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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5696 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
a scioglimento LLa riserva LLa causa in decisione assunta all'udienza del 16 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte a sensi LL'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4532/22 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi di , C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto d'appello, dagli avvocati Lorenzo Mastroianni (C.F. ) e Antonio C.F._4
AC (C.F. ), presso il cui studio in Frignano (CE), alla via C.F._5
San Nazario n° 14, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. - P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine LL'atto di costituzione, dall'avvocato Patrizio Russo (C.F. ) presso il cui studio in San C.F._6
Leucio (CE), alla via Mengs 19-21, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
residente in [...] Controparte_2
RGn°4532/22 -Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto LLa decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07-09.11.2011 gli odierni appellanti, in proprio e nella qualità di eredi di , convenivano in giudizio, dinanzi al Persona_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in qualità di Controparte_2
proprietario e conducente LL'autocarro Iveco Fiat Daily targato UD682789, nonché la compagnia (ora , al fine di sentirli condannare Controparte_3 Controparte_1
in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito al sinistro verificatosi in Lusciano (CE) in data 15.03.2009, in cui perdeva la vita il loro congiunto . Persona_1
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno LLa domanda risarcitoria gli attori deducevano che , in data 15.03.2009, intorno alle ore 07.30, Persona_1
mentre percorreva, alla guida LL'autovettura Fiat Seicento targata BW271TS, la strada a scorrimento veloce S.P. 335, in direzione Napoli- Caserta, entrava in collisione con un atomizzatore trainato dall'autocarro Iveco Fiat Daily targato UD6829, il quale, immettendosi dalla rampa d'ingresso di Aversa Sud, ometteva di fermarsi per dare la precedenza, occupando in parte la banchina ed in parte la corsia di marcia dalla quale proveniva la Fiat. Esponevano che in seguito a tale condotta di guida l'autocarro entrava in collisione con la vettura Fiat Seicento che sopraggiungeva in quel momento e che non poteva fare nulla per evitare l'impatto. Soggiungevano che tale impatto provocava dapprima il decollo LL'auto e successivamente il suo ribaltamento, per effetto del quale il conducente veniva scaraventato fuori dall'abitacolo, decedendo immediatamente a Persona_1 seguito LLe lesioni riportate.
Gli attori, in qualità rispettivamente di padre, madre e OR del defunto Per_1
, chiedevano, pertanto, l'accertamento LLa esclusiva responsabilità del convenuto
[...]
nella causazione del sinistro e per l'effetto condannare quest'ultimo, in solido CP_2
con la (ora al risarcimento del danno biologico, Controparte_3 Controparte_1 morale e patrimoniale da lucro cessante, sofferto iure proprio in seguito alla perdita del loro congiunto, nonché dei danni materiali riportati dalla autovettura Fiat Seicento di proprietà di
. Parte_1
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.2 In data 29.02.2012 si costituiva in giudizio la la quale Controparte_3 eccepiva preliminarmente l'improcedibilità e l'improponibilità LLa domanda per incompletezza LLa richiesta stragiudiziale di risarcimento danni;
in subordine, chiedeva il rigetto nel merito LLa domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
1.3 Espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi, venivano disposte, altresì, CTU tecnico-ricostruttiva e medico-legale.
1.4 All'udienza del 09.02.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.5 Con sentenza pubblicata il 22.08.2022 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarata la contumacia di ha affermato la concorrente Controparte_2
responsabilità di e nelle rispettive Persona_1 Controparte_2 percentuali del 70% e del 30%, nella causazione del sinistro e, per l'effetto, ha condannato i convenuti, in , al pagamento LLa somma di € 115.457,72 ciascuno a favore di CP_4
e e LLa somma di €72.161,16 a Parte_1 Parte_3
favore di in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_2 Parte_1 danno patrimoniale, LLa somma di € 1.251,90, oltre interessi legali;
ha compensato le spese di lite nella misura di due terzi e condannato i convenuti, in solido, al pagamento del residuo terzo LLe spese di lite;
ha posto definitivamente le spese di CTU, per due terzi a carico degli attori e per il restante terzo a carico dei convenuti.
Segnatamente il Giudice di prime cure ha preliminarmente dichiarato procedibile e proponibile la domanda proposta dagli attori, avendo gli stessi prodotto in giudizio le comunicazioni inviate alla compagnia assicurativa e regolarmente ricevute ai sensi degli articoli 145 e 148 del Codice LLe assicurazioni. Nel merito, ha ritenuto che dall'istruttoria espletata siano emersi elementi di prova a sostegno LLa prevalente responsabilità di nella causazione del sinistro, con residuale concorso di colpa in capo a Persona_1
Con riferimento alla posizione di è Controparte_2 Persona_1
emerso, infatti, che lo stesso, nel percorrere la S.P. 35, località Luciano, tamponava violentemente la motopompa agganciata all'autocarro Fiat Iveco Daily di proprietà del convenuto, provocando l'innalzamento e quindi il ribaltamento LL'autovettura sulla quale viaggiava e ciò a causa di: “un probabile colpo di sonno e velocità non particolarmente moderata”. Con riferimento a quest'ultimo elemento, la CTU tecnico-ricostruttiva ha
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda permesso di determinare la velocità tenuta dall' in 97,2 km/h, valore superiore al Per_1 limite di 70 km/h vigente sul tratto di strada teatro del sinistro ed il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione in violazione di quanto disposto dall'art. 172 del codice LLa strada. La CTU medico-legale ha confermato la compatibilità LLe cause del decesso con la dinamica del sinistro sopra esposta, evidenziando altresì che i prelievi ematici effettuati segnalavano la presenza di un tasso alcolemico pari a 0,93 g/l, valore indicativo di ebbrezza alcoolica. Tali elementi unitamente all'assenza di tracce di frenata da parte LLa Fiat
Seicento hanno lasciato presumere che la vittima non avesse messo in atto alcuna manovra di emergenza volta ad evitare l'urto, e ciò a causa di una minorata capacità percettiva e di un affievolimento LLa reattività collegabili allo stato di ebbrezza alcoolica e/o ad un colpo di sonno. Alla luce di tutti gli elementi emersi, pertanto, è stata affermata la prevalente responsabilità di nella causazione del sinistro per la violazione LL'186 Persona_1
C.d.S., per guida in stato di ebbrezza in conseguenza LL'uso di bevande alcoliche;
LL'art. 172 C.d.S. per mancato utilizzo LLe cinture di sicurezza;
degli artt. 141 e 142 C.d.S. per la velocità eccessiva tenuta, superiore al limite vigente;
LL'art. 140 C.d.S. per generale condotta di guida imprudente.
D'altro canto, l'istruttoria espletata ha condotto all'accertamento di una corresponsabilità nella causazione del sinistro da parte del per non essersi uniformato alle norme CP_2 sulla circolazione stradale nonché a quelle di comune prudenza. In particolare al
è stato addebitato che, una volta immessosi nel flusso stradale attraverso la CP_2 rampa di accesso di Aversa Sud, viaggiasse a cavallo LLa linea laterale continua delimitante la carreggiata. Inoltre, l'assenza di protezioni in corrispondenza LLe ruote del carrello appendice, come confermato anche dal CTU, aveva favorito l'evoluzione rovinosa del sinistro, determinando l'innalzamento LL'autovettura e l'urto LLa stessa contro lo spigolo posteriore sinistro del cassone LL'autocarro. In conclusione, le percentuali di rispettiva corresponsabilità sono state determinate, in proporzione al contributo fornito dalle condotte colpose poste in essere da ciascuno dei conducenti, nella rispettiva misura del 70%
a carico di e del 30% a carico del . Persona_1 CP_2
2. Avverso tale pronuncia , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con appello notificato in data 19.10.2022, hanno proposto gravame affidato a
[...] cinque motivi.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2.1 Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità LLa sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha riconosciuto la responsabilità solo residuale del conducente LL'autocarro Fiat Iveco Daily nella determinazione LL'evento dannoso;
protestano che il giudice di primo grado non ha ben valutato la gravità LLe trasgressioni imputabili al
, quale, in primo luogo, il fatto che l'autocarro Fiat Iveco Daily procedesse su CP_2
una strada extraurbana principale trasportando sul cassone, in violazione LLe norme del codice LLa strada, una macchina agricola e trainando con gancio non omologato un atomizzatore;
inoltre, il suddetto autocarro Fiat Iveco Daily avente una larghezza di circa due metri e venti centimetri viaggiava invadendo di almeno un metro e venti centimetri la corsia percorsa dalla Fiat 600, provocando per l'effetto in via esclusiva o quanto meno in misura paritaria, lo scontro e le rovinose conseguenze derivatene con il decesso di
; chiedono, pertanto che, in riforma integrale e/o parziale LLa LLa Persona_1
sentenza di primo grado, sia riconosciuta la responsabilità esclusiva o in subordine, in pari misura del nella causazione del sinistro. CP_2
2.2 Con il secondo motivo di gravame, strettamente connesso al primo mezzo, gli appellanti denunciano il travisamento LLe risultanze istruttorie da parte del giudice a quo, il quale, nella valutazione LLe condotte di guida dei conducenti dei veicoli venuti in collisione, ha assegnato incidenza prevalente alla velocità LLa Fiat 600 calcolata dal CTU Per_2 alla rilevazione del tasso alcolemico superiore ai valori consentiti e al mancato utilizzo da parte LLa vittima del dispositivo di protezione, trascurando, invece, di considerare altri e più pregnanti circostanze imputabili al veicolo antagonista quali le dimensioni LL'autocarro Fiat Iveco Daily, che, con la sua larghezza di due metri e venticinque centimetri, occupava buona parte LLa corsia di destra, rappresentando un ostacolo imprevisto ed improvviso sulla traiettoria di marcia LLa FIAT 600.
2.3 Con il terzo motivo di gravame gli appellanti contestano l'affidabilità LL'esame ematico relativo al tasso alcolemico;
premettono che il prelievo ematico nel corso LL'autopsia impone l'osservanza di procedure rigorose, al fine di garantire che i campioni siano idonei per qualità e quantità all'indagine e che siano prelevati e conservati evitando contaminazioni;
adducono che nella specie non vi è alcuna garanzia sul rispetto di tali regole, perché il liquido ematico non è stato correttamente conservato ed il prelievo è stato eseguito dopo un arco temporale superiore alle ventiquattro ore dalla morte LL' , Per_1
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda come riferito dal teste dr. consulente incaricato dalla Procura LLa Repubblica Tes_1 presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere LL'esame autoptico sulla salma di Per_1
.
[...]
2.4 Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano l'incompletezza e la lacunosità LL'elaborato peritale redatto dal CTU Dott. il quale ha ricostruito la Per_2
dinamica del sinistro utilizzando esclusivamente la documentazione prodotta dalla Polizia
Stradale intervenuta successivamente al sinistro, senza confrontare le relative risultanze con gli ulteriori elementi processuali acquisiti in giudizio;
insistono nell'ammissione di una
CTU che rinnovi l'indagine alla luce di tutte le emergenze probatorie.
2.5 Con il quinto motivo di gravame, infine, gli appellanti lamentano l'erronea valutazione LLe dichiarazioni rese dai testi da essi addotti, ritenute dal giudice di primo grado contraddittorie ed inattendibili;
obiettano, quanto alla deposizione del teste Tes_2
che il guard rail divisorio LLe due carreggiate non ha una altezza tale da costituire ostacolo alla visuale per chi procedeva nella direzione di marcia opposta a quella in cui si verificava il sinistro, elemento valorizzato dal Tribunale per escludere l'attendibilità del suddetto teste, il quale ha riferito di aver assistito dall'altra carreggiata alla repentina immissione sulla strada LL'autocarro; in relazione al teste , all'epoca dei fatti fidanzato LLa Testimone_3
OR LL , il quale ha riferito di precedere nella circolazione l'amico alla guida Per_1 di una propria autovettura, gli appellanti lamentano che il Tribunale, nell'escluderne l'attendibilità per l'inverosimiglianza LLa sua presenza sui luoghi, di cui non vi è traccia nel rapporto degli agenti di Polizia intervenuti per i rilievi sul sinistro, ha trascurato di considerare che il teste era sotto shock per la tragica perdita LLa vita LL'amico e che non era possibile attendersi da lui un comportamento lucido e razionale.
2.6 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.02.2023, si è costituita in giudizio la società (già , che ha Controparte_1 Controparte_3 resistito al gravame chiedendo in via preliminare dichiararsi l'appello inammissibile ex artt.
342 e 348 c.p.c.; in subordine rigettarsi il gravame perché infondato, con conferma LL'accertamento LLa prevalente responsabilità LL' nella causazione del Per_1
sinistro.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2.7 Sulle conclusioni in epigrafe all'udienza cartolare del 16.4.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
3. Va dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non Controparte_2 comparso
3.1 Deve essere affermata, all'esito LLa verifica d'ufficio, la tempestività LL'appello proposto con citazione notificata in data 19.10.2022, risultando rispettato il termine di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., decorrenti dalla notifica LLa sentenza avvenuta in data
19.09.2022.
3.2 L'appello è, in via gradatamente preliminare, ammissibile ai sensi LL'art. 342 c.p.c.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 54 D.L.
n.83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore LLa legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione LL'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione LLe parti del provvedimento che si intende appellare e LLe modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione LLe circostanze da cui deriva la violazione LLa legge e LLa loro rilevanza ai fini LLa decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto LLa novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto LLa ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto LLa norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite LLa Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione LLe questioni e dei punti
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contestati LLa sentenza impugnata e, con essi, LLe relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione LLa permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento gli appellanti hanno, in ossequio al disposto LL'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti LLa sentenza che intendono censurare e le ragioni per le quali confutano la motivazione del primo giudice.
3.3 I motivi di appello, di cui si procede ad una trattazione unitaria in quanto vertenti su profili strettamente connessi, sono fondati nella richiesta gradata di accertamento LLa concorrente pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli venuti in collisione.
Procedendo alla rinnovata disamina LLe risultanze probatorie sollecitata dai mezzi di gravame, si osserva che la ricostruzione LLa dinamica del sinistro debba essere affidata, con efficacia privilegiata, agli accertamenti eseguiti dagli agenti di Polizia Stradale intervenuti nell'immediatezza del sinistro.
E' noto, invero che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., dei fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre l'efficacia probatoria privilegiata deve escludersi per la parte propriamente valutativa del verbale, ricostruita sulla scorta di circostanze apprese dalla stessa parte o frutto di deduzioni del verbalizzante (Cass. Civ. 10128/2003).
Nella specie, può assegnarsi efficacia probatoria privilegiata nel senso anzidetto alle circostanze cadute immediatamente nella percezione degli operanti e, segnatamente, alla parte relativa ai rilievi eseguiti sulla strada, ai punti di danneggiamento dei veicoli, alla posizione di quiete in cui i veicoli venivano rinvenuti a seguito LLa collisione.
Ciò posto, dalla ricostruzione operata nel rapporto di PG sulla scorta dei suddetti elementi obiettivi risulta: che l'urto tra i due veicoli si concretizzava tra la parte anteriore destra LL'autovettura contro la ruota sinistra LLa motopompa marca Vulcano agganciata all'autocarro Fiat Iveco, che precedeva nella marcia la Fiat 600; che, a seguito LL'impatto
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda diretto, l'autovettura si innalzava e si ribaltava più volte sulla sede stradale, con proiezione del corpo del conducente sul manto stradale, fino ad arrestarsi definitivamente nella posizione graficamente riportata nei rilievi planimetric e fotografici allegati al verbale.
Siffatta ricostruzione è stata confermata dalla CTU cinematica espletata nel corso del giudizio, che, dopo un'attenta ed approfondita indagine di calcolo matematico applicabile alla specifica fenomenologia del sinistro, tenuto conto di tutti gli elementi obiettivi sora illustrati, ha concluso per una dinamica del sinistro coincidente con quella rappresentata dagli agenti di PG.
In particolare, l'ausiliario d'ufficio, pur premettendo che i rilievi effettuati dagli agenti LLa polizia stradale presentano un unico caposaldo, ovverosia il cartello LLa progressiva chilometrica 46+900, e non due, come postulato dalla metodologia tecnica applicabile nella ricostruzione cinematica, ha chiarito che con l'ausilio LLa documentazione fotografica allegata al rapporto è stato possibile elaborare una affidabile rappresentazione in scala del sinistro sovrapposta alla veduta satellitare LLo stesso, con conseguente attendibilità dei risultati dalla stessa tratti.
Alla luce dei dati obiettivi disponibili si è, pertanto, appurato che la collisione avveniva circa 80 mt dopo l'immissione LL'autocarro sulla SP 335 con direzione Marcianise dallo svincolo di Aversa Nord-Lusciano, allorquando l'autovettura Fiat attingeva da tergo con la propria parte anteriore destra la ruota posteriore sinistra del “carrellino” agganciato alla motrice LL'autocarro condotto dal , che percorreva la stessa corsia di marcia CP_2 mantenendosi all'estrema destra LLa careggiata, a cavallo LLa linea continua di delimitazione LLa stessa. A seguito LL'urto la Fiat eseguiva uno scarrocciamento per circa mt 82, lungo la linea tratteggiata di colore arancione tracciata nei rilievi allegati al rapporto di PG, ribaltandosi più volte e riportando danni indiretti a tutta la carrozzeria;
approssimativamente a metà percorso il corpo di veniva sbalzato al di Persona_1 fuori LL'abitacolo, riportando ferite che ne provocavano il decesso prima LL'arrivo dei soccorsi.
Il CTU ha, quindi, ricostruito, in base al calcolo LL'energia cinetica dissipata nel percorso compiuto dalla Fiat 600 dal primo punto di impatto alla posizione statica finale, la velocità alla quale procedeva l'autovettura al momento LL'impatto, individuata in quella di 97,20 km/h a fronte del limite di 70 km/h posto dalla segnaletica presente in quel tratto di strada.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A tale energia contribuiva l'assenza di tentativi di frenata da parte LL' , come Per_1 avvalorato dalla mancanza di tracce sul manto stradale di cui si dava atto nel rapporto di
PG.
Ciò posto, va innanzitutto segnalato che gli appellanti non muovono specifiche critiche alle risultanze tecniche LL'elaborato peritale e al metodo di indagine ivi seguito, limitandosi ad obiettare che il CTU non abbia tenuto conto, nel suo accertamento, di tutti gli elementi istruttori acquisiti e, segnatamente, LLe dichiarazioni rese dai testi escussi, secondo cui l'impatto si era verificato in fase di immissione sulla SP 335 LL'autocarro, il cui conducente violava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli già inseriti nel flusso di circolazione.
La censura non coglie, tuttavia, nel segno, posto che, essendo stato demandata all'ausiliario d'ufficio la ricostruzione LLa probabile dinamica del sinistro alla luce dei dati disponibili, è evidente che egli abbia utilizzato a fondamento LLa propria ipotesi eziologica innanzitutto gli elementi obiettivi restituiti dalla rappresentazione planimetrica e fotografica allegata al rapporto di PG, in quanto di certa provenienza e soprattutto munita LL'efficacia probatoria privilegiata sopra chiarita.
Nel quadro fornito dagli elementi anzidetti assume valenza determinante il fatto che la Fiat
600 avesse “tamponato” con la propria parte anteriore destra la ruota posteriore sinistra del carrellino agganciato al rimorchio LL'autocarro. I punti di collisione avvalorano, infatti, che quest'ultimo, nel momento in cui veniva attinto da tergo, già procedeva allineato al margine di delimitazione LLa corsia di destra, dalla quale sopraggiungeva l' . La Per_1
circostanza secondo cui il si fosse già immesso nella circolazione è, altresì, CP_2 avvalorata dalla individuazione LL'altezza LLa SPP alla quale l'autocarro subiva il primo impatto, che, seppur anticipata, nell'ipotesi elaborata dal CTU, a circa 80 mt dopo lo svincolo di ingresso rispetto a quella di mt 100 prospettata nel rapporto di PG, si colloca pur sempre al termine LLa corsia di accelerazione lunga 30 mt.
Passando, poi, al giudizio di inattendibilità dei testi espresso dal giudice a quo, che ha dubitato, per il teste LL'affidabilità percettiva LL'esatta dinamica del Tes_2
sinistro, perché a sua volta impegnato in una manovra di soprasso nella corsia posta oltre il guardrail di delimitazione LLe due carreggiate, e, per il teste , LLa stessa Testimone_3 presenza sul luogo del sinistro, di cui non si rinviene alcun riscontro nelle annotazioni del
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda verbale di PG, dove sarebbe stato logico attendersene la menzione, le critiche mosse dagli appellanti non appaiono idonee a confutare il ragionamento del primo giudice.
L'obiezione secondo cui l'altezza del guardrail non era tale da impedire al teste di Tes_2
guardare nella carreggiata opposta lascia impregiudicata l'altra argomentazione in base alla quale il Tribunale ha motivato il proprio convincimento, ovverosia che, essendo il teste impegnato, a suo stesso dire, in una manovra di sorpasso, è ragionevole ipotizzare che la sua attenzione fosse in quel momento assorbita dalla “propria” circolazione e non distolta a favore di quanto stava accadendo nel medesimo frangente nell'altra carreggiata.
Quanto alla deposizione del teste gli appellanti si dolgono che il giudice a quo, nel Tes_3 ritenere inverosimile che il teste, ove effettivamente presente sui luoghi, non avesse fatto verbalizzare le sue dichiarazioni sul sinistro agli operanti di PG, non ha tenuto conto LLo stato di shock in cui egli versava e che giustifica anche reazioni poco logiche.
La critica, tuttavia, non regge, poiché, se il teste fosse venuto a trovarsi in uno stato di grave turbamento psichico ed emotivo tale da alterare le sue normali reazioni, egli ragionevolmente non avrebbe avuto nemmeno la lucidità di uscire allo svincolo successivo LLa SP e rientrare sulla stessa nell'opposto senso di marcia, ma avrebbe, al più, arrestato la propria marcia paralizzato dall'accaduto. La doglianza degli appellanti pare cioè prospettare una mancanza di lucidità “ad intermittenza”, soltanto, cioè, al fine di giustificare il dettaglio ritenuto poco credibile dal primo giudice. Inoltre non è stata attinta dal motivo gravame l'ulteriore considerazione del primo giudice secondo cui, quand'anche si accreditasse la versione del teste, costui avrebbe assistito all'incidente dallo specchietto retrovisore LLa sua autovettura e, quindi, da una visuale che non gli rendeva percepibile con precisione la dinamica LL'accadimento.
In via assorbente va soggiunto che le dichiarazioni di entrambi i testi, nella parte in cui riferiscono di un impatto avvenuto in una fase di immissione LL'autocarro IVECO, sono smentite dalla sicura individuazione, sulla base degli elementi obiettivi sopra analizzati, del punto di prima collisione ad una una altezza di circa 80 mt dopo lo svincolo di entrata nella
SP, quando era già stata del tutto superata la corsia di accelerazione.
Ne consegue che ciò che gli appellanti definiscono “invasione” di corsia da parte LL'autocarro non è altro che l'occupazione LLa sede stradale corrispondente all'ingombro del veicolo, che al momento LL'impatto già procedeva allineato al guardrail di destra, sia
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pure a cavallo LLa striscia di delimitazione LLa corsia, con una condotta anomala che il
Tribunale ha considerato tra le violazioni da ascrivere al . CP_2
La presenza LL'autocarro sulla sede stradale non poteva, quindi, rappresentare per l , che sopraggiungeva da tergo alla guida LLa Fiat 600, un ostacolo Per_1 imprevedibile ed inevitabile.
Deve piuttosto ritenersi che, come già affermato dal primo giudice, Persona_1 impattò da tergo la ruota sinistra del carrellino agganciato alla motrice LL'autocarro, non accorgendosi affatto LLa presenza di questo, pur avvistabile perché già entrato nel flusso LLa circolazione nel tratto rettilineo LLa corsia di destra.
A tale tratto egli sopraggiungeva, inoltre, ad elevata velocità, accertata essere superiore al limite imposto dalla segnaletica stradale (92 Km/h a fronte di 70 km/h) e, comunque, dalle condizioni LLa strada (prossimità di uno svincolo di entrata).
La mancanza di tracce di frenata avvalora, poi, che l' versasse in condizioni di Per_1 minorata capacità percettiva ed affievolimento LLa reattività normalmente esigibile a fronte di un ostacolo nella circolazione. L'imputabilità di tale minorata capacità alla assunzione di sostanze alcooliche è stata poi accertata dagli esiti del test alcolemico eseguito sui campioni ematici prelevati, LLa cui attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare.
Sebbene, infatti, il consulente designato dalla Procura LLa Repubblica dr.- escusso Tes_1 come teste nel presente giudizio, ha dichiarato di non ricordare esattamente il tempo trascorso tra il prelievo ematico e l'analisi effettuata sul campione dal laboratorio tossicologico, ciò è da considerarsi normale, tenuto conto LLa risalenza del fatto e LL'inesigibilità che nella memoria di un professionista rimangano impressi i dettagli relativi ad ogni indagine eseguita nell'esercizio LLa sua attività Significativo è, piuttosto, che il teste abbia precisato di aver certamente rispettato il termine minimo di 24 ore dal decesso, prima del quale non è consentito eseguire il prelievo ematico dalla salma, e che il laboratorio tossicologico conserva generalmente i campioni prelevati in apposite “celle”. Il dubbio espresso dal teste sul non sapere se la prassi ordinariamente seguita fosse stata osservata anche nel caso di specie è poi, a ben vedere, pleonastico, trattandosi di attività non rientrante nella sfera di diretta competenza e controllo riferibile al teste, senza pertanto che dalla generica affermazione del teste possa trarsi la conclusione propugnata dagli appellanti sul fatto che nella specie non fossro state osservate le regole tecnico-scientifiche
RGn°4532/22 -Sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che presidiano indagini di tal fatta. Del resto, gli appellanti non spiegano per quali ragioni il test, a loro dire eseguito senza il rispetto dei tempi e LLe modalità di conservazione dei prelievi, dovesse dare un “falso positivo”, essendo semmai logico ipotizzare che, senza l'osservanza di specifiche cautele, l'indagine non rilevi tracce di sostanze alcooliche pur presenti nell'organismo.
È immune, dunque, da vizi il convincimento del primo giudice sulla addebitabilità ad
LLa violazione di specifiche norme di condotta e, segnatamente, Persona_1
LL'art. 186 Cds per guida in stato di ebbrezza in conseguenza LL'uso di bevande alcooliche;
degli artt. 141 e 142 Cds per superamento del limite di velocità vigente e, comunque, di quella consona alle condizioni del tratto stradale (svincolo di immissione), nonché LL'art. 172 Cds per mancato utilizzo LLe cinture di sicurezza. La prova di quest'ultima circostanza, di per sé nemmeno contestata dagli appellanti, si ricava presuntivamente dalla fuoriuscita del corpo LL' dalla sede LL'abitacolo Per_1 durante il ribaltamento LL'autovettura.
La decisione di prime cure va, invece, riformata nella parte relativa alla valutazione LL'incidenza causale del contributo fornito dalle violazioni LLe regole di circolazione ascrivibili al . CP_2
Tra queste vi è quella già individuata dal giudice a quo LL'assenza di una adeguata protezione LLe ruote del carrello appendice, agganciato a alla motrice LL'autocarro e sul quale era trasportato un “atomizzatore” (ovverosia una macchina agricola).
Sebbene non sussista un divieto assoluto di traino di macchine agricole su strade extraurbane, l'art. 175 Cds prescrive che dette macchine non siano poste su strada in
“condizioni di uso equipaggiamento e gommatura che possano costituire pericolo per la circolazione”.
Ebbene, nella specie, il CTU, dando risposta alle osservazioni del CT di parte appellante alla bozza peritale, ha confermato che l'assenza di protezione del carrello abbia favorito l'effetto “decollo” LLa Fiat 600 e, dunque, contribuito apprezzabilmente all'evoluzione successiva LLa dinamica del sinistro;
alle rovinose conseguenze ha altresì' concorso la barra sporgente posta nello spigolo posteriore sinistro del cassone LL'autocarro, contro il quale andavano ad impattare i lamierati tra parafango anteriore e portiera destra LLa Fiat
600, che si presentavano marcatamente lacerati, come annotato anche nel rapporto di PG.
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ne consegue che, se detti fattori non possano essere individuati quali causa esclusiva del sinistro, come preteso dagli appellanti in via principale, poiché, ove elisi dalla sequenza causale, il sinistro, secondo un criterio di elevata probabilità logica- che informa il giudizio di causalità nella responsabilità civile- si sarebbe comunque verificato, tuttavia il grado di loro concorrenza eziologica, stimato dal giudice a quo nella misura residuale del 30% rispetto a quella prevalente del 70% attribuita alle violazioni in cui è incorso Per_1
, non esprime adeguatamente l'effettivo apporto da essi fornito nella verificazione
[...]
LL'evento lesivo.
Detta misura, apprezzata alla luce LLa proporzionale incidenza sulla dinamica del sinistro e sulla gravità LLe conseguenze derivatene in concomitanza con tutti gli altri fattori di rilievo, viene rideterminata nella maggior misura ritenuta equa del 50%.
In conclusione, in parziale riforma LLa statuizione di primo grado, va affermata la pari corresponsabilità nella misura del 50% dei due veicoli nella causazione del sinistro e, per l'effetto, e la devono essere Controparte_2 Controparte_1
condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli odierni appellanti nella misura del 50%, al netto LLa percentuale di pari corresponsabilità cedente a carico di
. Persona_1
Tali danni, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione sull'an LLe voci originariamente richieste e denegate dal primo giudice e sul quantum LLe poste invece accolte in misura inferiore a quella pretesa, vanno rideterminati nella metà degli importi complessivi liquidati dal Tribunale- segnatamente di € 384.859,07 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio in favore di e Parte_1 Parte_3
nella qualità di genitori del de cuius nonché di € 240.537,20 al medesimo titolo in
[...] favore di OR LLa vittima- somme già rivalutate all'attualità e Parte_2
comprensive di interessi da lucro cessante calcolati in applicazione dei principi di cui alla sentenza LLa Suprema Corte a Sezioni Unite n. 1712 del 17 febbraio 1995.
Tali danni ammontano, dunque, ad € 192.429,53 per ciascuno dei genitori del de cuius e ad
€ 120.268,60 per il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione LLa Parte_2
sentenza di primo grado al soddisfo.
Per le medesime ragioni gli appellati in solido vanno condannati al pagamento, in favore di
, LLa somma di € 2.086,00- pari alla metà di quella complessiva di € Parte_1
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4.173,00 liquidata dal giudice a quo a titolo di danni patrimoniali riportati dall'autovettura
Fiat 600 del quale l'odierno appellante era proprietario, inclusi rivalutazione ed interessi- oltre interessi legali dalla data LLa pubblicazione LLa sentenza impugnata fino al soddisfo.
4. La riforma LLa sentenza impugnata impone la rideterminazione LLe spese di lite, tenuto conto LL'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, (cfr., ex multis, Cass.
6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini LLa liquidazione LLe spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91
c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione LLa soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale LLe spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una LLe due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale LLa lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore LLa quale deve essere liquidata quella parte LLe spese processuali che sia residuata all'esito LLa disposta compensazione parziale).
Esse, tenuto conto LLa parziale reciproca soccombenza, integrata dal rigetto del capo di domanda attorea di accertamento LLa esclusiva responsabilità del e di CP_2
accoglimento di quello subordinato di affermazione LLa pari corresponsabilità (arg. Cass.
SU 32061/2022), sono compensate nella misura di 1/2, residuando per il restante ½ a carico degli appellati in solido.
La condanna per le spese di primo grado viene resa in favore LLo Stato, essendo stati gli attori per detto grado ammessi al gratuito patrocinio (art. 133 DPR 115/2002)
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza LLa pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi LLo scaglione LLe cause di valore fino ad € 260.000,00 avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Il compenso unitario è maggiorato del 30% per ciascuna LLa parti superiore alla prima in applicazione del principio secondo cui l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 (Cass. 10367/2024).
Nella determinazione LLa misura di tali compensi professionali non si fa luogo alla dimidiazione prevista dall'art. 130 DPR cit, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese LLo Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce LLe peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese LLo Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. 777/2021; 13666/2023).
Le spese di CTU vengono definitivamente ripartite per la metà a carico di degli appellanti, da un lato, e degli appellati in solido tra loro dall'altro.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 3089/2022 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 22.08.2022, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma LLa sentenza impugnata, afferma la concorrente responsabilità, nella misura del 50% ciascuno, dei conducenti dei veicoli nella causazione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condanna e l' in solido Controparte_2 Controparte_1
RGn°4532/22 -Sentenza
- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, LLa somma di € 192.429,53 ciascuno
(invece che LLa minor somma di € 115.457,72) in favore di e Parte_1
nonché LLa somma di € 120.268,60 (invece che Parte_3
LLa minor somma di € 72.161,16) in favore di il tutto oltre Parte_2 interessi legali dalla pubblicazione LLa sentenza di primo grado al soddisfo;
c) condanna e l' in solido Controparte_2 Controparte_1
tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, LLa somma di € 2.086,00 (invece che LLa minor somma di € 1.251,90) in favore di , oltre interessi Parte_1 legali dalla pubblicazione LLa sentenza di primo grado al soddisfo;
d) compensa nella misura di ½ le spese del doppio grado e condanna
[...]
e l' in solido tra loro, alla refusione Controparte_2 Controparte_1 LLa restante metà, che in tale ridotta misura, liquida, per il primo grado, in €
11.200,00 in favore LLo Stato e, per il presente grado, in € 7.900,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione, quanto ai compensi del presente grado, in favore degli avv.ti Lorenzo Mastroianni e Antonio AC dichiaratisene anticipatari;
e) ripartisce definitivamente le spese di CTU per la metà a carico degli appellanti e per l'altra metà a carico degli appellati in solido tra loro.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
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- 17 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
a scioglimento LLa riserva LLa causa in decisione assunta all'udienza del 16 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte a sensi LL'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4532/22 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi di , C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto d'appello, dagli avvocati Lorenzo Mastroianni (C.F. ) e Antonio C.F._4
AC (C.F. ), presso il cui studio in Frignano (CE), alla via C.F._5
San Nazario n° 14, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. - P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine LL'atto di costituzione, dall'avvocato Patrizio Russo (C.F. ) presso il cui studio in San C.F._6
Leucio (CE), alla via Mengs 19-21, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
residente in [...] Controparte_2
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto LLa decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07-09.11.2011 gli odierni appellanti, in proprio e nella qualità di eredi di , convenivano in giudizio, dinanzi al Persona_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in qualità di Controparte_2
proprietario e conducente LL'autocarro Iveco Fiat Daily targato UD682789, nonché la compagnia (ora , al fine di sentirli condannare Controparte_3 Controparte_1
in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito al sinistro verificatosi in Lusciano (CE) in data 15.03.2009, in cui perdeva la vita il loro congiunto . Persona_1
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno LLa domanda risarcitoria gli attori deducevano che , in data 15.03.2009, intorno alle ore 07.30, Persona_1
mentre percorreva, alla guida LL'autovettura Fiat Seicento targata BW271TS, la strada a scorrimento veloce S.P. 335, in direzione Napoli- Caserta, entrava in collisione con un atomizzatore trainato dall'autocarro Iveco Fiat Daily targato UD6829, il quale, immettendosi dalla rampa d'ingresso di Aversa Sud, ometteva di fermarsi per dare la precedenza, occupando in parte la banchina ed in parte la corsia di marcia dalla quale proveniva la Fiat. Esponevano che in seguito a tale condotta di guida l'autocarro entrava in collisione con la vettura Fiat Seicento che sopraggiungeva in quel momento e che non poteva fare nulla per evitare l'impatto. Soggiungevano che tale impatto provocava dapprima il decollo LL'auto e successivamente il suo ribaltamento, per effetto del quale il conducente veniva scaraventato fuori dall'abitacolo, decedendo immediatamente a Persona_1 seguito LLe lesioni riportate.
Gli attori, in qualità rispettivamente di padre, madre e OR del defunto Per_1
, chiedevano, pertanto, l'accertamento LLa esclusiva responsabilità del convenuto
[...]
nella causazione del sinistro e per l'effetto condannare quest'ultimo, in solido CP_2
con la (ora al risarcimento del danno biologico, Controparte_3 Controparte_1 morale e patrimoniale da lucro cessante, sofferto iure proprio in seguito alla perdita del loro congiunto, nonché dei danni materiali riportati dalla autovettura Fiat Seicento di proprietà di
. Parte_1
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.2 In data 29.02.2012 si costituiva in giudizio la la quale Controparte_3 eccepiva preliminarmente l'improcedibilità e l'improponibilità LLa domanda per incompletezza LLa richiesta stragiudiziale di risarcimento danni;
in subordine, chiedeva il rigetto nel merito LLa domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
1.3 Espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi, venivano disposte, altresì, CTU tecnico-ricostruttiva e medico-legale.
1.4 All'udienza del 09.02.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.5 Con sentenza pubblicata il 22.08.2022 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarata la contumacia di ha affermato la concorrente Controparte_2
responsabilità di e nelle rispettive Persona_1 Controparte_2 percentuali del 70% e del 30%, nella causazione del sinistro e, per l'effetto, ha condannato i convenuti, in , al pagamento LLa somma di € 115.457,72 ciascuno a favore di CP_4
e e LLa somma di €72.161,16 a Parte_1 Parte_3
favore di in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_2 Parte_1 danno patrimoniale, LLa somma di € 1.251,90, oltre interessi legali;
ha compensato le spese di lite nella misura di due terzi e condannato i convenuti, in solido, al pagamento del residuo terzo LLe spese di lite;
ha posto definitivamente le spese di CTU, per due terzi a carico degli attori e per il restante terzo a carico dei convenuti.
Segnatamente il Giudice di prime cure ha preliminarmente dichiarato procedibile e proponibile la domanda proposta dagli attori, avendo gli stessi prodotto in giudizio le comunicazioni inviate alla compagnia assicurativa e regolarmente ricevute ai sensi degli articoli 145 e 148 del Codice LLe assicurazioni. Nel merito, ha ritenuto che dall'istruttoria espletata siano emersi elementi di prova a sostegno LLa prevalente responsabilità di nella causazione del sinistro, con residuale concorso di colpa in capo a Persona_1
Con riferimento alla posizione di è Controparte_2 Persona_1
emerso, infatti, che lo stesso, nel percorrere la S.P. 35, località Luciano, tamponava violentemente la motopompa agganciata all'autocarro Fiat Iveco Daily di proprietà del convenuto, provocando l'innalzamento e quindi il ribaltamento LL'autovettura sulla quale viaggiava e ciò a causa di: “un probabile colpo di sonno e velocità non particolarmente moderata”. Con riferimento a quest'ultimo elemento, la CTU tecnico-ricostruttiva ha
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda permesso di determinare la velocità tenuta dall' in 97,2 km/h, valore superiore al Per_1 limite di 70 km/h vigente sul tratto di strada teatro del sinistro ed il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione in violazione di quanto disposto dall'art. 172 del codice LLa strada. La CTU medico-legale ha confermato la compatibilità LLe cause del decesso con la dinamica del sinistro sopra esposta, evidenziando altresì che i prelievi ematici effettuati segnalavano la presenza di un tasso alcolemico pari a 0,93 g/l, valore indicativo di ebbrezza alcoolica. Tali elementi unitamente all'assenza di tracce di frenata da parte LLa Fiat
Seicento hanno lasciato presumere che la vittima non avesse messo in atto alcuna manovra di emergenza volta ad evitare l'urto, e ciò a causa di una minorata capacità percettiva e di un affievolimento LLa reattività collegabili allo stato di ebbrezza alcoolica e/o ad un colpo di sonno. Alla luce di tutti gli elementi emersi, pertanto, è stata affermata la prevalente responsabilità di nella causazione del sinistro per la violazione LL'186 Persona_1
C.d.S., per guida in stato di ebbrezza in conseguenza LL'uso di bevande alcoliche;
LL'art. 172 C.d.S. per mancato utilizzo LLe cinture di sicurezza;
degli artt. 141 e 142 C.d.S. per la velocità eccessiva tenuta, superiore al limite vigente;
LL'art. 140 C.d.S. per generale condotta di guida imprudente.
D'altro canto, l'istruttoria espletata ha condotto all'accertamento di una corresponsabilità nella causazione del sinistro da parte del per non essersi uniformato alle norme CP_2 sulla circolazione stradale nonché a quelle di comune prudenza. In particolare al
è stato addebitato che, una volta immessosi nel flusso stradale attraverso la CP_2 rampa di accesso di Aversa Sud, viaggiasse a cavallo LLa linea laterale continua delimitante la carreggiata. Inoltre, l'assenza di protezioni in corrispondenza LLe ruote del carrello appendice, come confermato anche dal CTU, aveva favorito l'evoluzione rovinosa del sinistro, determinando l'innalzamento LL'autovettura e l'urto LLa stessa contro lo spigolo posteriore sinistro del cassone LL'autocarro. In conclusione, le percentuali di rispettiva corresponsabilità sono state determinate, in proporzione al contributo fornito dalle condotte colpose poste in essere da ciascuno dei conducenti, nella rispettiva misura del 70%
a carico di e del 30% a carico del . Persona_1 CP_2
2. Avverso tale pronuncia , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con appello notificato in data 19.10.2022, hanno proposto gravame affidato a
[...] cinque motivi.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2.1 Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità LLa sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha riconosciuto la responsabilità solo residuale del conducente LL'autocarro Fiat Iveco Daily nella determinazione LL'evento dannoso;
protestano che il giudice di primo grado non ha ben valutato la gravità LLe trasgressioni imputabili al
, quale, in primo luogo, il fatto che l'autocarro Fiat Iveco Daily procedesse su CP_2
una strada extraurbana principale trasportando sul cassone, in violazione LLe norme del codice LLa strada, una macchina agricola e trainando con gancio non omologato un atomizzatore;
inoltre, il suddetto autocarro Fiat Iveco Daily avente una larghezza di circa due metri e venti centimetri viaggiava invadendo di almeno un metro e venti centimetri la corsia percorsa dalla Fiat 600, provocando per l'effetto in via esclusiva o quanto meno in misura paritaria, lo scontro e le rovinose conseguenze derivatene con il decesso di
; chiedono, pertanto che, in riforma integrale e/o parziale LLa LLa Persona_1
sentenza di primo grado, sia riconosciuta la responsabilità esclusiva o in subordine, in pari misura del nella causazione del sinistro. CP_2
2.2 Con il secondo motivo di gravame, strettamente connesso al primo mezzo, gli appellanti denunciano il travisamento LLe risultanze istruttorie da parte del giudice a quo, il quale, nella valutazione LLe condotte di guida dei conducenti dei veicoli venuti in collisione, ha assegnato incidenza prevalente alla velocità LLa Fiat 600 calcolata dal CTU Per_2 alla rilevazione del tasso alcolemico superiore ai valori consentiti e al mancato utilizzo da parte LLa vittima del dispositivo di protezione, trascurando, invece, di considerare altri e più pregnanti circostanze imputabili al veicolo antagonista quali le dimensioni LL'autocarro Fiat Iveco Daily, che, con la sua larghezza di due metri e venticinque centimetri, occupava buona parte LLa corsia di destra, rappresentando un ostacolo imprevisto ed improvviso sulla traiettoria di marcia LLa FIAT 600.
2.3 Con il terzo motivo di gravame gli appellanti contestano l'affidabilità LL'esame ematico relativo al tasso alcolemico;
premettono che il prelievo ematico nel corso LL'autopsia impone l'osservanza di procedure rigorose, al fine di garantire che i campioni siano idonei per qualità e quantità all'indagine e che siano prelevati e conservati evitando contaminazioni;
adducono che nella specie non vi è alcuna garanzia sul rispetto di tali regole, perché il liquido ematico non è stato correttamente conservato ed il prelievo è stato eseguito dopo un arco temporale superiore alle ventiquattro ore dalla morte LL' , Per_1
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda come riferito dal teste dr. consulente incaricato dalla Procura LLa Repubblica Tes_1 presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere LL'esame autoptico sulla salma di Per_1
.
[...]
2.4 Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano l'incompletezza e la lacunosità LL'elaborato peritale redatto dal CTU Dott. il quale ha ricostruito la Per_2
dinamica del sinistro utilizzando esclusivamente la documentazione prodotta dalla Polizia
Stradale intervenuta successivamente al sinistro, senza confrontare le relative risultanze con gli ulteriori elementi processuali acquisiti in giudizio;
insistono nell'ammissione di una
CTU che rinnovi l'indagine alla luce di tutte le emergenze probatorie.
2.5 Con il quinto motivo di gravame, infine, gli appellanti lamentano l'erronea valutazione LLe dichiarazioni rese dai testi da essi addotti, ritenute dal giudice di primo grado contraddittorie ed inattendibili;
obiettano, quanto alla deposizione del teste Tes_2
che il guard rail divisorio LLe due carreggiate non ha una altezza tale da costituire ostacolo alla visuale per chi procedeva nella direzione di marcia opposta a quella in cui si verificava il sinistro, elemento valorizzato dal Tribunale per escludere l'attendibilità del suddetto teste, il quale ha riferito di aver assistito dall'altra carreggiata alla repentina immissione sulla strada LL'autocarro; in relazione al teste , all'epoca dei fatti fidanzato LLa Testimone_3
OR LL , il quale ha riferito di precedere nella circolazione l'amico alla guida Per_1 di una propria autovettura, gli appellanti lamentano che il Tribunale, nell'escluderne l'attendibilità per l'inverosimiglianza LLa sua presenza sui luoghi, di cui non vi è traccia nel rapporto degli agenti di Polizia intervenuti per i rilievi sul sinistro, ha trascurato di considerare che il teste era sotto shock per la tragica perdita LLa vita LL'amico e che non era possibile attendersi da lui un comportamento lucido e razionale.
2.6 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.02.2023, si è costituita in giudizio la società (già , che ha Controparte_1 Controparte_3 resistito al gravame chiedendo in via preliminare dichiararsi l'appello inammissibile ex artt.
342 e 348 c.p.c.; in subordine rigettarsi il gravame perché infondato, con conferma LL'accertamento LLa prevalente responsabilità LL' nella causazione del Per_1
sinistro.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2.7 Sulle conclusioni in epigrafe all'udienza cartolare del 16.4.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
3. Va dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non Controparte_2 comparso
3.1 Deve essere affermata, all'esito LLa verifica d'ufficio, la tempestività LL'appello proposto con citazione notificata in data 19.10.2022, risultando rispettato il termine di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., decorrenti dalla notifica LLa sentenza avvenuta in data
19.09.2022.
3.2 L'appello è, in via gradatamente preliminare, ammissibile ai sensi LL'art. 342 c.p.c.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 54 D.L.
n.83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore LLa legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione LL'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione LLe parti del provvedimento che si intende appellare e LLe modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione LLe circostanze da cui deriva la violazione LLa legge e LLa loro rilevanza ai fini LLa decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto LLa novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto LLa ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto LLa norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite LLa Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione LLe questioni e dei punti
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contestati LLa sentenza impugnata e, con essi, LLe relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione LLa permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento gli appellanti hanno, in ossequio al disposto LL'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti LLa sentenza che intendono censurare e le ragioni per le quali confutano la motivazione del primo giudice.
3.3 I motivi di appello, di cui si procede ad una trattazione unitaria in quanto vertenti su profili strettamente connessi, sono fondati nella richiesta gradata di accertamento LLa concorrente pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli venuti in collisione.
Procedendo alla rinnovata disamina LLe risultanze probatorie sollecitata dai mezzi di gravame, si osserva che la ricostruzione LLa dinamica del sinistro debba essere affidata, con efficacia privilegiata, agli accertamenti eseguiti dagli agenti di Polizia Stradale intervenuti nell'immediatezza del sinistro.
E' noto, invero che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., dei fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre l'efficacia probatoria privilegiata deve escludersi per la parte propriamente valutativa del verbale, ricostruita sulla scorta di circostanze apprese dalla stessa parte o frutto di deduzioni del verbalizzante (Cass. Civ. 10128/2003).
Nella specie, può assegnarsi efficacia probatoria privilegiata nel senso anzidetto alle circostanze cadute immediatamente nella percezione degli operanti e, segnatamente, alla parte relativa ai rilievi eseguiti sulla strada, ai punti di danneggiamento dei veicoli, alla posizione di quiete in cui i veicoli venivano rinvenuti a seguito LLa collisione.
Ciò posto, dalla ricostruzione operata nel rapporto di PG sulla scorta dei suddetti elementi obiettivi risulta: che l'urto tra i due veicoli si concretizzava tra la parte anteriore destra LL'autovettura contro la ruota sinistra LLa motopompa marca Vulcano agganciata all'autocarro Fiat Iveco, che precedeva nella marcia la Fiat 600; che, a seguito LL'impatto
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda diretto, l'autovettura si innalzava e si ribaltava più volte sulla sede stradale, con proiezione del corpo del conducente sul manto stradale, fino ad arrestarsi definitivamente nella posizione graficamente riportata nei rilievi planimetric e fotografici allegati al verbale.
Siffatta ricostruzione è stata confermata dalla CTU cinematica espletata nel corso del giudizio, che, dopo un'attenta ed approfondita indagine di calcolo matematico applicabile alla specifica fenomenologia del sinistro, tenuto conto di tutti gli elementi obiettivi sora illustrati, ha concluso per una dinamica del sinistro coincidente con quella rappresentata dagli agenti di PG.
In particolare, l'ausiliario d'ufficio, pur premettendo che i rilievi effettuati dagli agenti LLa polizia stradale presentano un unico caposaldo, ovverosia il cartello LLa progressiva chilometrica 46+900, e non due, come postulato dalla metodologia tecnica applicabile nella ricostruzione cinematica, ha chiarito che con l'ausilio LLa documentazione fotografica allegata al rapporto è stato possibile elaborare una affidabile rappresentazione in scala del sinistro sovrapposta alla veduta satellitare LLo stesso, con conseguente attendibilità dei risultati dalla stessa tratti.
Alla luce dei dati obiettivi disponibili si è, pertanto, appurato che la collisione avveniva circa 80 mt dopo l'immissione LL'autocarro sulla SP 335 con direzione Marcianise dallo svincolo di Aversa Nord-Lusciano, allorquando l'autovettura Fiat attingeva da tergo con la propria parte anteriore destra la ruota posteriore sinistra del “carrellino” agganciato alla motrice LL'autocarro condotto dal , che percorreva la stessa corsia di marcia CP_2 mantenendosi all'estrema destra LLa careggiata, a cavallo LLa linea continua di delimitazione LLa stessa. A seguito LL'urto la Fiat eseguiva uno scarrocciamento per circa mt 82, lungo la linea tratteggiata di colore arancione tracciata nei rilievi allegati al rapporto di PG, ribaltandosi più volte e riportando danni indiretti a tutta la carrozzeria;
approssimativamente a metà percorso il corpo di veniva sbalzato al di Persona_1 fuori LL'abitacolo, riportando ferite che ne provocavano il decesso prima LL'arrivo dei soccorsi.
Il CTU ha, quindi, ricostruito, in base al calcolo LL'energia cinetica dissipata nel percorso compiuto dalla Fiat 600 dal primo punto di impatto alla posizione statica finale, la velocità alla quale procedeva l'autovettura al momento LL'impatto, individuata in quella di 97,20 km/h a fronte del limite di 70 km/h posto dalla segnaletica presente in quel tratto di strada.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A tale energia contribuiva l'assenza di tentativi di frenata da parte LL' , come Per_1 avvalorato dalla mancanza di tracce sul manto stradale di cui si dava atto nel rapporto di
PG.
Ciò posto, va innanzitutto segnalato che gli appellanti non muovono specifiche critiche alle risultanze tecniche LL'elaborato peritale e al metodo di indagine ivi seguito, limitandosi ad obiettare che il CTU non abbia tenuto conto, nel suo accertamento, di tutti gli elementi istruttori acquisiti e, segnatamente, LLe dichiarazioni rese dai testi escussi, secondo cui l'impatto si era verificato in fase di immissione sulla SP 335 LL'autocarro, il cui conducente violava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli già inseriti nel flusso di circolazione.
La censura non coglie, tuttavia, nel segno, posto che, essendo stato demandata all'ausiliario d'ufficio la ricostruzione LLa probabile dinamica del sinistro alla luce dei dati disponibili, è evidente che egli abbia utilizzato a fondamento LLa propria ipotesi eziologica innanzitutto gli elementi obiettivi restituiti dalla rappresentazione planimetrica e fotografica allegata al rapporto di PG, in quanto di certa provenienza e soprattutto munita LL'efficacia probatoria privilegiata sopra chiarita.
Nel quadro fornito dagli elementi anzidetti assume valenza determinante il fatto che la Fiat
600 avesse “tamponato” con la propria parte anteriore destra la ruota posteriore sinistra del carrellino agganciato al rimorchio LL'autocarro. I punti di collisione avvalorano, infatti, che quest'ultimo, nel momento in cui veniva attinto da tergo, già procedeva allineato al margine di delimitazione LLa corsia di destra, dalla quale sopraggiungeva l' . La Per_1
circostanza secondo cui il si fosse già immesso nella circolazione è, altresì, CP_2 avvalorata dalla individuazione LL'altezza LLa SPP alla quale l'autocarro subiva il primo impatto, che, seppur anticipata, nell'ipotesi elaborata dal CTU, a circa 80 mt dopo lo svincolo di ingresso rispetto a quella di mt 100 prospettata nel rapporto di PG, si colloca pur sempre al termine LLa corsia di accelerazione lunga 30 mt.
Passando, poi, al giudizio di inattendibilità dei testi espresso dal giudice a quo, che ha dubitato, per il teste LL'affidabilità percettiva LL'esatta dinamica del Tes_2
sinistro, perché a sua volta impegnato in una manovra di soprasso nella corsia posta oltre il guardrail di delimitazione LLe due carreggiate, e, per il teste , LLa stessa Testimone_3 presenza sul luogo del sinistro, di cui non si rinviene alcun riscontro nelle annotazioni del
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda verbale di PG, dove sarebbe stato logico attendersene la menzione, le critiche mosse dagli appellanti non appaiono idonee a confutare il ragionamento del primo giudice.
L'obiezione secondo cui l'altezza del guardrail non era tale da impedire al teste di Tes_2
guardare nella carreggiata opposta lascia impregiudicata l'altra argomentazione in base alla quale il Tribunale ha motivato il proprio convincimento, ovverosia che, essendo il teste impegnato, a suo stesso dire, in una manovra di sorpasso, è ragionevole ipotizzare che la sua attenzione fosse in quel momento assorbita dalla “propria” circolazione e non distolta a favore di quanto stava accadendo nel medesimo frangente nell'altra carreggiata.
Quanto alla deposizione del teste gli appellanti si dolgono che il giudice a quo, nel Tes_3 ritenere inverosimile che il teste, ove effettivamente presente sui luoghi, non avesse fatto verbalizzare le sue dichiarazioni sul sinistro agli operanti di PG, non ha tenuto conto LLo stato di shock in cui egli versava e che giustifica anche reazioni poco logiche.
La critica, tuttavia, non regge, poiché, se il teste fosse venuto a trovarsi in uno stato di grave turbamento psichico ed emotivo tale da alterare le sue normali reazioni, egli ragionevolmente non avrebbe avuto nemmeno la lucidità di uscire allo svincolo successivo LLa SP e rientrare sulla stessa nell'opposto senso di marcia, ma avrebbe, al più, arrestato la propria marcia paralizzato dall'accaduto. La doglianza degli appellanti pare cioè prospettare una mancanza di lucidità “ad intermittenza”, soltanto, cioè, al fine di giustificare il dettaglio ritenuto poco credibile dal primo giudice. Inoltre non è stata attinta dal motivo gravame l'ulteriore considerazione del primo giudice secondo cui, quand'anche si accreditasse la versione del teste, costui avrebbe assistito all'incidente dallo specchietto retrovisore LLa sua autovettura e, quindi, da una visuale che non gli rendeva percepibile con precisione la dinamica LL'accadimento.
In via assorbente va soggiunto che le dichiarazioni di entrambi i testi, nella parte in cui riferiscono di un impatto avvenuto in una fase di immissione LL'autocarro IVECO, sono smentite dalla sicura individuazione, sulla base degli elementi obiettivi sopra analizzati, del punto di prima collisione ad una una altezza di circa 80 mt dopo lo svincolo di entrata nella
SP, quando era già stata del tutto superata la corsia di accelerazione.
Ne consegue che ciò che gli appellanti definiscono “invasione” di corsia da parte LL'autocarro non è altro che l'occupazione LLa sede stradale corrispondente all'ingombro del veicolo, che al momento LL'impatto già procedeva allineato al guardrail di destra, sia
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pure a cavallo LLa striscia di delimitazione LLa corsia, con una condotta anomala che il
Tribunale ha considerato tra le violazioni da ascrivere al . CP_2
La presenza LL'autocarro sulla sede stradale non poteva, quindi, rappresentare per l , che sopraggiungeva da tergo alla guida LLa Fiat 600, un ostacolo Per_1 imprevedibile ed inevitabile.
Deve piuttosto ritenersi che, come già affermato dal primo giudice, Persona_1 impattò da tergo la ruota sinistra del carrellino agganciato alla motrice LL'autocarro, non accorgendosi affatto LLa presenza di questo, pur avvistabile perché già entrato nel flusso LLa circolazione nel tratto rettilineo LLa corsia di destra.
A tale tratto egli sopraggiungeva, inoltre, ad elevata velocità, accertata essere superiore al limite imposto dalla segnaletica stradale (92 Km/h a fronte di 70 km/h) e, comunque, dalle condizioni LLa strada (prossimità di uno svincolo di entrata).
La mancanza di tracce di frenata avvalora, poi, che l' versasse in condizioni di Per_1 minorata capacità percettiva ed affievolimento LLa reattività normalmente esigibile a fronte di un ostacolo nella circolazione. L'imputabilità di tale minorata capacità alla assunzione di sostanze alcooliche è stata poi accertata dagli esiti del test alcolemico eseguito sui campioni ematici prelevati, LLa cui attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare.
Sebbene, infatti, il consulente designato dalla Procura LLa Repubblica dr.- escusso Tes_1 come teste nel presente giudizio, ha dichiarato di non ricordare esattamente il tempo trascorso tra il prelievo ematico e l'analisi effettuata sul campione dal laboratorio tossicologico, ciò è da considerarsi normale, tenuto conto LLa risalenza del fatto e LL'inesigibilità che nella memoria di un professionista rimangano impressi i dettagli relativi ad ogni indagine eseguita nell'esercizio LLa sua attività Significativo è, piuttosto, che il teste abbia precisato di aver certamente rispettato il termine minimo di 24 ore dal decesso, prima del quale non è consentito eseguire il prelievo ematico dalla salma, e che il laboratorio tossicologico conserva generalmente i campioni prelevati in apposite “celle”. Il dubbio espresso dal teste sul non sapere se la prassi ordinariamente seguita fosse stata osservata anche nel caso di specie è poi, a ben vedere, pleonastico, trattandosi di attività non rientrante nella sfera di diretta competenza e controllo riferibile al teste, senza pertanto che dalla generica affermazione del teste possa trarsi la conclusione propugnata dagli appellanti sul fatto che nella specie non fossro state osservate le regole tecnico-scientifiche
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che presidiano indagini di tal fatta. Del resto, gli appellanti non spiegano per quali ragioni il test, a loro dire eseguito senza il rispetto dei tempi e LLe modalità di conservazione dei prelievi, dovesse dare un “falso positivo”, essendo semmai logico ipotizzare che, senza l'osservanza di specifiche cautele, l'indagine non rilevi tracce di sostanze alcooliche pur presenti nell'organismo.
È immune, dunque, da vizi il convincimento del primo giudice sulla addebitabilità ad
LLa violazione di specifiche norme di condotta e, segnatamente, Persona_1
LL'art. 186 Cds per guida in stato di ebbrezza in conseguenza LL'uso di bevande alcooliche;
degli artt. 141 e 142 Cds per superamento del limite di velocità vigente e, comunque, di quella consona alle condizioni del tratto stradale (svincolo di immissione), nonché LL'art. 172 Cds per mancato utilizzo LLe cinture di sicurezza. La prova di quest'ultima circostanza, di per sé nemmeno contestata dagli appellanti, si ricava presuntivamente dalla fuoriuscita del corpo LL' dalla sede LL'abitacolo Per_1 durante il ribaltamento LL'autovettura.
La decisione di prime cure va, invece, riformata nella parte relativa alla valutazione LL'incidenza causale del contributo fornito dalle violazioni LLe regole di circolazione ascrivibili al . CP_2
Tra queste vi è quella già individuata dal giudice a quo LL'assenza di una adeguata protezione LLe ruote del carrello appendice, agganciato a alla motrice LL'autocarro e sul quale era trasportato un “atomizzatore” (ovverosia una macchina agricola).
Sebbene non sussista un divieto assoluto di traino di macchine agricole su strade extraurbane, l'art. 175 Cds prescrive che dette macchine non siano poste su strada in
“condizioni di uso equipaggiamento e gommatura che possano costituire pericolo per la circolazione”.
Ebbene, nella specie, il CTU, dando risposta alle osservazioni del CT di parte appellante alla bozza peritale, ha confermato che l'assenza di protezione del carrello abbia favorito l'effetto “decollo” LLa Fiat 600 e, dunque, contribuito apprezzabilmente all'evoluzione successiva LLa dinamica del sinistro;
alle rovinose conseguenze ha altresì' concorso la barra sporgente posta nello spigolo posteriore sinistro del cassone LL'autocarro, contro il quale andavano ad impattare i lamierati tra parafango anteriore e portiera destra LLa Fiat
600, che si presentavano marcatamente lacerati, come annotato anche nel rapporto di PG.
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ne consegue che, se detti fattori non possano essere individuati quali causa esclusiva del sinistro, come preteso dagli appellanti in via principale, poiché, ove elisi dalla sequenza causale, il sinistro, secondo un criterio di elevata probabilità logica- che informa il giudizio di causalità nella responsabilità civile- si sarebbe comunque verificato, tuttavia il grado di loro concorrenza eziologica, stimato dal giudice a quo nella misura residuale del 30% rispetto a quella prevalente del 70% attribuita alle violazioni in cui è incorso Per_1
, non esprime adeguatamente l'effettivo apporto da essi fornito nella verificazione
[...]
LL'evento lesivo.
Detta misura, apprezzata alla luce LLa proporzionale incidenza sulla dinamica del sinistro e sulla gravità LLe conseguenze derivatene in concomitanza con tutti gli altri fattori di rilievo, viene rideterminata nella maggior misura ritenuta equa del 50%.
In conclusione, in parziale riforma LLa statuizione di primo grado, va affermata la pari corresponsabilità nella misura del 50% dei due veicoli nella causazione del sinistro e, per l'effetto, e la devono essere Controparte_2 Controparte_1
condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli odierni appellanti nella misura del 50%, al netto LLa percentuale di pari corresponsabilità cedente a carico di
. Persona_1
Tali danni, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione sull'an LLe voci originariamente richieste e denegate dal primo giudice e sul quantum LLe poste invece accolte in misura inferiore a quella pretesa, vanno rideterminati nella metà degli importi complessivi liquidati dal Tribunale- segnatamente di € 384.859,07 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio in favore di e Parte_1 Parte_3
nella qualità di genitori del de cuius nonché di € 240.537,20 al medesimo titolo in
[...] favore di OR LLa vittima- somme già rivalutate all'attualità e Parte_2
comprensive di interessi da lucro cessante calcolati in applicazione dei principi di cui alla sentenza LLa Suprema Corte a Sezioni Unite n. 1712 del 17 febbraio 1995.
Tali danni ammontano, dunque, ad € 192.429,53 per ciascuno dei genitori del de cuius e ad
€ 120.268,60 per il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione LLa Parte_2
sentenza di primo grado al soddisfo.
Per le medesime ragioni gli appellati in solido vanno condannati al pagamento, in favore di
, LLa somma di € 2.086,00- pari alla metà di quella complessiva di € Parte_1
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4.173,00 liquidata dal giudice a quo a titolo di danni patrimoniali riportati dall'autovettura
Fiat 600 del quale l'odierno appellante era proprietario, inclusi rivalutazione ed interessi- oltre interessi legali dalla data LLa pubblicazione LLa sentenza impugnata fino al soddisfo.
4. La riforma LLa sentenza impugnata impone la rideterminazione LLe spese di lite, tenuto conto LL'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, (cfr., ex multis, Cass.
6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini LLa liquidazione LLe spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91
c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione LLa soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale LLe spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una LLe due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale LLa lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore LLa quale deve essere liquidata quella parte LLe spese processuali che sia residuata all'esito LLa disposta compensazione parziale).
Esse, tenuto conto LLa parziale reciproca soccombenza, integrata dal rigetto del capo di domanda attorea di accertamento LLa esclusiva responsabilità del e di CP_2
accoglimento di quello subordinato di affermazione LLa pari corresponsabilità (arg. Cass.
SU 32061/2022), sono compensate nella misura di 1/2, residuando per il restante ½ a carico degli appellati in solido.
La condanna per le spese di primo grado viene resa in favore LLo Stato, essendo stati gli attori per detto grado ammessi al gratuito patrocinio (art. 133 DPR 115/2002)
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza LLa pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi LLo scaglione LLe cause di valore fino ad € 260.000,00 avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Il compenso unitario è maggiorato del 30% per ciascuna LLa parti superiore alla prima in applicazione del principio secondo cui l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 (Cass. 10367/2024).
Nella determinazione LLa misura di tali compensi professionali non si fa luogo alla dimidiazione prevista dall'art. 130 DPR cit, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese LLo Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce LLe peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese LLo Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. 777/2021; 13666/2023).
Le spese di CTU vengono definitivamente ripartite per la metà a carico di degli appellanti, da un lato, e degli appellati in solido tra loro dall'altro.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 3089/2022 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 22.08.2022, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma LLa sentenza impugnata, afferma la concorrente responsabilità, nella misura del 50% ciascuno, dei conducenti dei veicoli nella causazione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condanna e l' in solido Controparte_2 Controparte_1
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, LLa somma di € 192.429,53 ciascuno
(invece che LLa minor somma di € 115.457,72) in favore di e Parte_1
nonché LLa somma di € 120.268,60 (invece che Parte_3
LLa minor somma di € 72.161,16) in favore di il tutto oltre Parte_2 interessi legali dalla pubblicazione LLa sentenza di primo grado al soddisfo;
c) condanna e l' in solido Controparte_2 Controparte_1
tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, LLa somma di € 2.086,00 (invece che LLa minor somma di € 1.251,90) in favore di , oltre interessi Parte_1 legali dalla pubblicazione LLa sentenza di primo grado al soddisfo;
d) compensa nella misura di ½ le spese del doppio grado e condanna
[...]
e l' in solido tra loro, alla refusione Controparte_2 Controparte_1 LLa restante metà, che in tale ridotta misura, liquida, per il primo grado, in €
11.200,00 in favore LLo Stato e, per il presente grado, in € 7.900,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione, quanto ai compensi del presente grado, in favore degli avv.ti Lorenzo Mastroianni e Antonio AC dichiaratisene anticipatari;
e) ripartisce definitivamente le spese di CTU per la metà a carico degli appellanti e per l'altra metà a carico degli appellati in solido tra loro.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
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