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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4610/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa UR Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
nato a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1
residente in [...] C.F._1
e nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2 C.F._2
residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Remo Francesco Libardi, C.F.:
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pergine Valsugana, C.F._3
via Crivelli 55, giusta delega in calce al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 16 ottobre 2024, così come successivamente confermate e rettificate, per quanto attiene all'articolo 3) delle predette condizioni, all'udienza del 28 novembre 2024 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16 ottobre 2024.
All'udienza del 28 novembre 2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate, come indicate in ricorso e, a rettifica del punto 3) dello stesso, nelle note di udienza depositate in data 05 novembre 2024.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto. 2) I coniugi, nel dichiararsi economicamente autosufficienti, nulla pretendono l'uno nei confronti dell'altro per il proprio mantenimento.
3) La casa coniugale resterà in uso alla moglie UR che continuerà dunque a viverci.
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, anche mediante le sovra estese pattuizioni, a regolare ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, e, dunque, dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa con riferimento ai rapporti tra gli stessi intercorsi e dichiarano di null'altro avere a reciprocamente pretendere per qualsiasi titolo o ragione”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, in quanto i figli , Persona_1 Per_2
e , sono oggi tutti quanti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, né al buon Per_3 costume o all'ordine pubblico.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 16.10.2024, come rettificate, al punto 3), con le note depositate in data 05.11.2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16.09.1993 a Levico Terme, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Levico Terme al n.
5 - P. I - Anno 1993).
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 29 novembre 2024
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
UR Di Bernardi