Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 538
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Tardiva costituzione in giudizio

    La Corte ha rilevato che il ricorso è stato notificato in data 29 ottobre 2024, mentre la costituzione in giudizio è avvenuta solo in data 26 febbraio 2025, superando il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.

  • Inammissibile
    Tardiva costituzione in giudizio

    La Corte ha rilevato che il ricorso è stato notificato in data 29 ottobre 2024, mentre la costituzione in giudizio è avvenuta solo in data 26 febbraio 2025, superando il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.

  • Inammissibile
    Tardiva costituzione in giudizio

    La Corte ha rilevato che il ricorso è stato notificato in data 29 ottobre 2024, mentre la costituzione in giudizio è avvenuta solo in data 26 febbraio 2025, superando il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 538
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 538
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo