Ordinanza cautelare 11 dicembre 2025
Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 06/03/2026, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7636 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatella Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Provvedimento n. M-D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 29.04.2025, notificato in data 02.05.2025 di diniego all'istanza di assegnazione temporanea di cui all'art. 33, comma 5 della L.104/92, a firma del Vice Capo Dipartimento Gen. D. -OMISSIS-, e di ogni atto prodromico presupposto, connesso e successivo a quello sopra indicato, anche non conosciuto neppure per estremi e che, anche interpretato, abbia determinato il rigetto della predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. NI De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Vista la dichiarazione del difensore del ricorrente di sopravvenuta soddisfazione della parte propria assistita per effetto del nuovo provvedimento con cui la PA ha accolto l’istanza di assegnazione in sede di gradimento;
Valutata la presenza delle condizioni di cui all’art. 60 CPA per la definizione con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, CPA, essendo intervenuta soddisfazione dell’interesse perseguito in giudizio;
Considerato poi che le spese possono essere compensate tra le parti atteso che il nuovo provvedimento dell’Amministrazione è stato assunto in base a sopravvenute circostanze di fatto che hanno permesso di assecondare la richiesta del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato che possa identificarle.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AN, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
NI De MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De MA | IO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.