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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Gaudio
-ricorrente -
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappr e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
-convenuto-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il giudice del lavoro di Taranto chiedendo di
“1) accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarare il diritto di alla Parte_1
integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario18003734;
CP_
2) per l'effetto condannare l' a corrispondere la prestazione nella misura di legge, a decorrere dall'agosto 2024, oltre interessi sulle somme non corrisposte sino al saldo;
CP_
3) dichiarare non dovuta la somma di € 2105,88 richiesta dall' con TE08 del 22 luglio 2024; CP_ dichiarare l'irripetibilità della somma di € 1121,47, richiesta dall' con proprio provvedimento del 30 settembre 2024”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
CP_ Si costituiva l rappresentando che con ricostituzione del 7 novembre 2024 era emersa la spettanza del trattamento minimo nel periodo contestato e, di conseguenza, l'indebito di € 2.105,88 era stato annullato;
che nel medesimo ricalcolo di novembre erano stati considerati anche gli
1
arretrati da agosto a novembre 2024, poi corrisposti al netto delle ritenute Irpef;
che da dicembre
2024, inoltre, l'integrazione al minimo era stata ripristinata.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente, prendendo atto di quanto riconosciuto dall' , si associava alla richiesta di CP_2
declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite in proprio favore.
Istruita documentalmente, la causa, all'odierna udienza, è stata decisa.
*
Dalle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il diritto fatto valere nei propri confronti, annullando l'indebito CP_2
oggetto di causa e ripristinando la prestazione.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, essendo avvenuti, l'annullamento ed il ripristino della prestazione, in data successiva al deposito del ricorso, le stesse devono essere poste a carico dell' , parte CP_2
virtualmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e competenze di CP_2
giudizio che liquida in complessivi €850,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 4 febbraio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Gaudio
-ricorrente -
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappr e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
-convenuto-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il giudice del lavoro di Taranto chiedendo di
“1) accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarare il diritto di alla Parte_1
integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario18003734;
CP_
2) per l'effetto condannare l' a corrispondere la prestazione nella misura di legge, a decorrere dall'agosto 2024, oltre interessi sulle somme non corrisposte sino al saldo;
CP_
3) dichiarare non dovuta la somma di € 2105,88 richiesta dall' con TE08 del 22 luglio 2024; CP_ dichiarare l'irripetibilità della somma di € 1121,47, richiesta dall' con proprio provvedimento del 30 settembre 2024”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
CP_ Si costituiva l rappresentando che con ricostituzione del 7 novembre 2024 era emersa la spettanza del trattamento minimo nel periodo contestato e, di conseguenza, l'indebito di € 2.105,88 era stato annullato;
che nel medesimo ricalcolo di novembre erano stati considerati anche gli
1
arretrati da agosto a novembre 2024, poi corrisposti al netto delle ritenute Irpef;
che da dicembre
2024, inoltre, l'integrazione al minimo era stata ripristinata.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente, prendendo atto di quanto riconosciuto dall' , si associava alla richiesta di CP_2
declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite in proprio favore.
Istruita documentalmente, la causa, all'odierna udienza, è stata decisa.
*
Dalle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il diritto fatto valere nei propri confronti, annullando l'indebito CP_2
oggetto di causa e ripristinando la prestazione.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, essendo avvenuti, l'annullamento ed il ripristino della prestazione, in data successiva al deposito del ricorso, le stesse devono essere poste a carico dell' , parte CP_2
virtualmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e competenze di CP_2
giudizio che liquida in complessivi €850,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 4 febbraio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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