissando un prezzo per ogni unità individuale di lavoro e per ogni specifica prestazione richiesta per portare a termine il progetto;
in altre parole, non si ha (come invece nell'appalto a corpo), un prezzo fisso, ma si determinano i corrispettivi unitari per ogni singola attività prevista.
Questo significa che, a fronte di un progetto con la previsione delle quantità di lavorazioni e materiali che verranno impiegati dall'impresa, il costo complessivo può cambiare in base alla quantità effettiva di lavoro eseguita: nel caso di prezzo a misura, questo può essere determinato nella sua effettiva entità soltanto al termine dei lavori, sommando le componenti dell'opera finita e applicando loro il prezzo unitario prefissato.
L'entità dei lavori in concreto eseguiti, nella vicenda in esame, è attestata nei n. 6
SAL vistati dal Direttore dei lavori, ing. , prodotti dalla stessa difesa CP_2
opponente, e contestati solo nella presente sede, peraltro non nella loro
corrispondenza al vero, ma nella conformità alle misurazioni teoriche per come risultanti dai computi metrici approvati.
Sulla fallacia delle argomentazioni di parte opponente a riguardo, si rinvia a quanto precisato entro la relazione di c.t.u. in atti (cfr. p. 10: “a fronte di un progetto con la previsione delle quantità di lavorazioni e materiali che verranno impiegati dall'impresa, l'effettiva misurazione di ogni lavorazione avviene tramite la contabilità delle opere realizzate, quindi gli scostamenti di determinate quantità di lavorazioni possono essere presenti sia in positivo che sia in negativo”).
20 n. 641/2015 R.G.
Tanto premesso, può darsi per accertato che la ditta ha eseguito i lavori CP_1
ordinati dal Direttore dei Lavori nominato dal opponente, ing. Parte_1 [...]
, in conformità ai computi metrici redatti da quest'ultimo D.L. (in Controparte_2
particolare, a quello datato 30.03.2012), regolarmente approvati dal con Parte_1
contrattazione o comunque successiva ratifica, senza duplicazione di partite (salvo gli aggiornamenti integrativi parametrati alle effettive quantità di materiali utilizzate,
trattandosi di appalto a misura), senza vizi (o comunque non provati dalla parte sulla quale gravava il relativo onus probandi nella specifica vicenda in esame) che attengano all'esecuzione delle lavorazioni sulle parti comuni dell'edificio (come peraltro da perizia giurata redatta dall'ing. su richiesta dello stesso Per_1
opponente che la produce in giudizio). Parte_1
3.5 Dalle conclusioni alle quali è pervenuta la c.t.u. l'odierno Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto condotta in modo accurato e in aderenza ai documenti
ritualmente acquisiti (cfr. chiarimenti depositati il 17/01/2024, che superano i rilievi mossi da parte opponente entro le note d.d. 17/11/2023 e reiterati in data
12/07/2024), agli atti e allo stato di fatto analizzato, e appare quindi frutto di un iter logico privo di vizi.
Difatti, i chiarimenti sino all'ultimo invocati dagli opponenti concernono invero aspetti già sufficientemente spiegati dal consulente e comunque si risolvono in critiche generiche, non supportate dall'indicazione di errori di percezione o di calcolo o di regole tecniche disattese dal consulente tecnico.
In particolare, quanto all'eccezione per cui “Nella Relazione del CTU si legge, tra
l'altro, che: «In data 10/12/2012 viene redatto un secondo affidamento di incarico professionale tra la committenza e il DdL ing. Controparte_5
di fabbricato per civile abitazione in cui viene stabilito il nuovo
[...]
ammontare del contratto ed i compensi adeguati per le spese tecniche tra le quali il
compenso al DdL commisurato al nuovo prezzo» (ultimi due righi di pag. 3 e primi tre righi di pag. 4)”, il riferimento dell'ausiliario è – come chiarisce la c.t.u. a seguito dell'ordinanza d.d. 17.10.2023 - al verbale assembleare del 5.11.2012 (v. doc. n. 2 fasc. di parte ing. , dep. telematicamente il 2.5.2016, in allegato alla CP_2 comparsa di costituzione), che reca come ordine del giorno: “Situazione lavori di ristrutturazione: rendiconto provvisorio;
definizione scadenza pagamento a saldo
dei lavori di ristrutturazione;
nomina tecnico per redazione nuove tabelle millesimali” e in cui si legge “L'assemblea, preso atto di quanto richiesto dal D.L.,
21 n. 641/2015 R.G.
e considerato che originariamente il compenso era stato commisurato all'importo iniziale dei lavori, tenuto conto che l'importo dei lavori è notevolmente aumentato, all'unanimità delibera di conferire l'incarico per la redazione delle tabelle millesimali all'ing. , riconoscendogli l'aumento di € 5.500,00. Si riserva di CP_2
determinare le nuove scadenze sulla base della ripartizione dell'importo complessivo con le nuove tabelle”. Si tratta, dunque, di un documento ritualmente presente in atti, per cui non era necessaria alcuna “richiesta in via formale” di acquisizione, contrariamente a quanto ritiene l'opponente.
Quanto alle “lavorazioni non inserite sul computo ma approvate dalla committenza con assemblea condominiale del 30/09/2010 ed in seguito accettate non
opponendosi alle consegne dei sal presentati anche successivamente, per un
ammontare di euro 5.536,25, riguardanti le lavorazioni effettuate nel piano seminterrato”, secondo la parte opponente “Il CTU, anche in tal caso, non ha ancora indicato quale specifico documento abbia utilizzato per affermare che il
Condominio, in assemblea condominiale del 30.9.2010, abbia «approvato» tali imprecisate «lavorazioni», e, «in seguito», le abbia «accettate»”, si evidenzia come il verbale di assemblea del 30.09.2010 sia prodotto dalla stessa difesa del in uno con l'atto di citazione (doc. 4 fasc. Parte_1 opponente); in detto verbale si legge, testualmente: “la ditta ha presentato CP_1
un preventivo per il rifacimento del pavimento, pareti perimetrali e rivestimento
della prima rampa di scala del piano seminterrato per complessivi € 4.326,25 oltre iva. L'assemblea all'unanimità delibera l'esecuzione dei lavori sopradetti”.
Circa la mancata indicazione del documento che “il c.t.u. ha utilizzato per affermare che il opponente: (i) in assemblea condominiale del 21.2.2014, abbia Parte_1
«approvato» «le misurazioni effettuate dall'impresa»; (ii) in assemblea del
21.2.2014, abbia effettuato una «accettazione implicita delle misure» per avere
«accettato il consuntivo … e programmato uno scadenzario della somma dei lavori…»”, si tratta, evidentemente, del verbale di assemblea condominiale del
21.02.2014, depositato telematicamente il 2.3.2017 in allegato alla memoria ex art.
183, co. 6, n. 2 c.p.c., difesa . CP_2
Inoltre, deve sottolinearsi come la documentazione - anche fotografica - relativa alle fasi di lavorazione, di cui si è contestata l'acquisizione da parte del c.t.u., si sia disvelata del tutto priva di rilevanza ai fini della presente decisione, cui si è giunti in applicazione dei tradizionali principi regolatori dell'istruzione probatoria nel
22 n. 641/2015 R.G.
giudizio civile (nella specie, disciplina relativa al riparto dell'onere della prova – art. 2697 c.c.; criterio di vicinanza della prova;
principio di acquisizione;
di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; di libero convincimento del giudice ex art. 116, co.
1 c.p.c.).
Per tutto quanto precede è da rigettarsi l'eccezione di nullità della c.t.u. sollevata dalla parte opponente.
3.6 È appena opportuno specificare che alle conclusioni di c.t.u., in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della mancanza di una specifica ed argomentata contestazione ad opera delle parti, questo Giudice intende riportarsi per quanto riguarda le valutazioni tecnico-specialistiche (cfr. Cass. n.
10222/2009). Quanto, invece, alle considerazioni di perizia che sfociano in deduzioni di natura giuridica, le stesse sono logicamente prive di valenza decisoria.
In particolare, in merito ai lavori nel seminterrato, discussi e deliberati dall'assemblea condominiale in data 30/09/2010, deve osservarsi come gli stessi non siano stati contestati dall'opponente come lavori extracapitolato, per cui i relativi importi, ex art. 115, co. 1, c.p.c., restano dovuti e non possono essere scomputati dalla somma ingiunta, contrariamente a quanto fa la c.t.u..
4. Avendo l'appaltatrice opposta soddisfatto la prova sulla stessa gravante, all'attore in opposizione sarebbe spettata la prova del pagamento del corrispettivo pattuito.
Tanto più che nessuna contestazione circostanziata è pervenuta dalla parte
committente in fase stragiudiziale circa l'an delle opere realizzate, il quomodo o il
quantum delle lavorazioni che hanno interessato le parti comuni.
In particolare, a mente dell'art. 9 del contratto d.d. 29/12/2010, il pagamento dei lavori eseguiti sarebbe dovuto avvenire con le seguenti modalità: “a) pagamento per stati avanzamento lavori mediante rate di acconto corrispondenti allo stato di avanzamento lavori ogni qual volta l'importo corrispondente avrà raggiunto
l'ammontare minimo di € 30.000,00. L'ammontare di ogni singola rata andrà corrisposto entro 10 giorni dalla redazione e firma del SAL;
b) pagamento anticipazione sull'importo contrattuale complessivo dell'appalto, pari al 35% del medesimo, quindi € 56.849,19 da versare all'appaltatore alla data della stipula del presente contratto di appalto lavori e da recuperare durante l'esecuzione dei lavori con la trattenuta di una quota pari ad € 9.474,86 da praticare sull'importo di ogni
SAL, considerati nel complessivo numero di sei, compreso lo stato finale dei lavori.
Il recupero dell'anticipazione interesserà solo gli importi dei lavori previsti alla
23 n. 641/2015 R.G.
data di stipula del presente contratto, per i quali l'anticipazione è stata versata, e non interesserà gli importi di eventuali altri lavori non previsti che si rendessero necessari realizzare…”.
Ebbene, risulta in via documentale, oltre a non essere contestato, che il Parte_1
non ha ottemperato puntualmente agli obblighi di pagamento di anticipazione (nel verbale di assemblea del 30/9/2010, in atti, si stabiliva che “i lavori avranno inizio entro il 30/10/2010, sempreché vengano raccolte le quote relative all'anticipo del
35% dell'importo dei lavori da corrispondere alla ditta”; la consegna del cantiere è avvenuta poi appena il 21/5/2011 – doc. 17 fasc. opponente) e di versamento degli
acconti sulle lavorazioni, di cui ai certificati di pagamento emessi dal D.L..
Ed infatti, parte opponente ha dedotto di aver eseguito pagamenti per un importo complessivo di € 181.026,55 più iva, a fronte di lavorazioni eseguite e contabilizzate per € 261.513,46 (e impegni contrattuali previsti, inizialmente, per € 182.910,00, portati poi ad € 241.085,13, e successivamente a € 314.774,74), circostanza che ha costituito ragione della sospensione dei lavori, disposta una prima volta su iniziativa del D.L. (cfr. doc. 18 fasc. opponente – verbale d.d. 20/6/2011 di sospensione dei lavori per mancanza di fondi e mancato pagamento di anticipazione e dell'acconto relativo al SAL n. 1; con ripresa degli stessi in data 9/9/2011 “seppur permanendo del cause” della sospensione) e una seconda volta direttamente dalla ditta edile, previa diffida del 19.03.2013, indirizzata e al Condominio e al D.L. ex art. 10
contatto di appalto (cfr. doc. 21 e 22 fasc. opposta).
Il , come visto, ha giustificato il proprio inadempimento eccependo il Parte_1
precedente parziale inadempimento della controparte.
Ora, pur accedendo alla ricostruzione dell'opponente in ordine alla sussistenza dei vizi denunciati dell'opera accettata (come visto, indimostrati), il censurato inadempimento non integra, di per sé, gli estremi di un fatto impeditivo della pretesa creditoria azionata dalla Controparte_1
Invero, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte giustifica la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra, ai sensi dell'art. 1460 c.c., occorre procedere ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento non solo al dato cronologico delle rispettive inadempienze, ma anche al rapporto di proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto.
24 n. 641/2015 R.G.
Ciò implica che quando l'inadempimento di una parte non è grave, il rifiuto della controparte di adempiere la propria obbligazione non è sorretto da buona fede (cfr.
Cass. n. 22626/2016, Cass. n. 4565/1990).
In aggiunta, a tali fini, la contestazione dell'inadempimento deve essere tempestiva, in modo tale da non determinare un pregiudizio irreparabile alla controparte, che deve essere in grado di assumere le iniziative opportune per salvaguardare l'interesse o l'utilità perseguita con l'attuazione del contratto (cfr. Cass. n. 26973/2017).
Applicando tali principi al caso di specie, va ribadito che non risultano provati vizi o comunque errori di contabilizzazioni denunciati (solo nella presente sede giudiziale) dalla committente, che nega oggi la debenza di una parte del corrispettivo dei lavori collaudati.
Ad ogni buon conto, gli unici vizi denunciati - al di là di ogni valutazione (già svolta)
in merito - non appaiono idonei ad impedire il pagamento del prezzo residuo
richiesto, per difetto di proporzionalità (Cass. n. 8760/2019).
4.1 Quanto infatti all'inadeguata esecuzione di “opere provvisionali relative al tetto”, si deve partire dalla considerazione per cui le opere provvisionali si qualificano quali strutture e opere temporanee, indipendenti dal fabbricato e non facenti parte dell'opera compiuta. Più in particolare, si tratta di quegli apprestamenti, ausiliari all'esecuzione di lavori edili, caratterizzati dalla non continuità, in quanto destinati ad essere rimossi non appena cessata la necessità per la quale sono stati realizzati;
consistono in una serie di opere e attrezzature attorno all'edificio in corso di costruzione o rifacimento (es. ponteggi, coperture, passerelle…).
Ebbene, nel caso di specie, gli ausili approntati dall'impresa con lo “scopo di proteggere le opere lasciate scoperte a seguito del lavoro di sostituzione della copertura iniziato e poi sospeso” per effetto del mancato pagamento dei SAL da parte della committente – ossia, “pannelli di legno di abete trattato accostati alla
falda di maggiore altezza posizionati su un telo con caratteristiche inadeguate e fermato con tegole appoggiate sulla copertura esistente” - sono di fatto divenuti definitivi, dal momento che sono rimasti collocati in loco a tempo indeterminato
(vds. relazione di a.t.p., p.21: “Le “opere provvisionali” sono state realizzate in occasione della decisione di fermare i lavori, al fine di ottenere i dovuti pagamenti, in data 19 marzo 2013 (ormai due anni fa!)”. Eppure, l'adeguatezza di dette opere non può certo trovare metro di confronto in lavorazioni di fatto “definitive”.
25 n. 641/2015 R.G.
Sotto diverso profilo, sono state ritualmente acquisite le risultanze della procedura di a.t.p. (proc. n. 1363/2014 R.G. promosso dal condomino contro Controparte_4
, all'esito della quale il c.t.u. ing. Parte_1 Persona_5 riscontra che “Ad oggi per varie motivazioni meglio contenute negli atti di causa, ed ascrivibili a condizioni di insolvenza nei confronti della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'intero stabile in oggetto, compreso il rifacimento del manto di copertura, non sono ancora stati messi in atto gli interventi necessari a conservare lo stato della vecchia copertura esistente” (p. 7); nonché “l'attuale procedimento civile si instaurò a causa della sospensione unilaterale dei lavori da parte della ditta incaricata, a causa degli omessi e ritardati
pagamenti da parte del condominio, amministrato, all'epoca, da soggetti ormai dimessi dall'incarico” (p 8). “Tale situazione, ha finito per aggravare lo stato del tetto, che già versava, evidentemente, in condizioni tali da necessitare dei lavori per
cui oggi è causa. Il tempo trascorso inutilmente, e la continua esposizione a piogge
ed intemperie, come già detto, non ha fatto altro che aggravare la situazione pregressa che oggi risulta estremamente delicata e di conseguenza urgente”.
Tanto conferma quanto risulta dal certificato di esecuzione dei lavori datato 5.5.2014
a firma del D.L. (doc. n. 5 fasc. ), in cui si legge “la Controparte_2 CP_2
parziale e/o incompleta realizzazione alla data della sospensione in essere di tutte
le opere previste in appalto non offre quelle necessarie garanzie di tenuta e
durabilità delle opere e lavorazioni già eseguite e contabilizzate, ed anzi le espone
a possibili fenomeni di deterioramento e/o danneggiamento delle stesse…”.
In relazione alla messa in sicurezza della struttura prima della sospensione dei lavori, anche la c.t.u., pur rilevando che “è stato lasciato il colmo in parte scoperto questo, vuol dire rischiare di pregiudicare le condizioni del solaio sottostante esponendolo
a possibili infiltrazioni dovute alle intemperie”, dà atto che “la Controparte_1
per via del suo legale rappresentante, ha più volte comunicato alla
[...]
committenza (cfr. comunicazione del 20/02/2012 e 26/09/2013 da parte Convenuta
verso la parte Attrice e il DdL allegati agli atti) la situazione di pendenza nei loro
confronti, rimarcando anche che al termine di determinati tempi di preavviso senza
aver alcun riscontro in merito alle proprie richieste si sarebbe inevitabilmente proceduto alla suddetta sospensione dei lavori”.
D'altra parte, l'opposta, nel corso di sopralluogo sui luoghi di causa eseguito in data
17.12.2014 nel corso della procedura di a.t.p., ha provveduto a “puntellare le
26 n. 641/2015 R.G.
superfici della struttura di copertura del tetto”, ponendo però come condizione per la ripresa dei lavori di rifacimento del tetto la pre-costituzione dell'intera somma necessaria, “cosa al momento impossibile, come dichiarato dall'allora amministratore di condominio, sig. ” (cfr. p. 10 della c.t.u. svolta in CP_6
a.t.p., in atti).
Da ciò che precede si desume che il dedotto deterioramento e/o sfaldamento di intonaci e tinteggiature già eseguiti dall'impresa è causalmente riconducibile - prima ancora che ad un difetto di risanamento e protezione dell'involucro edilizio da parte della ditta appaltatrice - all'inadempimento di parte opponente dell'obbligazione di pagamento (ed inadimplenti non est adimplendum: il rifiuto di eseguire la propria prestazione è legittimo quando giustificato da un non lieve inadempimento dell'altra parte).
4.2 In aggiunta a quanto sinora detto, si osserva, quanto alla denunciata viziata
esecuzione delle opere variate di tinteggiatura della facciata, che la facciata è una parte comune (art. 1117 c.c.), a differenza dei balconi che insistono sulla facciata del
Condominio di via Fusco n. 37, balconi aggettanti, privi di ornamenti sul cordolo di rilievo estetico, che sono parti private (tra le tante, Cassazione 13509/2012).
In tali situazioni, all'appalto sulla facciata dovrebbe fare da corollario l'appalto per ogni singolo balcone con committente il singolo condomino. Nel caso in esame,
l'unico documento contrattuale che l'amministratore ha stipulato con l'impresa si riferisce in realtà a una pluralità di rapporti, e, cioè, non solo alle opere appaltate per le parti comuni, ma anche ai lavori da compiersi su balconi o terrazze appartenenti ai proprietari degli appartamenti;
conseguentemente, l'amministratore assume l'incombenza di adempiere ai pagamenti del corrispettivo preteso dall'appaltatore tanto con riguardo alle riparazioni condominiali, quanto alla manutenzione effettuata sui beni di proprietà individuale.
Ebbene, solo sulle parti private sono stati riscontrati vizi. Infatti, a p. 6 della c.t.u. si legge “Si può solo affermare che non si notano zone ammalorate sulle facciate completate”; di contro, “In alcune pensiline si scorgono delle imperfezioni, sia sulla tinteggiatura che sulla realizzazione delle fughe” . In merito, a p. 23 della relazione peritale si legge: “la posa della pavimentazione presenta alcune anomalie, ovvero
l'elevato deperimento dei materiali con cui è stata incollata al massetto sottostante, il precoce deperimento del materiale fugante, in alcuni casi al momento assente, …, che ha facilitato, a pochi anni dalla realizzazione, la crescita di erbacce tra le fughe
27 n. 641/2015 R.G.
stesse con la contestuale infiltrazione delle acque meteoriche al di sotto della
pavimentazione e la manifestazione di deposito di materiale lungo i bordi del
massetto sottostante tale da recare danno anche alle ringhiere sottostanti. Pertanto, la lavorazione allo stato dei fatti non rispetta i canoni di esecuzione “a regola
d'arte”; a p. 31 si aggiunge però che “in merito al deperimento dei materiali usati per le fughe e per la tinteggiatura delle ringhiere … per quanto è vero che dalla
consegna di parte delle lavorazioni siano passati oltre 10 anni, è vero pure che
alcune fughe, e non tutte, siano deperite anche in virtù del fatto che i trattamenti consigliati dall'Ing. non sono stati applicati”. Per_1
L'opposizione al decreto ingiuntivo in riferimento all'appalto sui balconi di proprietà individuale è, allora, in ogni caso qualificabile come attività ultronea rispetto quella di cui all'art. 1130 c.c., circa la quale l'amministratore non ha giustificato i suoi poteri al riguardo.
4.3 Quanto infine al ritardo nel completamento dell'opera, lo stesso è pacifico, ma non è affatto imputabile alla essendovi invece Controparte_1
evidenza in atti della riconducibilità della dilatazione dei tempi di esecuzione e al mancato versamento da parte del condominio committente di quanto attestato come dovuto nei certificati di pagamento dei SAL emessi dal D.L., pur in assenza di un inadempimento significativo della appaltatrice, e al mancato o ritardato riscontro da parte del Condominio committente delle lavorazioni da eseguire (elementi contestati dalla all'opponente in fase stragiudiziale con racc. a/r. del 4.12.2012 - all CP_1
21 opposta: “Il calcolo dei termini di esecuzione dei lavori deve essere eseguito secondo quanto previsto dall'art. 11 e 12 e 13 del contratto di appalto […] In ogni caso il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori è subordinato all'obbligo del committente di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, e quindi al
pagamento di tutte le somme dovute a fronte dei SAL maturati e delle relative fatture da noi ammesse”; vds. anche “si comunica che la mancata decisione da parte di codesto spett. le condominio in merito all'esecuzione degli interventi proposti, oltre ad esporre lo stesso ad eventuali danni alle parti comuni e /o terzi, non consente al
sottoscritto D.L. di predisporre un adeguato programma dei lavori, risultando le suddette lavorazioni irrimediabilmente interferenti con gran parte dell'opera di manutenzione appaltata, causando ulteriori ritardi nella consegna dei lavori” come da Relazione del D.L. sullo stato dei lavori d.d.
1.8.2011 ricevuta dall'amministrazione condominiale – all. 10 fasc. . Controparte_1
28 n. 641/2015 R.G.
Del resto, l'appaltatrice ha allegato documentazione e corposa corrispondenza attestante le ripetute segnalazioni, tempestive e dettagliate, inoltrate al committente circa le difficoltà incontrate dall'impresa e le problematiche emerse in fase esecutiva
(cfr. doc. 21 e 22 fasc. opposta - missive a/r inoltrate dalla al Condominio CP_1
e al D.L. in data 4/12/2012 e 19/3/2013), già constatate in primis dal D.L. –
rappresentante della committenza - dovute all'inadeguatezza delle opere progettuali
(“l'ing. comunica, come già più volte fatto presente ai condomini in sede CP_2
assembleare (vedasi Relazione depositata a verbale di ultima assemblea tenutasi) e
durante i sopralluoghi eseguiti alla presenza dei componenti della commissione
tecnica [di condomini] istituita nella medesima sede [assemblea del 7/7/2011], che nell'esecuzione dei lavori di ripristino/risanamento degli aggetti esterni del fabbricato (principalmente le pensiline in latero cemento di proprietà esclusiva, gli
aggetti condominiali e il parapetto il c.a. perimetrale posto al piano attico) è emerso che l'intervento previsto in progetto sugli stessi non offre sufficienti garanzie in relazione a stabilità e staticità a causa dell'evidente degrado della loro parte strutturale (cls e armatura). Si consiglia di eseguirne il rifacimento utilizzando
idonei calcestruzzi e inserendo nuove armature da ancorare adeguatamente alle
parti strutturali armate, principali, del fabbricato. Si ritiene infatti che la mera
esecuzione della pulizia dei ferri di armatura inferiori degli aggetti, allo stato assai
degradati, con applicazione di malte e rete di rinforzo, senza idonei ancoraggi, non possa offrire, nell'immediato e per il futuro, sufficienti garanzie di stabilità agli aggetti in esame” - doc. 11 opposta - Relazione stato lavori al 1/8/2011; vds. anche doc. 7 fasc. opposta - verbale del 20/6/2011 con il quale il D.L. ordina il fermo dei lavori;
doc. 10 fasc. opposta - Relazione Tecnica del D.L. sull'intervento manutentivo d.d. 20/7/2011, p. 2); si tratta di dati non superati dalle allegazioni di parte opponente.
Vi è altresì prova di varie richieste di intervento dell'assemblea e di istruzioni circa le lavorazioni da eseguire, urgenti (vds. rilievi critici che il D.L. muove al progetto inziale già nella Relazione stato lavori al 1/8/2011, in cui “lo scrivente ribadisce che
a seguito dei sopralluoghi eseguiti in corso d'opera ha potuto constatare che la tipologia di intervento sull'intonaco e sulla tinteggiatura delle superfici esterne del fabbricato, con previsione di spicconatura, rifacimento parziale dell'intonaco e successiva applicazione della tinteggiatura al quarzo sull'intera superficie esterna, previa semplice applicazione di fissativo, non è tecnicamente valida, sia perché lo
29 n. 641/2015 R.G.
strato di intonaco terminale (fino) a supporto della pittura non ha più consistenza
idonea ed è caratterizzato da diffuse cavillature e crepe, sia perché è sconsigliabile
l'applicazione di quarzo su quarzo previo impiego di una semplice mano di fissativo.
Quindi l'esecuzione dei lavori di che trattasi secondo le modalità indicate nel progetto non offre garanzia di durata nel tempo. Si consiglia di prevedere pulizia e spazzolature dell'intera superficie esterna del fabbricato, rifare successivamente lo strato di intonaco fino e di eseguire infine tre mani di tinteggiatura a base di resine
acriliche, previa applicazione di idoneo prime acrilico. Anche per tali lavorazioni si
è in attesa di istruzioni dal Condominio”; il D.L. “ribadisce la necessità e l'urgenza di eseguire tali interventi e declina ogni responsabilità presente e futura sulla qualità e opportunità dell'esecuzione della tipologia dei lavori allo stato previsti”), tali da giustificare la sospensione dei lavori a fronte del silenzio del Condominio
(“Nell'attesa di istruzioni in merito e di apposite autorizzazioni scritte all'esecuzione di nuovi lavori e alle conseguenti maggiori spese, lo scrivente continua a disporre il
fermo assoluto dei lavori sugli aggetti interessati - Relazione stato lavori al
1/8/2011”) e del mancato pagamento dei SAL (doc. 14 fasc. opposta – racc. a/r da al , nonché l'alterata durata dei lavori CP_1 Parte_1
rispetto al termine inizialmente previsto.
E tale sospensione, si sottolinea, è avvenuta con modalità del tuttolegittime, nel rispetto delle forme e dei termini prefigurati nell'articolato contrattuale (art. 10, che disciplina la facoltà dell'appaltatore di sospendere i lavori in caso di mancato pagamento della committenza nei termini contrattuali;
e art. 13, che prevede la casistica in cui è obbligo per il D.L. di sospendere i lavori), dopo peraltro che l'appaltatore aveva segnalato l'ineseguibilità del progetto originario e la necessità di variazioni e al Condominio e al D.L..
5. Da tutto quanto precede segue il rigetto tanto dell'exceptio inadimpleti sollevata dal , quanto dell'eccezione di compensazione del compenso residuo con Parte_1 un controcredito (indimostrato) dal nei confronti dell'appaltatore a Parte_1
titolo restitutorio e di penale per ritardo;
con diritto dell'appaltatrice di vedersi
corrisposto il residuo, oltre che di trattenere gli importi già versati relativi ai
SAL (i corrispettivi liquidati in via provvisoria a fronte di stati di avanzamento lavori rivestono in senso lato la natura di acconti) e ai pedissequi certificati di pagamento
(peraltro, malgrado le numerose richieste di pagamento, il non ha mai Parte_1
formulato alcuna contestazione o lamentela in sede extragiudiziale – cfr. doc. 9 fasc.
30 n. 641/2015 R.G.
monitorio – lettera di messa in mora dell'ente debitore anticipata mezzo pec e inoltrata dalla tramite raccomandata a/r in data 2/1/2015, rimasta senza CP_1
riscontro).
In definitiva, è provato che ha eseguito i lavori Controparte_1 ordinatile dal direttore dei lavori (e “l'appaltatore è tenuto ad osservare gli ordini e le decisioni del D.L. […] salva la facoltà di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini e di iscrivere riserve nella contabilità dei
lavori […] e di annotare sul giornale dei lavori eventuali divergenze tecniche qualitative derivanti da ordini del D.L. non compatibili con l'istituto delle garanzie
e dei controlli” secondo art. 15 contratto in atti) nominato dal Parte_1
opponente, ing. , in conformità ai computi metrici redatti Controparte_2 da quest'ultimo D.L. (in particolare, a quello datato 30.03.2012), in relazione a lavorazioni preventivamente deliberate dal Condominio (cfr. assemblea condominiale del 16/12/2009 - all. 5 fasc. parte opponente) o ratificate successivamente (cfr. assemblea del 4.6.2014 - all. 25 fasc. opposta) e senza duplicazione di partite (salvo gli aggiornamenti integrativi parametrati alle effettive
quantità di materiali utilizzate, trattandosi di appalto a misura), né vizi rilevanti ai fini dell'art. 1460 c.c. (come da perizia giurata redatta dall'ing. su richiesta Per_1
dello stesso opponente e da c.t.u. in atti). Parte_1
Per tutte le ragioni che precedono, questo Tribunale ritiene che l'opposizione non sia quindi meritevole di accoglimento, e vada conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo impugnato.
Con assorbimento di ogni diversa domanda ed eccezione svolta, anche in via
riconvenzionale, dalle parti.
6. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dall'applicazione dell'ordinario principio di soccombenza, ragion per cui esse sono poste in capo al e in favore della convenuta opposta Parte_1
e della terza chiamata. Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23
ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa (valore compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00) e della qualità dell'attività defensionale prestata, le spese di lite vengono liquidate, a favore delle parti vittoriose in giudizio, nei valori minimi in € 7.052,00
31 n. 641/2015 R.G.
per compensi professionali, stante la ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, €
2.835,00 per la fase di trattazione e € 2.127,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
con distrazione delle spese liquidate
in favore di al suo procuratore, avv. Paolo Controparte_1
Mascaro, che dichiara di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
6.1 In applicazione del medesimo principio, le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibile la “chiamata in causa del terzo” (recte: domanda riconvenzionale) svolta dal nel confronti del Parte_1 Parte_1
direttore dei lavori, ing. ; CP_2
2) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 73/2015 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme
il 2.3.2015 nel procedimento monitorio iscritto al n. 141/2015 R.G.;
3) dichiara assorbita ogni altra domanda ed eccezione svolta dalle parti, anche in via riconvenzionale;
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in € 7.052,00 oltre spese generali, IVA e CPA Controparte_1 come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Mascaro che dichiara di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5) condanna altresì l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di ing.
, liquidate in € 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
CP_2
6) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata durante il giudizio, come liquidate con separato decreto in data odierna, a carico di parte opponente.
Lamezia Terme, 31/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Teodora Godini
32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 641/2015 R.G.A.C., promosso
da
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Nocera Terinese
(CZ), via Garibaldi n. 44, presso lo studio degli avv.ti Gianfranco Spinelli e Pietro
Domenico Palamara, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- parte opponente -
contro
(p.iva e c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia
Terme (CZ) alla via Sele n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mascaro, dal quale
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- parte opposta –
e
(c.f. , Controparte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Maria Luzzo n. 13, presso lo studio dell'avv. Carlo Isabella, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- terzo chiamato –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 73/2015 – appalto di lavori nel
condominio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 15.07.2024, svoltasi con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e
127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 n. 641/2015 R.G.
1. Con decreto ingiuntivo n. 73/2015, emesso il 2.3.2015 dal Tribunale di Lamezia
Terme nel procedimento monitorio iscritto al n. 141/2015 R.G. e notificato il successivo 5.3.2015, veniva ingiunto al in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t., di pagare, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, alla in persona del l.r.p.t., la somma di € Controparte_1
89.181,42, oltre interessi moratori come da art. 10 del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 29.12.2010, nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
1.2 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo il Parte_1
proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 14.4.2015, deducendo, in particolare: che la stipula del contratto di appalto sulla scorta del quale veniva emesso il decreto opposto era stata appositamente deliberata dall'assemblea straordinaria del in data 16.12.2009, nel corso della quale si approvava Parte_1
altresì il corrispettivo dei lavori (“rifacimento esterni, rifacimento tetto, sostituzione
portone di ingresso, il tutto in base al computo metrico precedentemente approvato”), per € 182.910,00; che, trattandosi di appalto a misura, l'importo di commessa indicato nel contratto del 29.12.2010 (€ 162.426,25) aveva funzione indicativa;
che, eseguito l'allestimento del ponteggio, si evinceva però che le quantità considerate in sede di progetto non corrispondevano all'effettiva realtà dei luoghi e veniva, dunque, predisposto dal nuovo direttore dei lavori un nuovo computo estimativo datato 26.7.2011, per complessivi € 228.132,13, che era poi sottoposto all'assemblea del 5.12.2011 (recte: 5.8.2011) e approvato;
che in precedente assemblea del 7.7.2011 l'impresa e il direttore dei lavori avevano anche proposto, in relazione alla facciata, nuove soluzioni di risanamento, differenti
rispetto a quelle indicate nel computo metrico originario;
che alla successiva assemblea del 5.8.2011 i condomini decidevano che i lavori dovessero continuare tenendo presente il computo metrico originario ancorché adeguato alle quantità misurate dall'ing. , senza alcuna approvazione della variante proposta;
che CP_2 all'assemblea del 23.9.2011 veniva, invece, approvata la variante relativa alla sola tinteggiatura del fabbricato, con prezzo maggiorato di € 12.953,00; che, dunque, la spesa approvata ammontava ad € 241.085,13 (di cui € 228.132,13 quale previsione di spesa aggiornata ed € 12.953,00 per la differente tinteggiatura); che l'impresa aveva, tuttavia, eseguito anche le variazioni dei lavori non approvate e non concordate (per un totale di € 31.675,72), ed effettuato indebite duplicazioni nella
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contabilizzazione di medesime partite di lavoro (derivanti da misurazioni errate e da
lavorazioni eseguite parzialmente ma contabilizzate come eseguite per intero), oltre all'arbitraria interruzione dei lavori con ritardi nella consegna degli stessi, e conseguente applicazione della penale di cui all'art. 11, co. 5, del contratto d'appalto; che il condominio aveva pagato sino a quel momento la somma di € 181.026,55 (più
Iva al 10%), ma la facciata est del fabbricato era ancora da eseguire e il tetto era stato ristrutturato solo per metà.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente, eccepito preliminarmente l'inadempimento di ritenendo non dovuto il residuo richiesto dalla Controparte_1
opposta, o comunque da compensare a fronte del credito maturato dal Condominio nei confronti dell'appaltatore a titolo restitutorio e di penale per ritardo, chiedeva: di dichiarare nullo, revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto e di rigettare tutte le domande proposte dalla opposta, infondate in fatto e diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.3 Con comparsa depositata nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. si costituiva in
giudizio la in persona del l.r.p.t., la quale Controparte_1
contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati, sostenendo, in particolare, di aver eseguito i lavori ordinati dal Direttore dei Lavori nominato dal opponente, ing. , in conformità ai computi Parte_1 Controparte_2 metrici redatti da quest'ultimo D.L. (in particolare, a quello datato 30.03.2012, all.
17 fasc. opposta), regolarmente approvati dal (“a conferma del fatto che Parte_1
il committente aveva autorizzato e comunque approvato tutti i lavori Parte_1 eseguiti dall'impresa vi è che nell'assemblea straordinaria del 4.6.2014, CP_1 avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione del riparto finale definitivo degli oneri, diretti ed accessori, di manutenzione straordinaria del fabbricato e delle relative scadenze di pagamento… detto riparto, comprensivo degli importi di tutti i lavori eseguiti dalla inclusi quelli di cui alle lavorazioni che secondo l'assunto CP_1 avversario non sarebbero state autorizzate, veniva approvato all'unanimità dai condomini”: p. 15 comparsa di costituzione dell'opposta), senza duplicazione di partite (salvo gli aggiornamenti integrativi parametrati alle effettive quantità di materiali utilizzate, trattandosi di appalto a misura), senza vizi (come da perizia giurata redatta - su richiesta dello stesso Condominio opponente - dall'ing.
all. 27 fasc. opposta) e senza ritardi imputabili alla appaltatrice (i tempi Per_1
di esecuzione risultavano dilatati per effetto di elementi oggettivi dipendenti dal
3 n. 641/2015 R.G.
Condominio committente, già contestati dalla all'opponente in fase CP_1
stragiudiziale con racc. a.r. del 4.12.2012: all. 21 fasc. opposta); dedotto l'inadempimento avversario quanto agli obblighi di puntuale pagamento degli acconti sulle lavorazioni – circostanza che costituiva ragione unica della sospensione dei lavori, disposta previa diffida del 19.03.2013, indirizzata al Condominio e al D.L.
ex art. 10 contatto di appalto -, e il diritto di trattenere gli importi relativi ai SAL già
pagati, chiedeva, dunque: in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, spiegava domanda riconvenzionale di condanna del Parte_1
a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento in misura pari al prezzo di mercato delle lavorazioni eseguite; effettuava, inoltre, chiamata in causa del
Direttore dei Lavori, ing. , al fine di essere tenuta indenne nel Controparte_2
caso di eventuale riconoscimento di responsabilità o obblighi nei confronti del
Condominio, chiedendo, oltre ciò, la condanna dello stesso D.L. a risarcire alla il danno subito, pari al prezzo di mercato delle lavorazioni svolte;
il tutto, CP_1
con vittoria delle spese di lite.
1.4 Autorizzata la chiamata in causa del terzo (cfr. ord. G.O.T. del 15.09.2015 –
nuova prima udienza fissata per il 4.5.2016), si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il 2.5.2016, l'ing. , il quale Controparte_2
deduceva la non veridicità di quanto affermato dal opponente in Parte_1
relazione al fatto che la avrebbe, unilateralmente e senza Controparte_1
approvazione da parte dell'assemblea, modificato le condizioni dell'originario contratto di appalto, avendo, al contrario, il ratificato la variante Parte_1 suggerita dall'ing. nella sua relazione datata 24.7.2012 (come da verbale CP_2 assembleare d.d. 5.11.2012, in cui “l'assemblea preso atto di quanto richiesto dal
D.L., e considerato che originariamente il compenso era stato commisurato all'importo iniziale dei lavori, tenuto conto che l'importo dei lavori è notevolmente aumentato, all'unanimità delibera di conferire l'incarico per la redazione delle tabelle millesimali all'ing. , riconoscendogli l'aumento di € 5.500,00. Si CP_2 riserva di determinare le nuove scadenze sulla base della ripartizione dell'importo complessivo con le nuove tabelle”) e non essendo mai stata sollevata in precedenza al direttore dei lavori contestazione da parte di alcun condomino;
neppure la
“commissione tecnica di condomini” - istituita dal proprio al fine di Parte_1
controllare e coadiuvare il D.L. – aveva mosso alcuna obiezione in merito ai lavori
4 n. 641/2015 R.G.
integrativi; chiedeva, dunque, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti dalla CP_1
1.5 Alla prima udienza, parte opponente chiedeva, a sua volta, la chiamata in causa del terzo già costituito, ing. , al fine di valutare l'operato del D.L. e CP_2
per sentirlo condannare – avendo agito in eccesso di mandato - a rifondere il degli esborsi sostenendi nel caso di una eventuale condanna dell'ente a Parte_1
pagare alla i lavori eseguiti in variazione del Controparte_1
progetto originario.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, e dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda formulata dal Parte_1
nei confronti del convenuto ing. , venivano concessi i termini di
[...] CP_2 cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; la causa veniva così istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento delle prove testimoniali ammesse;
veniva, altresì, disposta c.t.u. (cfr. ord. d.d. 2.11.2020), con elaborato peritale a firma dell'ing. depositato in data 7.3.2023 e Persona_2
successivi chiarimenti datati 17.1.2024.
Sulle conclusioni richiamate in epigrafe, la causa veniva infine trattenuta in decisione dal magistrato medio tempore subentrato sul ruolo (in data 18.11.2020) all'esito dell'udienza del 15.7.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, di cui le parti profittavano.
2. In limine litis giova ricordare che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
secondo la più recente giurisprudenza di legittimità il convenuto opposto “può
proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata,
una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto
ingiuntivo – e tanto anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto – qualora tale domanda si riferisca alla
medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale
bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta,
ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio
5 n. 641/2015 R.G.
ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (così, Cass. n.
9633/2022).
Si aggiunge, peraltro, che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via
monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che
aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione e che siano introdotte nella comparsa di risposta”, fermo restando la possibilità, “qualora l'opponente si avvalga dello jus variandi posteriormente all'atto di citazione in opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (Cass. Sez. Un. n.
26727/2024).
Può allora senz'altro affermarsi l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, della domanda ex art. 2041 c.c., in quanto avente “petitum” almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria - essendo riferibile alla medesima vicenda fattuale -, e trattandosi di domanda connessa per incompatibilità a quella di adempimento di obbligazione
contrattuale di pagamento originariamente proposta in sede monitoria (confortati da
Cass. Sez. Un. n. 26727/2024 cit.).
2.1 Principio analogo a quello sopra esposto vale anche per la domanda formulata dall'opponente nei confronti del terzo già chiamato in causa. Ed infatti, “la domanda proposta dal convenuto nei confronti di un altro convenuto va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima”
(Cass. n. 6846/2017, che richiama anche Cass. n. 17704/2013 e Cass. n.
28623/2008).
In applicazione del suddetto principio, tuttavia, deve rilevarsi che con la “chiamata in causa del terzo”, effettuata in prima udienza, l'opponente fa valere, nei confronti di questo soggetto, un rapporto diverso da quello che è causa petendi, introducendo nel giudizio una domanda che non è solo del tutto nuova, ma si presenta scollegata da qualsiasi deduzione in precedenza effettuata e inerisce a responsabilità
evidentemente estranee ai confini del giudizio (poteri del D.L. e responsabilità di tale figura nei confronti del committente). Mai, difatti, prima di quel momento, la committenza aveva allegato una qualche forma di responsabilità di un soggetto
diverso dalla ditta appaltatrice, ossia del direttore dei lavori, ing. . CP_2
6 n. 641/2015 R.G.
Non sorgendo la pretesa del nei confronti del D.L. da una difesa svolta Parte_1 dall'opposta (ma da circostanze fattuali che ben potevano eventualmente essere contestate già in sede di costituzione dell'opponente, ossia l'aver visto i lavori – in tesi non autorizzati dall'Assemblea - eseguiti per iniziativa estemporanea e unilaterale del D.L.), la stessa non merita di trovare ingresso nel presente giudizio ex art. 269, co. 3, c.p.c. (peraltro, Cass. n. 16336/2020 pare confermare che l'opponente a decreto ingiuntivo, in ragione della inversione sostanziale dei ruoli, non possa procedere direttamente, con l'atto di opposizione - che pure ha veste di citazione-, a citare un terzo in causa, ma debba chiedere al giudice l'autorizzazione alla chiamata ai sensi dell'art. 269, co. 2, c.p.c., come, appunto, previsto in via ordinaria per il convenuto, con interpretazione non esente da critiche).
Può essere quindi condivisa, con le precisazioni di cui sopra, la decisione del precedente giudicante (ord. dep. il 3.6.2016) in ordine all'inammissibilità entro il presente giudizio della domanda del avverso il D.L.. Parte_1
2.2. Sempre in via preliminare, deve darsi atto che il precedente g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. con decorrenza differita (al 2.1.2017); tanto è rilevante in quanto ha determinato la difesa di a Controparte_1
eccepire la tardività del deposito delle memorie istruttorie attoree.
Ed infatti, secondo un orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito,
qualora il Giudice disponga (erroneamente) la decorrenza differita dei termini
(perentori) per le memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c., deve essere computato, per il calcolo della scadenza del termine, anche il giorno iniziale, non essendo applicabile – in tale ipotesi - il principio generale di cui all'art. 155, co. 1,
c.p.c., nella parte in cui dispone che “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali” (T. Como, ord. 7.3.2011; T. Padova, ord.
26.1.2017). Tale tesi non è peraltro unanime;
secondo altro orientamento, il disposto di cui all'art. 155, co. 1, c.p.c. trova sempre applicazione, anche laddove il giorno di decorrenza sia espressamente individuato dal giudice, come appunto nel caso di decorrenza differita dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. (T. Padova, ord. 1.6.2016).
L'assegnazione differita dei termini de quibus può dare luogo quindi a gravi conseguenze processuali, determinando il rischio di veder dichiarate inammissibili memorie istruttorie depositate fuori termine in ragione dell'erronea mancata inclusione del dies a quo, come nel caso in esame.
7 n. 641/2015 R.G.
In ragione del contrasto giurisprudenziale esistente, nonché della mancata espressa esclusione, nell'ordinanza de quo, del giorno inziale dalla decorrenza del termine, questo Tribunale ritiene di poter adottare l'interpretazione che assicura il più ampio contraddittorio processuale, valutando quindi come ammissibili le memorie ex art. 183, co.6, c.p.c. depositate dalla difesa opponente.
3. Deve a questo punto darsi atto che nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il giudicante, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare analiticamente tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, ben potendo limitarsi alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione adottata (ex multis, Cass. ord. n. 8294/2011).
Pertanto, non saranno prese in esame le questioni non decisive, né quelle proposte tardivamente (Cass. n. 24040/2019).
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie, ma può consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
3.1 Per quanto rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono allora riassumersi come segue.
La controversia trae origine dalla stipula, in data 29/12/2010, di un contratto di appalto (doc. 1 fasc. monitorio) tra il in qualità di Parte_1
committente, e la in qualità di impresa addetta Controparte_1
ai lavori deliberati dall'assemblea condominiale del 16/12/2009 (doc. 3 fasc.
opposta).
Dalla documentazione in atti si evince che il contratto de quo ha ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria concernenti “la ristrutturazione di esterni ed interni del fabbricato condominiale” sito in Lamezia Terme, via Tommaso Fusco n. 37; dette lavorazioni si è previsto avvenissero “in base al computo metrico precedentemente approvato”, datato 27/03/2009, a firma dell'ing. Persona_3
(doc. 2 fasc. opposta), parte integrante del contratto sulla scorta di quanto stabilito agli artt.
1.2 e 2 della scrittura privata.
8 n. 641/2015 R.G.
Nel suddetto computo metrico sono indicate le misurazioni di tutte le specifiche lavorazioni ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera e riportate nel progetto iniziale;
è anche indicato l'importo delle singole lavorazioni e, di conseguenza, viene approntata una stima del costo totale delle opere.
Dette opere si sono declinate in interventi diretti alla: “• Realizzazione dell'impalcatura esterna;
• Rimozione di copertura e sua sostituzione;
• Sostituzione del manto di copertura con lamiera del tipo coibentata;
• Spicconatura d'intonaco
e demolizione del copriferro degradato dei Balconi e dei frontalini in genere;
•
Rifacimento degli intonaci;
• Interventi sostitutivi relativi ai canali di gronda pluviali ecc., compresa la sostituzione di eventuali canne fumarie;
• Sostituzione della cabina ascensore e impianti elettrici”, come riassume efficacemente la c.t.u.,
a firma dell'ing. depositata il 7.3.2023 entro il fascicolo in epigrafe. Persona_2
Con riferimento alle anzidette opere, il ha Parte_1
domandato si accerti la non debenza delle somme richieste dalla società appaltatrice,
opponendo in via di eccezione l'inadempimento di Controparte_1
sia sotto il profilo del colpevole ritardo nell'esecuzione dei lavori, sia per la scorretta
interruzione degli stessi, sia per l'inesatta esecuzione delle lavorazioni realizzate -
in specie, quanto alle varianti, in tesi, non autorizzate (o perché non concordate, o comunque perché effetto di indebite duplicazioni nella contabilizzazione derivanti da misurazioni errate e da lavorazioni eseguite parzialmente ma contabilizzate come eseguite per intero), all'inadeguata esecuzione di “opere provvisionali relative al tetto”, e alla viziata esecuzione delle opere variate di tinteggiatura della facciata -, o comunque la compensazione (impropria) del compenso residuo con il credito maturato dal nei confronti dell'appaltatore a titolo restitutorio e di Parte_1
penale per ritardo.
L'opposta ha, di contro, insistito in via principale per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo delle lavorazioni eseguite e
“autorizzate e/o comunque approvate” dal Condominio (vds. p. 3 comparsa di risposta di che mostra così di non fondare la Controparte_1
pretesa creditoria esclusivamente su una autorizzazione preventiva assembleare delle lavorazioni: cfr. anche p. 15 atto di costituzione dell'opposta), chiedendo la condanna dell'ente di gestione al versamento del saldo;
ha ricondotto lo stato di degrado dell'edificio – che già lo caratterizzava sin da prima dell'inizio dei lavori
(vds. Relazione sullo stato dei lavori redatta il 1.8.2011 dal D.L. ing. , in cui CP_2
9 n. 641/2015 R.G.
si dà atto che gli “aggetti esterni del fabbricato (principalmente le pensiline in latero cemento di proprietà esclusiva, gli aggetti condominiali e il parapetto in c.a. perimetrale posto al piano attico)” versano in situazione di “evidente degrado della loro parte strutturale (cls e armatura)” - all. 10 fasc. opposta) -, e i ritardi riscontrati nelle lavorazioni, alla sospensione dei lavori stessi da parte della appaltatrice,
sospensione intervenuta tuttavia in reazione all'omesso puntuale pagamento da parte intimata degli acconti di corrispettivo dovuti sulla scorta dei certificati di pagamento
(documenti contabili ove vengono iscritti i pagamenti inerenti alle opere eseguite)
emessi dal D.L. in relazione agli Stati di Avanzamento Lavori.
Il mancato puntuale pagamento dell'ammontare complessivo dei lavori di cui ai SAL non è contestato in causa. Ed infatti dichiara la stessa opponente che “il
ha sin qui pagato … salvo errori e/o omissioni, € 181.026,55 oltre iva Parte_1 al 10%” (in particolare, secondo quanto riconosciuto a p. 6 dell'opposizione, sono stati versati: “€ 56.849,19 più iva, per anticipazione; € 37.359,08 più iva sul primo
SAL; € 30.649,78 più iva sul secondo SAL;
€ 23.272,79 più iva sul terzo SAL;
€
32.895,61 più iva sul quarto SAL”, a fronte di un certificato di pagamento n. 4 emesso in data 24.7.2012 dal D.L. per € 39.635,84 più iva;
nulla per certificato di pagamento n. 5, pari a fatturati € 41.375,56 oltre iva, e nulla per il n. 6, emesso il
28.03.2013, pari a fatturati € 32.371,23 oltre iva).
Risultano invece contestati, e il titolo per cui alcuni dei pagamenti richiesti sarebbero dovuti dal all'appaltatrice (in particolare, non giustificato Parte_1 sarebbe l'importo di € 73.689,61 più iva, pari alla differenza tra la somma di €
314.774,74 più iva indicata nel computo metrico estimativo redatto dal D.L. ing.
il 30.3.2012, e quella riconosciuta dalla debitrice come accordata di € CP_2
241.085,13 più iva, comunque superiore a quella inizialmente deliberata di €
182.910,00 più iva), e l'inesatta esecuzione di talune delle lavorazioni pur autorizzate dall'assemblea.
Ebbene, ai fini del decidere, è utile richiamare principio assolutamente consolidato in dottrina e giurisprudenza per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente
(attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi
10 n. 641/2015 R.G.
della pretesa fatta valere in sede monitoria” (ex multis, T. Roma, sez. XVII, 07 agosto 2018, n. 16333; Cass. n. 6421/2003).
Nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Sul punto, giova ancora osservare come – secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione nell'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, sent. n. 13533/2001 (nello stesso senso, precedenti Cass. n. 7027/2001, Cass. n.
11629/1999; Cass. n. 10446/1994) – il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o, come nel caso, per l'adempimento
(salvo che si tratti di obbligazioni negative) deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito principalmente dall'avvenuto adempimento;
uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (cfr. ex multis Cass. n. 982/2002; Cass. n. 8615/2006), gravando sul debitore l'onere di dimostrare avvenuto ed esatto adempimento, quanto meno - in tema di contratto di appalto - fintanto che l'opera non sia, espressamente o tacitamente accettata (cfr. Cass. n. 7267/2023; vds. anche Cass. n. 98/2019; nella giurisprudenza di merito T. Padova, sent. n. 1699/2023).
Invero, si dice, se fino a quel momento al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi (gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte), una volta che l'opera è accettata spetta al committente che ne ha la disponibilità fisica e giuridica dimostrare un inesatto adempimento (ad es. per difformità qualitative o quantitative della prestazione ricevuta), anche in conformità al principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr. Cass. n. 19146/2013).
Al riguardo, mentre la consegna costituisce attività puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente,
l'accettazione esige che il committente esprima – finanche per facta concludentia - un gradimento verso l'opera (Cass. n. 4051/2016), da cui consegue l'esonero
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dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità e il diritto della ditta al pagamento del prezzo (App. Bari, sent. n. 29/2023).
In particolare, ai sensi dell'art. 1665 c.c., l'opera si considera accettata quando il committente tralascia, senza giusti motivi, di procedere alla verifica di conformità dell'opera a quanto pattuito, o non comunica il risultato dell'accertamento entro breve termine all'appaltatore, malgrado l'invito fattogli (co. 3), oppure riceva la consegna dell'opera senza riserve (co. 4); l'accettazione si distingue quindi sia dalla verifica, attività materiale del direttore dei lavori di accertamento della qualità dell'opera, che dal collaudo, che consiste in un successivo giudizio sull'opera stessa.
Ebbene, facendo applicazione del canone dettato dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 in tema di inadempimento e circa il riparto dell'onere della prova nelle eccezioni ex art. 1460 c.c. a quel peculiare contratto che è l'appalto, va osservato che nel caso de quo può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'accettazione senza riserva delle opere i cui corrispettivi sono oggetto dell'azione monitoria qui avversata;
è infatti evidente che l'opponente abbia espresso il complessivo gradimento delle lavorazioni eseguite nella misura in cui si è provato documentalmente che l'assemblea condominiale ha deliberato, infine, “di approvare gli importi a debito e/o a credito risultanti dal riparto proposto, con scadenza di versamento il 15.6.2014” (cfr. doc.
26 fasc. opposta, verbale di assemblea d.d. 04.06.2014 con allegato “riepilogo - scadenzario” dei pagamenti da effettuare), al netto dei difetti lamentati, (solo) nella presente sede, dal Condominio di via Fusco n. 37.
Peraltro, la difesa dell'appaltatrice ha sottolineato come proprio il
[...] abbia conferito alla l'incarico di Parte_1 Parte_2 redigere perizia, tra l'altro, per “valutare e collaudare i lavori di ristrutturazione, incompiuti a seguito di una sospensione lavori sopraggiunta il 28.3.2013” (all. n. 27 fasc. opposta – perizia tecnica giurata a firma ing. datata Persona_4
13.4.2014). Ora, in detta perizia di parte opponente si legge “dall'analisi della documentazione fornita, inerente il progetto e gli stati di avanzamento dei lavori di ristrutturazione non è emersa alcuna difformità o irregolarità procedurale” e si fa presente che “il certificato [di esecuzione dei lavori] rilasciato in data 5.5.2014 dal dimissionario direttore dei lavori, ing. … poteva CP_2 Controparte_2
comunque essere redatto come un certificato di regolare esecuzione dei lavori parziale, e cioè inerente ai soli lavori comunque ultimati prima della sospensione”
(p. 3 perizia giurata ing. . Per_1
12 n. 641/2015 R.G.
A tale valutazione ha fatto seguito dichiarazione “di collaudare tutte le opere sin qui realizzate, certificando la regolare esecuzione dei lavori previsti in conformità dell'originario computo metrico del 20.3.2009 a firma dell'ing. , Persona_3
nonché alle successive varianti e, in particolare, al progetto di lavorazioni
integrative sia per il ripristino delle pensiline dei balconi che per la realizzazione
della nuova tinteggiatura protettiva delle facciate e il rifacimento del manto di
copertura del fabbricato, per come risultano descritte nel computo estimativo del
30.3.2012 a firma dell'ing. ” (con irrilevanza, perciò, del Controparte_2 principio di postnumerazione dell'appalto sancito dall'art. 1665 c.c., invocato dall'opponente, principio comunque mitigato dalla previsione del diritto dell'appaltatore di conseguire, immediatamente dopo l'effettivo inizio dei lavori, il pagamento di un'anticipazione sul corrispettivo di appalto, e in corso d'opera il pagamento di rate di acconto).
In definitiva, il Tribunale ritiene che l'onere di provare esistenza e consistenza dei vizi o comunque delle difformità rispetto al progetto denunciati solo in sede giudiziale spettasse, a ben vedere, alla committente, che ha mancato di ottemperarvi,
limitandosi a fornire allegazione di inesattezze e incompletezza nelle lavorazioni.
3.2. In ogni caso, quanto alle lavorazioni - in tesi opponente - non concordate,
vale ciò che segue.
È indubbio che per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale occorra l'autorizzazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135, co. 1, n. 4, c.c. e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, co. 4,
c.c.. Altrettanto noto è che “La delibera assembleare in ordine alla manutenzione
straordinaria deve, peraltro, determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera”, potendo poi limitarsi a fissare “gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa” (Cass. ord. n. 20146/2022).
L'autorizzazione assembleare di un'opera può reputarsi così comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso al preventivo approvato; sono, peraltro,
per lo stesso orientamento consolidato, ammissibili successive integrazioni della delibera di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, sulla base di successivi accertamenti tecnici.
13 n. 641/2015 R.G.
L'iniziativa contrattuale dell'amministratore che, senza previa approvazione dell'assemblea, disponga l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale non determina, quindi, di norma, l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condomini al riguardo, a meno che intervenga successiva ratifica dell'assemblea (approfonditamente, Cass. n. 20136/2017). Al riguardo, infatti, si ricorderà che al rapporto tra i condomini e l'amministratore del condominio – ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti (Cass. n. 29251/2024) - si ritengono applicabili le regole del mandato con rappresentanza (Cass. Sez. Un. n. 9148/2008).
Sul punto, giova precisare subito che riveste valenza di sostanziale ratifica successiva l'approvazione dello stato di ripartizione definitivo in sede di discussione del bilancio consuntivo, momento nel quale si accertano le spese e che
presuppone l'implicita accettazione delle spese stesse da parte dell'assemblea e,
quindi, dei lavori alla base di quegli esborsi.
Questo è quanto statuito già da Cass. n. 2133/1995, per la quale “L'assemblea del condominio in un edificio, in sede di approvazione del consuntivo di lavori eseguiti
su parti comuni del fabbricato e di ripartizione della relativa spesa, ben può
riconoscere a posteriori opportunamente e vantaggiosamente realizzati detti lavori,
ancorché non previamente deliberati ovvero, a suo tempo, non deliberati
validamente, ed approvarne la relativa spesa, restando, in tal caso, la preventiva formale deliberazione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della spesa e della conseguente ripartizione del relativo importo fra i condomini”.
Tanto vale, si sottolinea, sia in riferimento a spese di manutenzione ordinaria (che non richiede la preventiva approvazione dell'assemblea, trattandosi di esborsi cui
l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell'assemblea) che straordinaria. Aggiunge, anzi, Cass. n. 18192/2009 che “a differenza di quanto previsto dall'art. 1134 c.c. [che consente il rimborso al condomino delle spese sostenute dal condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione soltanto in caso di urgenza], l'art. 1135 c.c. non
contiene analogo divieto di rimborso delle spese non urgenti sostenute
dall'amministratore nell'interesse comune;
ne consegue che l'assemblea di
condominio può ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate
dall'amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di
14 n. 641/2015 R.G.
indifferibilità ed urgenza, purché non voluttuarie o gravose, e, di conseguenza,
approvarle, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera di esecuzione” (anche App. Palermo n. 1195 del 11/072022).
In definitiva, una spesa condominiale, in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, può ricevere ratifica successiva o con apposita delibera assembleare o anche semplicemente tramite l'approvazione del consuntivo che contiene la spesa, specie se urgente (T. Roma n. 5260 del 20/03/2020).
A tal proposito va altresì ricordato che la ratifica relativa ad un contratto per il quale non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem - quale il contratto di appalto privato - ben può essere tacita e consistere, perciò, in qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera chiara e univoca la volontà del dominus di far proprio il negozio concluso dal falsus procurator, con effetto retroattivo (Cass.
ord. n. 35278/2022, che richiama Cass. n. 408/2006).
3.3 Tanto premesso, deve osservarsi come le principali contestazioni mosse dalla difesa di parte opponente sono associate dalla circostanza che, rispetto al progetto inizialmente approvato – invero, inidoneo a garantire la tenuta delle lavorazioni nel tempo (“è emerso che l'intervento previsto in progetto sugli stessi non offre sufficienti garanzie in relazione a stabilità e staticità a causa dell'evidente degrado della loro parte strutturale (cls e armatura). Si consiglia di eseguirne il rifacimento
utilizzando idonei calcestruzzi e inserendo nuove armature da ancorare
adeguatamente alle parti strutturali armate, principali, del fabbricato. Si ritiene
infatti che la mera esecuzione della pulizia dei ferri di armatura inferiori degli
aggetti, allo stato assai degradati, con applicazione di malte e rete di rinforzo, senza idonei ancoraggi, non possa offrire, nell'immediato e per il futuro, sufficienti garanzie di stabilità agli aggetti in esame … con rischio per l'incolumità dei proprietari di piano e/o di terzi in caso di distacchi di parti di esso”: così in
Relazione sullo stato dei lavori al 1.8.2011 consegnata con raccomandata a mano dal
D.L. all'amministratore del - all. 10 fasc. Parte_3
opposta; vds. altresì le conclusioni del c.t.u., ing. , nella procedura Persona_5
di a.t.p. n. 1363/2014 R.G. - connessa solo parzialmente al presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tesa, più limitatamente, a valutare la condizione del manto di copertura del lato est del fabbricato e le cause CP_3 delle infiltrazione all'appartamento del sig. - all. A alla prima Controparte_4
memoria istruttoria di parte opponente) -, è intervenuta una serie di “varianti”
15 n. 641/2015 R.G.
(astrattamente possibili ex artt. 11, co. 7, e 19 del contratto de quo, ma rispetto alle quali la scrittura privata di cui si discute non definisce le modalità attraverso le quali segnalare la relativa necessità di apportarle, né il regime autorizzativo, né la documentazione e i contenuti che devono essere parte integrante della richiesta),
ossia opere previste dal contratto di appalto ma eseguite con modalità diverse, seppur migliorative, e talune opere non previste dal contratto e ulteriori rispetto al capitolato originario.
Orbene, come noto, in materia di appalto di lavori nel condominio l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera e a eseguire i lavori in base alle condizioni stabilite nel contratto di appalto e nel relativo capitolato (art. 1655 c.c.).
È allora necessario richiamare, sul punto, il non sempre agevole distinguo tra
variazioni sul progetto (non comprese nel progetto originario, ma necessarie per l'esecuzione migliore o a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientranti nel piano dell'opera stessa) e lavorazioni extracontrattuali (in possesso di una individualità distinta da quella dell'opera originaria, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge).
Secondo l'orientamento espresso da Cass. n. 18204/2020 l'esecuzione di lavori extracontrattuali esige la stipula di un nuovo contratto (anche Cass. ord. n.
25800/2023 e Cass. n. 18438/2013); dal momento però che nessuna norma impone,
come detto, la forma scritta per l'appalto, l'appaltatore, per poter validamente esigere il pagamento, può limitarsi a fornire la prova dell'accordo privato, ossia dell'approvazione - preventiva o successiva - dei lavori extracontrattuali da parte dell'assemblea condominiale (non essendo sufficiente la semplice autorizzazione del solo amministratore o del direttore lavori: T. Milano, sent. n.313/2022).
Chiarisce poi Cass. n. 5935/1991 che “In tema di appalto, qualora le modifiche aggiuntive al progetto siano di tale natura ed importanza da potersi considerare
oggetto di un nuovo contratto di appalto, separato ed indipendente dal primo,
l'autorizzazione del committente può essere desunta ed accertata con qualsiasi mezzo di prova ed anche in via presuntiva”.
Quanto invece alle variazioni dell'opera di manutenzione straordinaria appaltata dal condominio, se dovute all'iniziativa dell'appaltatore, a mente dell'art. 1659
c.c., le modifiche dovranno essere autorizzate dall'assemblea, sempre con la maggioranza dell'art. 1136, co. 4, c.c.; l'autorizzazione in questo caso andrà provata per iscritto (variazioni c.d. concordate rispetto al contratto) (mente l'art. 1661 c.c.
16 n. 641/2015 R.G.
consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con ogni mezzo, le variazioni siano state richieste dal committente).
Anche in questa ipotesi, comunque, è consentito all'assemblea di approvare successivamente le varianti delle opere di manutenzione straordinarie appaltate, pur comportanti un aumento delle spese, trattandosi di delibera riconducibile alle attribuzioni conferitele dall'art. 1135 c.c..
Nel caso di specie, il menzionato distinguo può ritenersi ulteriormente sfumato nella considerazione per cui, se l'appaltatrice – su impulso e richiesta del D.L. – ha in effetti eseguito in corso d'opera varianti di notevole entità rispetto al progetto originariamente approvato, dette varianti si configuravano quali indispensabili per il completamento a regola d'arte dei lavori previsti contrattualmente (“a causa delle incongruenze contenute nell'originario computo dei lavori, come più volte evidenziato dallo scrivente e portato a conoscenza del Condominio in sede assembleare mediante apposito computo metrico dei lavori redatto a mia firma”: vds. certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dall'ing. , p. 2; all. 16 CP_2
opposta - raccomandata a mano d.d. 26.9.2011 indirizzata dal D.L. all'amministratore del condominio, dott. , di richiesta di istruzioni “in merito a Pt_3
tutte le necessarie ed urgenti integrazioni/sostituzioni di alcune tipologie di lavori da contratto […] . Declinando comunque ogni responsabilità per la mancata realizzazione degli interventi proposti dallo scrivente (ritenuti ottimali e durevoli nel tempo)”); le stesse, pertanto, non possono essere inquadrate sic et simpliciter nella categoria delle opere extracontratto.
Oltretutto, profilandosi le predette variazioni necessarie per l'esecuzione dello stesso a regola d'arte, le parti, in mancanza di accordo, avrebbero potuto rivolgersi al giudice per determinare le variazioni da apportare (art. 1660 c.c.); avrebbero potuto,
altresì, esercitare diritto di recesso, in considerazione del fatto che tali variazioni incidevano sostanzialmente sul costo e la struttura dell'opera: la circostanza che nell'articolato dipanarsi dei rapporti contrattuali, né l'una, né l'altra opzione sia stata azionata da alcuna parte, è già indice dell'esistenza verosimile di un accordo preventivo tra committente e appaltatrice.
Giova solo precisare che la norma di cui all'art. 1659, co. 2 c.c. non riguarda in ogni caso le variazioni e modificazioni alle modalità di esecuzione dell'opera eseguite dall'appaltatore a richiesta del direttore dei lavori a cui sia contrattualmente
17 n. 641/2015 R.G.
attribuito il potere di autorizzare variazioni al progetto iniziale dell'opera (Cass. n.
1296/1977).
Sul punto va osservato che, nella fattispecie in esame, a mente dell'art. 19 del contratto – Variazioni e aggiunte – “il committente, tramite il direttore dei lavori, ha
diritto di apportare variazioni ai lavori in progetto, modificando i quantitativi nelle
singole categorie di lavori previste nel presente contratto, corrispondendo all'appaltatore il compenso risultante dalla contabilità per i maggiori lavori eseguiti. Le variazioni degli importi dei lavori in aumento o in diminuzione saranno ordinate esclusivamente dal D.L. per iscritto e con congruo anticipo all'appaltatore
e – ove necessario – dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi, che dovranno anche tenere conto degli oneri per la sicurezza”.
Quanto alle variazioni collegate all'iniziativa del D.L. nell'appalto per riparazioni di notevole entità conferito dal è quindi da escludere Parte_1
che si sia voluto attribuire al direttore dei lavori il potere di autorizzare variazioni al progetto iniziale dell'opera diverse da quelle meramente quantitative, garantendo in tal modo l'inderogabile competenza dell'assemblea per modifiche di diversa natura
(es. qualitativa).
A fronte dell'autonomia decisionale riconosciuta al direttore dei lavori in ordine alle variazioni quantitative (che dunque non avevano necessità di un'autorizzazione assembleare, al contrario di quanto pare ritenere l'opponente), è mancata una preventiva (formale) approvazione della spesa in “variante qualitativa” del progetto originario delle opere di manutenzione straordinaria interessanti le parti comuni del
Condominio di via Fusco n. 37.
Tuttavia, non può non darsi atto che emerge ictu oculi, in via documentale, che si è
proceduto alla ratifica di tale spesa e all'approvazione del relativo riparto in sede di rendiconto consuntivo (cfr. verbale di assemblea condominiale del 4.6.2014 prodotto sia dall'opposta (all. 26) che dalla difesa del direttore dei lavori (all. 2 alla seconda memoria istruttoria ), nel quale si legge: “Sul secondo punto all'ordine del CP_2
giorno [approvazione del riparto finale delle finitivo degli oneri diretti ed accessori di manutenzione straordinaria del fabbricato e delle relative scadenze di pagamento],
l'amministratore espone i criteri che ha seguito nell'elaborazione del riparto generale degli oneri di manutenzione del fabbricato riportato in complessivi €
397.76037. L'amministratore illustra anche lo scadenzario proposto per il pagamento delle quote straordinarie complessivamente dovute, che sono state
18 n. 641/2015 R.G.
ripartite in tre tranche distinte. Al termine della discussione, i condomini presenti, su richiesta del presidente, deliberano all'unanimità di approvare gli importi a debito e/o a credito risultanti dal riparto proposto, con scadenza di versamento il
15.6.2014. Nello stesso tempo si fa richiesta all'amministratore di rendersi disponibile ad ulteriori approfondimenti riguardanti le quote risultanti dal riparto
a carico dei condomini per le lavorazioni che hanno interessato le loro proprietà esclusive. L'approvazione delle altre due tranches viene pertanto rinviata a successiva assemblea”), con delibera assembleare che non risulta impugnata.
Peraltro, nella stessa assemblea “i condomini presenti autorizzano l'amministratore ad utilizzare i fondi esistenti [cassa condominiale] per le finalità prima discusse”.
La circostanza che le “varianti” all'originario progetto di cui si tratta siano state eseguite e accettate senza che risulti essere stata sollevata, in merito, obiezione o contestazione alcuna in ordine alle lavorazioni, né dall'amministratore di
, né dal D.L., né dalla “commissione di tecnici”, né dai singoli Parte_1
condomini, malgrado la certa consapevolezza della necessità e dell'urgenza dell'intervenuto da parte di tutti i predetti soggetti (e tanto, pacificamente, sino all'instaurazione del presente giudizio di opposizione), rafforza il convincimento che detti lavori abbiano ricevuto avallo preventivo da parte dell'assemblea, che non ha saputo deliberare la loro approvazione, con ratifica successiva ai soli fini della regolarità formale dell'operazione in variante già tacitamente autorizzata.
Per tutte le ragioni sopra esposte, a parere di questo Tribunale è pertanto dimostrato il titolo negoziale che sorregge le pretese creditorie della società opposta (contratto di appalto del 29.12.2010), come integrato ed emendato dal successivo accordo scritto di approvazione delle varianti proposte dal D.L e dall'appaltatrice (vds. approvazione del consuntivo di bilancio condominiale, avvenuta entro l'assemblea del 04.06.2014, all. 25 fasc. . Controparte_1
Ed invero, l'approvazione del consuntivo ha determinato la ratifica delle relative spese pur in assenza di previa delibera assembleare, trattandosi di opere che presentavano caratteri di necessità, urgenza e indifferibilità, alterando l'intero programma di lavori (vds. all. 16 – richiesta di istruzioni indirizzata del D.L. il
26.09.2011 e Relazione sullo stato dei lavori d.d. 1.8.2011 - all. 10 anche CP_1
all. 18 Relazione sullo stato lavori d.d. 24.07.2012). CP_1
Il creditore ha quindi soddisfatto l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del contratto di appalto e del verbale dell'assemblea condominiale in cui,
19 n. 641/2015 R.G.
entro il medesimo rapporto contrattuale, sono state accettate le lavorazioni eseguite dall'appaltatrice, ed approvate le relative spese.
3.4 Dato per provato – sulla scorta delle argomentazioni poc'anzi sviluppate - il
fondamento negoziale del rapporto obbligatorio (in termini di preventiva autorizzazione e di successiva ratifica da parte dell'assemblea delle lavorazioni eseguite, anche in variante rispetto alle opere inizialmente pattuite), l'eccezione di inesatto adempimento delle prestazioni che sono oggetto dell'obbligazione dell'appaltatrice si traduce essenzialmente in una contestazione di indebita duplicazione di partite di spesa, declinata in contestazioni delle misurazioni per come contabilizzate.
Sul punto, si sottolinea come quello qui in rilievo sia un contratto “a misura” (art. 3 del contratto de quo: “l'appalto si intende affidato e accettato a misura”), in cui, come osservato dalla difesa della appaltatrice, il compenso è definito fissando un prezzo per ogni unità individuale di lavoro e per ogni specifica prestazione richiesta per portare a termine il progetto;
in altre parole, non si ha (come invece nell'appalto a corpo), un prezzo fisso, ma si determinano i corrispettivi unitari per ogni singola attività prevista.
Questo significa che, a fronte di un progetto con la previsione delle quantità di lavorazioni e materiali che verranno impiegati dall'impresa, il costo complessivo può cambiare in base alla quantità effettiva di lavoro eseguita: nel caso di prezzo a misura, questo può essere determinato nella sua effettiva entità soltanto al termine dei lavori, sommando le componenti dell'opera finita e applicando loro il prezzo unitario prefissato.
L'entità dei lavori in concreto eseguiti, nella vicenda in esame, è attestata nei n. 6
SAL vistati dal Direttore dei lavori, ing. , prodotti dalla stessa difesa CP_2
opponente, e contestati solo nella presente sede, peraltro non nella loro
corrispondenza al vero, ma nella conformità alle misurazioni teoriche per come risultanti dai computi metrici approvati.
Sulla fallacia delle argomentazioni di parte opponente a riguardo, si rinvia a quanto precisato entro la relazione di c.t.u. in atti (cfr. p. 10: “a fronte di un progetto con la previsione delle quantità di lavorazioni e materiali che verranno impiegati dall'impresa, l'effettiva misurazione di ogni lavorazione avviene tramite la contabilità delle opere realizzate, quindi gli scostamenti di determinate quantità di lavorazioni possono essere presenti sia in positivo che sia in negativo”).
20 n. 641/2015 R.G.
Tanto premesso, può darsi per accertato che la ditta ha eseguito i lavori CP_1
ordinati dal Direttore dei Lavori nominato dal opponente, ing. Parte_1 [...]
, in conformità ai computi metrici redatti da quest'ultimo D.L. (in Controparte_2
particolare, a quello datato 30.03.2012), regolarmente approvati dal con Parte_1
contrattazione o comunque successiva ratifica, senza duplicazione di partite (salvo gli aggiornamenti integrativi parametrati alle effettive quantità di materiali utilizzate,
trattandosi di appalto a misura), senza vizi (o comunque non provati dalla parte sulla quale gravava il relativo onus probandi nella specifica vicenda in esame) che attengano all'esecuzione delle lavorazioni sulle parti comuni dell'edificio (come peraltro da perizia giurata redatta dall'ing. su richiesta dello stesso Per_1
opponente che la produce in giudizio). Parte_1
3.5 Dalle conclusioni alle quali è pervenuta la c.t.u. l'odierno Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto condotta in modo accurato e in aderenza ai documenti
ritualmente acquisiti (cfr. chiarimenti depositati il 17/01/2024, che superano i rilievi mossi da parte opponente entro le note d.d. 17/11/2023 e reiterati in data
12/07/2024), agli atti e allo stato di fatto analizzato, e appare quindi frutto di un iter logico privo di vizi.
Difatti, i chiarimenti sino all'ultimo invocati dagli opponenti concernono invero aspetti già sufficientemente spiegati dal consulente e comunque si risolvono in critiche generiche, non supportate dall'indicazione di errori di percezione o di calcolo o di regole tecniche disattese dal consulente tecnico.
In particolare, quanto all'eccezione per cui “Nella Relazione del CTU si legge, tra
l'altro, che: «In data 10/12/2012 viene redatto un secondo affidamento di incarico professionale tra la committenza e il DdL ing. Controparte_5
di fabbricato per civile abitazione in cui viene stabilito il nuovo
[...]
ammontare del contratto ed i compensi adeguati per le spese tecniche tra le quali il
compenso al DdL commisurato al nuovo prezzo» (ultimi due righi di pag. 3 e primi tre righi di pag. 4)”, il riferimento dell'ausiliario è – come chiarisce la c.t.u. a seguito dell'ordinanza d.d. 17.10.2023 - al verbale assembleare del 5.11.2012 (v. doc. n. 2 fasc. di parte ing. , dep. telematicamente il 2.5.2016, in allegato alla CP_2 comparsa di costituzione), che reca come ordine del giorno: “Situazione lavori di ristrutturazione: rendiconto provvisorio;
definizione scadenza pagamento a saldo
dei lavori di ristrutturazione;
nomina tecnico per redazione nuove tabelle millesimali” e in cui si legge “L'assemblea, preso atto di quanto richiesto dal D.L.,
21 n. 641/2015 R.G.
e considerato che originariamente il compenso era stato commisurato all'importo iniziale dei lavori, tenuto conto che l'importo dei lavori è notevolmente aumentato, all'unanimità delibera di conferire l'incarico per la redazione delle tabelle millesimali all'ing. , riconoscendogli l'aumento di € 5.500,00. Si riserva di CP_2
determinare le nuove scadenze sulla base della ripartizione dell'importo complessivo con le nuove tabelle”. Si tratta, dunque, di un documento ritualmente presente in atti, per cui non era necessaria alcuna “richiesta in via formale” di acquisizione, contrariamente a quanto ritiene l'opponente.
Quanto alle “lavorazioni non inserite sul computo ma approvate dalla committenza con assemblea condominiale del 30/09/2010 ed in seguito accettate non
opponendosi alle consegne dei sal presentati anche successivamente, per un
ammontare di euro 5.536,25, riguardanti le lavorazioni effettuate nel piano seminterrato”, secondo la parte opponente “Il CTU, anche in tal caso, non ha ancora indicato quale specifico documento abbia utilizzato per affermare che il
Condominio, in assemblea condominiale del 30.9.2010, abbia «approvato» tali imprecisate «lavorazioni», e, «in seguito», le abbia «accettate»”, si evidenzia come il verbale di assemblea del 30.09.2010 sia prodotto dalla stessa difesa del in uno con l'atto di citazione (doc. 4 fasc. Parte_1 opponente); in detto verbale si legge, testualmente: “la ditta ha presentato CP_1
un preventivo per il rifacimento del pavimento, pareti perimetrali e rivestimento
della prima rampa di scala del piano seminterrato per complessivi € 4.326,25 oltre iva. L'assemblea all'unanimità delibera l'esecuzione dei lavori sopradetti”.
Circa la mancata indicazione del documento che “il c.t.u. ha utilizzato per affermare che il opponente: (i) in assemblea condominiale del 21.2.2014, abbia Parte_1
«approvato» «le misurazioni effettuate dall'impresa»; (ii) in assemblea del
21.2.2014, abbia effettuato una «accettazione implicita delle misure» per avere
«accettato il consuntivo … e programmato uno scadenzario della somma dei lavori…»”, si tratta, evidentemente, del verbale di assemblea condominiale del
21.02.2014, depositato telematicamente il 2.3.2017 in allegato alla memoria ex art.
183, co. 6, n. 2 c.p.c., difesa . CP_2
Inoltre, deve sottolinearsi come la documentazione - anche fotografica - relativa alle fasi di lavorazione, di cui si è contestata l'acquisizione da parte del c.t.u., si sia disvelata del tutto priva di rilevanza ai fini della presente decisione, cui si è giunti in applicazione dei tradizionali principi regolatori dell'istruzione probatoria nel
22 n. 641/2015 R.G.
giudizio civile (nella specie, disciplina relativa al riparto dell'onere della prova – art. 2697 c.c.; criterio di vicinanza della prova;
principio di acquisizione;
di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; di libero convincimento del giudice ex art. 116, co.
1 c.p.c.).
Per tutto quanto precede è da rigettarsi l'eccezione di nullità della c.t.u. sollevata dalla parte opponente.
3.6 È appena opportuno specificare che alle conclusioni di c.t.u., in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della mancanza di una specifica ed argomentata contestazione ad opera delle parti, questo Giudice intende riportarsi per quanto riguarda le valutazioni tecnico-specialistiche (cfr. Cass. n.
10222/2009). Quanto, invece, alle considerazioni di perizia che sfociano in deduzioni di natura giuridica, le stesse sono logicamente prive di valenza decisoria.
In particolare, in merito ai lavori nel seminterrato, discussi e deliberati dall'assemblea condominiale in data 30/09/2010, deve osservarsi come gli stessi non siano stati contestati dall'opponente come lavori extracapitolato, per cui i relativi importi, ex art. 115, co. 1, c.p.c., restano dovuti e non possono essere scomputati dalla somma ingiunta, contrariamente a quanto fa la c.t.u..
4. Avendo l'appaltatrice opposta soddisfatto la prova sulla stessa gravante, all'attore in opposizione sarebbe spettata la prova del pagamento del corrispettivo pattuito.
Tanto più che nessuna contestazione circostanziata è pervenuta dalla parte
committente in fase stragiudiziale circa l'an delle opere realizzate, il quomodo o il
quantum delle lavorazioni che hanno interessato le parti comuni.
In particolare, a mente dell'art. 9 del contratto d.d. 29/12/2010, il pagamento dei lavori eseguiti sarebbe dovuto avvenire con le seguenti modalità: “a) pagamento per stati avanzamento lavori mediante rate di acconto corrispondenti allo stato di avanzamento lavori ogni qual volta l'importo corrispondente avrà raggiunto
l'ammontare minimo di € 30.000,00. L'ammontare di ogni singola rata andrà corrisposto entro 10 giorni dalla redazione e firma del SAL;
b) pagamento anticipazione sull'importo contrattuale complessivo dell'appalto, pari al 35% del medesimo, quindi € 56.849,19 da versare all'appaltatore alla data della stipula del presente contratto di appalto lavori e da recuperare durante l'esecuzione dei lavori con la trattenuta di una quota pari ad € 9.474,86 da praticare sull'importo di ogni
SAL, considerati nel complessivo numero di sei, compreso lo stato finale dei lavori.
Il recupero dell'anticipazione interesserà solo gli importi dei lavori previsti alla
23 n. 641/2015 R.G.
data di stipula del presente contratto, per i quali l'anticipazione è stata versata, e non interesserà gli importi di eventuali altri lavori non previsti che si rendessero necessari realizzare…”.
Ebbene, risulta in via documentale, oltre a non essere contestato, che il Parte_1
non ha ottemperato puntualmente agli obblighi di pagamento di anticipazione (nel verbale di assemblea del 30/9/2010, in atti, si stabiliva che “i lavori avranno inizio entro il 30/10/2010, sempreché vengano raccolte le quote relative all'anticipo del
35% dell'importo dei lavori da corrispondere alla ditta”; la consegna del cantiere è avvenuta poi appena il 21/5/2011 – doc. 17 fasc. opponente) e di versamento degli
acconti sulle lavorazioni, di cui ai certificati di pagamento emessi dal D.L..
Ed infatti, parte opponente ha dedotto di aver eseguito pagamenti per un importo complessivo di € 181.026,55 più iva, a fronte di lavorazioni eseguite e contabilizzate per € 261.513,46 (e impegni contrattuali previsti, inizialmente, per € 182.910,00, portati poi ad € 241.085,13, e successivamente a € 314.774,74), circostanza che ha costituito ragione della sospensione dei lavori, disposta una prima volta su iniziativa del D.L. (cfr. doc. 18 fasc. opponente – verbale d.d. 20/6/2011 di sospensione dei lavori per mancanza di fondi e mancato pagamento di anticipazione e dell'acconto relativo al SAL n. 1; con ripresa degli stessi in data 9/9/2011 “seppur permanendo del cause” della sospensione) e una seconda volta direttamente dalla ditta edile, previa diffida del 19.03.2013, indirizzata e al Condominio e al D.L. ex art. 10
contatto di appalto (cfr. doc. 21 e 22 fasc. opposta).
Il , come visto, ha giustificato il proprio inadempimento eccependo il Parte_1
precedente parziale inadempimento della controparte.
Ora, pur accedendo alla ricostruzione dell'opponente in ordine alla sussistenza dei vizi denunciati dell'opera accettata (come visto, indimostrati), il censurato inadempimento non integra, di per sé, gli estremi di un fatto impeditivo della pretesa creditoria azionata dalla Controparte_1
Invero, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte giustifica la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra, ai sensi dell'art. 1460 c.c., occorre procedere ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento non solo al dato cronologico delle rispettive inadempienze, ma anche al rapporto di proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto.
24 n. 641/2015 R.G.
Ciò implica che quando l'inadempimento di una parte non è grave, il rifiuto della controparte di adempiere la propria obbligazione non è sorretto da buona fede (cfr.
Cass. n. 22626/2016, Cass. n. 4565/1990).
In aggiunta, a tali fini, la contestazione dell'inadempimento deve essere tempestiva, in modo tale da non determinare un pregiudizio irreparabile alla controparte, che deve essere in grado di assumere le iniziative opportune per salvaguardare l'interesse o l'utilità perseguita con l'attuazione del contratto (cfr. Cass. n. 26973/2017).
Applicando tali principi al caso di specie, va ribadito che non risultano provati vizi o comunque errori di contabilizzazioni denunciati (solo nella presente sede giudiziale) dalla committente, che nega oggi la debenza di una parte del corrispettivo dei lavori collaudati.
Ad ogni buon conto, gli unici vizi denunciati - al di là di ogni valutazione (già svolta)
in merito - non appaiono idonei ad impedire il pagamento del prezzo residuo
richiesto, per difetto di proporzionalità (Cass. n. 8760/2019).
4.1 Quanto infatti all'inadeguata esecuzione di “opere provvisionali relative al tetto”, si deve partire dalla considerazione per cui le opere provvisionali si qualificano quali strutture e opere temporanee, indipendenti dal fabbricato e non facenti parte dell'opera compiuta. Più in particolare, si tratta di quegli apprestamenti, ausiliari all'esecuzione di lavori edili, caratterizzati dalla non continuità, in quanto destinati ad essere rimossi non appena cessata la necessità per la quale sono stati realizzati;
consistono in una serie di opere e attrezzature attorno all'edificio in corso di costruzione o rifacimento (es. ponteggi, coperture, passerelle…).
Ebbene, nel caso di specie, gli ausili approntati dall'impresa con lo “scopo di proteggere le opere lasciate scoperte a seguito del lavoro di sostituzione della copertura iniziato e poi sospeso” per effetto del mancato pagamento dei SAL da parte della committente – ossia, “pannelli di legno di abete trattato accostati alla
falda di maggiore altezza posizionati su un telo con caratteristiche inadeguate e fermato con tegole appoggiate sulla copertura esistente” - sono di fatto divenuti definitivi, dal momento che sono rimasti collocati in loco a tempo indeterminato
(vds. relazione di a.t.p., p.21: “Le “opere provvisionali” sono state realizzate in occasione della decisione di fermare i lavori, al fine di ottenere i dovuti pagamenti, in data 19 marzo 2013 (ormai due anni fa!)”. Eppure, l'adeguatezza di dette opere non può certo trovare metro di confronto in lavorazioni di fatto “definitive”.
25 n. 641/2015 R.G.
Sotto diverso profilo, sono state ritualmente acquisite le risultanze della procedura di a.t.p. (proc. n. 1363/2014 R.G. promosso dal condomino contro Controparte_4
, all'esito della quale il c.t.u. ing. Parte_1 Persona_5 riscontra che “Ad oggi per varie motivazioni meglio contenute negli atti di causa, ed ascrivibili a condizioni di insolvenza nei confronti della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'intero stabile in oggetto, compreso il rifacimento del manto di copertura, non sono ancora stati messi in atto gli interventi necessari a conservare lo stato della vecchia copertura esistente” (p. 7); nonché “l'attuale procedimento civile si instaurò a causa della sospensione unilaterale dei lavori da parte della ditta incaricata, a causa degli omessi e ritardati
pagamenti da parte del condominio, amministrato, all'epoca, da soggetti ormai dimessi dall'incarico” (p 8). “Tale situazione, ha finito per aggravare lo stato del tetto, che già versava, evidentemente, in condizioni tali da necessitare dei lavori per
cui oggi è causa. Il tempo trascorso inutilmente, e la continua esposizione a piogge
ed intemperie, come già detto, non ha fatto altro che aggravare la situazione pregressa che oggi risulta estremamente delicata e di conseguenza urgente”.
Tanto conferma quanto risulta dal certificato di esecuzione dei lavori datato 5.5.2014
a firma del D.L. (doc. n. 5 fasc. ), in cui si legge “la Controparte_2 CP_2
parziale e/o incompleta realizzazione alla data della sospensione in essere di tutte
le opere previste in appalto non offre quelle necessarie garanzie di tenuta e
durabilità delle opere e lavorazioni già eseguite e contabilizzate, ed anzi le espone
a possibili fenomeni di deterioramento e/o danneggiamento delle stesse…”.
In relazione alla messa in sicurezza della struttura prima della sospensione dei lavori, anche la c.t.u., pur rilevando che “è stato lasciato il colmo in parte scoperto questo, vuol dire rischiare di pregiudicare le condizioni del solaio sottostante esponendolo
a possibili infiltrazioni dovute alle intemperie”, dà atto che “la Controparte_1
per via del suo legale rappresentante, ha più volte comunicato alla
[...]
committenza (cfr. comunicazione del 20/02/2012 e 26/09/2013 da parte Convenuta
verso la parte Attrice e il DdL allegati agli atti) la situazione di pendenza nei loro
confronti, rimarcando anche che al termine di determinati tempi di preavviso senza
aver alcun riscontro in merito alle proprie richieste si sarebbe inevitabilmente proceduto alla suddetta sospensione dei lavori”.
D'altra parte, l'opposta, nel corso di sopralluogo sui luoghi di causa eseguito in data
17.12.2014 nel corso della procedura di a.t.p., ha provveduto a “puntellare le
26 n. 641/2015 R.G.
superfici della struttura di copertura del tetto”, ponendo però come condizione per la ripresa dei lavori di rifacimento del tetto la pre-costituzione dell'intera somma necessaria, “cosa al momento impossibile, come dichiarato dall'allora amministratore di condominio, sig. ” (cfr. p. 10 della c.t.u. svolta in CP_6
a.t.p., in atti).
Da ciò che precede si desume che il dedotto deterioramento e/o sfaldamento di intonaci e tinteggiature già eseguiti dall'impresa è causalmente riconducibile - prima ancora che ad un difetto di risanamento e protezione dell'involucro edilizio da parte della ditta appaltatrice - all'inadempimento di parte opponente dell'obbligazione di pagamento (ed inadimplenti non est adimplendum: il rifiuto di eseguire la propria prestazione è legittimo quando giustificato da un non lieve inadempimento dell'altra parte).
