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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/06/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1285/ 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1285 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2021
TRA
(CF ) rapp.to e difeso dall'avv. Giuliano Parte_1 C.F._1
Raschetti giusta procura in atti
Attore
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...] [...]
Controparte_2
- convenuti contumace
1 OGGETTO: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici proclami Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Rieti Controparte_1 Controparte_1
e gli eredi di per sentir accertare le seguenti conclusioni: CP_3 CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, in accoglimento integrale della domanda attrice, ogni altre azione, eccezione, ragione disattesa: a) dichiarare acquisita in favore del signor nato a [...]_1
il 17 settembre 1962 (C.F. ) per intervenuta usucapione ultraventennale, CodiceFiscale_2
la piena ed esclusiva proprietà sulla seguente unità immobiliare sita nel Comune di Poggio Mirteto
(RI): piccolo fabbricato rurale censito al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 23, particella
154, subalterno 1; b) per l'effetto, ordinare la trascrizione nei competenti RRII e la relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Rieti, ufficio provinciale del territorio, servizi catastali, con esonero da ogni responsabilità degli uffici competenti.”. Riferiva l'attore di aver posseduto il bene immobile oggetto di causa da oltre venti anni posto che già prima di lui lo avevano posseduto i di lui genitori ed i nonni.
Nessuno si costituiva in giudizio e alla prima udienza di comparizione veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e concessi i termini di cui all'art. art. 183, 6 comma, c.p.c.
Venivano ammesse le prove e rinviata la causa per la escussione dei testi. Il teste escusso confermava le circostanze dedotte nei capitoli di prova riconoscendo il Testimone_1
possesso dell'immobile oggetto di causa da parte dei genitori dell'attore e ancora prima della nonna dello stesso. Anche il successivo testimone, , riconosceva il Testimone_2
possesso ultraventennale ed affermava che il fabbricato rurale di cui è causa viene utilizzato da parte attrice quale ripostiglio per attrezzi agricoli e che lo stesso è sempre stato utilizzato solo dalla famiglia Pt_1
Conclusa l' istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, trattenuta in decisione con concessione di termini per memorie conclusionali ai sensi di legge.
MOTIVO DELLA DECISIONE
L'usucapione, come è noto, è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per
2 l'istituto. Il possesso, che consente l'usucapione, deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione (Sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. ( cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre
2018, n. 21873.)
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e
“chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
L'espletata istruttoria, orale e documentale, ha dimostrato il possesso continuato, mai interrotto, per oltre venti anni, nonché pacifico e pubblico sui beni in questione da parte di e prima di lui dai suoi nonni e dai suoi genitori, senza che mai nessuno Parte_1
abbia avanzato pretese su tale proprietà, possesso tale da giustificare la acquisizione della proprietà esclusiva dell'immobile oggetto di causa.
La mancata costituzione dei convenuti a cui la citazione è stata notificata giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 - Accoglie la domanda di e dichiara in suo favore l'avvenuto acquisto Parte_1
per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. della piena, intera ed esclusiva proprietà dell'immobile sito nel Comune di Poggio Mirteto (RI) consistente in un piccolo fabbricato rurale censito al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 23, particella 154, subalterno 1.
- Conseguentemente e, per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale del Comune competente di eseguire le relative volture, con esonero di responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 13.06.2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Tassi
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