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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/10/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2007/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2007/2023, promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con l'avv. PAOLO GRISA
[...] C.F._2
attori nei confronti di:
(c.f. ) corrente in TA (Bg), Controparte_1 P.IVA_1
via S. Giorgio n. 34, in persona dell'amministratore pro tempore, e CP_2
c.f. , con l'avv. ANDREA DONEDA
[...] C.F._3
convenuti
Conclusioni degli attori: come da note scritte depositate telematicamente in data 27/3/2025
Conclusioni dei convenuti: come da note scritte depositate telematicamente in data 24/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
e hanno convenuto in giudizio il Pt_1 Parte_2 CP_1
(sito in TA, via S. Giorgio n. 34) e
[...] Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati dalla perdita di acque reflue del condotto fognario di proprietà degli stessi, quantificati nella somma di € 35.840,00 oltre interessi, per spese di riparazione.
In sintesi gli attori hanno dedotto:
di essere, rispettivamente, nudo proprietario e usufruttuario di un'unità immobiliare sita in TA, via S. Giorgio n. 34, costituita da un appartamento monolocale posto al piano terra con annessa cantina al piano seminterrato;
che detto locale cantina è lambito dal condotto fognario di proprietà – tra gli altri – dei convenuti;
che da tale condotto fognario si sono verificate per lungo tempo perdite di acque reflue, che riversandosi nel locale cantina degli attori hanno provocato gravissimi danni;
che, all'esito della corrispondenza intercorsa tra le parti e dell'esecuzione di un sopralluogo, i convenuti hanno eseguito i lavori di riparazione, ma non hanno dato corso al risarcimento dei danni patiti dagli attori.
I convenuti si sono costituiti contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
In particolare, i convenuti hanno preliminarmente eccepito la nullità della citazione per mancanza dell'avviso ex art. 163, n. 7 c.p.c. e l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, oltre che la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti pagina 2 di 13 gli altri comproprietari dell'androne condominiale di ingresso e del sottostante condotto fognario.
Nel merito, i convenuti hanno eccepito la mancanza di prova dell'effettiva sussistenza del danno lamentato dagli attori e del fatto che lo stesso si sia prodotto antecedentemente ai lavori di riparazione svolti dai convenuti nel marzo del 2022.
I convenuti hanno inoltre dedotto di avere stipulato con gli attori una transazione tombale (v. docc.
6-7 conv.) e hanno negato di avere mai ammesso o riconosciuto una propria responsabilità.
Da ultimo, i convenuti hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori in via solidale al risarcimento dei danni arrecati alle parti comuni dell'androne di ingresso (per avere spaccato il muro dell'arco e il pavimento di passaggio dell'arco, oltre che occupato l'androne con impalcature chiudendo il passaggio e provocato fessurazioni nel muro a spigolo).
Esperita con esito negativo la procedura di negoziazione assistita obbligatoria disposta dal Giudice, la causa è stata istruita mediante una c.t.u. volta ad accertare la sussistenza dei danni sia alla cantina degli attori (e la riconducibilità degli stessi allo sversamento di acque fognarie) sia all'androne di ingresso, oltre che le opere rimediali e i costi delle stesse.
Sono state, invece rigettate tutte le istanze di prova orale, oltre che ex artt. 210 e
213 c.p.c., formulate dalle parti, per le ragioni indicate nell'ordinanza istruttoria del 9/5/2024, alla quale si rimanda.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 27/3/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e con ordinanza del
18/4/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
pagina 3 di 13 * * *
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della citazione per mancanza dell'avviso ex art. 163, n. 7 c.p.c., reiterata dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce del disposto dell'art. 164, III comma c.p.c. e ritenendosi superflua la fissazione di una nuova udienza, atteso che nella comparsa di costituzione e risposta i convenuti hanno formulato le eccezioni non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali ai sensi dell'art. 167, II comma c.p.c..
Devesi infatti evidenziare che alla fattispecie per cui è causa risulta applicabile il disposto dell'art. 163, III comma, n. 7) c.p.c. vigente anteriormente alla c.d.
Riforma Cartabia, alla luce della disciplina transitoria di cui all'art. 35 del D.Lgs.
n. 149/2022, poiché il presente procedimento, sebbene non pendente alla data del 28/2/2023, non è stato instaurato successivamente a tale data, bensì anteriormente, atteso che l'atto di citazione risulta documentalmente essere stato portato alla notifica in data 22/2/2023.
Ebbene, in relazione a tale ipotesi, i convenuti non hanno dedotto l'inosservanza dei termini a comparire, né chiesto la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
In ogni caso, circa il disposto dell'art. 164, III comma c.p.c. il granitico orientamento della Suprema Corte ha puntualizzato che “qualora il convenuto si difenda oltre la soglia, per così dire, del difetto di rito alla cui correzione è finalizzato l'articolo
164, terzo comma, c.p.c., tale difesa attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui contenuto apporta proprio tale dimostrazione, sana la nullità formalmente prevista, altrimenti, dall'articolo 164, terzo comma, c.p.c. Si rientra, anzi, nella regola generale che quest'ultima norma detta nella sua prima parte ("la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione"), subordinando l'applicazione dell'eccezione disposta nella parte finale ad una concreta lesione del
pagina 4 di 13 diritto difensivo del convenuto, così da evitare che l'eccezione di inosservanza dei termini a comparire (o della mancanza dell'avvertimento ex articolo 163 n.7 c.p.c.) produca un mero effetto di rallentamento e aggravamento della sequenza processuale senza soccorrere alcuna reale necessità di tutela di chi l'eccezione ha proposto” (v. Cass. n. 10400/2017).
2. E' stata parimenti disattesa l'istanza di integrazione del contraddittorio formulata dai convenuti, non vertendosi nel caso che occupa in ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (“Tra i comproprietari di un immobile (…) sussiste litisconsorzio solo facoltativo quando nei loro confronti sia domandata la condanna al risarcimento del danno”: v. in tal senso Cass. n. 10208/2011).
Inoltre, atteso che il provvedimento di integrazione del contraddittorio iussu iudicis ha natura discrezionale (come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: v., ex multis, Cass. n. 22419/2008), nemmeno sono state ritenute sussistenti ragioni di opportunità per provvedere ex art. 107 c.p.c., stante il disposto dell'art. 2055 c.c. e anche in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, cristallizzato dall'art. 111 della Costituzione.
3. Analogamente, non può trovare accoglimento in quanto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dai convenuti, posto che la legittimazione ad agire deve ritenersi sussistente sulla base della mera prospettazione (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016).
Peraltro, quanto alla disciplina dell'onere probatorio nel processo civile, a norma dell'art. 115 c.p.c., la parte ha l'onere di operare una contestazione specifica dei fatti dedotti da controparte e solo in tale caso sorge l'onere di provarli;
in difetto di contestazione specifica, i fatti allegati sono pacifici e quindi non vi è onere probatorio. Nel caso di specie parte convenuta ha invertito la suddetta regola, affermando di contestare che gli attori siano rispettivamente il proprietario e pagina 5 di 13 l'usufruttuario dell'immobile oggetto di causa in assenza di un documento che lo dimostri, ma in tal modo la parte non ha operato una contestazione specifica del fatto.
In ogni caso, quanto all'effettiva titolarità del rapporto, con la seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. gli attori hanno prodotto ispezione ipotecaria e visura catastale (v. docc. 17-18 att.) atte a comprovare la loro qualità, rispettivamente, di nudo proprietario ) e usufruttuario Parte_1
( ) dell'immobile oggetto di causa. Parte_2
4. Ciò posto, transitando all'esame della fondatezza nel merito delle domande attoree di risarcimento dei danni allo scantinato attinto dai lamentati sversamenti d'acqua, si osserva quanto segue.
4.1 La fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata nell'alveo dell'art. 2053 c.c., così come prospettato da parte attrice.
Tale norma, invero, si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dell'art. 2051 c.c. e la giurisprudenza di legittimità propugna sia una nozione estensiva di
“edificio o altra costruzione”, sia un'interpretazione ampia del concetto di “rovina”, al punto che “in tema di responsabilità del proprietario per danni derivanti, ex art. 2053 cod. civ., da rovina dell'edificio, va considerata tale ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati. Ne consegue che il proprietario dell'edificio, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”
(v. Cass. n. 7755/2007).
In particolare, nel concetto di rovina la Suprema Corte ha ricompreso l'ipotesi di
“rottura dei tubi dell'impianto idrico” (v. Cass. n. 693/1981).
4.2 Come indicato in premessa, la causa è stata istruita mediante apposita c.t.u., con incarico conferito all'Ing. . Persona_1
pagina 6 di 13 Non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni di cui alla relazione peritale definitiva, depositata telematicamente in data 18/11/2024, in quanto immuni da vizi logici ed esaustivamente motivate.
Infatti, dopo un'analitica ricognizione descrittiva dello stato dei luoghi, la relazione prosegue illustrando dettagliatamente i danni cagionati alla cantina degli attori dalla rottura del condotto fognario di proprietà dei convenuti (v. pagg. 11 ss. relazione c.t.u.), ovvero:
a) sfondamento parziale di un
contro
-tavolato della cantina;
b) ammaloramento degli intonaci;
c) macchie di ruggine sul pavimento.
