Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/04/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
1954/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1954/2021 r.g.a.c. avente ad oggetto scioglimento comunione ordinaria
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F ) Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Virgilio n°96 presso lo studio dell'Avv.
Gaetano Vivo che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTRICE
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Luigi Di Liegro 9/A C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa C.F._2
Buondonno in virtù di mandato in atti e con essa elettivamente domiciliato in Castellammare di
Stabia alla trav. Fondo d'Orto 60
CONVENUTO
CONCLUSIONI come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione di udienza del 30.09.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentir così provvedere: 1) accertare e dichiarare che la sig.ra ed il sig. Parte_1
sono comproprietari dell'immobile sito in Pompei (NA) alla Via Mons. Luigi Di CP_1
Liegro n. 9/A, fabbricato 3A lotto 3, identificato al catasto fabbricati del Comune di Pompei al foglio 12, particella 1694, sub 167, ciascuno nella misura del 50% dell'intero; 2) disporre ex art. 1111 c.c. lo scioglimento della comunione e, mediante consulenza tecnica di ufficio, quantificare il
1
3) accertare e dichiarare che il sig. occupa e possiede in via esclusiva l'immobile sito in Pompei (NA) alla Via CP_1
Mons. Luigi Di Liegro n. 9/A, fabbricato 3A lotto 3, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Pompei al foglio 12, particella 1694, sub 167, a far data dal giugno 2014 escludendo da detto possesso la comproprietaria sig.ra e per l'effetto condannare il sig. Parte_1 CP_1 al pagamento in favore della sig.ra per il possesso esclusivo dell'immobile a Parte_1
partire dal giugno 2014, di un giusto indennizzo e/o risarcimento per detta occupazione, a far data dal giugno 2014 nella misura pari ad € 250,00 mensili (ovvero il 50% dell'importo di € 500,00 mensili) ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà determinata anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si richiede;
4) in mancanza di contestazione della domanda, porre le spese e competenze dello scioglimento della comunione, oltre spese generali, a carico della massa. In caso di opposizione porre le spese di causa a carico dell'opponente.
L'attrice a sostegno della domanda deduceva di essere comproprietaria, unitamente al convenuto, per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile sito in Pompei (NA) alla Via Mons. Luigi Di Liegro n.
9/A, fabbricato 3A lotto 3, per averlo acquistato per notaio dott. del 27 dicembre Persona_1
2004, repertorio n. 171708, raccolta n. 11593; che si trattava di un appartamento posto al piano primo della scala A, distinto con il numero interno 5, composto di 2,5 vani catastali ed è identificato nel catasto fabbricati del Comune di Pompei al foglio 12, particella 1694, sub 167; che tale immobile veniva acquistato in comproprietà, nella misura del 50% ciascuno, e che successivamente all'acquisto dell'immobile, nel maggio del 2005, contraeva matrimonio con il;
che la casa CP_1 veniva adibita a residenza coniugale;
che all'esito del procedimento di separazione giudiziale instaurato, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 264/2018 dichiarava la separazione dei coniugi e, per quel che rileva in questa sede, rigettava le reciproche domande di assegnazione della casa familiare;
che, all'uopo, il Tribunale precisava che sin dal giugno 2014 l'immobile in questione non era più adibito a casa coniugale, bensì nella disponibilità e nel possesso esclusivo del sig. CP_1
che lo occupava;
che fallito ogni tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia,
[...]
era suo interesse procedere alla scioglimento della comunione pro indiviso del diritto di proprietà sull'immobile innanzi richiamato, con il riconoscimento della quota spettante a ciascun comproprietario nella misura del 50% dell'intero, oltre il riconoscimento ed il pagamento dell'indennità per l'occupazione esclusiva da parte del sig. a far data dallo scioglimento della CP_1
comunione legale sul bene.
2 Instauratosi il contraddittorio si costituiva tempestivamente in giudizio , il quale CP_1
aderiva alla domanda di scioglimento della comunione del bene comune, chiedendone l'assegnazione in suo favore.
Tuttavia il convenuto allegava che la domanda attorea era disancorata dal dato fattuale e giuridico atteso che la sig.ra insisteva per chiedere il corrispettivo del valore di quota ad Parte_1 essa, in atti intestata, del tutto disattendendo però l'aspetto contabile – economico - giuridico oltre che morale delle spese sostenute - per l'acquisto prima e per la gestione dopo- del bene in comproprietà; che, al di là dell'intestazione in comproprietà del bene, lo scioglimento di comunione dei diritti di proprietà su di esso ed in ogni caso la formazione delle quote ed in ogni caso la costituzione della massa a dividersi intesa nell'eccezione attiva e passiva- non poteva non tener conto che il bene era stato acquistato prima del matrimonio con somme versate dal solo CP_1
e non poteva non tener conto dell'esposizione finanziaria sostenuta dallo stesso per
[...]
estinguere il mutuo, non avendo affatto partecipato la sig.ra al pagamento del Parte_1
prezzo di acquisto ed alla restituzione della somma mutuata e dei rispettivi interessi.
Dunque , nell'aderire alla avversa volontà di scioglimento di comunione, in prima CP_1 istanza chiedeva accertarsi che l'immobile– oggetto di scioglimento di comunione- era di sua esclusiva proprietà in quanto acquistato, prima del matrimonio, con denaro esclusivamente proprio,
e solo fiduciariamente cointestato alla a cui era sentimentalmente legato e con cui Parte_1
contraeva matrimonio in data 29.05.2005.
Pertanto il convenuto chiedeva in via riconvenzionale di: a) dichiarare simulata o fiduciaria l' intestazione dei diritti in comproprietà del bene de quo in favore della sig.ra come Parte_1
indicata in atto pubblico di compravendita del 27.12.2004 per notaio repertorio n. Persona_1
171708, raccolta n. 11593, avendo il sig. versato interamente ed esclusivamente il CP_1 prezzo di acquisto del bene cointestato e ripetuto interamente ed esclusivamente l'importo erogato in finanziamento per l'acquisto dell'immobile ed i rispettivi interessi di mutuo alla banca mutuante, non avendo partecipato la sig.ra ad alcun esborso economico per l'acquisto, prima Parte_1 del matrimonio, del bene comune, e per l'effetto accertare e dichiarare in via esclusiva il diritto di proprietà sul bene in scioglimento, in favore del sig. con le consequenziali CP_1
statuizioni di legge;
b) in via subordinata qualora il Tribunale ritenesse la cointestazione dell'immobile in comproprietà per atto pubblico per notaio del 27.12.2004 Persona_1
repertorio n. 171708, raccolta n. 11593, atto di donazione indiretta del sig. in favore CP_1
della sig.ra in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale, dichiarare Parte_1
la revoca della donazione indiretta effettuata dal sig. in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
nell'emarginato atto pubblico del 27.12.2004, per grave ingiuria nei confronti del sig.
[...]
3 a seguito ed in ragione della condotta della predetta sia in costanza di matrimonio CP_1
sia in regime di separazione;
in via subordinata accogliere la domanda riconvenzionale dispiegata dal di ripetizione delle somme versate in conto del bene in comproprietà chiedendo CP_1 giudizialmente accertare e dichiarare 1. che il prezzo di acquisto dell'immobile in comproprietà dei sigg.ri e sia stato interamente versato dal solo sig. CP_1 Parte_1 CP_1 prima del matrimonio;
2. che la somma mutuata per l'acquisto del bene in comune - giusto contratto di mutuo n. 04/145348, sottoscritto prima del matrimonio, in data 27.01.2004 dai sigg.ri CP_1
e - sia stata restituita alla banca mutuante dal solo sig. per
[...] Parte_1 CP_1 gli importi di € 50.000,00 di somma mutuata ed € 50.000,00 di interessi giusto il pagamento per la durata di 15 anni di n. 180 rate mensili come da piano di ammortamento delle quote capitali allegato al suddetto contratto di mutuo;
3. che le spese di gestione del bene comune ( oneri condominiali - ordinari e straordinari -ecc ) sono stati sostenuti solo ed esclusivamente dal sig. ed in CP_1
accoglimento, ai fini della formazione della massa a dividersi, si chiede- previa quantificazione del valore del bene de quo- detrarre dal valore del bene la somma di € 174.811,00 oltre interessi ( salvo errori e /o omissioni) in riconoscimento del diritto di ripetizione del sig. delle spese CP_1 anticipate per l'acquisto del bene comune, oltre che delle spese di gestione del bene, determinare dal saldo la quota di ciascun comproprietario, assegnare l'immobile de quo al sig. CP_1
con conguaglio – se dovuto- della quota in favore dell'altra comproprietaria, come per legge, ponendo le spese di divisione a carico della sig.ra in ragione del comportamento Parte_1
della stessa - stragiudiziale prima (in sede di mediazione) e giudiziale poi;
rigettare la domanda di indennità di occupazione per le ragioni tutte, di merito e di diritto, esposte in atti.
In particolare in ordine all'acquisto del bene il convenuto deduceva che con contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 15.09.2004 con la del l.r.p.t lo stesso Controparte_2 prometteva di acquistare l'immobile oggetto del presente giudizio di scioglimento al prezzo convenuto di € 120.000,00 oltre iva che prometteva di versare con le seguenti modalità € 50.000 al momento della stipula del compromesso € 20.000,00 entro il 30.11.2004 € 50.000 alla stipula del rogito pubblico, modalità che venivano puntualmente osservate, anzi il prezzo di acquisto del bene, veniva interamente versato dal solo sig. prima della stipula del rogito pubblico di CP_1 compravendita a mezzo - n. 9 assegni a firma di per l'importo totale di € 74.811,00. CP_1
- n.1 assegno circolare emesso dalla Banca Woolwich di € 49.492,60 di erogazione del mutuo, per un totale di € 124.800,00 come da fattura n. 07/2004 del 28.12.2004 emessa dalla società venditrice che corrisposto alla società venditrice il prezzo di acquisto dell'immobile- come Controparte_2
risulta da atto pubblico- in data 27.12.2004 comparivano dinanzi il notaio dott. i Persona_1
sigg.rri e che, intestavano in comproprietà immobile sito in CP_1 Parte_1
4 Pompei (NA) alla via Mons. Luigi di Liegro n. 9/A fabbricato 3° lotto 3, posto al piano primo della scala A, distinto con il numero int. 5, composto di 2,5 vani catastali ed identificato nel catasto fabbricati del comune di Pompei al foglio 12, particella 1694, sub. 167 che per finanziare l'acquisto dell'immobile il sig. , non disponendo dell'intera somma, sottoscriveva con la sig.ra CP_1 contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per la somma di € 50.000,00 ed € Parte_1
50.000,00 di interessi per la durata di 15 anni per un totale di n. 180 rate mensile a scadere il 1 gennaio 2020 con piano di ammortamento delle quote capitali allegato a contratto n. 04/145348; che la somma mutuata per l'acquisto, di € 49.492,60, veniva interamente versata dal sig. CP_1 alla società venditrice a mezzo assegno circolare, unitamente alla somma di € 74.811,00 già in sua disponibilità e trasmessa a mezzo assegni bancari a sua firma;
che, i ratei di pagamento della somma mutuata venivano tutti pagati dal sig. che estingueva il finanziamento con la CP_1
Banca Woolwich pagando n. 180 rate a decorrere dal 01.02.2005 al 01.01. 2020 come da documentazione offerta in prova ad essa versando, in corrispettivo dell'importo erogato in credito,
l'importo di € 100.000,00 come da piano di ammortamento delle quote capitali allegato a contratto n. 04/145348.
Ancora il convenuto deduceva che il rapporto di coniugio da cui nasceva anche un figlio PE
, entrava in crisi a causa della condotta gravemente violativa dei doveri coniugali da parte
[...]
della sig.ra che difatti ben vero nel mese di giugno 2014 si determinava a lasciare Parte_1
l'immobile intanto destinato alla casa coniugale oltre che il coniuge;
che, pertanto, CP_1
in assenza di alcun contributo economico al pagamento del prezzo da parte della stessa, in via subordinata, l'intestazione dei diritti di comproprietà sull'immobile de quo in favore della stessa si configura, in assenza di causale, quale donazione indiretta del verso la;
che che in CP_1 Pt_1
data 03.07.2015 veniva notificato al sig. , a mezzo posta, libello a istanza del coniuge CP_1
depositato dinnanzi il Tribunale Ecclesiastico per la Campania per la declaratoria Parte_1 di nullità del matrimonio contratto in data 29.05.2005 ex can. 1097 2, CDC : errore dell'attrice su qualità del convenuto intesa in maniera diretta e principale, procedimento ancora pendente;
che la sig.ra riportava condanna con sentenza di prime cure n. 1243/19 depositata in data Parte_1
24.07.2019 dal Tribunale di Torre Annunziata -nel procedimento penale contrassegnato da RGNR
456/17 in ordine al reato p.e.p. dagli artt.582, 585 comma 1 e 2, 577 comma 2 c.p. perpetrato avverso il sig. ; che la sentenza appellata dall'imputata veniva confermata dalla Corte CP_1
di Appello di Napoli.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., in sede di prima memoria l'attrice contestava che il prezzo di acquisto del bene fosse stato pagato interamente dal convenuto, che vi fosse un'intestazione fittizia dello stesso, che tramite l'acquisto fosse stata posta in essere una donazione
5 indiretta in suo favore;
deduceva altresì di aver partecipato alla spese di gestione del bene, quanto meno sino alla data del giugno 2014, quando il sig. aveva occupato in via esclusiva CP_1
l'immobile, impedendone il pari utilizzo.
Disposta ctu per la stima del bene, tentata vanamente la conciliazione della lite tra le parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 30.09.2024, sostituita da deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni Preliminari
La domanda attorea è procedibile, in quanto risulta ritualmente esperito dalle parti il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria in materia di successione e di diritti reali (cfr verbale negativo di mediazione del 17.12.2019 allegato alla produzione attorea).
Sempre in rito deve osservarsi che la domanda di divisione non risulta essere stata trascritta come prescrive l'art. 2646, co. 2, c.c. nè risulta depositata in atti relazione ipocatastale sul bene ai fini della verifica di eventuali iscrizioni/trascrizioni pregiudizievoli sul bene.
Tuttavia si evidenzia che la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma configura un onere che i compartecipi debbono assolvere “se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti”
(Cass. n. 4703/1981; n. 4330/1986) e - si aggiunge - anche al fine di tutelare l'eventuale assegnatario del bene in caso di attribuzione o di vendita all'asta.
Sempre in via preliminare si rileva che le domande riconvenzionali spiegate dal convenuto sono ammissibili in quanto quest'ultimo si è tempestivamente costituito in giudizio in data 21.06.2021 entro venti giorni prima della data di udienza fissata in citazione, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
Merito.
Per ragioni di ordine logico giuridico vanno previamente esaminate le domande riconvenzionali spiegate dal convenuto di accertamento dell'intestazione fittizia del bene tra le parti, ed in via subordinata di accertamento di una donazione indiretta da parte del in favore della e CP_1 Pt_1
conseguente revoca della stessa per ingratitudine.
La prima delle predette domande è infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Il convenuto , nell'aderire alla avversa volontà di scioglimento di comunione, in CP_1 prima istanza chiede accertarsi che l'immobile– oggetto di scioglimento di comunione- è di sua esclusiva proprietà in quanto acquistato, prima del matrimonio, con denaro esclusivamente proprio,
6 e solo fiduciariamente cointestato a a cui era sentimentalmente legato e con cui Parte_1
contraeva matrimonio in data 29.05.2005.
L'art. 1414 c.c., vuole che tra le parti non produca effetto il contratto simulato ma che abbia effetto il contratto dissimulato purché ne sussistano i requisiti di forma e di sostanza.
In merito si osserva che in tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 cod. civ., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato (cfr Cassazione civile sez. VI, 02/07/2015, n.13634).
Nella fattispecie pacifico che non si versa in ipotesi di simulazione assoluta, in assenza di controdichiarazione scritta attestante il contrario, non è possibile provare diversamente che la volontà delle parti fosse quella di far conseguire l'acquisto del bene al solo . CP_1
In via subordinata il convenuto assume che l'intestazione dei diritti di comproprietà sull'immobile in oggetto in favore della , configura una donazione indiretta a favore della moglie, avendo Pt_1 egli solo versato l'intero prezzo di acquisto del bene.
Sicchè previo accertamento della natura di donazione indiretta dell'atto di compravendita in oggetto ne chiede la revoca per ingratitudine.
Si premette in diritto che può dirsi ormai pacifico che “in caso di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ma con intestazione ad altro soggetto che il disponente stesso abbia inteso beneficiare, la vendita costituisce un mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario, per cui si ha donazione indiretta non già del danaro ma dell'immobile, poiché quest'ultimo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario” (cfr Cass. civ. sez. II – 21 maggio 2020, n. 9379).
Dunque la formale intestazione anche in quota ad un altro soggetto di un bene immobile acquistato con denaro dell'altro configura una donazione indiretta dell'immobile stesso e, pertanto, l'acquisto
è revocabile solo in caso di ingratitudine (cfr Cassazione civile sez. VI, 10/05/2022, n.14740).
Ciò detto, nel caso in esame, si osserva che anche qualora si fosse in presenza di una donazione indiretta, come allegato dal convenuto e contestato dall'attrice, nondimeno non vi è alcuna prova, nè invero compiuta allegazione, di una delle ragioni indicate dall'art. 801 c.c. alla luce delle quali la stessa dovrebbe essere revocata per ingratitudine.
Ai fini della revoca di una donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave deve manifestarsi con un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla sua dignità. L'ingiuria deve essere espressione di un'avversione profonda e radicata verso il donante. Il
7 comportamento del donatario deve essere valutato non solo in termini oggettivi, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante e nel suo contrasto con il senso comune di riconoscenza che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra donatario e donante.
La revoca per ingratitudine richiede, quindi, un comportamento che susciti la ripugnanza della coscienza sociale (Cassazione civile sez. II, 12/02/2024, n.3811).
Nella fattispecie la domanda è carente di allegazioni in tal senso, non integrando ingiuria grave nè
l'introduzione del giudizio di separazione, nè tantomeno di accertamento di nullità del matrimonio innanzi al Tribunale ecclesiastico, e nulla risultando in atti in ordine alla condanna subita in sede penale dalla in ordine al reato p.e.p. dagli artt.582, 585 comma 1 e 2, 577 comma 2 c.p. Pt_1
perpetrato avverso il sig. , non essendo stata allegata la richiamata sentenza, ma il CP_1
solo dispositivo dal quale nulla si desume sul capo di imputazione (cfr documentazione allegata all'atto di citazione, dispositivo di sentenza penale datato 15.05.2019).
Ne discende che anche tale domanda riconvenzionale va rigettata.
Ciò posto si evidenzia che in forza del titolo di acquisto in atti, la comunione tra e Parte_1
sul bene oggetto della domanda di divisione, è a parti uguali, e tale resta qualunque CP_1
sia stata la misura del rispettivo esborso ad opera delle parti.
Sicchè non appare rilevante ai fini della decisione della lite accertare se il titolo di acquisto in favore dell'attrice sia integrato da una donazione indiretta, in quanto a fronte della chiara precisazione nel contratto di compravendita che le parti acquistano il bene in pari misura, quand'anche risultasse dal negozio (il che nella fattispecie non è) che uno dei partecipanti ha sborsato una somma maggiore, colui che ha pagato di più vanterebbe soltanto un diritto di credito verso l'altro (cfr contratto di compravendita per Notaio allegato all'atto di citazione). Per_1
Tuttavia nella fattispecie, alla luce della stessa prospettazione difensiva del , il maggior o CP_1 esclusivo apporto economico nell'acquisto del bene è stato dettato da spirito di liberalità il chè rende a priori superflua la verifica dei fatti dedotti, e cioè del maggiore esclusivo esborso economico e persino del pagamento delle rate di mutuo, risultando peraltro pacifico che a partire dalla cessazione della convivenza vi ha provveduto il solo convenuto (al riguardo vengono in rilievo i principi applicabili in tema di solidarietà passiva, per cui l'obbligazione solidale, se non risulta diversamente, si divide nei rapporti interni fra condebitori in parti eguali;
pertanto, il coobbligato che abbia pagato l'intero, è titolare, salvo prova contraria a carico dell'altro condebitore, del diritto di ripetere da quest'ultimo la metà di quanto pagato al comune creditore cfr Cass. n. 188/1966).
Dunque va disattesa la pretesa del convenuto di vedersi attribuire una quota maggiore del bene, ovvero di detrarre dal valore della quota in comproprietà della quanto dallo stesso pagato Pt_1
8 in più per l'acquisto del bene, salvo quanto di seguito osservato in relazione all'estinzione del mutuo per il periodo successivo alla cessazione della convivenza tra i coniugi.
Tanto chiarito la domanda di scioglimento della comunione proposta dall'attrice ed alla quale invero ha aderito anche il convenuto è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La legittimazione attiva e passiva delle parti quali comproprietarie in pari quota del bene immobile sito in Pompei (NA) alla Via Mons. Luigi Di Liegro n. 9/A, fabbricato 3A lotto 3 è provata per tabulas (cfr titolo di acquisto del bene allegato alla produzione attorea).
Il ctu nominato in corso di causa, individuato e descritto il bene secondo il titolo di provenienza, ha concluso per l'impossibilità di pervenire alla divisione dell'immobile in due quote uguali.
Delle risultanze di tale indagine occorre dare brevemente cognizione per esporre la valutazione finale espressa dal C.T.U, che appare condivisibile dal Tribunale, per le ragioni che si andranno ad esporre nel prosieguo della motivazione.
Preliminarmente il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito la provenienza e la consistenza del bene rientrante nella comunione, evidenziando lo stesso fa parte di un complesso immobiliare costituito da svariate unità abitative suddiviso in scale situato in Pompei alla Via Mons. Luigi di Liegro n. 9/A ubicato al piano primo del fabbricato condominiale 3/A lato B;
che nello specifico l'unità immobiliare oggetto di causa, si trova al primo piano, e si compone da un ingresso, corridoio, cucina- soggiorno, camera da letto matrimoniale, camera da letto secondaria, bagno, e balcone che affaccia su cortile comune;
che il fabbricato condominiale è composto da 7 piani fuori terra ed uno seminterrato i quali risultano tutti collegati da una scala interna ubicata nella zona Nord del fabbricato;
l'unità immobiliare oggetto di valutazione, è sita in una zona semi centrale del Comune di Pompei.
Indi il ctu, non evidenziando criticità in ordine alla commerciabilità del cespite, ne ha stimato il valore in euro 114.474,38, precisando di essersi avvalso di due criteri di valutazione: e precisamente di aver fatto riferimento ad un metodo di stima sintetica che fa riferimento alle quotazioni OMI ed indagini di mercato, e ad una stima analitica per capitalizzazione dei redditi. Il parametro usato è stato il mq. (cfr relazione depositata in data 04.07.2023).
Il ctu ha altresì determinato il valore locativo dell'immobile in euro € 350,00 mensili stimando l'indennità di occupazione relativa all'immobile oggetto di contenzioso a partire dal giugno 2014 fino all'attualità è pari a: € 30.351,35 (Canone di affitto mensile anticipato ordinario rilevato in zona per beni simili oggetto di stima : € 350,00 ; Saggio di interesse bancario 3%; Tempo di produzione dei frutti :data di richiesta del quesito (giugno 2014 fino all'attualità) anni 9; Spese a detrarre 30%cfr pagg. -16 ctu).
9 In sede di replica alle note controdeduttive pervenute solo da parte convenuta il ctu ha confermato le rassegnate conclusioni.
Posto che nessuna delle parti ha contestato le conclusioni del ctu in ordine alla non comoda divisibilità del bene, non si ravvisano motivi per discostarsi dalle conclusioni dello stesso anche in ordine alla stima del cespite, in quanto le contestazioni alla stima del ctu (avuto riguardo al diverso valore di mercato del bene) oltre ad apparire prive di supporto probatorio e carenti sul piano argomentativo, appaiono smentite dalla lettura dell'elaborato peritale ove si dà evidenza della puntuale valutazione delle concrete condizioni dell'immobile, e peraltro la stima effettuata dal ctu non si discosta molto dall'originario corrispettivo di acquisto del bene.
E' opportuno richiamare l'art.1116 cod. civ. che dispone l'applicazione alle divisioni non ereditarie della normativa di cui all'art. 713 e ss. del cod. civ. non in contrasto con le disposizioni generali.
L'art. 718 c.c. che, in tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, specifica come ciascun coerede abbia il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c.; tale principio trova però deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Corte di Cassazione n. 25888/2016)
Pertanto, nella fattispecie in esame, i principi sopra richiamati, nonché alle peculiarità del cespite in comunione, non consentono di ritenere divisibile il bene su cui insiste la comunione di cui si chiede lo scioglimento.
Orbene, considerata l'indivisibilità del bene comune in diritto si osserva che, ove il C.T.U. non ritenga possibile addivenire alla formazione di un comodo progetto di divisione, l'art. 720 c.c. prevede diverse possibilità, tra cui quella di una richiesta di attribuzione da parte di uno o più condividenti congiuntamente.
Parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha richiesto l'attribuzione dell'intero bene ai sensi dell'art. 720 c.c., offrendosi di corrispondere, all'attrice, un conguaglio in denaro.
L'attrice in citazione posta l'indivisibilità del cespite ne chiedeva la vendita, e solo all'udienza del
04.12.2024 formulava una espressa domanda di attribuzione del bene ai sensi dell'art. 720 c.c., reiterata in sede di precisione delle conclusioni.
10 Non è revocabile in dubbio che l'istanza di attribuzione di immobili non divisibili, di cui all'articolo 720 c.c., è ammissibile anche se formulata nel corso del giudizio, non essendo qualificabile come domanda autonoma, poiché si inserisce nell'ambito del già proposto giudizio di divisione con la funzione di veicolarne uno dei possibili esiti , legato alla condizione fattuale della infrazionabilità del bene in natura, e di evitare la vendita, che rappresenta l'extrema ratio prevista dal legislatore.
In merito si osserva che la S.C. ha ripetutamente affermato che nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano eguali e non soccorra quindi l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente "avente diritto alla quota maggiore"), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente al quale assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass. 19/3/2003 n. 4013; Cass. 13/5/2010 n. 11641; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 16376 del 17/07/2014). In ogni caso, quindi, il giudice ha il potere discrezionale di derogare dal criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (Cass. 22663/2015); ciò può avvenire anche alla luce dell'interesse personale prevalente dell'assegnatario, privo di un'unità immobiliare da destinare a casa familiare, a differenza del titolare della quota maggiore (Cass. 24053/2008). Anche ove possa ravvisarsi la concreta ricorrenza di interessi familiari o morali, l'attribuzione dell'immobile non divisibile può essere effettuata anche a beneficio di chi non sia titolare della quota maggiore del bene indiviso (Trib.
Massa 17.9.2014).
Orbene nella fattispecie ad avviso del giudicante è da preferire la domanda di attribuzione formulata dal convenuto per le seguenti ragioni: è pacifico tra le parti che il è rimasto nel possesso del CP_1 bene al termine della convivenza tra i coniugi, a tutt'oggi domicilia presso il cespite in oggetto, ha completato da solo il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto, ha fin dall'inizio della lite manifestato il suo interesse all'attribuzione del bene.
Pertanto alla luce del principio secondo cui la vendita del bene rappresenta l'extrema ratio, va accolta la richiesta del convenuto di assegnazione del bene.
11 Tuttavia, l'attributario dovrà corrispondere all'attrice adeguato conguaglio commisurato al valore delle rispettive quote di proprietà del bene. In particolare, prendendo le mosse dal valore di stima attribuito dal c.t.u. all'immobile (euro 114.474,38), dovrà corrispondere a titolo di CP_1 conguaglio l'importo di euro € 57.237,19 in favore del condividente non attributario.
Su tale importo, devono essere corrisposti gli interessi legali (Cass. 2000/9659; 2004/2483;
2004/12818).
In tema di divisione giudiziale, il conguaglio dovuto dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore (da determinarsi con riferimento al valore del bene al momento della decisione della causa di divisione), che deve essere rivalutato se e nei limiti in cui la svalutazione si sia tradotta in una eventuale lievitazione del prezzo di mercato del bene;
su tale somma decorrono gli interessi legali dal momento in cui l'assegnatario è tenuto al versamento
(Cassazione civile, sez. II, 30 maggio 2007, n. 12702). Nel caso di specie, poiché la stima del bene può ritenersi già effettuata all'attualità ( la CTU è stata depositata nel 2023), sull'importo di euro
57.237,19 (equivalente alla differenza tra il complessivo valore del compendio da dividersi e la quota di 1/2 di spettanza dell'assegnatario) andranno calcolati i soli interessi nella misura legale dal deposito della presente sentenza.
Va, infine esaminata la domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile oggetto di lite.
La domanda di condanna va decisa secondo quanto disposto dall'art. 1102 cc.
In tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari. Diverso regime rispetto all'uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 c.c.). Perché sia ravvisabile un atto illecito e perciò un danno risarcibile, dunque, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri. Quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta
12 illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (arg. da Cass.
Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424; Cass. Sez. 2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388).
Viceversa, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n.
2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).
Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una “indennità” per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. (dal che genera un “danno”), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista), né altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (cfr Cass. 26068/2017; Cass. Sez. 2,
12/03/2019, n. 7019, non massimata;
Cass. Sez. 2, 07/08/2012, n. 14213; Cass. Sez. 2, 30/03/2012,
n. 5156 Cass. Sez. 2, 06/04/2011, n. 7881; Cass. Sez. 2, 05/09/2013, n. 20394).
Ebbene nel caso in esame risulta per tabulas che con lettera raccomandata A/R ricevuta dal convenuto in data 17.02.2021, la manifestava al la sua volontà di trarre i frutti civili Pt_1 CP_1
derivanti dal godimento del bene, chiedendo espressamente, oltre che di procedere allo scioglimento della comunione, anche il pagamento della sua quota parte del canone di locazione del bene quantificato in euro 500,00 mensili complessivi (cfr allegato 2 produzione attorea).
Inoltre dalla stessa documentazione prodotta dal convenuto risulta che la nel 2018 Pt_1
chiedeva di rientrare nel possesso del bene (cfr decreto di rigetto della domanda di reintegra nel possesso).
Pertanto è solo dalla predetta data (anno 2018) che può riconoscersi in astratto il diritto della ad un'indennità di occupazione. Pt_1
Ciò posto occorre, tuttavia, considerare che nella fattispecie è pacifico tra le parti che già dalla cessazione della convivenza nell'anno 2014, ed in ogni caso a far data dal 2016 la rata contratta per
13 il pagamento del mutuo relativo all'acquisto del cespite risulta pagata dal solo per una CP_1 somma quantificata dal consulente di parte in euro 17.948,60 di cui la metà gravarebbe sull'attrice
(somma pagata dal per l'estinzione del mutuo dal 01.01.2016 al 31.01.2020 attingendo ad CP_1
un nuovo conto corrente personale con n. 1000/4709 presso il Banco di Napolil filiale di
Castellammare di Stabia cfr pag. 5 rilievi critici consulente di parte).
Alla luce di quanto rilevato non si ritengono, pertanto, sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda dell'attrice di pagamento di un'indennità di occupazione (ovvero di risarcimento del danno per il mancato godimento del bene), corrispondente alla quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dello stesso, in quanto non si ravvisa alcuna diminuzione patrimoniale nella sua sfera giuridica ed alcun vantaggio patrimoniale in quella del , dal momento che la , CP_1 Pt_1
non ha provveduto ad alcuna spesa per la gestione del bene, nè tantomeno ha contribuito, per il periodo successivo alla cessazione della convivenza, all'estinzione del mutuo contratto per il suo acquisto.
La domanda in esame va, pertanto, rigettata.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite si rileva che, secondo la consolidata giurisprudenza delle Corte di Cassazione, "nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte" (Cass. 22.11.1999, n. 12949 e nello stesso senso, tra le altre, Cass. 15.5.2002, n. 7059, Cass. 18.6.1986, n. 4080 e Cass. 24.2.1986, n.
1111 nonchè, da ultimo, Cass. 15.5.2002, n. 7059 e Cass. 13.2.2006, n. 3083).
Nella fattispecie le spese, attesa la reciproca soccombenza si compensano tra le parti nella misura del 50% e per il restante 50% quantificate come da dispositivo in applicazione del DM 147/22 ai parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento (52.000,00 – 260.000,00, individuato con riferimento a ciascuna quota) attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, vanno poste a carico della massa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, sono poste a carico della massa in proporzione alle rispettive quote.
La presente statuizione costituisce titolo idoneo ex art. 2646 c.c. per procedere alla trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II.
P.Q.M
14 Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le domande riconvenzionali spiegate da;
CP_1
2. dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti sul seguente immobile sito in Pompei
(NA) alla Via Mons. Luigi Di Liegro n. 9/A, fabbricato 3A lotto 3.posto al piano primo della scala A, distinto con il numero interno 5, identificato nel catasto fabbricati del Comune di Pompei al foglio 12, particella 1694, sub 167, Z.C. U Cat. A/2 classe 4 consistenza 3 vani, come individuato dal ctu nella relazione depositata in data 04.07.2023;
3. in accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 720 c.c. dal convenuto, assegna a
, già titolare della quota del 50% del bene, l'intera proprietà del predetto CP_1
immobile e dispone a carico dello stesso il pagamento, a titolo di conguaglio, in favore di
, della somma di euro € 57.237,19, oltre interessi al tasso legale dalla data Parte_1
di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
4. rigetta la domanda di di condanna del convenuto al pagamento di Parte_1 un'indennità di occupazione;
5. compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e pone il restante 50% delle spese di lite a carico della massa, imputandole a ciascun condividente in proporzione della rispettiva quota e liquidando le stesse, per l'attrice in euro 3.526,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% Iva, Cpa come per legge ed euro 545,00 per esborsi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'attrice dichiaratosi anticipatario;
e per il convenuto in euro 3.526,00, per onorari, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% Iva, Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore del convenuto dichiaratosi anticipatario;
6. pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, a carico della massa in proporzione alle rispettive quote.
7. ordina la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
Torre Annunziata, lì 20.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato
15