Rigetto
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/06/2025, n. 5559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5559 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 05559/2025REG.PROV.COLL.
N. 00168/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2023, proposto da OR RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Durano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mesagne, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Meo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
LL AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Istria, 12;
per la riforma
delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione prima) n. 889 dell’8 giugno 2021 e n. 966 del 10 giugno 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mesagne e della sig.ra LL AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal permesso di costruire n. 36 del 19 marzo 2019 rilasciato dal Comune di Mesagne alla sig.ra AN LL per la realizzazione di un ampliamento, ai sensi della legge regionale della Puglia n. 14/2009 e successive modifiche ed integrazioni, dell’immobile di sua proprietà, ricadente in zona individuata dal P.R.G. “B4”, ubicato in Via Alimini, n. 7, sul territorio comunale, in Contrada Torretta;
- da ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.
2. Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, dal sig. OR RI, proprietario di un immobile confinante con quello della controinteressata, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione art. 3 e 5 l. reg. n. 14/2009, eccesso di potere per difetto di presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;
b) violazione e falsa applicazione art. 3 l.reg. n. 14/2009 e art. 46 N.T.A. P.R.G., eccesso di potere per manifesta irrazionalità dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, difetto di presupposti ed ulteriori profili;
c) violazione art. 46 N.T.A P.R.G. in tema di distanza tra fabbricati e dai confini;
d) violazione e falsa applicazione art. 3 l.reg. n. 14/2009, violazione norme in tema di distanza tra costruzioni e dal confine di cui all’art. 46 N.T.A. P.R.G., eccesso di potere per difetto di presupposti, manifesta irrazionalità ed altri profili.
3. Con la sentenza non definitiva n. 889 dell’8 giugno 2021 e la sentenza definitiva n. 966 del 10 giugno 2022 il T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha dichiarato in parte inammissibile e per il resto ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare tali pronunce, affidando il proprio appello a due nuclei di censure che possono essere così sintetizzati:
I – avverso la sentenza non definitiva di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado: sussistenza in concreto dell’interesse al ricorso (per via della realizzazione di volumi impattanti sul confine di proprietà) e conseguente legittimazione del ricorrente a dedurre tutte le violazioni delle norme di legge, urbanistiche e di piano che (secondo le sue valutazioni) inficiavano l’impugnato titolo edilizio e che, se riconosciute come tali, avrebbero portato all’annullamento del titolo e alla eliminazione dei volumi edificati sul confine di proprietà; riproposizione di tutte le doglianze formulate con i motivi di ricorso nn. 1, 2 e 4;
II – avverso la sentenza definitiva di rigetto del ricorso, nella parte relativa alla violazione delle distanze: falsa applicazione del principio di prevenzione di cui all’art. 873 c.c. ed erronea interpretazione degli artt. 18 e 46 delle NTA al PRG.
5. Si sono costituiti in giudizio la controinteressata, sig.ra AN LL, ed il Comune di Mesagne, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memorie del 27 novembre 2024 e del 6 e 8 dicembre 2024 e repliche del 16 dicembre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni. Con nota depositata nella stessa data del 16 dicembre 2024 l’appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli atti.
7. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo l’odierno appellante ha contestato, come anticipato, la declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado, lamentando l’ “evidente l’errore compiuto dal Tribunale, atteso che anche le ulteriori censure poste con il ricorso evidenziavano la palese illegittimità di un titolo edilizio con cui si era autorizzata la confinante a realizzare ulteriori volumi sul confine di proprietà del ricorrente, occupando spazi liberi che garantivano luce, aria e visuale”.
9. Secondo l’originario ricorrente, in particolare, anche in base ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 22/2021, non avrebbe avuto “alcun senso (come ritenuto dalla sentenza impugnata) affermare che l’interesse al ricorso potesse sussistere solo con riferimento alla dedotta violazione delle norme sulle distanze. In realtà, la sussistenza dell’interesse alla impugnazione del titolo edilizio andava…valutata con riferimento allo stato di fatto per come denunziato (presenza di volumi sul confine) che legittimava il ricorrente (stesso) alla proposizione di tutte le violazioni che potevano condurre all’annullamento del titolo edilizio, all’eliminazione dei volumi edificati ed al ripristino dello stato dei luoghi”.
10. In forza del preteso “errore” compiuto dal T.a.r. nella sentenza non definitiva, l’odierno appellante ha, quindi, riproposto in secondo grado le censure di cui ai numeri 1, 2 e 4 del ricorso introduttivo, affinché potessero essere esaminate nel merito.
11. La suddetta doglianza avverso la sentenza n. 889/2021 non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
12. Come eccepito sia dal Comune di Mesagne che dalla controinteressata nel corso del giudizio dinanzi al T.a.r. e come rilevato da quest’ultimo nella sua pronuncia non definitiva, l’originario ricorso, con riferimento a tutte le censure diverse da quelle relative alle dedotte violazioni delle norme sulle distanze, risulta inammissibile perché le doglianze suddette non sono supportate dalla deduzione e dall’allegazione da parte del ricorrente di un concreto e specifico interesse a proporle.
13. La decisione dell’Adunanza plenaria n. 22/2021 che è stata richiamata dall’odierno appellante a sostegno della sua impugnazione - che evidenzia che “non può affermarsi che il criterio della vicinitas quale elemento di individuazione della legittimazione valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato” - non fa che confermare, infatti, la correttezza della pronuncia appellata, poiché nel giudizio di primo grado, di fronte alla puntuale eccezione delle controparti, il ricorrente ha incentrato le sue considerazioni sul punto principalmente sul fatto che il criterio della vicinitas fosse da solo sufficiente a sostenere il suo gravame, senza in alcun modo specificare in concreto l’interesse che sosteneva le varie censure formulate nel suo ricorso - diverse da quelle sulle distanze – ad esempio attraverso una descrizione sia pur sintetica dell’effettivo pregiudizio che gli sarebbe derivato dalle opere autorizzate o della diretta utilità che egli avrebbe tratto dall’eventuale accoglimento delle relative doglianze.
14. I riferimenti all’ “impatto visivo” delle costruzioni o all’ “alterazione delle preesistenti condizioni di luce e di aria” formulati dinanzi al T.a.r. sono stati da questo ragionevolmente ritenuti insufficienti allo scopo, in quanto eccessivamente generici ed assolutamente inidonei a legittimare l’esistenza di un concreto interesse a ricorrere, mentre altri profili di doglianza, come quelli circa i parcheggi, la violazione delle altezze e della destinazione d’uso degli ampliamenti, sono rimasti del tutto sprovvisti di qualsiasi precisazione del concreto interesse all’impugnazione.
15. Lo stesso può dirsi anche per la non meglio specificata “presenza di volumi sul confine”, posta dall’appellante alla base della confutazione della declaratoria di inammissibilità, ma, in realtà, neppure essa idonea ad individuare un effettivo e concreto interesse a far valere in giudizio censure ulteriori rispetto a quelle formulate in materia di distanze.
16. Le argomentazioni che precedono consentono, dunque, di superare le doglianze di cui ai motivi 1, 2 e 4 riproposti in appello, la cui valutazione è preclusa dalla conferma della parziale inammissibilità del ricorso, ed impongono, invece, di esaminare direttamente il secondo gruppo di censure svolte dall’appellante, attinenti alla sentenza definitiva n. 996/2022.
17. Con il secondo motivo di appello, l’originario ricorrente ha lamentato l’erronea applicazione da parte del T.a.r. sia del principio di prevenzione di cui all’art. 873 c.c., sia degli artt. 46 e 18 delle NTA al PRG. A suo parere, in particolare, l’art. 18 delle predette NTA “disposizione…di mera definizione di concetti noti” non avrebbe mai potuto condurre ad una disapplicazione della specifica norma di cui all’art. 46 delle NTA che, regolamentando l’edificazione nella zona omogenea B4 estensiva a ville, dove si trovano gli immobili de quibus , avrebbe imposto in via assoluta la distanza di 5 m dal confine, escludendo qualsiasi costruzione in aderenza.
18. Anche tali doglianze non possono essere condivise.
19. Dai documenti in atti, dalla relazione istruttoria e dall’elaborato integrativo depositati nel giudizio di primo grado risulta, infatti, da un lato, che la veranda coperta della controinteressata fosse già esistente ben prima dei lavori in questione e già posta a distanza di 5 m dal confine tra le due proprietà e dall’edificio dell’appellante che - costruendo per secondo – non aveva rispettato la distanza di 10 metri dall’edificio vicino e aveva posto il suo manufatto sul confine, dall’altro, che le opere autorizzate al riguardo sono consistite nella semplice trasformazione di tale superficie della veranda coperta (comunque già rilevante dal punto di vista edilizio) in un vano dispensa, senza alcuna modifica in questo caso delle distanze tra i fabbricati.
20. Quanto all’ulteriore piccola costruzione che, sempre secondo l’originario ricorrente, avrebbe violato la distanza minima dal confine, a prescindere dalla questione per cui essa, per la sua funzione e le sue ridotte dimensioni, avrebbe potuto anche essere consentita dall’art. 46 NTA - come manufatto accessorio – occorre notare che tale opera risulta, in ogni caso, legittima in base al principio di prevenzione, per cui, in generale “il proprietario che costruisce per primo determina le distanze che devono essere osservate per le costruzioni sui fondi vicini”.
21. Dal complessivo quadro fattuale e normativo in cui l’intervento costruttivo in esame va ad inserirsi emergono, dunque, la correttezza sostanziale e la ragionevolezza dell’interpretazione congiunta degli articoli 46 e 18 delle NTA accolta dal T.a.r., suffragata, del resto, anche dalla giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione secondo la quale, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, “il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento comunale edilizio allorché questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine; salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso il primo costruttore ha la scelta tra l'edificare a distanza regolamentare e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poiché detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l'onere della creazione della zona di distacco. (Sez. II, sentenza n. 23693 del 6 novembre 2014…; ciò perché, quando gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine ma prevedano la possibilità di costruire "in aderenza" od "in appoggio", si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli artt. 873 e ss. cod. civ., con la conseguenza che è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (eventualmente esercitando le opzioni previste dall'art. 875 c.c., e art. 877 c.c., comma 2), ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico. (Sez. II, sentenza n. 8465 del 9 aprile 2010)” (cfr. Cass. civ., 11 dicembre 2015 n. 25032).
22. Nella fattispecie oggetto della presente controversia trova applicazione proprio la suddetta “eccezione all’eccezione”, consentendo l’art. 18 delle NTA la costruzione in aderenza, nonostante la previsione da parte della disciplina urbanistico-edilizia della distanza di 5 m dal confine.
23. Alla luce delle argomentazioni che precedono, la lettura del “combinato disposto” dei due articoli delle NTA 18 e 46 data dal T.a.r. nella sentenza definitiva appare del tutto coerente e logica, nonché immune dalle censure formulate dall’originario ricorrente, sì da dover essere integralmente confermata.
24. In conclusione, anche l’appello avverso la sentenza definitiva n. 966/2022 deve essere respinto.
25. Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Comune di Mesagne e della controinteressata sig.ra AN LL delle spese del grado di appello, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge per ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO