Sentenza 1 agosto 2013
Massime • 2
In tema di appalto pubblico ed in applicazione dell'art. 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), nonché dell'art. 14 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (nella specie applicabili "ratione temporis"), qualora l'amministrazione appaltante richieda, in variante dell'opera appaltata, lavori diversi da quelli considerati in contratto, per un importo di oltre un quinto a quello stabilito, la richiesta medesima non si correla ad un potere dell'amministrazione cui corrisponda un obbligo dell'appaltatore, e, pertanto, l'accordo fra le parti per l'esecuzione di tale variante (a mezzo di atto di sottomissione dell'appaltatore alla richiesta dell'amministrazione o di atto aggiuntivo) deve parificarsi a quello che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente.
A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 cod. civ., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.
Commentari • 2
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Leggi di più… - 2. Appalto in condominio: la guida completaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 1 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2013, n. 18438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18438 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25286-2008 proposto da:
IMPRESA SALVATORE RI (c.f. [...]), in persona del titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso l'avvocato MARCONE NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO (C.F. 82001150752), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato QUINTO PIETRO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 785/2007 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato NICOLA MARCONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato FAUSTO BUCCELLATO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l'inammissibilità dei motivi secondo, quarto e quinto;
in subordine rigetto di tutti i motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, con sentenza 29 gennaio 2004, accolse la domanda dell'impresa FE, appaltatrice dei lavori di costruzione dell'impianto irriguo NN in agro di Nardo, di condanna del Consorzio per la Bonifica di Arneo al pagamento di un importo revisionale (per lavori di ampliamento del comprensorio irriguo eseguiti in attuazione di una perizia di variante) calcolato dalla data dell'originario contratto di appalto (20 gennaio 1975), sul presupposto che l'atto di sottomissione del 14 ottobre 1977 non costituisse un nuovo contratto ma una mera integrazione di quello originario;
inoltre riconobbe all'impresa gli interessi per ritardato pagamento dei compensi dovuti (per rate di acconto e SAL) e gli interessi maturati successivamente. I predetti capi della sentenza del tribunale sono stati riformati dalla Corte di appello di Bari, con sentenza 4 dicembre 2007, che ha accolto l'appello del Consorzio. La corte ha ritenuto che, poiché i lavori che erano oggetto dell'atto di sottomissione superavano la misura del quinto dell'importo originario (L. 135.134.691 rispetto alle originarie L. 88.135.475), tale atto integrava un nuovo contratto, sicché il computo revisionale decorreva dalla data dell'atto di sottomissione e non da quella dell'originario contratto,
non rilevando ne' che l'impresa avesse manifestato la disponibilità all'esecuzione dei predetti lavori già in data 20 settembre 1976, nè che i lavori aggiuntivi fossero analoghi a quelli principali che erano oggetto del contratto originario. Inoltre la corte ha riformato il capo decisorio che aveva riconosciuto interessi da essa giudicati come anatocistici perché maturati D.P.R. n. 1063 del 1962, ex artt.35 e 36 sugli interessi scaduti.
L'impresa RR propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Il Consorzio resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nel primo motivo è censurata la decisione di fare decorrere il computo revisionale dalla data dell'atto di sottomissione anziché da quella dell'originario contratto, in violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 344, all. F, e del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 14 avendo la corte di merito erroneamente ravvisato il sorgere di un nuovo contratto nel dato aritmetico del superamento del quinto d'obbligo, senza considerare che i lavori aggiuntivi erano analoghi a quelli del contratto originario e così anche i prezzi applicati. 1.2.- Il motivo è infondato. La corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui "in tema di appalto pubblico ed in applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 344, all. F), e del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 14 qualora l'amministrazione appaltante richieda lavori diversi da quelli considerati in contratto, in variante dell'opera appaltata, per un importo di oltre un quinto a quello stabilito, la richiesta medesima non si correla ad un potere dell'amministrazione cui corrisponda un obbligo dell'appaltatore; pertanto, l'accordo fra le parti per l'esecuzione di tale variante (a mezzo di atto di sottomissione dell'appaltatore alla richiesta dell'amministrazione o di atto aggiuntivo) deve parificarsi a quello che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come un nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente" (Cass. n. 8094 del 2000, n. 13068 del 2003, n. 12416 del 2004). Ciò che rileva non è il dato inerente alla qualità o all'entità delle lavorazioni, ma solo quello quantitativo inerente al raffronto tra l'importo dei lavori stabilito in contratto e quello dei lavori richiesti dall'amministrazione. 2.- Nel secondo motivo la sentenza impugnata è censurata per omessa motivazione sul punto della omogeneità qualitativa dei lavori aggiuntivi rispetto a quelli originari, al fine di escludere la natura di contratto autonomo dell'atto di sottomissione. 2.1.- L'infondatezza del suddetto motivo - peraltro sprovvisto del necessario momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c. (ratione temporis applicabile nella fattispecie) - è diretta conseguenza della infondatezza di quello precedente.
3.- Nel terzo motivo si censura la decisione sulla decorrenza del computo revisionale che dovrebbe essere riconosciuta quantomeno dalla data del 20 settembre 1976 cui si fa risalire un diverso atto di sottomissione sottoscritto dalle parti. Nel quarto motivo, che va esaminato congiuntamente al terzo, la sentenza impugnata è censurata per omessa motivazione nella parte che avrebbe escluso la validità dell'atto di sottomissione del 20 settembre 1976, del quale quello del 4 ottobre 1977 sarebbe meramente ricognitivo.
3.1.- Entrambi i motivi sono infondati perché si basano su dati di fatto che non trovano riscontro nella sentenza impugnata. La corte del merito ha accertato in fatto che l'atto di sottomissione, rilevante ai fini della decorrenza del computo revisionale, risale al 14 ottobre 1977, mentre alla data del 20 settembre 1976 risulta soltanto una manifestazione di "disponibilità dell'impresa all'esecuzione dei lavori di cui alla prima variante" e non un valido atto di sottomissione sottoscritto da entrambe le parti. Inoltre la corte di appello ha giudicato la suddetta disponibilità manifestata dall'impresa "priva di valore" poiché l'autorizzazione all'aggiudicazione all'impresa RR fu data dalla Regione Puglia solo successivamente (in data 2 giugno 1977) e tale statuizione non è stata specificamente censurata.
4.- L'oggetto della censura esposta nel quinto motivo è la decisione relativa agli interessi, che avrebbe falsamente applicato gli artt.1283 e 1194 c.c., dell'art. 1219 c.c., comma 2, e della L. n. 741 del 1981, art. 4 poiché non avrebbe considerato che gli interessi maturati D.P.R. n. 1063 del 1962, ex artt. 35 e 36 una volta che l'Amministrazione abbia estinto il debito principale (per acconti e SAL), acquisterebbero a loro volta natura di sorte capitale e diverrebbero produttivi di ulteriori interessi.
4.1.- Il motivo è infondato, avendo la corte del merito fatto corretta applicazione del principio, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui "a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art.1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2" (Cass., sez. un., n. 9653 del 2001; n. 10680 del 2006). 5.- Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 6700,00, di cui Euro 6000,00 per compensi. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2013