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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 24/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo d'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 394/2024 avente ad oggetto: diritto di visita per la minore e mantenimento tra
Avv. (CF: ), quale curatore speciale della minore Persona_1 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliate in Termoli (CB), alla Via Alcide De Gasperi n.59 Per_2
RICORRENTE
e
(C.F.: C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela CP_1 C.F._2
D'Angelo, presso il cui studio in Campobasso (CB), alla Piazza V. Cuoco n. 12, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Antonio Bruscino, presso il cui studio in Petacciato (CB), alla Via Umbria n.10, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 19.02.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale, provvedendo in quella sede alla sottoscrizione del predetto.
Pertanto, il Giudice delegato dal Collegio, preso atto di ciò, ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.05.2024, l'Avv. - premesso di essere stata nominata, con Persona_1
Decreto depositato il 01.02.2022, quale curatore speciale della minore (7 anni) dal Persona_2
Tribunale per i Minorenni di Campobasso;
che all'interno del fascicolo del Tribunale per i minorenni si era rinvenuto documento, privo di data certa, sottoscritto tra i genitori della minore (i resistenti e ), con il quale, a seguito della separazione degli stessi, si CP_1 Controparte_2
determinava in maniera sommaria la regolamentazione del diritto di visita della minore e il versamento di un contributo mensile per il di lei mantenimento pari ad € 200,00; che le parti si impegnavano a modificare tali condizioni al crescere della minore, previa ratifica da parte del Tribunale ordinario;
che tuttavia i genitori della minore ad oggi non hanno preso in considerazioni che le esigenze scolastiche e sociali della minore sono cambiate - ha chiesto a questo Tribunale, nell'esclusivo interesse della minore, di modificare le condizioni di cui alla scrittura privata, procedendo alla regolamentazione del diritto di visita, secondo la proposta di piano genitoriale allegata al ricorso, e alla modifica o all'adeguamento del contributo per il mantenimento in favore della minore.
Regolarmente evocati, i resistenti si sono costituiti in giudizio. ha chiesto a questo Tribunale di: confermare l'affidamento condiviso della minore CP_1 [...]
ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre, nell'abitazione sita in Per_2
Termoli alla Via Adige n. 42/A; disporre che il versi la somma di € 350,00 mensili a titolo di Per_2
mantenimento ordinario per la figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale;
disporre che le spese straordinarie per la figlia siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore;
Per_2
disporre che le deduzioni e i benefici economici per la minore vadano in favore della genitrice Per_2
collocataria; disporre, infine, riguardo ai diritti di visita, che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia: A) due giorni infrasettimanali: il mercoledì ed il sabato dalle ore 16,00 alle 19,00; B) a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 14,00 e sino alla domenica alle ore 18,00; C) alternanza della minore tra i genitori per tutte le varie festività; D) quindici giorni non consecutivi nelle vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Con vittoria di spese.
pagina 2 di 4 ha chiesto di: regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale dei convenuti Controparte_2 sulla piccola secondo il piano genitoriale proposto dalla curatrice speciale, con l'apporto Persona_2 di alcune modifiche indicate nel proprio atto di costituzione;
stabilire l'ammontare del contributo economico del padre per il mantenimento della minore, tenendo conto sia delle mutate esigenze della stessa, sia della nuova situazione economica e familiare dei genitori, in una misura correlativamente inferiore agli € 200,00 mensili sinora versati dal e comunque nella misura adeguata a tali Per_2
nuove situazioni;
nulla disporre sulle spese.
Con memoria ex art. 473 bis.17, comma 2 c.p.c., la AR ha espresso il proprio dissenso sulla regolamentazione delle vacanze estive prevista sia dalla curatrice che dal , ritenendo la minore Per_2
ancora piccola e, sostenendo che un periodo consecutivo superiore ad una settimana le creerebbe Per_2
molto disagio.
Dal canto suo, il , nelle propria memoria integrativa, si è riportato alle conclusioni rassegnate Per_2
nella comparsa di costituzione, con le seguenti modifiche ed integrazioni: con riferimento alla permanenza della minore presso il padre nei giorni feriali infrasettimanali ha chiesto di “disporre che la minore trascorra con il padre il martedi ed il giovedi dalle 16:00 e comunque dall'uscita di scuola alle
19:00 dello stesso giorno o, in subordine, nei giorni e nelle ore che l'On.Le Tribunale vorrà stabilire”; con riguardo poi alla permanenza della minore presso il padre nel periodo estivo: “disporre che la minore trascorra con il padre un periodo di 45 giorni in estate dal 01 luglio al 15 agosto, di cui 21 giorni o subordinatamente 15 giorni consecutivi, od in subordine il periodo ed i giorni, consecutivi e non, che l'On.le Tribunale vorrà stabilire”.
All'udienza del 19.02.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale, provvedendo in quella sede alla sottoscrizione del predetto.
Pertanto, il Giudice delegato dal Collegio, preso atto di ciò, ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
Tutto ciò premesso, valutata la rispondenza delle condizioni pattuite dalle parti all'interesse della prole e ritenuto che esse non sono contrarie alla legge, il Tribunale stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali integralmente compensate fra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda Per presentata il 24.05.2024 dall'Avv. , quale curatore speciale della minore Persona_1
pagina 3 di 4 , nei confronti dei genitori della stessa , nata a [...] Per_2 CP_1
(Federazione Russa) il 08.05.1996, e , nato a [...] il [...], Controparte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti e dalle stesse personalmente sottoscritto all'udienza del 19.02.2025, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.04.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo d'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 394/2024 avente ad oggetto: diritto di visita per la minore e mantenimento tra
Avv. (CF: ), quale curatore speciale della minore Persona_1 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliate in Termoli (CB), alla Via Alcide De Gasperi n.59 Per_2
RICORRENTE
e
(C.F.: C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela CP_1 C.F._2
D'Angelo, presso il cui studio in Campobasso (CB), alla Piazza V. Cuoco n. 12, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Antonio Bruscino, presso il cui studio in Petacciato (CB), alla Via Umbria n.10, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 19.02.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale, provvedendo in quella sede alla sottoscrizione del predetto.
Pertanto, il Giudice delegato dal Collegio, preso atto di ciò, ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.05.2024, l'Avv. - premesso di essere stata nominata, con Persona_1
Decreto depositato il 01.02.2022, quale curatore speciale della minore (7 anni) dal Persona_2
Tribunale per i Minorenni di Campobasso;
che all'interno del fascicolo del Tribunale per i minorenni si era rinvenuto documento, privo di data certa, sottoscritto tra i genitori della minore (i resistenti e ), con il quale, a seguito della separazione degli stessi, si CP_1 Controparte_2
determinava in maniera sommaria la regolamentazione del diritto di visita della minore e il versamento di un contributo mensile per il di lei mantenimento pari ad € 200,00; che le parti si impegnavano a modificare tali condizioni al crescere della minore, previa ratifica da parte del Tribunale ordinario;
che tuttavia i genitori della minore ad oggi non hanno preso in considerazioni che le esigenze scolastiche e sociali della minore sono cambiate - ha chiesto a questo Tribunale, nell'esclusivo interesse della minore, di modificare le condizioni di cui alla scrittura privata, procedendo alla regolamentazione del diritto di visita, secondo la proposta di piano genitoriale allegata al ricorso, e alla modifica o all'adeguamento del contributo per il mantenimento in favore della minore.
Regolarmente evocati, i resistenti si sono costituiti in giudizio. ha chiesto a questo Tribunale di: confermare l'affidamento condiviso della minore CP_1 [...]
ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre, nell'abitazione sita in Per_2
Termoli alla Via Adige n. 42/A; disporre che il versi la somma di € 350,00 mensili a titolo di Per_2
mantenimento ordinario per la figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale;
disporre che le spese straordinarie per la figlia siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore;
Per_2
disporre che le deduzioni e i benefici economici per la minore vadano in favore della genitrice Per_2
collocataria; disporre, infine, riguardo ai diritti di visita, che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia: A) due giorni infrasettimanali: il mercoledì ed il sabato dalle ore 16,00 alle 19,00; B) a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 14,00 e sino alla domenica alle ore 18,00; C) alternanza della minore tra i genitori per tutte le varie festività; D) quindici giorni non consecutivi nelle vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Con vittoria di spese.
pagina 2 di 4 ha chiesto di: regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale dei convenuti Controparte_2 sulla piccola secondo il piano genitoriale proposto dalla curatrice speciale, con l'apporto Persona_2 di alcune modifiche indicate nel proprio atto di costituzione;
stabilire l'ammontare del contributo economico del padre per il mantenimento della minore, tenendo conto sia delle mutate esigenze della stessa, sia della nuova situazione economica e familiare dei genitori, in una misura correlativamente inferiore agli € 200,00 mensili sinora versati dal e comunque nella misura adeguata a tali Per_2
nuove situazioni;
nulla disporre sulle spese.
Con memoria ex art. 473 bis.17, comma 2 c.p.c., la AR ha espresso il proprio dissenso sulla regolamentazione delle vacanze estive prevista sia dalla curatrice che dal , ritenendo la minore Per_2
ancora piccola e, sostenendo che un periodo consecutivo superiore ad una settimana le creerebbe Per_2
molto disagio.
Dal canto suo, il , nelle propria memoria integrativa, si è riportato alle conclusioni rassegnate Per_2
nella comparsa di costituzione, con le seguenti modifiche ed integrazioni: con riferimento alla permanenza della minore presso il padre nei giorni feriali infrasettimanali ha chiesto di “disporre che la minore trascorra con il padre il martedi ed il giovedi dalle 16:00 e comunque dall'uscita di scuola alle
19:00 dello stesso giorno o, in subordine, nei giorni e nelle ore che l'On.Le Tribunale vorrà stabilire”; con riguardo poi alla permanenza della minore presso il padre nel periodo estivo: “disporre che la minore trascorra con il padre un periodo di 45 giorni in estate dal 01 luglio al 15 agosto, di cui 21 giorni o subordinatamente 15 giorni consecutivi, od in subordine il periodo ed i giorni, consecutivi e non, che l'On.le Tribunale vorrà stabilire”.
All'udienza del 19.02.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale, provvedendo in quella sede alla sottoscrizione del predetto.
Pertanto, il Giudice delegato dal Collegio, preso atto di ciò, ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
Tutto ciò premesso, valutata la rispondenza delle condizioni pattuite dalle parti all'interesse della prole e ritenuto che esse non sono contrarie alla legge, il Tribunale stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali integralmente compensate fra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda Per presentata il 24.05.2024 dall'Avv. , quale curatore speciale della minore Persona_1
pagina 3 di 4 , nei confronti dei genitori della stessa , nata a [...] Per_2 CP_1
(Federazione Russa) il 08.05.1996, e , nato a [...] il [...], Controparte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti e dalle stesse personalmente sottoscritto all'udienza del 19.02.2025, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.04.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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