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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 15/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1872 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mastrangelo Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cucinella
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.2.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 043 2023 90120684 62 000, notificatagli il 17.1.2024, CP_ limitatamente al credito contributivo vantato dall' in forza degli avvisi di addebito n.
34320160003258355000, n. 34320170002828518000, n. 34320210000412462000 e n.
34320220002231205000.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente denunciava il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, anche perché non preceduta da avvisi di accertamento regolarmente notificati.
Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale del credito previdenziale, nonché l'omessa individuazione dell'Autorità Giurisdizionale competente a decidere la controversia. Denunciava, da ultimo, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, concludendo per l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti resistenti in epigrafe indicate, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e contestandone, nel merito, la fondatezza.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito innanzi specificati ed istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 15.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che – come più volte statuito dalla Suprema Corte (Cass. 12 novembre 2008, n. 27019, Cass. 11 maggio 2010, n. 11338; Cass. 7 maggio 2015, n. 9246;
Cass. 11 aprile 2016, n. 7042) – l'opposizione in esame rientra, per quel che concerne il preteso difetto di motivazione nonché la sussistenza di altri vizi formali (quali l'omessa individuazione dell'Autorità Giurisdizionale innanzi alla quale proporre il ricorso), nel novero delle opposizioni agli atti esecutivi.
Sennonchè, l'intimazione è stata notificata il 17.1.2024, come affermato dalla stessa parte opponente, sicchè l'opposizione è senz'altro tardiva, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 26.2.2024, ovvero al di là del termine perentorio di 20 giorni, quale previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c.
Ad ogni buon conto, i vizi denunciati s'appalesano insussistenti, posto che l'intimazione impugnata reca in sé tutti gli elementi idonei a delineare, in termini sufficientemente chiari ed univoci, i tratti essenziali della pretesa, come si evince dal “dettaglio del debito”, ove risultano elencati il tipo di atto, il relativo numero identificativo, la data di notifica e l'importo residuo dovuto.
Altrettanto deve dirsi per il residuo vizio formale dedotto dall'opponente, giacchè – vertendosi in ipotesi di crediti contributivi – la presente controversia non poteva che essere demandata alla cognizione del Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro: ciò che, nella specie, si è perfettamente verificato.
3. Passando al merito, si ritiene che l'opposizione sia infondata e vada, pertanto, rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Giova subito puntualizzare che i quattro avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata sono stati tutti ritualmente notificati presso l'indirizzo di residenza dell'opponente, come si evince dagli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate (cfr. docc. 2-17).
Su ciascun avviso risulta, poi, impresso il numero identificativo della raccomandata postale, che coincide con quello riportato sulla prima pagina dell'avviso di addebito.
2 A fronte di quanto sopra evidenziato, la parte opponente ha totalmente omesso di prendere specifica posizione, col che la notificazione degli atti prodromici deve intendersi validamente perfezionata.
3.2. Pacifico, per altro verso, che i predetti avvisi di addebito non siano stati impugnati entro il termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46 del 1999, il credito contributivo ivi racchiuso deve considerarsi ormai irretrattabile.
Ciò, peraltro, non comporta anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass. Sez. Un. n. 23397/2016).
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella di pagamento, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. CP_ Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, a far data dall'1.1.2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 CP_3
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010).
3.3. In questa prospettiva integra idoneo atto interruttivo l'intimazione di pagamento n.
04320199006549388000, validamente recapitata mediante consegna al destinatario in data
13.12.2019 (docc. 6-6.1, fascicolo dell' ). CP_2 Controparte_2
Ne consegue che, relativamente agli avvisi di addebito nn. 34320160003258355000 e
34320170002828518000, quali indicati nell'intimazione in discorso e notificati, rispettivamente, il 25.11.2016 ed il 4.1.2018, alcuna prescrizione può dirsi in concreto maturata, alla luce del successivo atto interruttivo compiuto con la notificazione – in data
17.1.2024 – dell'intimazione n. 043 2023 90120684 62 000.
Altrettanto deve dirsi per gli avvisi di addebito n. 34320210000412462000 e n.
34320220002231205000, notificati – rispettivamente – il 4.11.2021 e il 19.12.2022, rispetto ai quali la prescrizione è stata senz'altro interrotta con l'intimazione in questa sede impugnata.
3.4. Quanto, poi, alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi in seno all'intimazione di pagamento, la relativa censura s'appalesa formulata in termini estremamente generici, non essendo stato neppure offerto un conteggio alternativo idoneo ad infirmare la correttezza del calcolo eseguito dall'Agente della riscossione. CP_
3.5. Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che – come puntualmente dedotto dall' e non contestato, neanche genericamente, dall'opponente – il fatto costitutivo del credito
3 contributivo risiede nell'iscrizione di nell'elenco dei lavoratori autonomi agricoli Parte_1
in qualità di titolare ed unica unità attiva del nucleo CD 211335.
E', pertanto, irrilevante che l'impresa sia stata cancellata “fin dal 13/4/2016 a seguito della chiusura della procedura di fallimento” (cfr., in tal senso, le note di trattazione depositate da parte opponente in data 17.6.2024), e ciò senza considerare che, essendo l'opponente decaduto dalla proposizione dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999, non risulta più deducibile alcun motivo di contestazione attinente al merito della pretesa.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza dell'opponente nei confronti di ciascuna parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1872/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate, in favore di Parte_1
ciascuna parte opposta, in euro 2.697,00, oltre i.v.a. e c.p.a. (ove dovute) nonchè rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 15/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1872 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mastrangelo Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cucinella
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.2.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 043 2023 90120684 62 000, notificatagli il 17.1.2024, CP_ limitatamente al credito contributivo vantato dall' in forza degli avvisi di addebito n.
34320160003258355000, n. 34320170002828518000, n. 34320210000412462000 e n.
34320220002231205000.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente denunciava il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, anche perché non preceduta da avvisi di accertamento regolarmente notificati.
Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale del credito previdenziale, nonché l'omessa individuazione dell'Autorità Giurisdizionale competente a decidere la controversia. Denunciava, da ultimo, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, concludendo per l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti resistenti in epigrafe indicate, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e contestandone, nel merito, la fondatezza.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito innanzi specificati ed istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 15.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che – come più volte statuito dalla Suprema Corte (Cass. 12 novembre 2008, n. 27019, Cass. 11 maggio 2010, n. 11338; Cass. 7 maggio 2015, n. 9246;
Cass. 11 aprile 2016, n. 7042) – l'opposizione in esame rientra, per quel che concerne il preteso difetto di motivazione nonché la sussistenza di altri vizi formali (quali l'omessa individuazione dell'Autorità Giurisdizionale innanzi alla quale proporre il ricorso), nel novero delle opposizioni agli atti esecutivi.
Sennonchè, l'intimazione è stata notificata il 17.1.2024, come affermato dalla stessa parte opponente, sicchè l'opposizione è senz'altro tardiva, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 26.2.2024, ovvero al di là del termine perentorio di 20 giorni, quale previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c.
Ad ogni buon conto, i vizi denunciati s'appalesano insussistenti, posto che l'intimazione impugnata reca in sé tutti gli elementi idonei a delineare, in termini sufficientemente chiari ed univoci, i tratti essenziali della pretesa, come si evince dal “dettaglio del debito”, ove risultano elencati il tipo di atto, il relativo numero identificativo, la data di notifica e l'importo residuo dovuto.
Altrettanto deve dirsi per il residuo vizio formale dedotto dall'opponente, giacchè – vertendosi in ipotesi di crediti contributivi – la presente controversia non poteva che essere demandata alla cognizione del Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro: ciò che, nella specie, si è perfettamente verificato.
3. Passando al merito, si ritiene che l'opposizione sia infondata e vada, pertanto, rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Giova subito puntualizzare che i quattro avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata sono stati tutti ritualmente notificati presso l'indirizzo di residenza dell'opponente, come si evince dagli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate (cfr. docc. 2-17).
Su ciascun avviso risulta, poi, impresso il numero identificativo della raccomandata postale, che coincide con quello riportato sulla prima pagina dell'avviso di addebito.
2 A fronte di quanto sopra evidenziato, la parte opponente ha totalmente omesso di prendere specifica posizione, col che la notificazione degli atti prodromici deve intendersi validamente perfezionata.
3.2. Pacifico, per altro verso, che i predetti avvisi di addebito non siano stati impugnati entro il termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46 del 1999, il credito contributivo ivi racchiuso deve considerarsi ormai irretrattabile.
Ciò, peraltro, non comporta anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass. Sez. Un. n. 23397/2016).
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella di pagamento, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. CP_ Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, a far data dall'1.1.2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 CP_3
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010).
3.3. In questa prospettiva integra idoneo atto interruttivo l'intimazione di pagamento n.
04320199006549388000, validamente recapitata mediante consegna al destinatario in data
13.12.2019 (docc. 6-6.1, fascicolo dell' ). CP_2 Controparte_2
Ne consegue che, relativamente agli avvisi di addebito nn. 34320160003258355000 e
34320170002828518000, quali indicati nell'intimazione in discorso e notificati, rispettivamente, il 25.11.2016 ed il 4.1.2018, alcuna prescrizione può dirsi in concreto maturata, alla luce del successivo atto interruttivo compiuto con la notificazione – in data
17.1.2024 – dell'intimazione n. 043 2023 90120684 62 000.
Altrettanto deve dirsi per gli avvisi di addebito n. 34320210000412462000 e n.
34320220002231205000, notificati – rispettivamente – il 4.11.2021 e il 19.12.2022, rispetto ai quali la prescrizione è stata senz'altro interrotta con l'intimazione in questa sede impugnata.
3.4. Quanto, poi, alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi in seno all'intimazione di pagamento, la relativa censura s'appalesa formulata in termini estremamente generici, non essendo stato neppure offerto un conteggio alternativo idoneo ad infirmare la correttezza del calcolo eseguito dall'Agente della riscossione. CP_
3.5. Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che – come puntualmente dedotto dall' e non contestato, neanche genericamente, dall'opponente – il fatto costitutivo del credito
3 contributivo risiede nell'iscrizione di nell'elenco dei lavoratori autonomi agricoli Parte_1
in qualità di titolare ed unica unità attiva del nucleo CD 211335.
E', pertanto, irrilevante che l'impresa sia stata cancellata “fin dal 13/4/2016 a seguito della chiusura della procedura di fallimento” (cfr., in tal senso, le note di trattazione depositate da parte opponente in data 17.6.2024), e ciò senza considerare che, essendo l'opponente decaduto dalla proposizione dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999, non risulta più deducibile alcun motivo di contestazione attinente al merito della pretesa.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza dell'opponente nei confronti di ciascuna parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1872/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate, in favore di Parte_1
ciascuna parte opposta, in euro 2.697,00, oltre i.v.a. e c.p.a. (ove dovute) nonchè rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/01/2025
Il Giudice
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