4.2 In aggiunta a quanto sinora detto, si osserva, quanto alla denunciata viziata
esecuzione delle opere variate di tinteggiatura della facciata, che la facciata è una parte comune (art. 1117 c.c.), a differenza dei balconi che insistono sulla facciata del
Condominio di via Fusco n. 37, balconi aggettanti, privi di ornamenti sul cordolo di rilievo estetico, che sono parti private (tra le tante, Cassazione 13509/2012).
In tali situazioni, all'appalto sulla facciata dovrebbe fare da corollario l'appalto per ogni singolo balcone con committente il singolo condomino. Nel caso in esame,
l'unico documento contrattuale che l'amministratore ha stipulato con l'impresa si riferisce in realtà a una pluralità di rapporti, e, cioè, non solo alle opere appaltate per le parti comuni, ma anche ai lavori da compiersi su balconi o terrazze appartenenti ai proprietari degli appartamenti;
conseguentemente, l'amministratore assume l'incombenza di adempiere ai pagamenti del corrispettivo preteso dall'appaltatore tanto con riguardo alle riparazioni condominiali, quanto alla manutenzione effettuata sui beni di proprietà individuale.
Ebbene, solo sulle parti private sono stati riscontrati vizi. Infatti, a p. 6 della c.t.u. si legge “Si può solo affermare che non si notano zone ammalorate sulle facciate completate”; di contro, “In alcune pensiline si scorgono delle imperfezioni, sia sulla tinteggiatura che sulla realizzazione delle fughe” . In merito, a p. 23 della relazione peritale si legge: “la posa della pavimentazione presenta alcune anomalie, ovvero
l'elevato deperimento dei materiali con cui è stata incollata al massetto sottostante, il precoce deperimento del materiale fugante, in alcuni casi al momento assente, …, che ha facilitato, a pochi anni dalla realizzazione, la crescita di erbacce tra le fughe
27 n. 641/2015 R.G.
stesse con la contestuale infiltrazione delle acque meteoriche al di sotto della
pavimentazione e la manifestazione di deposito di materiale lungo i bordi del
massetto sottostante tale da recare danno anche alle ringhiere sottostanti. Pertanto, la lavorazione allo stato dei fatti non rispetta i canoni di esecuzione “a regola
d'arte”; a p. 31 si aggiunge però che “in merito al deperimento dei materiali usati per le fughe e per la tinteggiatura delle ringhiere … per quanto è vero che dalla
consegna di parte delle lavorazioni siano passati oltre 10 anni, è vero pure che
alcune fughe, e non tutte, siano deperite anche in virtù del fatto che i trattamenti consigliati dall'Ing. non sono stati applicati”. Per_1
L'opposizione al decreto ingiuntivo in riferimento all'appalto sui balconi di proprietà individuale è, allora, in ogni caso qualificabile come attività ultronea rispetto quella di cui all'art. 1130 c.c., circa la quale l'amministratore non ha giustificato i suoi poteri al riguardo.
4.3 Quanto infine al ritardo nel completamento dell'opera, lo stesso è pacifico, ma non è affatto imputabile alla essendovi invece Controparte_1
evidenza in atti della riconducibilità della dilatazione dei tempi di esecuzione e al mancato versamento da parte del condominio committente di quanto attestato come dovuto nei certificati di pagamento dei SAL emessi dal D.L., pur in assenza di un inadempimento significativo della appaltatrice, e al mancato o ritardato riscontro da parte del Condominio committente delle lavorazioni da eseguire (elementi contestati dalla all'opponente in fase stragiudiziale con racc. a/r. del 4.12.2012 - all CP_1
21 opposta: “Il calcolo dei termini di esecuzione dei lavori deve essere eseguito secondo quanto previsto dall'art. 11 e 12 e 13 del contratto di appalto […] In ogni caso il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori è subordinato all'obbligo del committente di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, e quindi al
pagamento di tutte le somme dovute a fronte dei SAL maturati e delle relative fatture da noi ammesse”; vds. anche “si comunica che la mancata decisione da parte di codesto spett. le condominio in merito all'esecuzione degli interventi proposti, oltre ad esporre lo stesso ad eventuali danni alle parti comuni e /o terzi, non consente al
sottoscritto D.L. di predisporre un adeguato programma dei lavori, risultando le suddette lavorazioni irrimediabilmente interferenti con gran parte dell'opera di manutenzione appaltata, causando ulteriori ritardi nella consegna dei lavori” come da Relazione del D.L. sullo stato dei lavori d.d.
1.8.2011 ricevuta dall'amministrazione condominiale – all. 10 fasc. . Controparte_1
28 n. 641/2015 R.G.
Del resto, l'appaltatrice ha allegato documentazione e corposa corrispondenza attestante le ripetute segnalazioni, tempestive e dettagliate, inoltrate al committente circa le difficoltà incontrate dall'impresa e le problematiche emerse in fase esecutiva
(cfr. doc. 21 e 22 fasc. opposta - missive a/r inoltrate dalla al Condominio CP_1
e al D.L. in data 4/12/2012 e 19/3/2013), già constatate in primis dal D.L. –
rappresentante della committenza - dovute all'inadeguatezza delle opere progettuali
(“l'ing. comunica, come già più volte fatto presente ai condomini in sede CP_2
assembleare (vedasi Relazione depositata a verbale di ultima assemblea tenutasi) e
durante i sopralluoghi eseguiti alla presenza dei componenti della commissione
tecnica [di condomini] istituita nella medesima sede [assemblea del 7/7/2011], che nell'esecuzione dei lavori di ripristino/risanamento degli aggetti esterni del fabbricato (principalmente le pensiline in latero cemento di proprietà esclusiva, gli
aggetti condominiali e il parapetto il c.a. perimetrale posto al piano attico) è emerso che l'intervento previsto in progetto sugli stessi non offre sufficienti garanzie in relazione a stabilità e staticità a causa dell'evidente degrado della loro parte strutturale (cls e armatura). Si consiglia di eseguirne il rifacimento utilizzando
idonei calcestruzzi e inserendo nuove armature da ancorare adeguatamente alle
parti strutturali armate, principali, del fabbricato. Si ritiene infatti che la mera
esecuzione della pulizia dei ferri di armatura inferiori degli aggetti, allo stato assai
degradati, con applicazione di malte e rete di rinforzo, senza idonei ancoraggi, non possa offrire, nell'immediato e per il futuro, sufficienti garanzie di stabilità agli aggetti in esame” - doc. 11 opposta - Relazione stato lavori al 1/8/2011; vds. anche doc. 7 fasc. opposta - verbale del 20/6/2011 con il quale il D.L. ordina il fermo dei lavori;
doc. 10 fasc. opposta - Relazione Tecnica del D.L. sull'intervento manutentivo d.d. 20/7/2011, p. 2); si tratta di dati non superati dalle allegazioni di parte opponente.
Vi è altresì prova di varie richieste di intervento dell'assemblea e di istruzioni circa le lavorazioni da eseguire, urgenti (vds. rilievi critici che il D.L. muove al progetto inziale già nella Relazione stato lavori al 1/8/2011, in cui “lo scrivente ribadisce che
a seguito dei sopralluoghi eseguiti in corso d'opera ha potuto constatare che la tipologia di intervento sull'intonaco e sulla tinteggiatura delle superfici esterne del fabbricato, con previsione di spicconatura, rifacimento parziale dell'intonaco e successiva applicazione della tinteggiatura al quarzo sull'intera superficie esterna, previa semplice applicazione di fissativo, non è tecnicamente valida, sia perché lo
29 n. 641/2015 R.G.
strato di intonaco terminale (fino) a supporto della pittura non ha più consistenza
idonea ed è caratterizzato da diffuse cavillature e crepe, sia perché è sconsigliabile
l'applicazione di quarzo su quarzo previo impiego di una semplice mano di fissativo.
Quindi l'esecuzione dei lavori di che trattasi secondo le modalità indicate nel progetto non offre garanzia di durata nel tempo. Si consiglia di prevedere pulizia e spazzolature dell'intera superficie esterna del fabbricato, rifare successivamente lo strato di intonaco fino e di eseguire infine tre mani di tinteggiatura a base di resine
acriliche, previa applicazione di idoneo prime acrilico. Anche per tali lavorazioni si
è in attesa di istruzioni dal Condominio”; il D.L. “ribadisce la necessità e l'urgenza di eseguire tali interventi e declina ogni responsabilità presente e futura sulla qualità e opportunità dell'esecuzione della tipologia dei lavori allo stato previsti”), tali da giustificare la sospensione dei lavori a fronte del silenzio del Condominio
(“Nell'attesa di istruzioni in merito e di apposite autorizzazioni scritte all'esecuzione di nuovi lavori e alle conseguenti maggiori spese, lo scrivente continua a disporre il
fermo assoluto dei lavori sugli aggetti interessati - Relazione stato lavori al
1/8/2011”) e del mancato pagamento dei SAL (doc. 14 fasc. opposta – racc. a/r da al , nonché l'alterata durata dei lavori CP_1 Parte_1
rispetto al termine inizialmente previsto.
E tale sospensione, si sottolinea, è avvenuta con modalità del tuttolegittime, nel rispetto delle forme e dei termini prefigurati nell'articolato contrattuale (art. 10, che disciplina la facoltà dell'appaltatore di sospendere i lavori in caso di mancato pagamento della committenza nei termini contrattuali;
e art. 13, che prevede la casistica in cui è obbligo per il D.L. di sospendere i lavori), dopo peraltro che l'appaltatore aveva segnalato l'ineseguibilità del progetto originario e la necessità di variazioni e al Condominio e al D.L..
5. Da tutto quanto precede segue il rigetto tanto dell'exceptio inadimpleti sollevata dal , quanto dell'eccezione di compensazione del compenso residuo con Parte_1 un controcredito (indimostrato) dal nei confronti dell'appaltatore a Parte_1
titolo restitutorio e di penale per ritardo;
con diritto dell'appaltatrice di vedersi
corrisposto il residuo, oltre che di trattenere gli importi già versati relativi ai
SAL (i corrispettivi liquidati in via provvisoria a fronte di stati di avanzamento lavori rivestono in senso lato la natura di acconti) e ai pedissequi certificati di pagamento
(peraltro, malgrado le numerose richieste di pagamento, il non ha mai Parte_1
formulato alcuna contestazione o lamentela in sede extragiudiziale – cfr. doc. 9 fasc.
30 n. 641/2015 R.G.
monitorio – lettera di messa in mora dell'ente debitore anticipata mezzo pec e inoltrata dalla tramite raccomandata a/r in data 2/1/2015, rimasta senza CP_1
riscontro).
In definitiva, è provato che ha eseguito i lavori Controparte_1 ordinatile dal direttore dei lavori (e “l'appaltatore è tenuto ad osservare gli ordini e le decisioni del D.L. […] salva la facoltà di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini e di iscrivere riserve nella contabilità dei
lavori […] e di annotare sul giornale dei lavori eventuali divergenze tecniche qualitative derivanti da ordini del D.L. non compatibili con l'istituto delle garanzie
e dei controlli” secondo art. 15 contratto in atti) nominato dal Parte_1
opponente, ing. , in conformità ai computi metrici redatti Controparte_2 da quest'ultimo D.L. (in particolare, a quello datato 30.03.2012), in relazione a lavorazioni preventivamente deliberate dal Condominio (cfr. assemblea condominiale del 16/12/2009 - all. 5 fasc. parte opponente) o ratificate successivamente (cfr. assemblea del 4.6.2014 - all. 25 fasc. opposta) e senza duplicazione di partite (salvo gli aggiornamenti integrativi parametrati alle effettive
quantità di materiali utilizzate, trattandosi di appalto a misura), né vizi rilevanti ai fini dell'art. 1460 c.c. (come da perizia giurata redatta dall'ing. su richiesta Per_1
dello stesso opponente e da c.t.u. in atti). Parte_1
Per tutte le ragioni che precedono, questo Tribunale ritiene che l'opposizione non sia quindi meritevole di accoglimento, e vada conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo impugnato.
Con assorbimento di ogni diversa domanda ed eccezione svolta, anche in via
riconvenzionale, dalle parti.
6. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dall'applicazione dell'ordinario principio di soccombenza, ragion per cui esse sono poste in capo al e in favore della convenuta opposta Parte_1
e della terza chiamata. Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23
ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa (valore compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00) e della qualità dell'attività defensionale prestata, le spese di lite vengono liquidate, a favore delle parti vittoriose in giudizio, nei valori minimi in € 7.052,00
31 n. 641/2015 R.G.
per compensi professionali, stante la ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, €
2.835,00 per la fase di trattazione e € 2.127,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
con distrazione delle spese liquidate
in favore di al suo procuratore, avv. Paolo Controparte_1
Mascaro, che dichiara di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
6.1 In applicazione del medesimo principio, le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibile la “chiamata in causa del terzo” (recte: domanda riconvenzionale) svolta dal nel confronti del Parte_1 Parte_1
direttore dei lavori, ing. ; CP_2
2) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 73/2015 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme
il 2.3.2015 nel procedimento monitorio iscritto al n. 141/2015 R.G.;
3) dichiara assorbita ogni altra domanda ed eccezione svolta dalle parti, anche in via riconvenzionale;
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in € 7.052,00 oltre spese generali, IVA e CPA Controparte_1 come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Mascaro che dichiara di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5) condanna altresì l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di ing.
, liquidate in € 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
CP_2
6) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata durante il giudizio, come liquidate con separato decreto in data odierna, a carico di parte opponente.
Lamezia Terme, 31/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Teodora Godini
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