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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/06/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.n.6835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 6835/2024 promossa da con il patrocinio dell'Avv. Walter Limongi e dell'Avv. Fabio Parte_1
Ravone
ATTRICE OPPONENTE contro
AVV. GIOVANNI LOFFREDO
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“
1. In via principale.
1.1. Accertati i vizi di cui in narrativa, dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data
01.10.2024, nonché la nullità, invalidità o comunque irregolarità del titolo e del precetto e condannare ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria l'opposto avv. Giovanni Loffredo a un risarcimento in favore dell'opponente da liquidarsi in via equitativa. Pt_1
2. In via subordinata.
2.1. Ove mai dovute le somme precettate, limitarle a quelle realmente dovute in forza delle spese realmente liquidate all'esito del Giudizio.
In ogni caso.
Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in misura aumentata rispetto ai Parametri Medi in vigore
(di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022 e al D.M. 110/2023):
• del 30 %, in ragione degli atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto (cfr. art. 4, comma 1 bis); • del 33% in ragione della manifesta fondatezza delle difese spiegate dall'odierna difesa (cfr. art. 4, comma 8); oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per Legge”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta. ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 1 ottobre Parte_1
2024 con cui l'Avv. Giovanni Loffredo le ha intimato il pagamento di € 4.022,26 sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 541/2023 del Giudice di pace di Procida emessa in data 6 febbraio 2023 all'esito del procedimento RG n. 113/2022.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che Parte_1
- la sentenza azionata quale titolo esecutivo è da ritenersi nulla in quanto pronunciata all'esito di un giudizio svoltosi senza alcuna integrazione del contraddittorio;
- il provvedimento di correzione di errore materiale della sentenza in esame datato 1 giugno
2024, con cui sono state poste a carico di le spese della C.T.U. Parte_1 espletata nel corso del giudizio, è da considerarsi inesistente o nullo in quanto affetto da gravi vizi e, in ogni caso, emesso senza alcuna integrazione del contraddittorio;
- il titolo esecutivo azionato è, peraltro, affetto da irregolarità formale in quanto non è stata apposta la formula esecutiva come, invece, previsto dall'art. 475 cod. proc. civ. nella sua precedente formulazione rispetto alla riforma Cartabia e non è stata neanche attestata la conformità della copia all'originale come, invece, previsto dalla riformulazione dell'art. 475 cod. proc. civ. a seguito della riforma Cartabia;
- gli eccepiti vizi relativi al titolo esecutivo determinano l'invalidità o l'inefficacia dell'atto di precetto;
- la somma di € 750,00 richiesta nel precetto a titolo di rimborso spese non è, comunque, dovuta, per lo meno per € 500,00, in quanto nella sentenza n. 541/2023 del Giudice di pace di Procida
è riconosciuto a tale titolo soltanto il minor importo di € 250,00.
Sulla base di quanto dedotto, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del diritto dell'intimante di procedere in via esecutiva per il soddisfacimento del credito indicato nell'atto di precetto notificato in data 1 ottobre 2024.
Il convenuto Avv. Giovanni Loffredo non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notificazione e, pertanto, è stato dichiarato contumace. Ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di richieste istruttorie è stata fissata udienza per la discussione orale e la decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Dopo discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ..
***
1) Sugli eccepiti vizi del titolo esecutivo.
Con l'atto di precetto in esame è stato intimato il pagamento di somme a titolo di spese di lite che il
Giudice di pace di Procida, all'esito del giudizio RG n. 113/2022 promosso da con il Parte_2 patrocinio dell'Avv. Giovanni Loffredo per il risarcimento dei danni per lesioni derivanti da sinistro stradale nei confronti di (assicuratore del veicolo ritenuto responsabile) e Parte_1 di (proprietario del veicolo ritenuto responsabile), ha posto a carico della Controparte_1 soccombente con distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. in favore Parte_1 dell'Avv. Giovanni Loffredo dichiaratosi anticipatario.
Con l'opposizione ha eccepito che il giudizio RG n. 113/2022 innanzi al Parte_1
Giudice di pace di Procida, nel quale essa e l'altro convenuto sono stati dichiarati Controparte_1 contumaci, si è svolto senza integrazione del contraddittorio non avendo mai ricevuto, così come l'altro convenuto alcuna notificazione della citazione né di alcun altro atto o Controparte_1 provvedimento relativo al procedimento di cui ha avuto conoscenza soltanto con il precetto unitamente al quale le sono stati notificati la sentenza e un provvedimento di correzione di errore materiale della sentenza datato 1 giugno 2024, con cui sono state poste a carico di Parte_1 le spese della C.T.U..
[...]
L'opponente ha, inoltre, eccepito che il provvedimento di correzione di errore materiale datato 1 giugno 2024, oltre ad essere stato emesso senza l'instaurazione del contraddittorio, è affetto da ulteriori vizi (pagg.
5-6 dell'atto di citazione: “il provvedimento di correzione reca, quale data di emissione, il giorno 01.06.2024, peccato che, dalla schermata dello storico del fascicolo estratta dal
PCT (doc. 8) l'istanza è stata depositata dall'Avv. Loffredo solo dopo il provvedimento stesso, il
04.06.2024; dunque non si comprende come il Giudice, “letta l'istanza depositata” (!), avrebbe mai potuto emettere il provvedimento di correzione;
1.21.2. il provvedimento non è firmato dal Giudice, né digitalmente né in via analogica e già per tale ragione è da considerarsi inesistente o nullo;
1.21.3. lo stemma del Giudice di Pace apposto nell'intestazione del (presunto) provvedimento di correzione sembra diverso da quello riportato sulla sentenza mentre è ragionevole presumere che il Giudice di
Pace utilizzi lo stesso stemma per tutti i suoi provvedimenti e verbali”).
Secondo l'opponente, le anomalie e i vizi rilevati e sopra esposti, per i quali è stato promosso appello avanti il Tribunale di Napoli (RG n. 23708/2024) ed è stata sporta querela in sede penale per tentata frode assicurativa, sono tali da rendere “evidente che alcuna azione esecutiva possa essere legittimamente avviata” e, in ogni caso determinano l'irregolarità formale del precetto in quanto quest'ultimo non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica di un titolo esecutivo valido ed efficace.
Sul punto è, tuttavia, assorbente rilevare che i motivi di opposizione in esame, tenuto conto della natura giudiziale del titolo esecutivo azionato, risultano inammissibili nel presente giudizio in quanto riservati alla cognizione del giudice del procedimento in corso inerente l'impugnazione dello stesso titolo esecutivo (Tribunale di Napoli - RG n. 23708/2024).
2) Sulle eccepite irregolarità formali relative all'art. 475 cod. proc. civ..
L'opponente ha, inoltre, eccepito che il titolo esecutivo azionato è affetto da irregolarità formale in quanto non è stata apposta la formula esecutiva, come invece previsto dall'art. 475 cod. proc. civ. nella sua precedente formulazione rispetto alla riforma Cartabia né è stata attestata la conformità della copia all'originale, come invece previsto dalla riformulazione dell'art. 475 cod. proc. civ. a seguito della riforma Cartabia.
Sul punto si osserva che, secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza, “ …‹‹la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Pertanto, l'atto ha raggiunto il suo scopo quando il debitore è messo in condizione, senza possibilità di equivoci, di conoscere quale sia l'obbligazione della quale gli viene chiesto l'adempimento. Se dunque il debitore, ricevuto un atto di precetto accompagnato da un titolo privo della formula esecutiva, non solo proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. contestando la mancanza di tale formula, ma contestualmente proponga anche una opposizione di merito, contestando l'esistenza del diritto di agire esecutivamente, la proposizione di quest'ultima opposizione rivela che il debitore ha ben compreso chi sia il creditore e di quale debito gli chieda l'esecuzione. Per tale ragione questa Corte ha ripetutamente affermato che l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo, e che la nullità derivante dalla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata ex art. 156 cod. proc. civ.›› (Cass., sez. 3, 28/01/2020, n. 1928; Cass., sez. 3, 22/03/2007, n. 6957; Cass., sez. 3,
06/07/2006, n. 15378). Dovendo la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Cass., sez. 6 - 3, 15/12/2016, n. 25900), con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2018, n. 19105; Cass., sez. 3, 12/02/2019, n. 3967), con la conseguenza che il debitore che intenda opporre, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., la mancanza sul titolo della formula prevista dall'art. 475 cod. proc. civ., deve contestualmente indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione” (Cass. 29 maggio 2023,
n.15045).
Orbene, nel caso di specie, la parte opponente non ha neppure dedotto che il vizio denunciato l'abbia irrimediabilmente pregiudicata, emergendo anzi dalla stessa opposizione che la stessa ha potuto pienamente svolgere le proprie difese.
3) Sull'eccepita erroneità delle somme indicate in precetto. ha, infine, eccepito che la somma di € 750,00 richiesta nel precetto a titolo Parte_1 di rimborso spese non è, comunque, dovuta, per lo meno per € 500,00, in quanto nella sentenza n.
541/2023 del Giudice di pace di Procida è riconosciuto a tale titolo soltanto il minor importo di €
250,00.
La contestazione è fondata.
Con il precetto notificato in data 1 ottobre 2024 l'Avv. Giovanni Loffredo, oltre all'importo richiesto per compenso dell'atto di precetto (€ 236,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15% e contributi previdenziali), ha intimato a il pagamento della somma di € Parte_1
2.500,00 per compenso (oltre rimborso spese generali in misura del 15% e contributi previdenziali) e di € 750,00 per esborsi come da liquidazione delle spese di lite e distrazione in suo favore disposte dal Giudice di pace di Procida all'esito del giudizio RG n. 113/2022.
In particolare, con il precetto è stato richiesto:
Tuttavia, la somma liquidata per esborsi e distratta in favore dell'Avv. Loffredo dal Giudice di pace di Procida all'esito del giudizio RG n. 113/2022 non è di € 750,00 ma è pari al minor importo di € 250,00, come risulta dal dispositivo della sentenza n. 541/2023 (doc. 1b di parte attrice opponente) che di seguito si riporta:
Né il maggior importo richiesto di € 500,00 risulta dovuto in forza del provvedimento di correzione dell'errore materiale che si è limitato a porre le spese di C.T.U. a carico di Parte_1
(“b) pone definitivamente le spese di CTU a carico della , in persona del l.r.p.t.”) Controparte_2
e non ha, tuttavia, modificato l'importo degli esborsi oggetto di distrazione in favore dell'Avv.
Loffredo.
***
In considerazione di quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta limitatamente al contestato importo di € 500,00.
Pertanto, va dichiarato che l'Avv. Giovanni Loffredo non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di per la somma di € 500,00 richiesta a titolo di rimborso Parte_1 anticipazioni con il precetto notificato in data 1 ottobre 2024.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., il convenuto opposto deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice opponente, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia in relazione al quantum per cui è stata accolta la domanda (da € 0,01 a €
1.100,00), secondo valori medi, in complessivi € 662,00 (di cui € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 200,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
6835/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che AVV. GIOVANNI LOFFREDO non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di er la somma Parte_1 di € 500,00 richiesta con il precetto notificato in data 1 ottobre 2024 a titolo di rimborso anticipazioni come specificato in parte motiva;
- condanna AVV. GIOVANNI LOFFREDO a rifondere a e spese Parte_1 del presente procedimento, che si liquidano in € 662,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 28 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 6835/2024 promossa da con il patrocinio dell'Avv. Walter Limongi e dell'Avv. Fabio Parte_1
Ravone
ATTRICE OPPONENTE contro
AVV. GIOVANNI LOFFREDO
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“
1. In via principale.
1.1. Accertati i vizi di cui in narrativa, dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data
01.10.2024, nonché la nullità, invalidità o comunque irregolarità del titolo e del precetto e condannare ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria l'opposto avv. Giovanni Loffredo a un risarcimento in favore dell'opponente da liquidarsi in via equitativa. Pt_1
2. In via subordinata.
2.1. Ove mai dovute le somme precettate, limitarle a quelle realmente dovute in forza delle spese realmente liquidate all'esito del Giudizio.
In ogni caso.
Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in misura aumentata rispetto ai Parametri Medi in vigore
(di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022 e al D.M. 110/2023):
• del 30 %, in ragione degli atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto (cfr. art. 4, comma 1 bis); • del 33% in ragione della manifesta fondatezza delle difese spiegate dall'odierna difesa (cfr. art. 4, comma 8); oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per Legge”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta. ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 1 ottobre Parte_1
2024 con cui l'Avv. Giovanni Loffredo le ha intimato il pagamento di € 4.022,26 sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 541/2023 del Giudice di pace di Procida emessa in data 6 febbraio 2023 all'esito del procedimento RG n. 113/2022.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che Parte_1
- la sentenza azionata quale titolo esecutivo è da ritenersi nulla in quanto pronunciata all'esito di un giudizio svoltosi senza alcuna integrazione del contraddittorio;
- il provvedimento di correzione di errore materiale della sentenza in esame datato 1 giugno
2024, con cui sono state poste a carico di le spese della C.T.U. Parte_1 espletata nel corso del giudizio, è da considerarsi inesistente o nullo in quanto affetto da gravi vizi e, in ogni caso, emesso senza alcuna integrazione del contraddittorio;
- il titolo esecutivo azionato è, peraltro, affetto da irregolarità formale in quanto non è stata apposta la formula esecutiva come, invece, previsto dall'art. 475 cod. proc. civ. nella sua precedente formulazione rispetto alla riforma Cartabia e non è stata neanche attestata la conformità della copia all'originale come, invece, previsto dalla riformulazione dell'art. 475 cod. proc. civ. a seguito della riforma Cartabia;
- gli eccepiti vizi relativi al titolo esecutivo determinano l'invalidità o l'inefficacia dell'atto di precetto;
- la somma di € 750,00 richiesta nel precetto a titolo di rimborso spese non è, comunque, dovuta, per lo meno per € 500,00, in quanto nella sentenza n. 541/2023 del Giudice di pace di Procida
è riconosciuto a tale titolo soltanto il minor importo di € 250,00.
Sulla base di quanto dedotto, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del diritto dell'intimante di procedere in via esecutiva per il soddisfacimento del credito indicato nell'atto di precetto notificato in data 1 ottobre 2024.
Il convenuto Avv. Giovanni Loffredo non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notificazione e, pertanto, è stato dichiarato contumace. Ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di richieste istruttorie è stata fissata udienza per la discussione orale e la decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Dopo discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ..
***
1) Sugli eccepiti vizi del titolo esecutivo.
Con l'atto di precetto in esame è stato intimato il pagamento di somme a titolo di spese di lite che il
Giudice di pace di Procida, all'esito del giudizio RG n. 113/2022 promosso da con il Parte_2 patrocinio dell'Avv. Giovanni Loffredo per il risarcimento dei danni per lesioni derivanti da sinistro stradale nei confronti di (assicuratore del veicolo ritenuto responsabile) e Parte_1 di (proprietario del veicolo ritenuto responsabile), ha posto a carico della Controparte_1 soccombente con distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. in favore Parte_1 dell'Avv. Giovanni Loffredo dichiaratosi anticipatario.
Con l'opposizione ha eccepito che il giudizio RG n. 113/2022 innanzi al Parte_1
Giudice di pace di Procida, nel quale essa e l'altro convenuto sono stati dichiarati Controparte_1 contumaci, si è svolto senza integrazione del contraddittorio non avendo mai ricevuto, così come l'altro convenuto alcuna notificazione della citazione né di alcun altro atto o Controparte_1 provvedimento relativo al procedimento di cui ha avuto conoscenza soltanto con il precetto unitamente al quale le sono stati notificati la sentenza e un provvedimento di correzione di errore materiale della sentenza datato 1 giugno 2024, con cui sono state poste a carico di Parte_1 le spese della C.T.U..
[...]
L'opponente ha, inoltre, eccepito che il provvedimento di correzione di errore materiale datato 1 giugno 2024, oltre ad essere stato emesso senza l'instaurazione del contraddittorio, è affetto da ulteriori vizi (pagg.
5-6 dell'atto di citazione: “il provvedimento di correzione reca, quale data di emissione, il giorno 01.06.2024, peccato che, dalla schermata dello storico del fascicolo estratta dal
PCT (doc. 8) l'istanza è stata depositata dall'Avv. Loffredo solo dopo il provvedimento stesso, il
04.06.2024; dunque non si comprende come il Giudice, “letta l'istanza depositata” (!), avrebbe mai potuto emettere il provvedimento di correzione;
1.21.2. il provvedimento non è firmato dal Giudice, né digitalmente né in via analogica e già per tale ragione è da considerarsi inesistente o nullo;
1.21.3. lo stemma del Giudice di Pace apposto nell'intestazione del (presunto) provvedimento di correzione sembra diverso da quello riportato sulla sentenza mentre è ragionevole presumere che il Giudice di
Pace utilizzi lo stesso stemma per tutti i suoi provvedimenti e verbali”).
Secondo l'opponente, le anomalie e i vizi rilevati e sopra esposti, per i quali è stato promosso appello avanti il Tribunale di Napoli (RG n. 23708/2024) ed è stata sporta querela in sede penale per tentata frode assicurativa, sono tali da rendere “evidente che alcuna azione esecutiva possa essere legittimamente avviata” e, in ogni caso determinano l'irregolarità formale del precetto in quanto quest'ultimo non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica di un titolo esecutivo valido ed efficace.
Sul punto è, tuttavia, assorbente rilevare che i motivi di opposizione in esame, tenuto conto della natura giudiziale del titolo esecutivo azionato, risultano inammissibili nel presente giudizio in quanto riservati alla cognizione del giudice del procedimento in corso inerente l'impugnazione dello stesso titolo esecutivo (Tribunale di Napoli - RG n. 23708/2024).
2) Sulle eccepite irregolarità formali relative all'art. 475 cod. proc. civ..
L'opponente ha, inoltre, eccepito che il titolo esecutivo azionato è affetto da irregolarità formale in quanto non è stata apposta la formula esecutiva, come invece previsto dall'art. 475 cod. proc. civ. nella sua precedente formulazione rispetto alla riforma Cartabia né è stata attestata la conformità della copia all'originale, come invece previsto dalla riformulazione dell'art. 475 cod. proc. civ. a seguito della riforma Cartabia.
Sul punto si osserva che, secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza, “ …‹‹la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Pertanto, l'atto ha raggiunto il suo scopo quando il debitore è messo in condizione, senza possibilità di equivoci, di conoscere quale sia l'obbligazione della quale gli viene chiesto l'adempimento. Se dunque il debitore, ricevuto un atto di precetto accompagnato da un titolo privo della formula esecutiva, non solo proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. contestando la mancanza di tale formula, ma contestualmente proponga anche una opposizione di merito, contestando l'esistenza del diritto di agire esecutivamente, la proposizione di quest'ultima opposizione rivela che il debitore ha ben compreso chi sia il creditore e di quale debito gli chieda l'esecuzione. Per tale ragione questa Corte ha ripetutamente affermato che l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo, e che la nullità derivante dalla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata ex art. 156 cod. proc. civ.›› (Cass., sez. 3, 28/01/2020, n. 1928; Cass., sez. 3, 22/03/2007, n. 6957; Cass., sez. 3,
06/07/2006, n. 15378). Dovendo la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Cass., sez. 6 - 3, 15/12/2016, n. 25900), con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2018, n. 19105; Cass., sez. 3, 12/02/2019, n. 3967), con la conseguenza che il debitore che intenda opporre, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., la mancanza sul titolo della formula prevista dall'art. 475 cod. proc. civ., deve contestualmente indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione” (Cass. 29 maggio 2023,
n.15045).
Orbene, nel caso di specie, la parte opponente non ha neppure dedotto che il vizio denunciato l'abbia irrimediabilmente pregiudicata, emergendo anzi dalla stessa opposizione che la stessa ha potuto pienamente svolgere le proprie difese.
3) Sull'eccepita erroneità delle somme indicate in precetto. ha, infine, eccepito che la somma di € 750,00 richiesta nel precetto a titolo Parte_1 di rimborso spese non è, comunque, dovuta, per lo meno per € 500,00, in quanto nella sentenza n.
541/2023 del Giudice di pace di Procida è riconosciuto a tale titolo soltanto il minor importo di €
250,00.
La contestazione è fondata.
Con il precetto notificato in data 1 ottobre 2024 l'Avv. Giovanni Loffredo, oltre all'importo richiesto per compenso dell'atto di precetto (€ 236,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15% e contributi previdenziali), ha intimato a il pagamento della somma di € Parte_1
2.500,00 per compenso (oltre rimborso spese generali in misura del 15% e contributi previdenziali) e di € 750,00 per esborsi come da liquidazione delle spese di lite e distrazione in suo favore disposte dal Giudice di pace di Procida all'esito del giudizio RG n. 113/2022.
In particolare, con il precetto è stato richiesto:
Tuttavia, la somma liquidata per esborsi e distratta in favore dell'Avv. Loffredo dal Giudice di pace di Procida all'esito del giudizio RG n. 113/2022 non è di € 750,00 ma è pari al minor importo di € 250,00, come risulta dal dispositivo della sentenza n. 541/2023 (doc. 1b di parte attrice opponente) che di seguito si riporta:
Né il maggior importo richiesto di € 500,00 risulta dovuto in forza del provvedimento di correzione dell'errore materiale che si è limitato a porre le spese di C.T.U. a carico di Parte_1
(“b) pone definitivamente le spese di CTU a carico della , in persona del l.r.p.t.”) Controparte_2
e non ha, tuttavia, modificato l'importo degli esborsi oggetto di distrazione in favore dell'Avv.
Loffredo.
***
In considerazione di quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta limitatamente al contestato importo di € 500,00.
Pertanto, va dichiarato che l'Avv. Giovanni Loffredo non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di per la somma di € 500,00 richiesta a titolo di rimborso Parte_1 anticipazioni con il precetto notificato in data 1 ottobre 2024.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., il convenuto opposto deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice opponente, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia in relazione al quantum per cui è stata accolta la domanda (da € 0,01 a €
1.100,00), secondo valori medi, in complessivi € 662,00 (di cui € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 200,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
6835/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che AVV. GIOVANNI LOFFREDO non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di er la somma Parte_1 di € 500,00 richiesta con il precetto notificato in data 1 ottobre 2024 a titolo di rimborso anticipazioni come specificato in parte motiva;
- condanna AVV. GIOVANNI LOFFREDO a rifondere a e spese Parte_1 del presente procedimento, che si liquidano in € 662,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 28 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi