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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 03/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 391/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammarano, in Parte_1
virtù di procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
1 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
APPELLATO
OGGETTO: liquidazione spese del primo grado.
Appello avverso la sentenza n. 206/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, condannare la convenuta al pagamento delle spese del primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/06/2022 , adito il Tribunale Parte_1
di Salerno, esponeva che era dipendente della Controparte_1
, con mansioni di operaio forestale e contratto a tempo
[...]
indeterminato; che la con delibera n. 32 del Controparte_1
01/10/2014 aveva chiesto per i lavoratori idraulico-forestali l'applicazione dell'integrazione salariale (CISOA) ex lege n. 457/1992 per mancanza di fondi, relativamente al periodo intercorrente tra il 13/10/2014 e il
31/12/2014; che, respinta la domanda da parte dell' nell'anno 2015, CP_2
non aveva ricevuto la cassa integrazione e domandava al giudice di prime
2 cure la condanna della al pagamento della somma di € Controparte_1
3.400,00, relativa alla retribuzione per il suddetto periodo, oltre rivalutazione ed interessi, nonché il rimborso delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la e chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda, deducendone l'infondatezza.
Il giudice di primo grado, con sentenza depositata in data 10/02/2023
accoglieva la domanda del ricorrente;
compensava le spese in ragione
“della particolarità del caso”, nonché del fatto che “la Controparte_1
fruisce (…) dei fondi regionali, trattandosi di ente privo di autonomia
finanziaria e impositiva, e quindi non può procedere ai relativi pagamenti
se non a seguito dei finanziamenti dell'Ente a ciò preposto”.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 03/07/2023.
L'appellante, con un unico motivo, si doleva della compensazione delle spese di primo grado, atteso che il convenuto era soccombente nel merito e non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c.
L'appellata non si costituiva.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile, stante l'omessa notifica del gravame.
“Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine
previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso
depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non
essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del
processo “ex” art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art.
421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere
ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (ex multis:
Cass. ordinanza n. 453/2020).
“Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della
notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina
la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con
conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare
all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai
compiuto o giuridicamente inesistente” (Cass. n. 20613/2013).
4 L'omessa o giuridicamente inesistente notificazione degli atti introduttivi è
motivo di improcedibilità dell'appello (Cass. 28 settembre 2016, n. 19191;
Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175).
Laddove invece la notifica sia stata compiuta, ma risulti invalida, deve ammettersene la rinnovazione (Cass. n. 2526/2006).
Trattasi di principio del tutto consolidato, non solo in materia di lavoro
(Cass. n. 29870/2008; n. 1721/2009; n. 11600/2010; n. 9597/2011; n.
27086/2011; n. 20613/2013; n. 6159/2018).
Nel caso di specie l'appellante non ha dato prova di avere provveduto alla notifica dell'atto di appello.
In realtà la parte attrice non è neppure comparsa, in quanto non ha depositato le note scritte, malgrado l'avvenuta comunicazione -da parte della Cancelleria- sia del provvedimento del Presidente di Sezione, che avvisava l'appellante circa la trattazione della controversia secondo le modalità previste dal rito cd cartolare ex art. 127 ter cpc alla prima udienza del 09/12/2024, sia del rinvio di ufficio al 03/11/2025 con trattazione sempre con modalità cd cartolare.
In difetto di notificazione dell'appello, va dichiarata la improcedibilità,
non essendo a questo punto possibile neppure applicare l'art. 291 cpc.
5 Non vi è luogo a provvedere sulle spese del secondo grado, non essendo costituito l'appellato.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 391/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
avverso la sentenza n. 206/2023 del Giudice
[...]
del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)dichiara improcedibile l'appello;
2)nulla per le spese del secondo grado;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 03/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
6 (si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Dr.
NT Soriente, MOT nominato con DM 03/09/2025)
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