La relazione del c.t.u. ha anche il pregio di avere chiarito come la successiva rottura della rete idrica, che ha dato luogo allo sversamento di acque chiare
(potabili e, dunque, pulite), abbia contribuito esclusivamente “ad incrementare
l'ammaloramento degli intonaci e il numero di macchie sul pavimento”, ossia al solo aggravamento dei danni di cui ai punti b) e c) che precedono (v. pag. 15 relazione c.t.u.).
Il c.t.u. ha così efficacemente descritto la situazione determinatasi all'interno della cantina degli attori per effetto dello sversamento di acque scure (luride) provenienti dal condotto fognario dei convenuti: “Le evidenze riscontrate inducono ad affermare che il condotto fognario per cui è causa non ha avuto una lieve rottura, ma, al contrario, ha avuto un'importante rottura che ha causato lo sversamento di ingenti quantitativi di reflui fognari all'interno della cantina dell'attore e tra l'altro con una pressione tale da sfondare localmente il
contro
-tavolato della cantina. Successivamente, a causa della conformazione paragonabile a quella di una vasca, la cantina ed il crotto si sono riempiti di reflui fognari creando ammaloramenti degli intonaci e macchie di ruggine sui pavimenti riconducibili ai segni lasciati dai materiali ferrosi ivi accatastati” (v. pag. 13 relazione c.t.u.), e ancora: “Tenendo conto che all'interno della cantina si sono sversati non solo i reflui
pagina 7 di 13 fognari liquidi (acqua dei water, urina umana, ecc.) ma anche reflui fognari solidi (feci umane, assorbenti intimi femminili, ecc…), appare pacifico che queste sostanze, circa 60.000 litri, con un'altezza dei reflui fognari all'interno della cantina pari a 1,80 m, hanno gironzolato per
l'intera cantina permeando e depositandosi dietro l'intera intercapedine esistente tra
contro
- tavolati in laterizio forato e l'antica muratura in pietra e mattoni” (v. pag. 18 relazione c.t.u.).
Inoltre, il c.t.u. ha ampiamente illustrato i tre saggi demolitivi/esplorativi eseguiti al fine di giustificare la natura e l'entità degli interventi rimediali prospettati (di cui si dirà infra, al § 4.3 che segue).
Invero, la relazione risulta ampiamente motivata anche in replica alle osservazioni dell'attore e del c.t.p. dei convenuti (v. pagg. 29 ss. relazione Parte_2
c.t.u.), e con questo rinvio tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione su tale punto controverso, atteso che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (v., ex multis, Cass. n. 10123/2009).
4.3 In definitiva, quanto alle opere necessarie per emendare i danni sopra indicati, il c.t.u. ha spiegato le ragioni per cui, da un lato, “l'unico intervento rimediale in grado di eliminare in toto i sedimenti fognari intrappolati nell'intercapedine dei
contro
- tavolati della cantina, consiste, nell'eseguire la loro demolizione con successiva pulizia retrostante della muratura in pietra e mattoni e, per finire, la ricostruzione dei
contro
-tavolati” e che, dall'altro lato, “non è necessario rimuovere il pavimento per poi ricostruirlo, (…) ma è invece possibile pulirlo con l'ausilio di idonei detergenti (acidi tamponati, ecc..) in grado di eliminare, in
pagina 8 di 13 toto, le succitate macchie di ruggine dal pavimento della cantina” (v. pag. 19 relazione c.t.u.).
Il c.t.u. ha poi analiticamente descritto la sequenza delle lavorazioni da eseguire
(v. pag. 20 relazione c.t.u.), allegando alla relazione il relativo computo metrico sub doc. 8.
Circa la quantificazione del danno risarcibile, si osserva che in primis, in applicazione dell'art. 2055 c.c., non risulta necessario apportare alcuna decurtazione al costo delle opere rimediali per effetto dell'aggravamento dei danni determinato dalla rottura della rete idrica, che deve al più ritenersi una concausa nella determinazione del danno.
In secundis, si ritiene invece di dover scorporare i costi indicati per lo svuotamento e l'igienizzazione del crotto, e ciò sia in ossequio al disposto dell'art. 112 c.p.c.
(non essendo stato mai tempestivamente allegato nulla dagli attori in relazione all'esistenza di detta ulteriore porzione dell'immobile), sia tenuto conto che lo stesso c.t.u. ha confermato che tale grotta naturale non è rappresentata né nella planimetria catastale né nell'elaborato planimetrico (non ritenendosi dirimente che fosse accessibile solo dalla cantina degli attori).
Di talché, i convenuti in solido devono essere condannati a rifondere agli attori la somma di € 13.724,17 oltre IVA per spese relative agli interventi di ripristino atti a eliminare i danni cagionati alla cantina dalla rottura del condotto fognario.
Sulla somma anzidetta spettano altresì agli attori gli interessi c.d. compensativi (pari al danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto), che, seguendo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.
pagina 9 di 13 Così, tenuto conto di questi criteri – previa devalutazione alla data del fatto – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi nella misura legale (da intendersi al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. fino alla data di notifica dell'atto di citazione e successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c.) dal 18/11/2019 (data della prima denuncia documentata dello sversamento: v. doc. 2 att.) fino alla data della sentenza.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente come innanzi indicato.
4.4 Le eccezioni dei convenuti non colgono nel segno per i seguenti motivi.
In primo luogo, non è stato provato che i danni si siano prodotti successivamente ai lavori di riparazione compiuti dai convenuti nel 2022, ma anzi dalle risultanze del complessivo compendio documentale in atti (v. docc. da 2 a
13 att.) si evince presuntivamente come i danni si fossero già prodotti per effetto dello sversamento fognario denunciato dagli attori nel 2019 (v., in particolare, doc. 2 att.).
Dai documenti nn. 6 e 7 prodotti dai convenuti, poi, non si evince in alcun modo l'avvenuta stipulazione tra le parti di una transazione tombale, cosicché gli assunti dei convenuti sul punto (v. pag. 11 comparsa di costituzione) risultano infondati.
Infine, neppure sono emersi nel caso di specie i presupposti di applicabilità dell'art. 1227 c.c..
5. In merito alla domanda riconvenzionale svolta dai convenuti, si osserva quanto segue.
Anche sul punto meritano di essere qui condivise le conclusioni del nominato c.t.u. (v. pagg. 24-25 relazione c.t.u.), per le medesime ragioni già espresse al § 4.2 che precede (e, in particolare, in quanto approfonditamente ed esaurientemente argomentate, anche in replica alle osservazioni dei c.t.p.).
pagina 10 di 13 5.1 Pertanto, ha trovato conferma la sussistenza di tre dei danni lamentati dai convenuti (tutti all'uopo documentati anche a mezzo di idoneo corredo fotografico allegato alla relazione peritale), vale a dire: (i) la spaccatura del muro dell'arco, (ii) la spaccatura del pavimento e (iii) la fessurazione del muro a spigolo.
Del resto, circa l'imputabilità della responsabilità si osserva che gli attori non hanno sollevato alcuna tempestiva e specifica contestazione sul punto.
Non si ritiene, invece allegato con sufficiente specificità (prima ancora che provato) il danno in thesi cagionato dall'occupazione dell'androne con impalcature da parte degli attori, circostanza che peraltro il notorio consente di ritenere debba essere tollerata nell'ambito dei rapporti di condominio, vieppiù in assenza di allegazione e dimostrazione della sussistenza dei presupposti per postulare l'impedimento del pari uso agli altri partecipanti alla comunione ex art. 1102 c.c..
5.2 Sicché, ritenuta del pari condivisibile la stima del costo delle opere di riparazione indicate (tutte di modesta entità: v. pagg. 25-26 relazione c.t.u.), gli attori in solido devono essere condannati al pagamento di € 1.300,00 oltre IVA a favore dei convenuti.
Su tale importo spettano ai convenuti gli interessi (espressamente invocati), da calcolare secondo le modalità indicate al § 4.3 che precede, ovvero – previa devalutazione della somma indicata – aggiungendo alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi nella misura legale dalla data di costituzione dei convenuti (non essendo stato specificato né provato a quale momento antecedente risalirebbe la causazione dei danni) fino alla data della sentenza.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente come innanzi indicato.
6. Le spese di lite meritano di essere compensate tra le parti – ai sensi dell'art. 92, II comma c.p.c. – nella misura di 1/10, in ragione dell'accoglimento della pagina 11 di 13 domanda riconvenzionale nei limiti innanzi esposti;
per il resto (ovvero nella misura di 9/10) seguono la soccombenza prevalente dei convenuti e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014
(così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della condanna, con l'aumento del 30% di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. n.
55/2014.
Le spese di c.t.u. (già liquidate con decreto del 5/2/2025, al quale si rinvia) vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti che vi hanno dato causa, nella misura di 1/3 a carico degli attori in solido tra loro e di 2/3 a carico dei convenuti in solido tra loro.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna i convenuti in solido al pagamento a favore degli attori della somma di € 13.724,17 oltre IVA, oltre interessi come indicati in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dallo sversamento di acque fognarie nella cantina degli attori;
condanna gli attori in solido al pagamento a favore dei convenuti della somma di € 1.300,00 oltre IVA, oltre interessi come indicati in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'androne d'ingresso;
rigetta nel resto tutte le altre domande formulate dalle parti;
condanna i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, liquidate (nella misura di 9/10) in € 5.940,09 per compensi e in €
521,90 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
pagina 12 di 13 I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensando per il resto le spese di lite tra le parti;
pone le spese di c.t.u., come già liquidate, per 1/3 a carico degli attori e per
2/3 a carico dei convenuti.
Bergamo, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2007/2023, promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con l'avv. PAOLO GRISA
[...] C.F._2
attori nei confronti di:
(c.f. ) corrente in TA (Bg), Controparte_1 P.IVA_1
via S. Giorgio n. 34, in persona dell'amministratore pro tempore, e CP_2
c.f. , con l'avv. ANDREA DONEDA
[...] C.F._3
convenuti
Conclusioni degli attori: come da note scritte depositate telematicamente in data 27/3/2025
Conclusioni dei convenuti: come da note scritte depositate telematicamente in data 24/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
e hanno convenuto in giudizio il Pt_1 Parte_2 CP_1
(sito in TA, via S. Giorgio n. 34) e
[...] Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati dalla perdita di acque reflue del condotto fognario di proprietà degli stessi, quantificati nella somma di € 35.840,00 oltre interessi, per spese di riparazione.
In sintesi gli attori hanno dedotto:
di essere, rispettivamente, nudo proprietario e usufruttuario di un'unità immobiliare sita in TA, via S. Giorgio n. 34, costituita da un appartamento monolocale posto al piano terra con annessa cantina al piano seminterrato;
che detto locale cantina è lambito dal condotto fognario di proprietà – tra gli altri – dei convenuti;
che da tale condotto fognario si sono verificate per lungo tempo perdite di acque reflue, che riversandosi nel locale cantina degli attori hanno provocato gravissimi danni;
che, all'esito della corrispondenza intercorsa tra le parti e dell'esecuzione di un sopralluogo, i convenuti hanno eseguito i lavori di riparazione, ma non hanno dato corso al risarcimento dei danni patiti dagli attori.
I convenuti si sono costituiti contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
In particolare, i convenuti hanno preliminarmente eccepito la nullità della citazione per mancanza dell'avviso ex art. 163, n. 7 c.p.c. e l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, oltre che la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti pagina 2 di 13 gli altri comproprietari dell'androne condominiale di ingresso e del sottostante condotto fognario.
Nel merito, i convenuti hanno eccepito la mancanza di prova dell'effettiva sussistenza del danno lamentato dagli attori e del fatto che lo stesso si sia prodotto antecedentemente ai lavori di riparazione svolti dai convenuti nel marzo del 2022.
I convenuti hanno inoltre dedotto di avere stipulato con gli attori una transazione tombale (v. docc.
6-7 conv.) e hanno negato di avere mai ammesso o riconosciuto una propria responsabilità.
Da ultimo, i convenuti hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori in via solidale al risarcimento dei danni arrecati alle parti comuni dell'androne di ingresso (per avere spaccato il muro dell'arco e il pavimento di passaggio dell'arco, oltre che occupato l'androne con impalcature chiudendo il passaggio e provocato fessurazioni nel muro a spigolo).
Esperita con esito negativo la procedura di negoziazione assistita obbligatoria disposta dal Giudice, la causa è stata istruita mediante una c.t.u. volta ad accertare la sussistenza dei danni sia alla cantina degli attori (e la riconducibilità degli stessi allo sversamento di acque fognarie) sia all'androne di ingresso, oltre che le opere rimediali e i costi delle stesse.
Sono state, invece rigettate tutte le istanze di prova orale, oltre che ex artt. 210 e
213 c.p.c., formulate dalle parti, per le ragioni indicate nell'ordinanza istruttoria del 9/5/2024, alla quale si rimanda.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 27/3/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e con ordinanza del
18/4/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
pagina 3 di 13 * * *
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della citazione per mancanza dell'avviso ex art. 163, n. 7 c.p.c., reiterata dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce del disposto dell'art. 164, III comma c.p.c. e ritenendosi superflua la fissazione di una nuova udienza, atteso che nella comparsa di costituzione e risposta i convenuti hanno formulato le eccezioni non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali ai sensi dell'art. 167, II comma c.p.c..
Devesi infatti evidenziare che alla fattispecie per cui è causa risulta applicabile il disposto dell'art. 163, III comma, n. 7) c.p.c. vigente anteriormente alla c.d.
Riforma Cartabia, alla luce della disciplina transitoria di cui all'art. 35 del D.Lgs.
n. 149/2022, poiché il presente procedimento, sebbene non pendente alla data del 28/2/2023, non è stato instaurato successivamente a tale data, bensì anteriormente, atteso che l'atto di citazione risulta documentalmente essere stato portato alla notifica in data 22/2/2023.
Ebbene, in relazione a tale ipotesi, i convenuti non hanno dedotto l'inosservanza dei termini a comparire, né chiesto la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
In ogni caso, circa il disposto dell'art. 164, III comma c.p.c. il granitico orientamento della Suprema Corte ha puntualizzato che “qualora il convenuto si difenda oltre la soglia, per così dire, del difetto di rito alla cui correzione è finalizzato l'articolo
164, terzo comma, c.p.c., tale difesa attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui contenuto apporta proprio tale dimostrazione, sana la nullità formalmente prevista, altrimenti, dall'articolo 164, terzo comma, c.p.c. Si rientra, anzi, nella regola generale che quest'ultima norma detta nella sua prima parte ("la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione"), subordinando l'applicazione dell'eccezione disposta nella parte finale ad una concreta lesione del
pagina 4 di 13 diritto difensivo del convenuto, così da evitare che l'eccezione di inosservanza dei termini a comparire (o della mancanza dell'avvertimento ex articolo 163 n.7 c.p.c.) produca un mero effetto di rallentamento e aggravamento della sequenza processuale senza soccorrere alcuna reale necessità di tutela di chi l'eccezione ha proposto” (v. Cass. n. 10400/2017).
2. E' stata parimenti disattesa l'istanza di integrazione del contraddittorio formulata dai convenuti, non vertendosi nel caso che occupa in ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (“Tra i comproprietari di un immobile (…) sussiste litisconsorzio solo facoltativo quando nei loro confronti sia domandata la condanna al risarcimento del danno”: v. in tal senso Cass. n. 10208/2011).
Inoltre, atteso che il provvedimento di integrazione del contraddittorio iussu iudicis ha natura discrezionale (come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: v., ex multis, Cass. n. 22419/2008), nemmeno sono state ritenute sussistenti ragioni di opportunità per provvedere ex art. 107 c.p.c., stante il disposto dell'art. 2055 c.c. e anche in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, cristallizzato dall'art. 111 della Costituzione.
3. Analogamente, non può trovare accoglimento in quanto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dai convenuti, posto che la legittimazione ad agire deve ritenersi sussistente sulla base della mera prospettazione (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016).
Peraltro, quanto alla disciplina dell'onere probatorio nel processo civile, a norma dell'art. 115 c.p.c., la parte ha l'onere di operare una contestazione specifica dei fatti dedotti da controparte e solo in tale caso sorge l'onere di provarli;
in difetto di contestazione specifica, i fatti allegati sono pacifici e quindi non vi è onere probatorio. Nel caso di specie parte convenuta ha invertito la suddetta regola, affermando di contestare che gli attori siano rispettivamente il proprietario e pagina 5 di 13 l'usufruttuario dell'immobile oggetto di causa in assenza di un documento che lo dimostri, ma in tal modo la parte non ha operato una contestazione specifica del fatto.
In ogni caso, quanto all'effettiva titolarità del rapporto, con la seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. gli attori hanno prodotto ispezione ipotecaria e visura catastale (v. docc. 17-18 att.) atte a comprovare la loro qualità, rispettivamente, di nudo proprietario ) e usufruttuario Parte_1
( ) dell'immobile oggetto di causa. Parte_2
4. Ciò posto, transitando all'esame della fondatezza nel merito delle domande attoree di risarcimento dei danni allo scantinato attinto dai lamentati sversamenti d'acqua, si osserva quanto segue.
4.1 La fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata nell'alveo dell'art. 2053 c.c., così come prospettato da parte attrice.
Tale norma, invero, si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dell'art. 2051 c.c. e la giurisprudenza di legittimità propugna sia una nozione estensiva di
“edificio o altra costruzione”, sia un'interpretazione ampia del concetto di “rovina”, al punto che “in tema di responsabilità del proprietario per danni derivanti, ex art. 2053 cod. civ., da rovina dell'edificio, va considerata tale ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati. Ne consegue che il proprietario dell'edificio, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”
(v. Cass. n. 7755/2007).
In particolare, nel concetto di rovina la Suprema Corte ha ricompreso l'ipotesi di
“rottura dei tubi dell'impianto idrico” (v. Cass. n. 693/1981).
4.2 Come indicato in premessa, la causa è stata istruita mediante apposita c.t.u., con incarico conferito all'Ing. . Persona_1
pagina 6 di 13 Non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni di cui alla relazione peritale definitiva, depositata telematicamente in data 18/11/2024, in quanto immuni da vizi logici ed esaustivamente motivate.
Infatti, dopo un'analitica ricognizione descrittiva dello stato dei luoghi, la relazione prosegue illustrando dettagliatamente i danni cagionati alla cantina degli attori dalla rottura del condotto fognario di proprietà dei convenuti (v. pagg. 11 ss. relazione c.t.u.), ovvero:
a) sfondamento parziale di un
contro
-tavolato della cantina;
b) ammaloramento degli intonaci;
c) macchie di ruggine sul pavimento.
