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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
in persona del dott. Gustavo Nanni in funzione di giudice unico, nella causa civile iscritta al n. 11501 del ruolo generale dell'anno 2024 da
Parte_1
ricorrente, con l'avv. Francesco Neboli contro
Controparte_1
contumace all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. di cui al verbale in data odierna, ha pronunciato la presente
SENTENZA sulle seguenti conclusioni: parte ricorrente conclude con in ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c.ed in verbale
10/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
ha promosso l'odierno giudizio nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 _1
, spiegando, da un lato, di essere debitrice del della somma di euro 877.500,00,
[...] _1 somma dovuta a titolo di conguaglio in esito all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata il
16/04/2022 da questo Tribunale nel giudizio di divisione del compendio già assoggettato a comunione legale (doc. n. 5); dall'altro, di vantare nei confronti del maggiori crediti per la _1
complessiva somma di euro 1.035.604,07, crediti -per sorte capitale, interessi, spese (anche da iscrizioni ipotecarie)- rivenienti: a) quanto ad euro 175.343,17, dalle sentenze di separazione e di divorzio emesse da questo Tribunale rispettivamente il 13/04/2017 (doc. n. 1) ed il 06/05/2022 (doc.
n. 18); b) quanto ad euro 294.216, 84, dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia il pagina1 di 4 30/03/2016 (doc. n. 7); c) quanto ad euro 566.044,06, dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia il 21/12/2018 (doc. n. 9).
Tanto premesso, la ha chiesto al Tribunale di pronunciare la compensazione tra i propri Pt_1 crediti ed il controcredito del , sino alla concorrenza di quest'ultimo, compensazione che _1
nel procedimento divisionale il Tribunale aveva esplicitamente omesso di accertare.
Orbene, lo scrivente dà atto che il credito complessivo della è ben documentato dalla Pt_1
produzione dei titoli sopra menzionati. Peraltro, con riguardo al credito sub b), si debbono svolgere due considerazioni sulla scorta dei contenuti del fascicolo monitorio (n. 3042/16 R.G.), acquisito senza opposizione della (v. verbale udienza odierna). Pt_1
La prima attiene ad un piano meramente descrittivo (non direttamente rilevante nell'economia dell'odierno giudizio): tenuto conto della formulazione del ricorso monitorio e del tenore letterale del decreto ingiuntivo, si deve, infatti, constatare come (indipendentemente dal tenore delle scritture fatte valere ai fini dell'emissione del provvedimento) il credito riconosciuto -pari ad euro
250.000,00 in sorte capitale- sia stato attribuito in via solidale alla ed al figlio (co- Pt_1 CP_2
ricorrente), il quale solo in data 06/08/2022 ha ceduto la propria quota alla madre (doc. n. 8).
La seconda attiene ad un profilo sostanziale. Il decreto ingiuntivo è stato emesso a fronte: 1) della dichiarazione espressa dal all'udienza del 15/01/2016 nell'ambito del procedimento _1
penale n. 4361/15 a suo carico avanti al Tribunale di Brescia (doc. n. 7 fascicolo n. 3042/16 R.G.), dichiarazione attraverso la quale il convenuto prometteva di devolvere ai figli la somma di euro
240.000,00 nel presupposto -così sembrerebbe- che si trattasse di un suo credito da conguaglio nei confronti della relativo ad ipotizzata divisione negoziale della comunione (divisione che - Pt_1
come si è detto- è scaturita dal procedimento contenzioso con esiti ben diversi); 2) della clausola n.
5 racchiusa in una mera abborracciatura di transazione (doc. n. 8 fascicolo n. 3042/16 R.G.) -ed in quanto tale ovviamente inefficace- priva di data ed allegata a mail del 17/01/2016, redatta in modo farraginoso e contraddittorio, dalla quale si evincerebbe che il avrebbe voluto compensare _1
un conguaglio (non si comprende come computato) non più di euro 240.000,00, ma di euro
250.000,00 con il contributo dovuto per il mantenimento dei due figli, in ragione di euro 125.000,00 cadauno.
Ci si potrebbe, a questo punto, chiedere se ed in che misura il giudicato attinente al decreto ingiuntivo sub b) si sovrapponga al giudicato pertinente alle sentenze di separazione e di divorzio, che hanno attribuito alla i crediti menzionati sub a), potendosi ipotizzare un'identità di Pt_1
causa petendi tra i due giudizi, qualora si imputasse il credito accertato attraverso il procedimento monitorio all'obbligazione genitoriale di mantenimento in capo al . Senonchè, si deve _1
annotare che il decreto ingiuntivo è stato emesso e si è consolidato allorchè pendeva da quasi pagina2 di 4 quattro anni la causa di separazione tra i coniugi, causa definita -come spiegato- nel 2017 da questo
Tribunale con l'imposizione di un assegno a carico del , senza che quest'ultimo abbia in _1
quella sede mai fatto cenno alla consistente ingiunzione nel frattempo ricevuta. Si aggiunga che neppure nel successivo giudizio divorzile -sfociato nella conferma delle statuizioni economiche- il
, rimasto contumace, ha domandato che si tenesse conto -ai fini della determinazione del _1
proprio obbligo contributivo- della pregressa maturazione del titolo che lo vincolava al pagamento dell'ingente somma di denaro.
In definitiva, è difficile ricondurre l'accertamento implicito nel decreto ingiuntivo sub b) alla medesima causa petendi delle sentenze sub a), piuttosto che all'assunzione dell'impegno di beneficiare in ogni caso i figli al di là del livello della contribuzione in senso stretto, nella cornice della c.d. “causa familiare”, suscettibile di caratterizzare e giustificare gli spostamenti patrimoniali
(anche nell'interesse dei figli) pattuiti nel contesto della crisi coniugale1.
In ultima analisi, i crediti della sub a) e sub b) rimangono ben distinti. Pt_1
Detto questo, lo scrivente rileva che l'invocata pronuncia di compensazione comporterebbe la necessità di accertare il momento della coesistenza dei contrapposti crediti omogenei, liquidi ed esigibili, con particolare riferimento alla decorrenza ed all'importo degli interessi maturati, non potendosi dubitare che anche all'estinzione dell'obbligazione per compensazione sia applicabile non solo il criterio di cui all'art. 1193 c.c. (espressamente richiamato dall'art. 1249 c.c.), ma anche quello di cui all'art. 1194 c.c. In questa prospettiva, occorrerebbe identificare quali fossero -alla data della definitività della liquidazione del credito da conguaglio del gli esatti importi _1
dei crediti della e, dunque: quanto ai titoli sub a) computare gli interessi maturati sino al Pt_1
2022 (la si è limitata a calcolare la rivalutazione Istat) e scomputare la quota capitale Pt_1
maturata per il 2023 (per il figlio ); quanto ai titoli sub b) e c), sottrarre gli interessi maturati Per_1
tra il 2022 ed il 2024. Tuttavia, poiché la chiede semplicemente al Tribunale di accertare Pt_1
l'estinzione della propria obbligazione verso il e poiché, al netto delle operazioni citate, il _1
credito della eccederebbe comunque e manifestamente quello del convenuto, lo scrivente Pt_1
può conformare la pronuncia al petitum, tralsciando ulteriori indagini.
La ha rinunciato alla domanda di declaratoria del regime fiscale al quale sarà assoggettata Pt_1
l'odierna controversia.
P.Q.M.
pagina3 di 4 -dichiara estinta per compensazione l'obbligazione di euro 877.500,00 di Parte_1 nei confronti di di cui all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata il Controparte_1
16/04/2022 dal Tribunale di Brescia;
-dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di accertamento del regime fiscale applicabile alla presente controversia;
-condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali, liquidate in euro 12.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Brescia, 10-03-2025.
Il giudice dott. Gustavo Nanni
pagina4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Senza, pertanto, che si debba configurare necessariamente una volontà liberale in senso stretto, fermo restando che, anche in tal caso, il giudicato sceso sul decreto consentirebbe di superare l'eventuale inadeguatezza della documentazione prodotta in una con il ricorso monitorio, ad esempio quella della dichiarazione sub 1) (nulla -ove mai qualificabile come promessa di donazione- sia in quanto tale, sia per difetto di forma).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
in persona del dott. Gustavo Nanni in funzione di giudice unico, nella causa civile iscritta al n. 11501 del ruolo generale dell'anno 2024 da
Parte_1
ricorrente, con l'avv. Francesco Neboli contro
Controparte_1
contumace all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. di cui al verbale in data odierna, ha pronunciato la presente
SENTENZA sulle seguenti conclusioni: parte ricorrente conclude con in ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c.ed in verbale
10/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
ha promosso l'odierno giudizio nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 _1
, spiegando, da un lato, di essere debitrice del della somma di euro 877.500,00,
[...] _1 somma dovuta a titolo di conguaglio in esito all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata il
16/04/2022 da questo Tribunale nel giudizio di divisione del compendio già assoggettato a comunione legale (doc. n. 5); dall'altro, di vantare nei confronti del maggiori crediti per la _1
complessiva somma di euro 1.035.604,07, crediti -per sorte capitale, interessi, spese (anche da iscrizioni ipotecarie)- rivenienti: a) quanto ad euro 175.343,17, dalle sentenze di separazione e di divorzio emesse da questo Tribunale rispettivamente il 13/04/2017 (doc. n. 1) ed il 06/05/2022 (doc.
n. 18); b) quanto ad euro 294.216, 84, dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia il pagina1 di 4 30/03/2016 (doc. n. 7); c) quanto ad euro 566.044,06, dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia il 21/12/2018 (doc. n. 9).
Tanto premesso, la ha chiesto al Tribunale di pronunciare la compensazione tra i propri Pt_1 crediti ed il controcredito del , sino alla concorrenza di quest'ultimo, compensazione che _1
nel procedimento divisionale il Tribunale aveva esplicitamente omesso di accertare.
Orbene, lo scrivente dà atto che il credito complessivo della è ben documentato dalla Pt_1
produzione dei titoli sopra menzionati. Peraltro, con riguardo al credito sub b), si debbono svolgere due considerazioni sulla scorta dei contenuti del fascicolo monitorio (n. 3042/16 R.G.), acquisito senza opposizione della (v. verbale udienza odierna). Pt_1
La prima attiene ad un piano meramente descrittivo (non direttamente rilevante nell'economia dell'odierno giudizio): tenuto conto della formulazione del ricorso monitorio e del tenore letterale del decreto ingiuntivo, si deve, infatti, constatare come (indipendentemente dal tenore delle scritture fatte valere ai fini dell'emissione del provvedimento) il credito riconosciuto -pari ad euro
250.000,00 in sorte capitale- sia stato attribuito in via solidale alla ed al figlio (co- Pt_1 CP_2
ricorrente), il quale solo in data 06/08/2022 ha ceduto la propria quota alla madre (doc. n. 8).
La seconda attiene ad un profilo sostanziale. Il decreto ingiuntivo è stato emesso a fronte: 1) della dichiarazione espressa dal all'udienza del 15/01/2016 nell'ambito del procedimento _1
penale n. 4361/15 a suo carico avanti al Tribunale di Brescia (doc. n. 7 fascicolo n. 3042/16 R.G.), dichiarazione attraverso la quale il convenuto prometteva di devolvere ai figli la somma di euro
240.000,00 nel presupposto -così sembrerebbe- che si trattasse di un suo credito da conguaglio nei confronti della relativo ad ipotizzata divisione negoziale della comunione (divisione che - Pt_1
come si è detto- è scaturita dal procedimento contenzioso con esiti ben diversi); 2) della clausola n.
5 racchiusa in una mera abborracciatura di transazione (doc. n. 8 fascicolo n. 3042/16 R.G.) -ed in quanto tale ovviamente inefficace- priva di data ed allegata a mail del 17/01/2016, redatta in modo farraginoso e contraddittorio, dalla quale si evincerebbe che il avrebbe voluto compensare _1
un conguaglio (non si comprende come computato) non più di euro 240.000,00, ma di euro
250.000,00 con il contributo dovuto per il mantenimento dei due figli, in ragione di euro 125.000,00 cadauno.
Ci si potrebbe, a questo punto, chiedere se ed in che misura il giudicato attinente al decreto ingiuntivo sub b) si sovrapponga al giudicato pertinente alle sentenze di separazione e di divorzio, che hanno attribuito alla i crediti menzionati sub a), potendosi ipotizzare un'identità di Pt_1
causa petendi tra i due giudizi, qualora si imputasse il credito accertato attraverso il procedimento monitorio all'obbligazione genitoriale di mantenimento in capo al . Senonchè, si deve _1
annotare che il decreto ingiuntivo è stato emesso e si è consolidato allorchè pendeva da quasi pagina2 di 4 quattro anni la causa di separazione tra i coniugi, causa definita -come spiegato- nel 2017 da questo
Tribunale con l'imposizione di un assegno a carico del , senza che quest'ultimo abbia in _1
quella sede mai fatto cenno alla consistente ingiunzione nel frattempo ricevuta. Si aggiunga che neppure nel successivo giudizio divorzile -sfociato nella conferma delle statuizioni economiche- il
, rimasto contumace, ha domandato che si tenesse conto -ai fini della determinazione del _1
proprio obbligo contributivo- della pregressa maturazione del titolo che lo vincolava al pagamento dell'ingente somma di denaro.
In definitiva, è difficile ricondurre l'accertamento implicito nel decreto ingiuntivo sub b) alla medesima causa petendi delle sentenze sub a), piuttosto che all'assunzione dell'impegno di beneficiare in ogni caso i figli al di là del livello della contribuzione in senso stretto, nella cornice della c.d. “causa familiare”, suscettibile di caratterizzare e giustificare gli spostamenti patrimoniali
(anche nell'interesse dei figli) pattuiti nel contesto della crisi coniugale1.
In ultima analisi, i crediti della sub a) e sub b) rimangono ben distinti. Pt_1
Detto questo, lo scrivente rileva che l'invocata pronuncia di compensazione comporterebbe la necessità di accertare il momento della coesistenza dei contrapposti crediti omogenei, liquidi ed esigibili, con particolare riferimento alla decorrenza ed all'importo degli interessi maturati, non potendosi dubitare che anche all'estinzione dell'obbligazione per compensazione sia applicabile non solo il criterio di cui all'art. 1193 c.c. (espressamente richiamato dall'art. 1249 c.c.), ma anche quello di cui all'art. 1194 c.c. In questa prospettiva, occorrerebbe identificare quali fossero -alla data della definitività della liquidazione del credito da conguaglio del gli esatti importi _1
dei crediti della e, dunque: quanto ai titoli sub a) computare gli interessi maturati sino al Pt_1
2022 (la si è limitata a calcolare la rivalutazione Istat) e scomputare la quota capitale Pt_1
maturata per il 2023 (per il figlio ); quanto ai titoli sub b) e c), sottrarre gli interessi maturati Per_1
tra il 2022 ed il 2024. Tuttavia, poiché la chiede semplicemente al Tribunale di accertare Pt_1
l'estinzione della propria obbligazione verso il e poiché, al netto delle operazioni citate, il _1
credito della eccederebbe comunque e manifestamente quello del convenuto, lo scrivente Pt_1
può conformare la pronuncia al petitum, tralsciando ulteriori indagini.
La ha rinunciato alla domanda di declaratoria del regime fiscale al quale sarà assoggettata Pt_1
l'odierna controversia.
P.Q.M.
pagina3 di 4 -dichiara estinta per compensazione l'obbligazione di euro 877.500,00 di Parte_1 nei confronti di di cui all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata il Controparte_1
16/04/2022 dal Tribunale di Brescia;
-dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di accertamento del regime fiscale applicabile alla presente controversia;
-condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali, liquidate in euro 12.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Brescia, 10-03-2025.
Il giudice dott. Gustavo Nanni
pagina4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Senza, pertanto, che si debba configurare necessariamente una volontà liberale in senso stretto, fermo restando che, anche in tal caso, il giudicato sceso sul decreto consentirebbe di superare l'eventuale inadeguatezza della documentazione prodotta in una con il ricorso monitorio, ad esempio quella della dichiarazione sub 1) (nulla -ove mai qualificabile come promessa di donazione- sia in quanto tale, sia per difetto di forma).