Art. 1588. Collocamento in congedo assoluto 1. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di eta' stabilito dall'articolo 1596, e' rivestito della dignita' vescovile o e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, e' collocato in congedo assoluto.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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