La relazione del c.t.u. ha anche il pregio di avere chiarito come la successiva rottura della rete idrica, che ha dato luogo allo sversamento di acque chiare
(potabili e, dunque, pulite), abbia contribuito esclusivamente “ad incrementare
l'ammaloramento degli intonaci e il numero di macchie sul pavimento”, ossia al solo aggravamento dei danni di cui ai punti b) e c) che precedono (v. pag. 15 relazione c.t.u.).
Il c.t.u. ha così efficacemente descritto la situazione determinatasi all'interno della cantina degli attori per effetto dello sversamento di acque scure (luride) provenienti dal condotto fognario dei convenuti: “Le evidenze riscontrate inducono ad affermare che il condotto fognario per cui è causa non ha avuto una lieve rottura, ma, al contrario, ha avuto un'importante rottura che ha causato lo sversamento di ingenti quantitativi di reflui fognari all'interno della cantina dell'attore e tra l'altro con una pressione tale da sfondare localmente il
contro
-tavolato della cantina. Successivamente, a causa della conformazione paragonabile a quella di una vasca, la cantina ed il crotto si sono riempiti di reflui fognari creando ammaloramenti degli intonaci e macchie di ruggine sui pavimenti riconducibili ai segni lasciati dai materiali ferrosi ivi accatastati” (v. pag. 13 relazione c.t.u.), e ancora: “Tenendo conto che all'interno della cantina si sono sversati non solo i reflui
pagina 7 di 13 fognari liquidi (acqua dei water, urina umana, ecc.) ma anche reflui fognari solidi (feci umane, assorbenti intimi femminili, ecc…), appare pacifico che queste sostanze, circa 60.000 litri, con un'altezza dei reflui fognari all'interno della cantina pari a 1,80 m, hanno gironzolato per
l'intera cantina permeando e depositandosi dietro l'intera intercapedine esistente tra
contro
- tavolati in laterizio forato e l'antica muratura in pietra e mattoni” (v. pag. 18 relazione c.t.u.).
Inoltre, il c.t.u. ha ampiamente illustrato i tre saggi demolitivi/esplorativi eseguiti al fine di giustificare la natura e l'entità degli interventi rimediali prospettati (di cui si dirà infra, al § 4.3 che segue).
Invero, la relazione risulta ampiamente motivata anche in replica alle osservazioni dell'attore e del c.t.p. dei convenuti (v. pagg. 29 ss. relazione Parte_2
c.t.u.), e con questo rinvio tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione su tale punto controverso, atteso che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (v., ex multis, Cass. n. 10123/2009).
4.3 In definitiva, quanto alle opere necessarie per emendare i danni sopra indicati, il c.t.u. ha spiegato le ragioni per cui, da un lato, “l'unico intervento rimediale in grado di eliminare in toto i sedimenti fognari intrappolati nell'intercapedine dei
contro
- tavolati della cantina, consiste, nell'eseguire la loro demolizione con successiva pulizia retrostante della muratura in pietra e mattoni e, per finire, la ricostruzione dei
contro
-tavolati” e che, dall'altro lato, “non è necessario rimuovere il pavimento per poi ricostruirlo, (…) ma è invece possibile pulirlo con l'ausilio di idonei detergenti (acidi tamponati, ecc..) in grado di eliminare, in
pagina 8 di 13 toto, le succitate macchie di ruggine dal pavimento della cantina” (v. pag. 19 relazione c.t.u.).
Il c.t.u. ha poi analiticamente descritto la sequenza delle lavorazioni da eseguire
(v. pag. 20 relazione c.t.u.), allegando alla relazione il relativo computo metrico sub doc. 8.
Circa la quantificazione del danno risarcibile, si osserva che in primis, in applicazione dell'art. 2055 c.c., non risulta necessario apportare alcuna decurtazione al costo delle opere rimediali per effetto dell'aggravamento dei danni determinato dalla rottura della rete idrica, che deve al più ritenersi una concausa nella determinazione del danno.
In secundis, si ritiene invece di dover scorporare i costi indicati per lo svuotamento e l'igienizzazione del crotto, e ciò sia in ossequio al disposto dell'art. 112 c.p.c.
(non essendo stato mai tempestivamente allegato nulla dagli attori in relazione all'esistenza di detta ulteriore porzione dell'immobile), sia tenuto conto che lo stesso c.t.u. ha confermato che tale grotta naturale non è rappresentata né nella planimetria catastale né nell'elaborato planimetrico (non ritenendosi dirimente che fosse accessibile solo dalla cantina degli attori).
Di talché, i convenuti in solido devono essere condannati a rifondere agli attori la somma di € 13.724,17 oltre IVA per spese relative agli interventi di ripristino atti a eliminare i danni cagionati alla cantina dalla rottura del condotto fognario.
Sulla somma anzidetta spettano altresì agli attori gli interessi c.d. compensativi (pari al danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto), che, seguendo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.
pagina 9 di 13 Così, tenuto conto di questi criteri – previa devalutazione alla data del fatto – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi nella misura legale (da intendersi al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. fino alla data di notifica dell'atto di citazione e successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c.) dal 18/11/2019 (data della prima denuncia documentata dello sversamento: v. doc. 2 att.) fino alla data della sentenza.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente come innanzi indicato.
4.4 Le eccezioni dei convenuti non colgono nel segno per i seguenti motivi.
In primo luogo, non è stato provato che i danni si siano prodotti successivamente ai lavori di riparazione compiuti dai convenuti nel 2022, ma anzi dalle risultanze del complessivo compendio documentale in atti (v. docc. da 2 a
13 att.) si evince presuntivamente come i danni si fossero già prodotti per effetto dello sversamento fognario denunciato dagli attori nel 2019 (v., in particolare, doc. 2 att.).
Dai documenti nn. 6 e 7 prodotti dai convenuti, poi, non si evince in alcun modo l'avvenuta stipulazione tra le parti di una transazione tombale, cosicché gli assunti dei convenuti sul punto (v. pag. 11 comparsa di costituzione) risultano infondati.
Infine, neppure sono emersi nel caso di specie i presupposti di applicabilità dell'art. 1227 c.c..
5. In merito alla domanda riconvenzionale svolta dai convenuti, si osserva quanto segue.
Anche sul punto meritano di essere qui condivise le conclusioni del nominato c.t.u. (v. pagg. 24-25 relazione c.t.u.), per le medesime ragioni già espresse al § 4.2 che precede (e, in particolare, in quanto approfonditamente ed esaurientemente argomentate, anche in replica alle osservazioni dei c.t.p.).
pagina 10 di 13 5.1 Pertanto, ha trovato conferma la sussistenza di tre dei danni lamentati dai convenuti (tutti all'uopo documentati anche a mezzo di idoneo corredo fotografico allegato alla relazione peritale), vale a dire: (i) la spaccatura del muro dell'arco, (ii) la spaccatura del pavimento e (iii) la fessurazione del muro a spigolo.
Del resto, circa l'imputabilità della responsabilità si osserva che gli attori non hanno sollevato alcuna tempestiva e specifica contestazione sul punto.
Non si ritiene, invece allegato con sufficiente specificità (prima ancora che provato) il danno in thesi cagionato dall'occupazione dell'androne con impalcature da parte degli attori, circostanza che peraltro il notorio consente di ritenere debba essere tollerata nell'ambito dei rapporti di condominio, vieppiù in assenza di allegazione e dimostrazione della sussistenza dei presupposti per postulare l'impedimento del pari uso agli altri partecipanti alla comunione ex art. 1102 c.c..
5.2 Sicché, ritenuta del pari condivisibile la stima del costo delle opere di riparazione indicate (tutte di modesta entità: v. pagg. 25-26 relazione c.t.u.), gli attori in solido devono essere condannati al pagamento di € 1.300,00 oltre IVA a favore dei convenuti.
Su tale importo spettano ai convenuti gli interessi (espressamente invocati), da calcolare secondo le modalità indicate al § 4.3 che precede, ovvero – previa devalutazione della somma indicata – aggiungendo alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi nella misura legale dalla data di costituzione dei convenuti (non essendo stato specificato né provato a quale momento antecedente risalirebbe la causazione dei danni) fino alla data della sentenza.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente come innanzi indicato.
6. Le spese di lite meritano di essere compensate tra le parti – ai sensi dell'art. 92, II comma c.p.c. – nella misura di 1/10, in ragione dell'accoglimento della pagina 11 di 13 domanda riconvenzionale nei limiti innanzi esposti;
per il resto (ovvero nella misura di 9/10) seguono la soccombenza prevalente dei convenuti e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014
(così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della condanna, con l'aumento del 30% di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. n.
55/2014.
Le spese di c.t.u. (già liquidate con decreto del 5/2/2025, al quale si rinvia) vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti che vi hanno dato causa, nella misura di 1/3 a carico degli attori in solido tra loro e di 2/3 a carico dei convenuti in solido tra loro.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna i convenuti in solido al pagamento a favore degli attori della somma di € 13.724,17 oltre IVA, oltre interessi come indicati in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dallo sversamento di acque fognarie nella cantina degli attori;
condanna gli attori in solido al pagamento a favore dei convenuti della somma di € 1.300,00 oltre IVA, oltre interessi come indicati in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'androne d'ingresso;
rigetta nel resto tutte le altre domande formulate dalle parti;
condanna i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, liquidate (nella misura di 9/10) in € 5.940,09 per compensi e in €
521,90 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
pagina 12 di 13 I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensando per il resto le spese di lite tra le parti;
pone le spese di c.t.u., come già liquidate, per 1/3 a carico degli attori e per
2/3 a carico dei convenuti.
Bergamo, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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