CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 538/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 422/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Satriano - Via Marconi N. 5 88060 Satriano CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 22495692 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20713 IMU 2015
- sulla controdeduzione priva di ricorso iscritta nel R.G.R. n. 2751/2025 depositata il 04/11/2025 proposto da
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
elettivamente domiciliato presso Via 1 Maggio 21 88060 Montepaone CZ
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 22515843 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel presente giudizio, riuniti i procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione di solleciti di pagamento e atti presupposti Ricorrente_1relativi all'IMU per l'annualità 2015, ha dedotto l'illegittimità delle pretese avanzate dal Comune di Satriano, poste in riscossione anche tramite la concessionaria Area s.r.l., lamentando l'omessa o invalida notifica degli avvisi di accertamento, l'intervenuta prescrizione del credito e la carenza di motivazione degli atti impugnati. Si sono costituiti il Comune di Satriano e Area s.r.l., eccependo in via preliminare l'inammissibilità dei ricorsi per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente, alla luce dell'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 e del conseguente obbligo di deposito entro il termine perentorio previsto dalla legge dalla notifica, termine nella specie non rispettato. In via subordinata, i resistenti hanno dedotto la regolare notifica dell'avviso di accertamento IMU 2015 in data 2 dicembre 2020, idonea a rendere definitivo l'atto e ad interrompere i termini di prescrizione, nonché l'infondatezza delle censure di merito. Con ordinanza interlocutoria del 1° dicembre 2025 è stata rigettata l'istanza cautelare, rilevandosi la verosimile inammissibilità dei ricorsi. La ricorrente non ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardiva costituzione in giudizio della parte ricorrente. Come già rilevato con ordinanza interlocutoria del 1° dicembre 2025, cui integralmente si rinvia, la controversia è disciplinata dalla normativa processuale vigente a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023, che ha disposto, all'art. 2, comma 3, l'abrogazione dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, eliminando, per i ricorsi notificati a decorrere dal 4 gennaio 2024, l'istituto del reclamo-mediazione per le controversie di valore non superiore a euro 50.000. Ne consegue che, per tali ricorsi, trova piena applicazione l'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Nel caso di specie, risulta dagli atti che il ricorso è stato notificato in data 29 ottobre 2024, mentre la costituzione in giudizio del ricorrente è avvenuta solo in data 26 febbraio 2025, dunque oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla norma. Tale tardività determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, anche in presenza della costituzione della parte resistente. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbite tutte le ulteriori censure di merito. Le spese possono compensarsi attese le ragioni della decisione, meramente processuali.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate. Catanzaro, 26 gennaio 2026
Il giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 422/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Satriano - Via Marconi N. 5 88060 Satriano CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 22495692 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20713 IMU 2015
- sulla controdeduzione priva di ricorso iscritta nel R.G.R. n. 2751/2025 depositata il 04/11/2025 proposto da
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
elettivamente domiciliato presso Via 1 Maggio 21 88060 Montepaone CZ
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 22515843 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel presente giudizio, riuniti i procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione di solleciti di pagamento e atti presupposti Ricorrente_1relativi all'IMU per l'annualità 2015, ha dedotto l'illegittimità delle pretese avanzate dal Comune di Satriano, poste in riscossione anche tramite la concessionaria Area s.r.l., lamentando l'omessa o invalida notifica degli avvisi di accertamento, l'intervenuta prescrizione del credito e la carenza di motivazione degli atti impugnati. Si sono costituiti il Comune di Satriano e Area s.r.l., eccependo in via preliminare l'inammissibilità dei ricorsi per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente, alla luce dell'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 e del conseguente obbligo di deposito entro il termine perentorio previsto dalla legge dalla notifica, termine nella specie non rispettato. In via subordinata, i resistenti hanno dedotto la regolare notifica dell'avviso di accertamento IMU 2015 in data 2 dicembre 2020, idonea a rendere definitivo l'atto e ad interrompere i termini di prescrizione, nonché l'infondatezza delle censure di merito. Con ordinanza interlocutoria del 1° dicembre 2025 è stata rigettata l'istanza cautelare, rilevandosi la verosimile inammissibilità dei ricorsi. La ricorrente non ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardiva costituzione in giudizio della parte ricorrente. Come già rilevato con ordinanza interlocutoria del 1° dicembre 2025, cui integralmente si rinvia, la controversia è disciplinata dalla normativa processuale vigente a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023, che ha disposto, all'art. 2, comma 3, l'abrogazione dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, eliminando, per i ricorsi notificati a decorrere dal 4 gennaio 2024, l'istituto del reclamo-mediazione per le controversie di valore non superiore a euro 50.000. Ne consegue che, per tali ricorsi, trova piena applicazione l'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Nel caso di specie, risulta dagli atti che il ricorso è stato notificato in data 29 ottobre 2024, mentre la costituzione in giudizio del ricorrente è avvenuta solo in data 26 febbraio 2025, dunque oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla norma. Tale tardività determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, anche in presenza della costituzione della parte resistente. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbite tutte le ulteriori censure di merito. Le spese possono compensarsi attese le ragioni della decisione, meramente processuali.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate. Catanzaro, 26 gennaio 2026
Il giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano