Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3080 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Ruva, con il quale è elettivamente domiciliata in Caulonia
(RC) via San Giuseppe Moscati n. 1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Possidonea n. 22 resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Giammusso, con il quale è elettivamente domiciliata in Catania, via Musumeci n. 171 resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229005366942000, notificata in data 29/08/2022, limitatamente alle pretese creditorie di cui agli avvisi di addebito n.
39420120001179188000, n. 39420120004562570000, n.
39420130000041945000, n. 39420130001391758000, n. n.
39420130002900378000, n. 39420140000971120000 e n.
39420140002534227000, relativi a contributi previdenziali ente creditore CP_3
espressamente elencati nel ricorso introduttivo. CP_1
A tal fine, ha esposto:
- che gli atti impugnati non sono mai stati notificati;
- che è maturata la prescrizione delle pretese creditorie sottese agli avvisi di addebito in oggetto.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale del Lavoro, disposti gli incombenti di rito, previa sospensione dell'impugnato atto limitatamente al credito opposto, accogliere il ricorso e, per
l'effetto, annullare, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa,
l'intimazione di pagamento avente numero 09420229005366942000, per tutte le sopra indicate ragioni, nonché dichiarare non dovuti i seguenti avvisi di addebito avente numero:1)39420120001179188000;
2)39420120004562570000;
3)39420130000041945000;4)394201300013917580;
5)39420130002900378000 6)39420140000971120000;
7)39420140002534227000; per le ragioni indicate in narrativa, 3
conseguentemente dichiarando non dovuta la complessiva somma di €
15.452,80 con essi richiesta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde, ex art. 93 c.p.c.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita Controparte_2
, eccependo la rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione,
[...]
nonché la sopravvenuta carenza di interesse, in seguito all'introduzione dell'art. 1 comma 227 della L. 197/22 che ha previsto l'annullamento automatico delle partite a ruolo inferiori a € 1000 per cartelle ed ava emessi fino al 2015, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Con memoria depositata in data 29/04/2024, è costituito l' CP_1
eccependo la rituale notifica degli avvisi di addebito impugnati, nonché la sopravvenuta carenza di interesse, in seguito all'introduzione dell'art. 1 comma
227 della L. 197/22 che ha previsto l'annullamento automatico delle partite a ruolo inferiori a € 1000 per cartelle ed ava emessi fino al 2015, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, per cui viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. 4
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
4In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti 5
dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82,
n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126;). 6
Nel caso di specie, è venuta meno la materia del contendere, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 197/2022, in applicazione della quale
[...]
deve provvedere al discarico delle somme iscritte a Controparte_4
ruolo ed oggetto del presente giudizio.
Infatti, l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Orbene, gli avvisi di addebito n. 39420120001179188000,
39420120004562570000, 39420130000041945000, 39420130001391758000,
39420130002900378000, 39420140000971120000 e 39420140002534227000, presupposti all'intimazione di pagamento per cui è causa, rientrano nelle ipotesi descritte dal summenzionato articolo.
Del resto, le parti costituite hanno concordemente chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
In particolare, ha allegato un estratto di ruolo Controparte_2
aggiornato, comprovante l'avvenuto sgravio delle pretese creditorie di cui ai menzionati avvisi di addebito.
In merito, appare inconferente il richiamo, contenuto nelle note autorizzate da ultimo depositate dal difensore della parte ricorrente, alla pretesa creditoria relativa all'anno 2016 (non meglio identificata) e riguardante l'avviso di addebito n° 3, in quanto, come si evince dalla consultazione dell'elenco degli avvisi di addebito impugnati contenuto nel ricorso introduttivo, nessuna pretesa creditoria concerne l'anno 2016 mentre, con riferimento a tutti gli avvisi di addebito impugnati, l'ente di riscossione ha allegato, mediante la produzione d in un estratto di ruolo aggiornato, l'avvenuto sgravio. 7
Del resto, in sede di udienza di discussione, il difensore della parte ricorrente ha insistito per la condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (Cass. n. 4884/1996 ; Cass. n. 2937/1999).
In applicazione a tale principio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle novità legislative che hanno determinato il venir meno della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 3080/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 20/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci