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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al RG. n. 1982/2025 avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. MARCIANO MARIA
CAROLINA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel ricorso.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento del ricorso
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore , nato in [...] il [...], dalla Per_1
relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 12.11.2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss. – Corte di Cassazione n. 14840 del 2006 e n.
18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità
(Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età 2 a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine (artt. 29 e 30 della Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8
CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.) il seguente accordo proposto dalle parti con il ricorso in esame che si riporta testualmente:
1. Il Figlio minorenne, è affidato congiuntamente ai genitori, i quali eserciteranno i loro diritti e Per_1
doveri tenendo conto di quanto riportato nel Piano Genitoriale in calce al presente atto.
2. Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo Pt_2 Parte_1
per il mantenimento del figlio minorenne, la somma di Euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi a mezzo bonifico postale sul seguente
IBAN:[...] intestato alla Sig.ra Tale somma sarà Parte_1
rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT.
3. L'assegno UNICO sarà percepito interamente dalla madre;
4. Le spese straordinarie, che si renderanno necessarie per il minore, saranno ripartite nella misura del
50% secondo quanto statuito e pattuito dai genitori nel Piano Genitoriale e, per esse spese, in caso di disaccordo e fino alla modifica effettuata dal Tribunale, secondo quanto statuito dal Protocollo d'Intesa stilato tra il Tribunale di Nola ed il COA di Nola sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.
5. La casa familiare sita in Scisciano, in quanto di proprietà esclusiva della Sig.ra è assegnata, ivi Pt_1
comprese tutte le suppellettili, allamedesima che di fatto già la abita.”
Orbene, ritiene il Collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi del minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 − affida ad entrambi i genitori , nato il [...] in [...] Per_1
(NA), che continuerà a risiedere presso la madre;
− dispone che il padre tenga con sé il piccolo con le modalità e nei tempi Per_1
concordati;
− dispone che il Sig. versi alla Sig.ra , nei tempi e modi concordati, Pt_2 Pt_1
la somma di complessivi Euro 250,00 per il mantenimento del figlio minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e contribuisca al 50% alle spese straordinarie nell'interesse della figlia come da accordo sottoscritto;
− prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322
c.c.;
− compensa integralmente le spese processuali.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Nola, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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