TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 7797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7797 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30670/2021 R.G., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pezone ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli al Viale
Villa Santa Maria 14;
opponente
E
alla Salita Sant'Anna di Palazzo n. 5 (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Avv.
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Moscato ed Controparte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via
Miguel Cervantes de Saavedra 55
opposto
CONCLUSIONI
La causa è decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 14.12.2021, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 25.11.2021 con cui
[...]
il sito in Napoli alla Salita Sant'Anna di Palazzo n. 5, (di seguito solo CP_1
, le ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro CP_1
7.791,74 per sorta capitale, competenze e spese legali, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 6412/2019, emesso il 03.09.2019 dal Tribunale di Napoli, (R.G.
23893/19) e dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., (cfr. all. n. 2
della comparsa di costituzione del . CP_1 A sostegno della proposta opposizione, l'istante ha contestato la legittimazione processuale dell'amministratore per avere quest'ultimo conferito il mandato al difensore costituito, in assenza della deputata autorizzazione da parte del
Nel merito, riproponendo le medesime argomentazioni dedotte CP_1
nell'atto di citazione in opposizione al provvedimento monitorio, ha contestato la debenza delle somme precettate stante l'avvenuto pagamento di quanto richiesto.
La ha insistito, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Parte_1
titolo stanti i gravi e irreparabili danni economici che potrebbe subire dall'esecuzione dello stesso, affinchè l'adito Tribunale accerti che parte opposta non ha alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di essa opponente per avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento e che la condanni alla refusione delle spese di giudizio con attribuzione.
Si è costituito in giudizio il eccependo la palese infondatezza degli CP_1
assunti attorei, nonché la mancanza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia del precetto de quo. Parte convenuta ha affermato la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al difensore, non essendo necessario il rilascio dell'autorizzazione assembleare all'amministratore a conferire il mandato,
dal quale ha tratto origine l'attività difensiva del professionista. L'ente di gestione ha, poi, specificato riassuntivamente che all'esito del ricorso al Tribunale di Napoli,
VI Sezione Civile (R.G. 23893/19), ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 6412/2019,
dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 03.09.2019, per sorta capitale di euro 4.763,55, a titolo di oneri condominiali, oltre interessi moratori e spese legali, notificato alla debitrice il 28.10.2019. Ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda con conferma del precetto opposto con vittoria delle spese di lite, nonché per il risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Al riguardo, mette conto evidenziare che il Tribunale di Napoli ha definito la causa recante R.G. 35441/2019 con sentenza n. 8446/2024 con cui ha rigettato tutte le domande di parte opponente, con conseguente conferma del provvedimento sulla base del quale è stato azionato il precetto de quo e, allo stato, non risulta oggetto di gravame.
Espletati gli incombenti di rito, disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutiva giusta ordinanza del 22.04.2022, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., la causa è stata tattenuta in decisione.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, si osserva, innanzitutto, che la qualificazione giuridica dell'opposizione (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) competa esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice. Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa, contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio
discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che
la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque,
si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione -
indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 496/2001). Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé
enunciati, si osserva che l'eccezione sollevata dall'opponente sul difetto di rappresentanza e di legittimazione in capo al Condominio opposto, nonchè quella relativa alla non debenza delle somme precettate, atteso l'asserito avvenuto pagamento delle stesse, devono essere qualificate come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto si contesta il diritto di parte creditrice ad agire in via esecutiva (cfr. Cass. n. 9698 del 2011) e detta impugnazione risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Tanto premesso, passando all'esame del primo motivo di opposizione di cui all'art. 615, I co., c.p.c., viene in rilievo la previsione di cui all'art. 1131 c.c. secondo cui:
“Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli
dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei
partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere
convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui
sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso
oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle
attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere
revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.”
La disposizione disciplina la rappresentanza processuale del in capo CP_1
all'amministratore. Nella rappresentanza processuale attiva, i poteri dell'amministratore conoscono gli stessi limiti posti ai suoi poteri di carattere sostanziale: rispettando questi, egli può agire in giudizio indipendentemente da una delibera assembleare ad hoc.
Quella passiva è, invece, più ampia, in quanto concerne tutte le controversie relative ai beni comuni, anche quelle reali. L'amministratore risulta, pertanto, autonomamente legittimato ad agire in tutte le materie di cui all'art. 1130 c.c. ovvero tutte le volte in cui si tratta di eseguire le deliberazioni dell'assemblea e di curare l'osservanza dei regolamenti di condominio;
di disciplinare l'uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condòmini; di riscuotere dai condòmini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Ancora di proporre opposizione a decreto ingiuntivo notificato al dal terzo creditore in adempimento di obbligazione CP_1
assunta dal medesimo amministratore nell'esercizio delle sue attribuzioni in rappresentanza
dei partecipanti, ovvero dando esecuzione a deliberazione dell'assemblea o erogando le spese
occorrenti per la manutenzione delle parti comuni o per l'esercizio dei servizi condominiali,
infine presentare appello contro la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nelle sue attribuzioni. Così, ad esempio, se l'amministratore agisce contro un moroso con decreto ingiuntivo e questi, nel presentare opposizione, vince la causa, l'amministratore può appellare la pronuncia
(cfr. Cass. civ., sent. n. 16260/2016 e sent. n. 10865/2016).
Viceversa, nei giudizi che esorbitano dalle proprie attribuzioni, può agire in giudizio solo previa autorizzazione dell'assemblea e può, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, costituirsi in giudizio o impugnare l'eventuale sentenza sfavorevole anche senza la predetta autorizzazione ma deve darne senza ritardo comunicazione all'assemblea e, conseguentemente, farsi ratificare dalla stessa l'operato (art. 1131, commi 2 e 3 c.c.; Cass. civ., S.U. sent. n. 18331/2010).
Nella fattispecie appare evidente che, avendo l'amministratore condominiale pro
tempore, la cui qualifica è indiscussa tra le parti, intimato il precetto opposto e conferito mandato all'avvocato costituito in una materia rientrante tra le ipotesi di cui alla predetta disposizione normativa, questi possiede una legittimazione processuale autonoma giustappunto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1130
e 1131, co. 1 c.c., e dunque non era necessaria alcuna delibera all'uopo dell'assemblea condominiale, né alcuna autorizzazione preventiva o ratifica successiva.
Quanto al secondo motivo di opposizione all'esecuzione, la domanda proposta dalla si fonda sulle medesime doglianze formulate nel giudizio di Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 6412/2019, sulla base del quale è stato azionato il precetto in contestazione.
Al riguardo, è pacifico in giurisprudenza il principio per il quale, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quando l'esecuzione sia minacciata o iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, il giudice deve limitare la propria indagine all'esistenza e alla validità del titolo, per stabilire se esso manchi o sia venuto meno, per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni, che possono e devono essere dedotte nel giudizio di cognizione.
L'opposizione, in esame, è fondata su questioni relative al merito della pretesa creditoria, che l'opponente avrebbe dovuto e ha fatto valere con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo e che non possono essere esaminate in questa sede, deputata a verificare la legittimità del titolo e/o eventuali circostanze sopravvenute. (ex plurimis Cass. III, 25/2/94, n. 1935: “in sede di opposizione alla
esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del
diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di
formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne
determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di
ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora
possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso”.) La stessa ordinanza n. 14705/2022 dei Giudici di legittimità circoscrive la cognizione del giudice dell'opposizione ai soli “fatti modificativi ed estintivi successivi alla
formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito a fatti e circostanze
anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo”.
In conclusione, il giudice dell'opposizione a precetto ha il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo (sia di formazione giudiziale che stragiudiziale) solo in via residuale e cioè solo allorquando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione tipicamente previsto dal Legislatore. Corollario di siffatta impostazione, condivisa dal giudicante, sarà che nelle ipotesi in cui sia positivamente previsto un rimedio per la sospensione dei titoli di formazione giudiziale (a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di impugnazione e revocazione della sentenza: artt. 283, 351, 373, 401, 431, 447 bis c.p.c.; di opposizione di terzo ordinaria: art. 407 c.p.c.; di opposizione a decreto ingiuntivo: artt. 645 e 649 c.p.c.; di opposizione all'ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità: art. 668 c.p.c.) è inibito al giudice dell'esecuzione di compiere valutazioni che spettano al giudice di merito.
Per quanto sopra argomentato e per quel che rileva in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un precetto spiccato sulla scorta di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni invocabili nel procedimento preordinato al titolo esecutivo stesso, ma potrà fare valere “esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo,
oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione
dello stesso”.
Nella fattispecie l'intimata cerca di far valere, invece, fatti e circostanze anteriori,
sollevando doglianze che possono trovare ingresso solo con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. o ex art. 650 c.p.c., ovvero deducibili in sede di impugnazione del decreto ingiuntivo. In ogni caso, neppure possono essere sottoposti al vaglio di questo Tribunale gli asseriti pagamenti che l'esecutata corrisposto a far data dal 30.01.2025, dunque,
successivamente alla formazione del titolo sulla scorta del quale è stato azionato il precetto per cui oggi è causa.
Al fine di provare la parziale estinzione della pretesa creditoria in parola,
fondamentale risulta la produzione in giudizio dei relativi bollettini di pagamento.
Orbene, quanto all'invocato pagamento degli oneri condominiali, la relativa produzione documentale avrebbe dovuto essere rituale, ovvero avrebbe dovuto rispettare le barriere preclusive stabilite dal codice di rito per il processo ordinario,
non potendo giustificarsi una produzione tardiva se non in forza dell'accoglimento di una istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.
I documenti dovevano, pertanto, essere prodotti entro lo scadere del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., che rappresenta la barriera preclusiva per
“indicazione dei mezzi di prova” e “produzioni documentali”; in caso contrario, la produzione deve essere ritenuta tardiva e i documenti risultano inammissibili.
Nel caso di specie, l'opponente ha prodotto i bollettini di pagamento solo in sede di comparsa conclusionale, quindi ben oltre il termine concesso ai sensi dell'art. 183,
comma 6, n. 2, c.p.c. e detti termini sono qualificati espressamente come «perentori»
dal Legislatore e, ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c. “i termini perentori non
possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti”
Pertanto, tali emergenze probatorie non possono essere esaminate in questa sede in quanto inammissibili, poiché tardivamente – e quindi non ritualmente – acquisite al processo.
A ciò deve aggiungersi che parte convenuta ha specificamente e diffusamente contestato, nei propri scritti difensivi, i fatti allegati dalla in punto di Parte_1
intervenuto pagamento del credito intimato, eccependo altresì la tardività della produzione documentale avversaria. Nè questo giudice è tenuto ad attivare il meccanismo di cui all'art. 101 c.p.c.
“riaprendo” il contraddittorio tra le parti su tale questione proprio perché
l'allegazione delle circostanze di fatto ad opera della debitrice esecutata risulta tardiva. In altri termini, va ribadito che l'asserito pagamento degli oneri condominiali sia ordinari che straordinari non emerge da rituali allegazioni di parte attrice o dalle produzioni documentali in atti (tempestivamente prodotte).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione così proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Passando allo scrutinio della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal questa non può trovare accoglimento, in CP_1
quanto come aliunde condivisibilmente affermato «La condanna per responsabilità
aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova
dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito
a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare
l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza
colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio
subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte
istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno»
(Tribunale Massa, Sent. n. 594/2016). Nel caso in esame l'opposto non ha fornito alcun elemento (né alcun indizio) atto a comprovare il danno subìto o quantomeno sul quale poter commisurare l'entità del risarcimento da liquidare d'ufficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide: a) rigetta l'opposizione al precetto, proposta dalla nei Parte_1
confronti del sito in Napoli alla Salita Sant'Anna di Palazzo n. 5; CP_1
b) condanna alla refusione, in favore del sito Parte_1 CP_1
in Napoli alla Salita Sant'Anna di Palazzo n. 5, delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge se dovuti.
