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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2601/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2601/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. FIORENZA SOLAINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, Via G. Bovini n.35
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in frazione Parte_2 C.F._2
Santerno, via Degli Angeli n.205/A, con il patrocinio dell'avv. LUISA DI CURZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Spoleto (PG), Via Plinio il Giovane n.26
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta sottoscritte personalmente e depositate telematicamente in data 29.10.2024. pagina 1 di 4 In data 12.07.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11.06.2024, e adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con rito civile a Ravenna in data 03.10.1998, con opzione per il regime di separazione dei beni, che dall'unione erano nati in data 29.09.2004 la figlia ER
e in data 12.06.2015 il figlio e che, da tempo, l'unione coniugale non era più serena tanto che, ER2 essendo venuta meno la comunione affettiva, erano addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente e, decorsi i termini di legge, di ottenere parimenti lo scioglimento del matrimonio. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e acquisito il pare del PM, di omologare la sentenza di separazione alle seguenti condizioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) Assegnare l'ex casa coniugale sita in frazione Santerno (Ra), via Degli Angeli, n. 205/A, al sig. Parte_1 mentre la moglie provvederà a trasferire la propria residenza, con i suoi oggetti ed effetti personali, presso altra abitazione in ER sua proprietà sita in Villanova (Ra), via Francesco Petrarca n.4, ove vivrà assieme anche alla figlia maggiorenne economicamente non ancora autosufficiente;
3) Stabilire l'affidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la ER2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) Stabilire la collocazione del figlio minorenne presso la dimora materna sita in Villanova di Bagnacavallo (Ra), via ER2
Francesco Petrarca n.4, quale residenza, ma con suddivisione paritaria dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore nei termini di una settimana presso ciascuno/a, dal lunedì alla domenica, da applicarsi, con alternanza, anche per le festività di Natale e Pasqua, mentre durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore sino a 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno e con la specificazione che eventuale contatto telefonico durante la permanenza del figlio presso l'altro genitore viene concordemente fissato ad ore 20,30 serali;
5) Stabilire l'assegno di mantenimento per entrambi i figli nella somma complessiva di euro 350,00= mensili che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat;
6) Stabilire che le spese straordinarie a favore dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, dietro esibizione di idonee ricevute fiscali;
i coniugi sono d'accordo nel considerare straordinarie, e quindi da sostenere al 50 % ciascuno, le spese della mensa del figlio . Sono altresì d'accordo nel considerare straordinarie, e quindi da sostenere al ER2 ER 50 % ciascuno, le future spese universitarie della figlia quali tasse, libri e spese di alloggio. Rispetto a quest'ultimo in particolare, sarà necessario un preventivo accordo nel senso che lo stesso dovrà tenere conto delle esigenze della figlia ma allo stesso tempo essere proporzionato alle capacità economiche dei genitori;
7) Pronunciare, altresì, il diritto alla fruizione dell'assegno unico per il figlio minorenne a favore della madre, con ER2 detrazione al 50% in capo ad entrambi i genitori;
pagina 2 di 4 8) I coniugi dichiarano, inoltre, di essere economicamente autonomi e di non avere nulla a pretendere l'uno/a nei confronti dell'altro/a;
9) I coniugi hanno convenuto la suddivisione degli arredi della casa coniugale e/o di ogni altra utilità in separata sede;
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e del documento di identità valido per l'espatrio/passaporto del figlio minorenne;
ER2
11) Spese del procedimento compensate fra le parti.”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note di trattazione scritta e preso atto della volontà dei ricorrenti di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, confermative di quelle di separazione. Con decreto emesso in data 01.07.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 14.11.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 12.07.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate in data 29.10.2024 e debitamente sottoscritte dal. sig. e dalla sig.ra Parte_1 personalmente, le parti confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della Pt_2 separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Con ordinanza emessa in data 09.01.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, premesso che il termine assegnazione di cui al punto n. 2 delle condizioni di separazione deve intendersi in senso atecnico, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse dei figli., come disciplinato dalle norme positive. La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
pagina 3 di 4 Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente dai coniugi e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ravenna in data 03.10.1998, con atto Parte_2 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 162, p. I, anno 1998;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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