Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 76/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. RE CI ………………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ……... Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione con provvedimento del 31.5.2024 a seguito delle note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 15.5.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via Belgrano n.4 presso lo studio dell'avv.to Mario Leone che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7.7.2022
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Imperia, Piazza Bianchi n.5 presso lo studio dell'avv.to Michele Ferrari che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...1. Pronunciare la separazione coniugale dei coniugi sig.ra
nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
Torino il 19.08.1966, entrambi già residenti in [...], ed ora il solo
in Imperia Via Vianelli 27, coniugati in Treasure Island FL (STATI UNITI CP_1
D'AMERICA) il 9.1.2001, trascritto presso lo Stato Civile del Comune di Imperia in data
9.1.2001, n.45, p.II, s.C, anno 2001; 2. Disporre che il figlio minore Persona_1 nato in [...] il [...] venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i
dr. RE CI 1
quali prenderanno di comune accordo le migliori decisioni nell'interesse del medesimo, che sarà collocato presso la madre in via Vianelli n 33, presso la casa già coniugale, che conseguentemente verrà assegnata alla madre, con tutto quanto ivi contenuto, arredi
e suppellettili;
3. Disporre che il marito versi quale contributo per il mantenimento della moglie, un assegno mensile pari ad euro 2.500,00 di cui, euro 1.300,00 per la sig.ra
ed euro 1.200,00 per il figlio, oltre al totale pagamento delle spese Parte_1 straordinarie ed alle utenze domestiche, della casa già coniugale, quali, acqua, luce, gas
e tassa spazzatura;
Inoltre, disporre che il sig. provveda al pagamento CP_1 integrale del mutuo gravante sulla casa già coniugale di via Vianelli n. 33 nonché quello di porzione di fabbricato ad uso civile abitazione sita in Comune di Domus De Maria
Viale Omero n.10, di proprietà esclusiva del sig. , sino alle relative scadenze, CP_1 esentando la sig.ra da ogni esborso in merito;
in via subordinata, disporre Parte_1 che il marito versi quale contributo mensile per il mantenimento della moglie la somma di Euro 2.000,00 omniacomprensiva nonché Euro 1.500,00 per il mantenimento del figlio minore sino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
… Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
per parte resistente: “...dichiarare la separazione personale dei coniugi, con affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con Persona_1 collocazione stabile del predetto presso il padre, con assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale di Imperia Via Vianelli n. 33, che si occuperà del mantenimento del predetto e del figlio maggiorenne , stabilendo nella misura meglio Persona_2 vista l'assegno per il contributo al mantenimento del figlio minore da porsi a carico dell'altro genitore;
nel caso in cui sia ritenuta preferibile la collocazione stabile del figlio minore presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, disporre che l'odierno convenuto, dato atto che si sta facendo e si farà carico in via esclusiva del mantenimento ordinario del figlio maggiorenne RE, versi alla moglie la somma di Euro 275,00, o quella meglio vista e ritenuta di giustizia, a titolo di contributo per il suo mantenimento, e la somma di Euro 400,00, o quella meglio vista e ritenuta di giustizia, per il mantenimento del figlio minore rigettando ogni R_ diversa domanda e quantificazione avversaria, con reiezione in particolare della richiesta dell'attrice di ripartizione e pagamento, a totale ed esclusivo carico del marito, delle spese straordinarie del figlio minore, nonché delle utenze domestiche della casa coniugale e delle rate mutuo relative all'immobile sito in Imperia in Via Vianelli n. 33, nulla ostando invece al pagamento integrale a carico integrale del marito delle rate mutuo gravanti sul fabbricato sito in Domus De Maria in Viale Omero n. 10, essendo la proprietà di quest'ultimo intestata solo al marito. Vinte le spese e gli onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario 15% e C.P.A.”;
per il pubblico Ministero: “…pronunciare la separazione tra i coniugi
[...]
”. Con ogni altro provvedimento consequenziale …” Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 17.1.2022 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Treasure Island FL (Stati Uniti d'America) in data 9.1.2001 (matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Imperia dell'anno 2001, n.45, parte II, serie C) con e che dall'unione sono nati i figli RE (23 anni, Controparte_1 essendo nato il [...]) e (18 anni, essendo nato il [...]), entrambi ormai R_ maggiorenni ma economicamente non indipendenti;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al
Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, per quanto ormai rileva attesa la maggiore età ormai raggiunta da entrambi i figli, che a dr. RE CI 2 n. 76/2022 R.G.A.C.C.
carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio (con essa R_ convivente) fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 1.300,00 mensili (oltre alle intere spese straordinarie ed accessorie) e che al medesimo titolo fosse riconosciuto in proprio favore un contributo di importo non inferiore ad € 1.000,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione, dall'altro – e per quanto ormai rileva - chiedeva assegnarsi in favore della moglie la casa coniugale e riconoscersi alla stessa, per il proprio mantenimento e per quello del figlio minore un assegno omnicomprensivo di importo non superiore ad € 500,00. R_
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per le udienze del 13.4.2022 e 9.5.2022 all'esito delle quali, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, assumeva con ordinanza in data 9.5.2022 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati e – per quanto ormai rileva in ragione della maggiore età raggiunta da entrambi i figli – assegnando alla ricorrente la casa coniugale, ponendo integralmente a carico del marito il mantenimento del figlio maggiorenne RE (con lui convivente) nonché un contributo al mantenimento del figlio (all'epoca R_ ancora minorenne) in misura pari ad € 600,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie). Poneva, altresì, a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 500,00 mensili. Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita attraverso il deposito di documenti (tra cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e Parte reddituale delle parti e le relazioni periodiche dei Servizi Consultoriali dell' di Imperia), l'interrogatorio formale di parte ricorrente e l'escussione di testi ( Tes_1
, e . Successivamente, con
[...] Tes_2 Testimone_3 provvedimento del 31.5.2024 a seguito delle note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 15.5.2024 e contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è Parte_1 fondato e deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto dagli stessi riferito nei rispettivi atti di costituzione e ribadito in sede di udienza presidenziale.
Nulla deve essere disposto dal Collegio avuto riguardo ad affidamento, collocazione e regime di visite del figlio avendo lo stesso medio tempore raggiunto la R_ maggiore età in corso di causa (in data 19.7.2024).
Passando a questo punto ad esaminare la situazione dei figli maggiorenni RE e se da un lato non risulta contestata la loro non ancora raggiunta indipendenza R_ economica, dall'altro deve prendersi atto di come il primo risulti ormai da tempo convivente con il padre (del resto nulla è stato richiesto dalla madre relativamente al suo mantenimento) mentre il secondo presso la madre fin dall'epoca della cessazione della convivenza tra le parti.
dr. RE CI 3 n. 76/2022 R.G.A.C.C.
Per tale ragione, peraltro in ossequio a quanto lo stesso resistente aveva richiesto nella propria comparsa di costituzione (salvo poi modificare sul punto la propria posizione in sede di precisazione delle conclusioni) deve essere disposta – così confermando il contenuto dell'ordinanza presidenziale del 9.5.2022 - l'assegnazione alla madre della casa coniugale sita in Imperia, Via Vianelli n.33, non solo apparendo certamente opportuno preservare l'ambiente domestico in favore del più giovane tra i figli (vale a dire , ma anche tenuto conto di come RE già da tempo abbia fissato in R_ prevalenza la propria residenza presso l'abitazione del padre, così di fatto
“spontaneamente” recidendo i propri legami con quella all'interno della quale era in precedenza vissuto e cresciuto.
Passando a questo punto ad esaminare le questioni economiche della causa di separazione, deve preliminarmente essere affrontata quella relativa al mantenimento dei figli maggiorenni, entrambi economicamente non indipendenti;
(18enne) R_ convivente con la madre ed RE (23enne) convivente con il padre (ovvero, per quanto risulterebbe dall'autocertificazione depositata in data 3.11.2023, forse abitando immobile da questi messogli a disposizione).
Orbene, quanto alla situazione economica di , lo stesso risulta Controparte_1 svolgere attività libero professionale di geometra ed avere importante patrimonio immobiliare (ben 17 unità) solo parzialmente messo a frutto, avendo dichiarato redditi pari ad € 22.130,00 nel 2018, € 30.415,00 nel 2019, € 37.039,00 nel 2020, € 22.852,00 nel 2021 ed € 83.549,00 nel 2022 (di cui € 9.803,00 nel 2018, € 18.252,00 nel 2019, € 24.873,00 nel 2020, € 10.751,00 nel 2021 ed € 71.416,00 nel 2022 relativi all'attività professionale); quanto precede avendo riferito – sulla scorta di bilancino (doc.61) – redditi per tale ultima attività pari ad € 27.973,55 nel 2023 cui dovrebbero aggiungersi, come di consueto negli anni precedenti ed al fine di valutare il reddito complessivo, circa
€ 12.000,00 derivanti dalla locazione di taluni degli immobili, sì da rappresentare un reddito lordo per tale ultimo anno – calcolato su base mensile – di circa € 3.330,00. Ai redditi di cui sopra deve poi aggiungersi la titolarità di quote di partecipazione in plurime società (40% della Russo Mario Autodemolizioni s.r.l., 50% della Tavole s.r.l., 33,3% della D.B. MEC s.r.l., 60% della MEC s.r.l.), alcune da lui stesso amministrate e che, seppure a suo dire improduttive di utili, rappresentano in ogni caso valore significativo valutabile ai fini de quo, oltre alla disponibilità liquide su c/c pari a circa € 78.000,00 oltre ad € 222.253,62 investiti in prodotti assicurativi e pensionistici (alla data del 3.11.2023). Quanto alle poste passive lo stesso non risulta gravato da canone di locazione (abitando immobile di proprietà), dovendo tuttavia corrispondere rate per il rimborso di mutui e/o finanziamenti per complessivi € 3.013,00 mensili.
Quanto, invece, a la stessa risulta sostanzialmente priva di Parte_1 occupazione (avendo riferito, nella propria autocertificazione, unicamente lo svolgimento di “lavoro occasionale di rappresentanza per vendita prodotti della panificazione” con redditi irrisori, pari ad € 80,00 mensili); quanto precede senza, tuttavia, essere gravata da canone di locazione (abitando unitamente al figlio la R_ casa coniugale ad essa assegnata ed il cui mutuo, pari ad € 1.750,00 mensili, risulta da sempre onorato dal marito) ed avendo disponibilità liquide su c/c pari a circa € 17.000,00 (così ridottesi alla data del 6.11.2023 quelle in precedenza indicate, nella precedente autocertificazione del 30.4.2022, in circa € 31.000,00) oltre ad € 12.500,00 circa in buoni postali.
Deve, tuttavia, aggiungersi come, sulla scorta di quanto dichiarato all'udienza del 14.11.2023 in sede di interrogatorio formale, essa svolga – sulla scorta di titolo abilitativo recentemente ottenuto e pur senza carattere di continuità – attività di massaggiatrice, percependo compensi stimabili in circa € 300,00-400,00 mensili (vds. dr. RE CI 4 n. 76/2022 R.G.A.C.C.
“…attualmente non svolgo una vera e propria attività lavorativa, ma per vivere cerco di arrangiarmi facendo dei massaggi a casa mia, in forma del tutto precaria. ADR. In precedenza, prima del Covid, lavoravo in una palestra come insegnante di spinning;
possibilità che però non si è ripresentata, anche perché alla mia età è difficile trovare occupazione in quel settore. Se mi va bene possono venire a fare massaggi 3 o 4 persone
a settimana, ma di solito ne vengono meno. Per ogni massaggio prendo 25 euro oppure 30 euro se il trattamento dura un'ora e mezza… Preciso che attualmente vengono comunque meno persone che nel periodo estivo nel quale c'è maggiore richiesta di trattamenti benessere…”); circostanza del resto riscontrata anche attraverso le dichiarazioni della teste (vds. “…quanto ai massaggi Testimone_3 ho saputo che la IG faceva questi trattamenti avendolo appreso dalla Parte_1 madre della stessa sulla spiaggia... I massaggi mi sono stati fatti a casa della Parte_1
e ho fatto una decina di trattamenti... I trattamenti li ho fatti nel periodo compreso tra settembre 2022 e gennaio 2023. Per ogni trattamento ho pagato la somma di 30 euro
…(omissis)… Ribadisco di non aver visto altre persone andare dalla IG Parte_1 per fare massaggi e non sono a conoscenza se e quante altre persone usufruiscano di tali trattamenti…”).
Né significativo rilievo, ai fini della situazione economica della ricorrente, può essere attribuito alla sua attuale relazione sentimentale con tale , certamente Persona_3 provata nella sua portata “affettiva”, ma senza che sia stata dimostrata tra loro un'effettiva convivenza che possa farne derivare un'utilità economica significativa ai fini de quo (vds. quanto riferito dagli stessi testimoni di parte resistente : Tes_4
“Conosco entrambe le parti in quanto ho un magazzino nello stesso palazzo in cui loro abitano in Via Vianelli n.33… So che la IG abita nel palazzo di Via Parte_1
Vianelli n.33 ma non so dire se abiti con qualcuno oppure da sola. Voglio precisare di essere stato interpellato dal se avessi visto uscire una persona dal palazzo ed CP_1 io ho individuato una persona che ho visto 2 o 3 volte. E' stato attraverso le confidenze del che ho appreso che questa persona avrebbe, a suo dire, una relazione con CP_1 la IG;
preciso, tuttavia, che io di questa persona non so nulla e neppure Parte_1 se le volte che l'ho vista sia andata dalla IG o da qualcun altro. ADR. Parte_1 Non l'ho mai visata insieme alla IG . ADR. Io mi reco presso il mio Parte_1 magazzino tutte le mattine...” e : “…non sono a conoscenza se la IG Tes_2
conviva o meno con qualcuno. ADR. La persona di nome che me l'ha Parte_1 Per_3 presentata fa il comandante di barca, ma non sono a conoscenza se abbia o meno una relazione sentimentale con la . ADR. si chiama di cognome. Parte_1 Per_3 Per_3
ADR. Non so dire dove abita la IG . Per quanto riguarda mi Parte_1 Per_3 risulta che abiti ad Imperia in Via La Rocca dove sono stato qualche mese addietro quando lui ha comprato un quadro…”)
Da ultimo, pur preso atto di una situazione patrimoniale e reddituale di CP_1
nettamente migliore rispetto a quella di a , deve,
[...] Parte_1 tuttavia, essere sottolineato come, avuto riguardo a quest'ultima, relativamente alla sua capacità di contribuire al mantenimento della prole così come alla necessità di ottenere in proprio favore ed al medesimo titolo un contributo da parte del marito, possa e debba essere positivamente valutata anche la sua potenziale capacità di produzione di reddito, da ritenersi ancora significativamente mantenuta in ragione dell'età (57 anni), delle condizioni di salute così come delle pregresse esperienze lavorative;
quanto sopra in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent.
22.3.2023, n.8254: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro proficuo, valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, è costituita dalla effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo
dr. RE CI 5 n. 76/2022 R.G.A.C.C.
mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche…” e Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Tutto ciò premesso, preso atto di come lo stesso ricorrente si sia reso disponibile – nelle proprie conclusioni – all'integrale mantenimento “ordinario” del figlio RE, deve disporsi in conformità a tale richiesta, salvo in ogni caso prevedere un contributo della madre, in proporzione ai propri redditi ed oltreché in forma diretta per i periodi di eventuale permanenza del figlio presso di sé, anche alle spese straordinarie ed accessorie riguardanti lo stesso (meglio dettagliate in dispositivo); partecipazione che, allo stato, si ritiene di poter determinare nella misura del 20%. Quanto, invece, al contributo paterno al mantenimento del figlio convivente con la madre, ritiene il Collegio di R_ doverlo fissare - così confermando quanto già stabilito nella fase presidenziale dell'odierno giudizio - in misura pari ad € 600,00 mensili, cui deve aggiungersi l'80% delle spese straordinarie ed accessorie (così come già stabilito per il fratello RE).
Tali previsioni, se da un lato risultano del tutto compatibili con la ritenuta capacità reddituale del resistente, dall'altro appaiono adeguate – in uno con il contributo in forma diretta richiesto alla madre – a garantire ai figli maggiorenni il mantenimento nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c.
In aggiunta a quanto sopra ed attesa la deteriore situazione economica della madre deve altresì disporsi che venga dalla stessa interamente percepito, fino a quando ne avrà diritto (il compimento del 21° anno di età), l'assegno unico universale per il figlio R_
Passando a questo punto ad esaminare la domanda avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere in proprio favore contributo al mantenimento, se da un lato deve essere ricordato come, in termini di diritto, nel giudizio di separazione esso continui ad assolvere la funzione di garantire - al coniuge più debole ed in assenza di suoi mezzi adeguati - la possibilità di mantenere un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di convivenza (vds. Cass., sez.1, ord. 12.12.2023, n. 34728: “…la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza
dr. RE CI 6 n. 76/2022 R.G.A.C.C.
materiale; il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno…”), dall'altro non deve essere trascurato come ai fini dell'art. 156 c.c. debba essere tenuta in considerazione anche la già sopra ricordata potenziale capacità di produzione di reddito così come l'obbligo gravante su ciascuna delle parti di adoperarsi, con diligenza e secondo le proprie possibilità, al fine di ottenere, attraverso il reperimento di attività lavorativa adeguatamente remunerata, un'effettiva indipendenza economica.
Ed è per le superiori ragioni che, pur permanendo i presupposti utili a riconoscere in favore della ricorrente un contributo al mantenimento, lo stesso deve essere contenuto in misura significativamente inferiore a quanto da essa richiesto (e che effettivamente potrebbe, in astratto, ex se garantirle il medesimo tenore di vita in precedenza goduto), unicamente confermando quello pari ad € 500,00 mensili già riconosciuto nella fase presidenziale;
quanto precede dovendo la stessa essere invitata, ancora avendone le possibilità, a mettere a frutto la propria potenziale capacità di produzione di reddito che, una volta soddisfatte le proprie esigenze primarie possa, in uno con il contributo proveniente dal ricorrente, permetterle di conservare un tenore di vita non dissimile rispetto al precedente.
Del resto ed avuto riguardo alla capacità contributiva del resistente, non deve dimenticarsi come oltre all'importo dei due assegni come sopra determinati (complessivamente ammontati ad € 1.100,00 mensili oltre alla quota parte di propria competenza delle spese straordinarie per i figli), egli dovrà continuare a farsi carico non solo dell'integrale mantenimento ordinario del figlio RE, ma anche – come fino ad oggi avvenuto - dell'integrale pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata alla moglie (€ 1.750,00 mensili).
In ragione della natura del contenzioso e del contenuto della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
19.8.1966 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_1 in matrimonio in Treasure Island FL (Stati Uniti d'America) in data 9.1.2001 (matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Imperia dell'anno 2001, n.45, parte II, serie C); 2) pone a carico del padre l'obbligo di provvedere integralmente al mantenimento
“ordinario” del figlio RE, maggiorenne ma economicamente non indipendente, con sé convivente;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento “ordinario” del figlio maggiorenne ma economicamente non indipendente, R_ mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 600,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella misura del 20% le spese straordinarie ed accessorie riguardanti i figli RE e R_ così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso
dr. RE CI 7 n. 76/2022 R.G.A.C.C.
strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) computer portatili o altri supporti informatici;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per il figlio R_
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della moglie mediante versamento di un assegno Parte_1 mensile dell'importo di € 500,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Imperia, il 4.1.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. RE CI)
dr. RE CI 8