Napoli, 4.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30670/2021 R.G., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pezone ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli al Viale
Villa Santa Maria 14;
opponente
E
alla Salita Sant'Anna di Palazzo n. 5 (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Avv.
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Moscato ed Controparte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via
Miguel Cervantes de Saavedra 55
opposto
CONCLUSIONI
La causa è decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 14.12.2021, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 25.11.2021 con cui
[...]
il sito in Napoli alla Salita Sant'Anna di Palazzo n. 5, (di seguito solo CP_1
, le ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro CP_1
7.791,74 per sorta capitale, competenze e spese legali, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 6412/2019, emesso il 03.09.2019 dal Tribunale di Napoli, (R.G.
23893/19) e dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., (cfr. all. n. 2
della comparsa di costituzione del . CP_1 A sostegno della proposta opposizione, l'istante ha contestato la legittimazione processuale dell'amministratore per avere quest'ultimo conferito il mandato al difensore costituito, in assenza della deputata autorizzazione da parte del
Nel merito, riproponendo le medesime argomentazioni dedotte CP_1
nell'atto di citazione in opposizione al provvedimento monitorio, ha contestato la debenza delle somme precettate stante l'avvenuto pagamento di quanto richiesto.
La ha insistito, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Parte_1
titolo stanti i gravi e irreparabili danni economici che potrebbe subire dall'esecuzione dello stesso, affinchè l'adito Tribunale accerti che parte opposta non ha alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di essa opponente per avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento e che la condanni alla refusione delle spese di giudizio con attribuzione.
Si è costituito in giudizio il eccependo la palese infondatezza degli CP_1
assunti attorei, nonché la mancanza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia del precetto de quo. Parte convenuta ha affermato la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al difensore, non essendo necessario il rilascio dell'autorizzazione assembleare all'amministratore a conferire il mandato,
dal quale ha tratto origine l'attività difensiva del professionista. L'ente di gestione ha, poi, specificato riassuntivamente che all'esito del ricorso al Tribunale di Napoli,
VI Sezione Civile (R.G. 23893/19), ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 6412/2019,
dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 03.09.2019, per sorta capitale di euro 4.763,55, a titolo di oneri condominiali, oltre interessi moratori e spese legali, notificato alla debitrice il 28.10.2019. Ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda con conferma del precetto opposto con vittoria delle spese di lite, nonché per il risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Al riguardo, mette conto evidenziare che il Tribunale di Napoli ha definito la causa recante R.G. 35441/2019 con sentenza n. 8446/2024 con cui ha rigettato tutte le domande di parte opponente, con conseguente conferma del provvedimento sulla base del quale è stato azionato il precetto de quo e, allo stato, non risulta oggetto di gravame.
Espletati gli incombenti di rito, disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutiva giusta ordinanza del 22.04.2022, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., la causa è stata tattenuta in decisione.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, si osserva, innanzitutto, che la qualificazione giuridica dell'opposizione (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) competa esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice. Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa, contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio
discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che
la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque,
si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione -
indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 496/2001). Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé
enunciati, si osserva che l'eccezione sollevata dall'opponente sul difetto di rappresentanza e di legittimazione in capo al Condominio opposto, nonchè quella relativa alla non debenza delle somme precettate, atteso l'asserito avvenuto pagamento delle stesse, devono essere qualificate come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto si contesta il diritto di parte creditrice ad agire in via esecutiva (cfr. Cass. n. 9698 del 2011) e detta impugnazione risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Tanto premesso, passando all'esame del primo motivo di opposizione di cui all'art. 615, I co., c.p.c., viene in rilievo la previsione di cui all'art. 1131 c.c. secondo cui:
“Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli
dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei
partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere
convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui
sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso
oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle
attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere
revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.”
La disposizione disciplina la rappresentanza processuale del in capo CP_1
all'amministratore. Nella rappresentanza processuale attiva, i poteri dell'amministratore conoscono gli stessi limiti posti ai suoi poteri di carattere sostanziale: rispettando questi, egli può agire in giudizio indipendentemente da una delibera assembleare ad hoc.
Quella passiva è, invece, più ampia, in quanto concerne tutte le controversie relative ai beni comuni, anche quelle reali. L'amministratore risulta, pertanto, autonomamente legittimato ad agire in tutte le materie di cui all'art. 1130 c.c. ovvero tutte le volte in cui si tratta di eseguire le deliberazioni dell'assemblea e di curare l'osservanza dei regolamenti di condominio;
di disciplinare l'uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condòmini; di riscuotere dai condòmini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Ancora di proporre opposizione a decreto ingiuntivo notificato al dal terzo creditore in adempimento di obbligazione CP_1
assunta dal medesimo amministratore nell'esercizio delle sue attribuzioni in rappresentanza
dei partecipanti, ovvero dando esecuzione a deliberazione dell'assemblea o erogando le spese
occorrenti per la manutenzione delle parti comuni o per l'esercizio dei servizi condominiali,
infine presentare appello contro la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nelle sue attribuzioni. Così, ad esempio, se l'amministratore agisce contro un moroso con decreto ingiuntivo e questi, nel presentare opposizione, vince la causa, l'amministratore può appellare la pronuncia
(cfr. Cass. civ., sent. n. 16260/2016 e sent. n. 10865/2016).
Viceversa, nei giudizi che esorbitano dalle proprie attribuzioni, può agire in giudizio solo previa autorizzazione dell'assemblea e può, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, costituirsi in giudizio o impugnare l'eventuale sentenza sfavorevole anche senza la predetta autorizzazione ma deve darne senza ritardo comunicazione all'assemblea e, conseguentemente, farsi ratificare dalla stessa l'operato (art. 1131, commi 2 e 3 c.c.; Cass. civ., S.U. sent. n. 18331/2010).
Nella fattispecie appare evidente che, avendo l'amministratore condominiale pro
tempore, la cui qualifica è indiscussa tra le parti, intimato il precetto opposto e conferito mandato all'avvocato costituito in una materia rientrante tra le ipotesi di cui alla predetta disposizione normativa, questi possiede una legittimazione processuale autonoma giustappunto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1130
e 1131, co. 1 c.c., e dunque non era necessaria alcuna delibera all'uopo dell'assemblea condominiale, né alcuna autorizzazione preventiva o ratifica successiva.
Quanto al secondo motivo di opposizione all'esecuzione, la domanda proposta dalla si fonda sulle medesime doglianze formulate nel giudizio di Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 6412/2019, sulla base del quale è stato azionato il precetto in contestazione.
Al riguardo, è pacifico in giurisprudenza il principio per il quale, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quando l'esecuzione sia minacciata o iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, il giudice deve limitare la propria indagine all'esistenza e alla validità del titolo, per stabilire se esso manchi o sia venuto meno, per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni, che possono e devono essere dedotte nel giudizio di cognizione.
L'opposizione, in esame, è fondata su questioni relative al merito della pretesa creditoria, che l'opponente avrebbe dovuto e ha fatto valere con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo e che non possono essere esaminate in questa sede, deputata a verificare la legittimità del titolo e/o eventuali circostanze sopravvenute. (ex plurimis Cass. III, 25/2/94, n. 1935: “in sede di opposizione alla
esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del
diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di
formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne
determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di
ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora
possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso”.) La stessa ordinanza n. 14705/2022 dei Giudici di legittimità circoscrive la cognizione del giudice dell'opposizione ai soli “fatti modificativi ed estintivi successivi alla
formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito a fatti e circostanze
anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo”.
In conclusione, il giudice dell'opposizione a precetto ha il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo (sia di formazione giudiziale che stragiudiziale) solo in via residuale e cioè solo allorquando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione tipicamente previsto dal Legislatore. Corollario di siffatta impostazione, condivisa dal giudicante, sarà che nelle ipotesi in cui sia positivamente previsto un rimedio per la sospensione dei titoli di formazione giudiziale (a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di impugnazione e revocazione della sentenza: artt. 283, 351, 373, 401, 431, 447 bis c.p.c.; di opposizione di terzo ordinaria: art. 407 c.p.c.; di opposizione a decreto ingiuntivo: artt. 645 e 649 c.p.c.; di opposizione all'ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità: art. 668 c.p.c.) è inibito al giudice dell'esecuzione di compiere valutazioni che spettano al giudice di merito.
Per quanto sopra argomentato e per quel che rileva in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un precetto spiccato sulla scorta di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni invocabili nel procedimento preordinato al titolo esecutivo stesso, ma potrà fare valere “esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo,
oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione
dello stesso”.
Nella fattispecie l'intimata cerca di far valere, invece, fatti e circostanze anteriori,
sollevando doglianze che possono trovare ingresso solo con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. o ex art. 650 c.p.c., ovvero deducibili in sede di impugnazione del decreto ingiuntivo. In ogni caso, neppure possono essere sottoposti al vaglio di questo Tribunale gli asseriti pagamenti che l'esecutata corrisposto a far data dal 30.01.2025, dunque,
successivamente alla formazione del titolo sulla scorta del quale è stato azionato il precetto per cui oggi è causa.
Al fine di provare la parziale estinzione della pretesa creditoria in parola,
fondamentale risulta la produzione in giudizio dei relativi bollettini di pagamento.
Orbene, quanto all'invocato pagamento degli oneri condominiali, la relativa produzione documentale avrebbe dovuto essere rituale, ovvero avrebbe dovuto rispettare le barriere preclusive stabilite dal codice di rito per il processo ordinario,
non potendo giustificarsi una produzione tardiva se non in forza dell'accoglimento di una istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.
I documenti dovevano, pertanto, essere prodotti entro lo scadere del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., che rappresenta la barriera preclusiva per
“indicazione dei mezzi di prova” e “produzioni documentali”; in caso contrario, la produzione deve essere ritenuta tardiva e i documenti risultano inammissibili.
Nel caso di specie, l'opponente ha prodotto i bollettini di pagamento solo in sede di comparsa conclusionale, quindi ben oltre il termine concesso ai sensi dell'art. 183,
comma 6, n. 2, c.p.c. e detti termini sono qualificati espressamente come «perentori»
dal Legislatore e, ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c. “i termini perentori non
possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti”
Pertanto, tali emergenze probatorie non possono essere esaminate in questa sede in quanto inammissibili, poiché tardivamente – e quindi non ritualmente – acquisite al processo.
A ciò deve aggiungersi che parte convenuta ha specificamente e diffusamente contestato, nei propri scritti difensivi, i fatti allegati dalla in punto di Parte_1
intervenuto pagamento del credito intimato, eccependo altresì la tardività della produzione documentale avversaria. Nè questo giudice è tenuto ad attivare il meccanismo di cui all'art. 101 c.p.c.
“riaprendo” il contraddittorio tra le parti su tale questione proprio perché
l'allegazione delle circostanze di fatto ad opera della debitrice esecutata risulta tardiva. In altri termini, va ribadito che l'asserito pagamento degli oneri condominiali sia ordinari che straordinari non emerge da rituali allegazioni di parte attrice o dalle produzioni documentali in atti (tempestivamente prodotte).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione così proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Passando allo scrutinio della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal questa non può trovare accoglimento, in CP_1
quanto come aliunde condivisibilmente affermato «La condanna per responsabilità
aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova
dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito
a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare
l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza
colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio
subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte
istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno»
(Tribunale Massa, Sent. n. 594/2016). Nel caso in esame l'opposto non ha fornito alcun elemento (né alcun indizio) atto a comprovare il danno subìto o quantomeno sul quale poter commisurare l'entità del risarcimento da liquidare d'ufficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide: a) rigetta l'opposizione al precetto, proposta dalla nei Parte_1
confronti del sito in Napoli alla Salita Sant'Anna di Palazzo n. 5; CP_1
b) condanna alla refusione, in favore del sito Parte_1 CP_1
in Napoli alla Salita Sant'Anna di Palazzo n. 5, delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge se dovuti.
Napoli, 4.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone