Articolo 2 della Legge 10 agosto 1981, n. 475
Articolo 1Articolo 3
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1 settembre 1981
Art. 2.
Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilita' di vigilanza e custodia sui detenuti, e' attribuita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge una indennita' di L. 2.600 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
La suddetta indennita' e' elevata a L. 3.600 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.
L'indennita' di cui al presente articolo non e' pensionabile.
Entrata in vigore il 1 settembre 1981