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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 991/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 991/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avv. PIZZOCCARO VA SOFIA e OC VA
ATTORE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. , con l'avv. PANIZ MASSIMILIANO Parte_4 C.F._3
e l'avv. LASORSA NICOLA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 1 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1
convenuto in giudizio la società e i signori , Controparte_1 Parte_4
, quali soci di avanti l'intestato Parte_2 Parte_3 Controparte_1
Tribunale al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patìti e patiendi dalla a titolo di lucro cessante, Parte_1
per perdita di chance di guadagno, e lesione alla sua immagine e reputazione commerciale, da liquidarsi nella somma di € 195.000,00.
Esponeva l'attrice di avere stipulato nell'autunno del 2019 un contratto con avente ad oggetto l'acquisto di orologi marca Rolex di secondo polso;
Controparte_2
di avere acquistato tra ottobre e inizio dicembre 2019 quarantotto orologi al corrispettivo complessivo di € 426.200,00 in vista di poterli rivendere nel periodo natalizio;
che il 17 dicembre 2019, alcuni Ufficiali della Guardia di Finanza di Brescia si presentavano presso l'unità commerciale della società in Brescia, Parte_1
comunicando di dovere effettuare una perquisizione ed il sequestro di tutti gli orologi acquistati dalla e rimasti invenduti (all'epoca pari a trentasette); che la Controparte_1 signora veniva a conoscenza dell'iscrizione di un procedimento penale a Parte_1
carico del legale rappresentante e degli altri soci di tale società Parte_2
(ossia di e , rispettivamente, padre e sorella del Parte_4 Parte_3 Pt_2
), in concorso con altri soggetti;
che la società attrice, chiarita l'estraneità ai fatti,
[...]
chiedeva e otteneva il dissequestro che veniva eseguito il 27.5.2020. Rappresentava che i convenuti avevano consapevolmente e volontariamente consegnato beni privi delle qualità promesse e, comunque, necessarie ed imposte ex lege;
che la società
non aveva potuto vendere gli orologi comprati dalla nel Parte_1 Controparte_1
periodo natalizio 2019; che la società aveva conseguito un danno sia patrimoniale per
€ 95.000 circa, che non patrimoniale, quale danno da immagine per effetto del fatto da reato quantificabile in almeno € 100.000,00.
I convenuti eccepivano l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Vicenza quale foro convenzionale ai sensi dell'art. 16 del contratto stipulato inter partes;
nonché in base ai criteri ordinari. Eccepivano l'improcedibilità
pagina 2 di 15 della domanda ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2 del contratto per non essere stato esperito il tentativo di conciliazione;
nonché la carenza di legittimazione passiva dei signori Eccepivano la prescrizione della domanda di garanzia e Pt_2
contestavano anche la fondatezza del merito della domanda assumendo che la temporanea indisponibilità degli orologi era dipesa da un provvedimento della
Procura di Venezia nullo e comunque parte attrice aveva chiesto il dissequestro con ritardo. Contestavano altresì i danni subiti atteso che non vi era prova della mancata vendita degli orologi e degli altri danni.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., la causa veniva mandata in decisione senza espletare istruttoria.
All'udienza del 21-11-2024 il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale.
A sostegno della stessa i convenuti richiamano la clausola n. 16 del contratto stipulato tra le parti in cui veniva stabilito che “per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, nonché per le azioni nascenti da rapporti regolati dal medesimo, è competente il Foro di Vicenza”.
Contestano inoltre la competenza dell'adito Tribunale sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- il forum contractus doveva essere indicato in Vicenza, dove il proponente, ossia la ha avuto conoscenza dell'accettazione della società Controparte_1
ai sensi dell'art. 1326 C.C..; Parte_1
- il luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione è Vicenza in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio aveva ad oggetto la consegna di una cosa certa e determinata (gli orologi); come tale, essa doveva essere adempiuta, ai sensi dell'art. 1182, secondo comma, C.C., “nel luogo in cui si trovava la cosa quando
l'obbligazione è sorta”; posto che quando l'obbligazione è sorta gli orologi oggetto di causa si trovavano a Vicenza il luogo dell'adempimento era da individuarsi in pagina 3 di 15 Vicenza.
- Quanto al locus commissi delicti, precisavano che la privazione degli orologi dovuta al sequestro era imputabile unicamente al fatto del terzo, ovvero al provvedimento di sequestro adottato dalla Procura di Venezia. In ogni caso, la condotta illecita dei sig.ri è stata posta in essere a Venezia (in aeroporto, ove Pt_2
si consumava tanto la corruzione quanto il contrabbando).
Per contro parte attrice afferma la competenza dell'adito Tribunale ritenuto che:
- La clausola n.16 individua il foro convenzionale di Vicenza per qualsiasi controversia tra le parti, ma non ne prevede l'esclusività, come imposto dall'art.29, co.2°, cpc. In difetto di specifica pattuizione, infatti, il foro convenzionale non può considerarsi esclusivo e la clausola non può valere a derogare la competenza di altri fori territoriali:
- il Tribunale di Brescia è il foro ove il contratto è stato concluso, in quanto in
Brescia l'attrice aveva ricevuto l'originale del contratto sottoscritto dalla Controparte_1
- Il Tribunale di Brescia è il foro ove doveva essere eseguita la prestazione della
, poiché i beni acquistati dovevano essere consegnati a cura e spese della CP_1
convenuta presso la come emerge dalle fatture (con incorporata bolla di Parte_1
consegna di trasportatore) prodotte con il doc.n.3, ove il trasporto è espressamente previsto “porto franco”.
- Il Tribunale di Brescia è anche competente quale luogo ove si è verificato il pregiudizio lamentato e preteso in risarcimento dall'attrice in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e del fatto illecito extracontrattuale dei convenuti, dovendosi individuare il forum delicti nel luogo dove si è verificato l'evento dannoso, ove esso non coincida con il luogo ove è stato commesso il fatto che l'ha prodotto
Ora, la clausola n. 16 del contratto non individua il Foro di Vicenza quale foro esclusivo, in difetto di espressioni precise in questo senso. Secondo pacifica giurisprudenza: “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere
pagina 4 di 15 dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti”. (Cass., 18/4/2025, n.10236).
Il contratto prodotto come documento n. 1 indica come luogo di stipulazione
“Vicenza”. Nondimeno appare pacifico tra le parti che trattasi di un contatto stipulato a distanza. Secondo la ricostruzione offerta da parte attrice: “Nel mese di settembre del 2019, la con sede in Vicenza proponeva alla Controparte_1
signora (legale rappresentante della la Controparte_3 Parte_1 stipulazione di un contratto di acquisto e di rivendita di orologi” tramite un
“incaricato della , la soc. sottoscriveva in Brescia il Controparte_1 Parte_1
contratto proposto dalla e solo in seguito veniva recapitato alla soc. Controparte_4
presso la sua sede in Brescia, Via Palestro n.14/C, lo stesso contratto Parte_1 sottoscritto anche dalla ”. CP_1
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, il luogo in cui è sorta l'obbligazione che derivi da un contratto deve essere determinato con riferimento alle norme che disciplinano
l'accordo tra le parti: in particolare, l'art. 1326 c.c. regola la conclusione del contratto inter absentes cioè tra contraenti lontani, in relazione ai quali l'accordo non si perfeziona in modo simultaneo ma per fasi successive, prevedendo che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dall'altra parte, con la conseguenza che il luogo della conclusione del contratto coincide con il luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione(cfr Cass n. 245 del 2008; Cass n. 15012 del 2005).
Il contratto risulta concluso con tale modalità: ha proposto il CP_1 contratto;
un “incaricato” della stessa si recava in Brescia ove la copia del contratto (senza firma di ) veniva sottoscritta dalla il CP_1 Parte_1 contratto (con firma veniva consegnato a Vicenza;
l'incaricato Parte_1 consegnava il contatto sottoscritto anche dalla proponente all'attrice a Brescia.
Secondo tale schema, il forum contractus è da individuarsi in Vicenza, in pagina 5 di 15 quanto in tale sede il preponente ha avuto la notizia dell'accettazione. Non assume rilievo che il contratto non fosse firmato dalla preponente all'epoca in quanto la proposta era pervenuta al destinatario. Né può dirsi stipulato in Brescia in quanto la sottoscrizione del contratto da parte dell'attrice avveniva davanti ad un soggetto incaricato dal convenuto ma che non risulta avere poteri di rappresentanza, posto che
è la stessa attrice a riferirsi genericamente ad un “incaricato”. Né, peraltro, assume rilievo la successiva consegna della copia sottoscritta. In sede di sottoscrizione del contratto l'attrice non risulta avere apposto significative modifiche tali da integrare una nuova proposta (diversamente dalla proposta di rinnovo, di cui al capitolo n. 9 della seconda memoria istruttoria).
Passando ad esaminare il luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione, come insegna la Suprema Corte “deve essere determinato in base alla previsione dell'art. 1182 c.c., che regola il luogo dell'adempimento, tenendo conto che per obbligazione dedotta in giudizio ai sensi dell'art. 20 c.p.c. deve intendersi, in caso di inadempimento,
l'obbligazione originaria rimasta inadempiuta o inesattamente adempiuta e non quella derivata o sostitutiva (cfr Cass n. 245 del 2008; Cass n. 15012 del 2005).
Come noto, la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento alla domanda così come proposta, e quindi in base alla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo a prescindere da ogni indagine della sua fondatezza nel merito.
Nella specie parte attrice ha chiesto anzitutto di accertare l'inadempimento contrattuale agli obblighi assunti nei confronti della per aver Parte_1 venduto e consegnato a quest'ultima degli orologi di marca Rolex con vizi, privi delle caratteristiche e delle qualità garantite e, comunque, dovute.
L'obbligazione che viene in rilievo è quindi- in una prospettiva astratta- quella di consegna.
In proposito è stato osservato che: “In tema di compravendita la domanda del venditore di far valere la garanzia per vizi della cosa trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, ai fini della competenza per territorio, il luogo in cui tale consegna è avvenuta o doveva avvenire, ai sensi dell'art. 1510 cc, determina il forum
pagina 6 di 15 destinatae solutionis “ (Cass. Il 8.11.1985 n. 5465; Cass., 20/08/2004, n.16338.
Sempre esprimendosi sul punto la S.C ha affermato che “La garanzia per vizi a carico del venditore, quando non scaturisca da un distinto impegno a carattere novativo del rapporto contrattuale, integra un'obbligazione priva di autonomia, che si compenetra in quella di consegnare la cosa al compratore immune dai vizi stessi, quale sanzione per il relativo inadempimento. Pertanto, nella controversia promossa dal compratore per far valere detta garanzia, il luogo dell'adempimento va identificato con il luogo della consegna della cosa, e, quindi, ove si tratti di bene da trasportare da un posto all'altro, con il luogo della consegna del medesimo al vettore od allo spedizioniere (art. 1510 com 2 c.c.).” (“Cass., 03/11/1981, n.5774)
Dalle fatture aventi ad oggetto l'acquisto degli orologi (in esecuzione del contratto di distribuzione) emerge che essa doveva essere spedita a Brescia. I criteri sussidiari previsti dall'art. 1182 c.c. invocati dai convenuti trovano applicazione se il luogo della prestazione non è determinato dalla convenzione, dagli usi e non può desumersi dalla natura delle prestazioni. Ipotesi non ricorrente nella specie.
Per completezza, l'attrice ha svolto anche domanda di risarcimento dei danni subiti dall'illecito posto in essere dai convenuti. Domanda per la quale invece questo Tribunale non è competente, essendo competente Venezia. In proposito si rammenta in termini generali che “in tema di obbligazioni nascenti da fatto illecito,
l'azione di risarcimento sorge nel luogo in cui l'agente ha posto in essere l'azione produttiva del danno (forum commissi delicti) e in relazione a tale luogo deve essere determinata la competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.” (Cass., 11/06/2014,
n.13223). E' stato chiarito dalla giurisprudenza che le misure assunte dalla pubblica autorità in seguito all'illecito non incidono sulla competenza. A tal riguardo infatti la Suprema Corte ha stabilito: “Ai fini della determinazione, ai sensi degli art.
18 e 20 c.p.c., della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni da fatto illecito, il luogo in cui è sorta la obbligazione si identifica con quello in cui si è verificato il danno. Ai fini di tale verifica, con riguardo ad una controversia relativa alla richiesta di risarcimento
pagina 7 di 15 dei danni conseguenti alla contestazione di violazioni finanziarie per presunte evasioni, risultate poi infondate, l'attività di accertamento di violazioni tributarie compiuta dai militari della Guardia di Finanza non comporta di per sè un danno, potendosi la stessa solo ritenere propedeutica alla successiva attività degli uffici finanziari competenti alla predisposizione degli avvisi di accertamento, alla cui emissione solamente può essere fatta risalire la insorgenza della relativa obbligazione tributaria, e, quindi la causazione del danno.” (Cass. 10/05/2005, n.9780)
In conclusione il Tribunale di Brescia risulta territorialmente competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in quanto luogo dove doveva essere svolta l'obbligazione di consegna (da cui discende quella di garanzia), il cui inadempimento è dedotto in giudizio. Ciò a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda. La domanda risarcitoria per i fatti conseguenti all'illecito poteva essere radicata in Brescia in quanto connessa, avendo l'attrice costruito la propria tesi richiamando il contratto di distribuzione e le conseguenze pregiudizievoli seguite dalla temporanea indisponibilità dei beni seguita al sequestro disposto dalla Procura di Venezia.
* * *
Tutta quanto premesso in punto di competenza, va esaminata la condizione di procedibilità prevista ai sensi dell'art 14 del contratto secondo cui: “Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di mediazione della camera di Commercio di Vicenza”.
Sostiene l'attrice che trattasi di clausola chiaramente vessatoria, in quanto volta a precludere alla parte (ossia la l'esercizio dei propri diritti in via Parte_1 giurisdizionale ed avanti il Giudice “naturale”, che è stata inserita unilateralmente dalla parte, ossia i sig.ri e, comunque, la loro società in quanto non Pt_2 Controparte_1 accettata specificatamente e separatamente ai sensi dell'art.1341 c.c..
Tale tesi appare corretta.
La clausola n. 14 del contratto impone alle parti di avviare preliminarmente un tentativo di mediazione avanti la Camera di Commercio di Vicenza, fallito il quale le pagina 8 di 15 parti avrebbero deferito la controversia agli arbitri. La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “La clausola compromissoria per arbitrato rituale inserita tra le condizioni generali di un contratto predisposte unilateralmente rientra nel novero delle clausole vessatorie e, come tale, richiede la specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., per cui la firma su ogni pagina del contratto non è sufficiente a soddisfare tale requisito.” (Cassazione civile sez. II, 01/08/2024,
n.21666). E ancora: “La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma,c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate (Cassazione civile sez. VI, 13/11/2014, n.24193).
La clausola n. 14 che prevede una condizione di procedibilità unitamente ad una clausola compromissoria è stata inserita in un contratto predisposto unilateralmente dalla società destinato a disciplinare una pluralità di Controparte_1
rapporti.
Parte convenuta non ha dedotto e dimostrato che il contratto è stato sottoscritto all'esito di una trattative relativa anche alla clausola di cui si discorre.
La riconducibilità allo schema di cui all'art. 1341 c.c. è provata dalla stessa richiesta di sottoscrizione separata di talune clausole negoziali, richiamate in blocco in calce alla scrittura - tra cui non figura tuttavia la clausola in parola - sottoscrizione che sarebbe superflua ove il contratto non fosse destinato ad un uso reiterato, avendo i contraenti già sottoscritto ogni singola pagina del documento.
Nella specie era perciò necessaria la specifica sottoscrizione della clausola da parte dell'acquirente. L'esigenza della approvazione per iscritto delle clausole onerose (art. 1341, secondo comma, c.c.), trovando fondamento nella necessita di pagina 9 di 15 richiamare l'attenzione del contraente per adesione sul loro contenuto e sulla loro portata, può ritenersi soddisfatta solo con una sottoscrizione autonoma, apposta ad una dichiarazione di accettazione distinta da quella diretta alla conclusione del contratto;
non è sufficiente la sola apposizione di firme a margine del contratto.
L'eccezione va pertanto rigettata.
* * *
I convenuti , e hanno svolto anche Parte_4 Parte_2 Parte_3
eccezione di carenza di legittimazione passiva per essere una Controparte_1 società a responsabilità limitata della quale l'unico socio era, al momento dei fatti, il solo signor . I signori e non sono mai Parte_2 Parte_4 Parte_3
stati soci della né amministratori. Controparte_1
Parte attrice ha replicato sul punto che i convenuti erano da ritenersi responsabili in via solidale con la per il danno patrimoniale e non patrimoniale patito CP_1 dall'attrice quali autori del fatto– reato integrante sia inadempimento contrattuale che illecito di natura extracontrattuale, risultando ininfluente che il solo sig. Parte_2
fosse legale rappresentante della . A conferma del fatto che la CP_1 CP_1
fosse società gestita di fatto da tutti i componenti della famiglia e mediante la Pt_2 quale venivano immessi irregolarmente orologi in Italia in evasione dell'IVA richiamava le dichiarazioni confessorie (anche relative alla partecipazione ed alla conoscenza del disegno criminoso da parte dei sig.ri e ) rese dal sig. Pt_2 Parte_3 Pt_4
al PM di Venezia di cui al doc.n.10 a pagine 14, 19, 28, 43, 48, 53, 58, 61, 63 e
[...]
66).
Ora l'eccezione appare parzialmente fondata per quanto attiene l'azione di garanzia, tenuto conto del rapporto contrattuale invocato che non può che riguardare le due società.
La legittimazione passiva invece dei signori sempre in una prospettiva Pt_2
astratta, appare sussistere con riguardo alla domanda risarcitoria per i danni conseguenza del reato.
* * *
Passando al merito, appare opportuno tenere distinte le due domande formulate pagina 10 di 15 dall'attrice.
Quanto alla domanda di garanzia, parte attrice lamenta la violazione delle norme di cui agli art. 1482 e/o 1489, 1490, 1497 e 1483/1484 C.C. per avere la asseritamente ceduto beni gravati da vincoli/oneri, con vizi, privi CP_1
delle qualità promesse e per aver determinato la temporanea evizione degli stessi.
Parte convenuta ha contestato tale ricostruzione eccependo preliminarmente la decadenza per mancata denuncia dei vizi. Ha inoltre affermato che le norme di cui agli art. 1482 e 1489 C.C. disciplinano l'ipotesi - non ricorrente in specie- in cui i beni oggetto di una compravendita risultano, al momento della conclusione del contratto, già gravati da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati (art. 1482
C.C.), o da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non dichiarati nel contratto (art. 1489 C.C.). Quanto alla disciplina dell'evizione di cui agli art. 1483 e 1484 C.C., ha richiamato giurisprudenza secondo cui tali norme trovano applicazione soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro, costituendo tale provvedimento semplice minaccia di evizione, destinata a concretizzarsi soltanto quando sopravvenga il definitivo provvedimento di confisca. Contesta inoltre l'applicazione delle norme di cui agli art. 1490 e 1497 C.C. tenuto conto che i beni compravenduti presentavano tutte le qualità promesse, in assenza di qualsivoglia vizio / difetto di sorta, in quanto perfettamente funzionanti, corredati di scatola originale e di garanzia ufficiale Rolex recante il numero di matricola e i dati identificativi dei singoli orologi, non rilevando il mancato assolvimento degli oneri fiscali sull'importazione dei beni imputata alla sulla loro CP_1
commerciabilità e sul loro valore intrinseco.
E' certamente complesso comprendere quali siano le conseguenze giuridiche derivanti dalla temporanea limitazione alla libera disponibilità della merce compravenduta derivante da sequestro penale della medesima pagina 11 di 15 intervenuta successivamente alla consegna.
Nondimeno, al di là dell'inquadramento giuridico, nel caso in esame non vi è prova del mancato guadagno subito dall'attrice per la temporanea indisponibilità degli orologi rolex, nel senso del maggior profitto che avrebbe potuto ricavare vendendo gli orologi al pubblico se il sequestro non fosse avvenuto.
L'attrice difatti non ha svolto compiute allegazioni circa il fatto che gli orologi siano stati venduti o meno e a quale prezzo, né ha fornito elementi in ordine alle valutazioni degli orologi in quello specifico mercato nel tempo;
né del volume degli affari negli anni precedenti.
Al fine di riconoscere il danno da lucro cessante occorre effettuare una valutazione in ordine al pregiudizio subito dal rivenditore per avere venduto i beni ad un prezzo inferiore di quello conseguibile in base ai valori del settore di riferimento, facendo una previsione aderente alla realtà secondo un criterio di normalità in presenza di circostanze di fatto conosciute. In mancanza di elementi, tale operazione si risolverebbe in un mero arbitrio, anche tenuto conto che non si tratta di beni che perdono il valore del tempo, pur soggetti alle oscillazioni del mercato.
Parte attrice appare dare per scontato la sussistenza del danno, omettendo di fornire al giudicante un parametro concreto per orientare la propria liquidazione, comunque equitativa. Né, nel caso concreto, poteva supplire alla carenza di allegazione e prova dell'attore qualsivoglia "fatto notorio" o "massima di esperienza". Si sottolinea in proposito che il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso,
e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Ne consegue che tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati estimativi (Cass. n. 13234/2010).
La domanda va pertanto respinta.
* * *
pagina 12 di 15 Parte attrice ha chiesto di accertare “la responsabilità extracontrattuale dei signori , e nei confronti della Parte_4 Parte_2 Parte_3 [...]
a causa e per effetto dei fatti costituenti reati di cui si sono resi Parte_1
responsabili e per i quali hanno ottenuto sentenza di applicazione della pena ex art.444 c.p.p. da parte del GIP di Venezia in date 17.07.2020 e 29.07.2020, con condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patìti e patiendi dalla a titolo di lucro Parte_1
cessante, per perdita di chance di guadagno, per diminuzione del valore commerciale degli orologi acquistati, per pregiudizio e lesione alla sua immagine e reputazione commerciale, da liquidarsi complessivamente nella somma di €
195.000,00, ovvero in quell'altra, maggiore o inferiore, che verrà ritenuta di
Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto e fino al saldo”.
E' noto che “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (Cassazione civile sez. III, 07/11/2023, n.31010).
Dall'esame della trascrizione dell'interrogatorio di (documento n. Parte_4
10 prodotto dall'attrice) si evincono elementi di colpevolezza dell'indagato e dei figli, lo stesso difatti si dichiara colpevole dei fatti contestati e descrive nel dettaglio il modus operandi proprio e del concorso dei familiari.
Una volta ritenuto sussistente il reato, a norma dell'art. 185, 2° co. c.p. il colpevole è tenuto al risarcimento del danno.
Ora i convenuti hanno contestato che il danno asseritamente subito dall'attore pagina 13 di 15 sia diretta conseguenza del reato trattandosi di provvedimento adottato dall'Autorità
Giudiziaria, peraltro in base ad un provvedimento nullo richiamando in proposito l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia che già nel Gennaio 2020, su istanza di alcuni gioiellieri colpiti da analogo provvedimento di sequestro, ne decretava la nullità.
A prescindere da ogni valutazione in punto, la domanda non può essere accolta in quanto manca la prova dei danni sofferti dall'attrice quali conseguenza dell'illecito penale.
La persona offesa dal reato contestato ai convenuti (il contrabbando) è lo Stato che percepisce un minor contributo erariale. La società attrice potrebbe in astratto dirsi soggetto danneggiato dal reato, definizione che spetta a chi ha subito un danno, patrimoniale o meno, dalla commissione del reato, ma che non necessariamente è anche titolare dell'interesse giuridico tutelato dalla norma che disciplina quel reato.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “la responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato e, tale rapporto di causalità, sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato” (Cass. n.
11295 del 2.12.2014). Accedendo ad una interpretazione estensiva del nesso di causa può quindi ammettersi- sempre un piano astratto- che a seguito della condotta delittuosa posta in essere dai convenuti possa essersi verificato un danno patrimoniale e non patrimoniale nella sfera della società attrice per effetto delle misure cautelari adottate in conseguenza al reato.
Allorquando si verifichi la lesione dell'immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine. Il danno alla reputazione e all'immagine di persone giuridiche è un danno - conseguenza che, ai fini della sua risarcibilità, deve essere debitamente allegato e provato nella sua consistenza da chi lo invoca.
Nella specie non sono stati allegati e dimostrati i pregiudizi subiti e il nesso di pagina 14 di 15 causalità con la condotta dei convenuti , ad esempio sotto il profilo della diminuzione di clienti o perdita di clienti fidelizzati. Ne risulta che vi sia stata pubblicità negativa cagionata dalla notizia del sequestro e che essa abbia inciso sui profitti della gioielleria. Le notizie di stampa prodotte dall'attrice (cfr doc. n.
5) fanno riferimento alle vicende che hanno interessato i convenuti, senza alcun riferimento alla società attrice. Né, infine, si ritiene che tale lacuna possa essere superata con il ricorso a presunzioni.
Se difatti è plausibile che l'ingresso della Guardia di Finanza al fine di eseguire il sequestro presso il proprio esercizio commerciale possa provocare imbarazzo e stupore come descritto dalla attrice, non è automatico il verificarsi di ulteriori pregiudizi, quale è ad esempio una lesione della propria reputazione, tanto più se solida, dovendo essere oggetto di specifica allegazione e prova gli elementi concreti da cui trarsi tale conseguenza.
La domanda va quindi respinta.
* * *
Residua la disciplina delle spese di lite.
Tenuto conto della peculiarità e complessità della vicenda, della soccombenza parziale dei convenuti in punto di eccezioni sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree
Spese compensate.
Brescia,1 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 991/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avv. PIZZOCCARO VA SOFIA e OC VA
ATTORE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. , con l'avv. PANIZ MASSIMILIANO Parte_4 C.F._3
e l'avv. LASORSA NICOLA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 1 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1
convenuto in giudizio la società e i signori , Controparte_1 Parte_4
, quali soci di avanti l'intestato Parte_2 Parte_3 Controparte_1
Tribunale al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patìti e patiendi dalla a titolo di lucro cessante, Parte_1
per perdita di chance di guadagno, e lesione alla sua immagine e reputazione commerciale, da liquidarsi nella somma di € 195.000,00.
Esponeva l'attrice di avere stipulato nell'autunno del 2019 un contratto con avente ad oggetto l'acquisto di orologi marca Rolex di secondo polso;
Controparte_2
di avere acquistato tra ottobre e inizio dicembre 2019 quarantotto orologi al corrispettivo complessivo di € 426.200,00 in vista di poterli rivendere nel periodo natalizio;
che il 17 dicembre 2019, alcuni Ufficiali della Guardia di Finanza di Brescia si presentavano presso l'unità commerciale della società in Brescia, Parte_1
comunicando di dovere effettuare una perquisizione ed il sequestro di tutti gli orologi acquistati dalla e rimasti invenduti (all'epoca pari a trentasette); che la Controparte_1 signora veniva a conoscenza dell'iscrizione di un procedimento penale a Parte_1
carico del legale rappresentante e degli altri soci di tale società Parte_2
(ossia di e , rispettivamente, padre e sorella del Parte_4 Parte_3 Pt_2
), in concorso con altri soggetti;
che la società attrice, chiarita l'estraneità ai fatti,
[...]
chiedeva e otteneva il dissequestro che veniva eseguito il 27.5.2020. Rappresentava che i convenuti avevano consapevolmente e volontariamente consegnato beni privi delle qualità promesse e, comunque, necessarie ed imposte ex lege;
che la società
non aveva potuto vendere gli orologi comprati dalla nel Parte_1 Controparte_1
periodo natalizio 2019; che la società aveva conseguito un danno sia patrimoniale per
€ 95.000 circa, che non patrimoniale, quale danno da immagine per effetto del fatto da reato quantificabile in almeno € 100.000,00.
I convenuti eccepivano l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Vicenza quale foro convenzionale ai sensi dell'art. 16 del contratto stipulato inter partes;
nonché in base ai criteri ordinari. Eccepivano l'improcedibilità
pagina 2 di 15 della domanda ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2 del contratto per non essere stato esperito il tentativo di conciliazione;
nonché la carenza di legittimazione passiva dei signori Eccepivano la prescrizione della domanda di garanzia e Pt_2
contestavano anche la fondatezza del merito della domanda assumendo che la temporanea indisponibilità degli orologi era dipesa da un provvedimento della
Procura di Venezia nullo e comunque parte attrice aveva chiesto il dissequestro con ritardo. Contestavano altresì i danni subiti atteso che non vi era prova della mancata vendita degli orologi e degli altri danni.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., la causa veniva mandata in decisione senza espletare istruttoria.
All'udienza del 21-11-2024 il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale.
A sostegno della stessa i convenuti richiamano la clausola n. 16 del contratto stipulato tra le parti in cui veniva stabilito che “per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, nonché per le azioni nascenti da rapporti regolati dal medesimo, è competente il Foro di Vicenza”.
Contestano inoltre la competenza dell'adito Tribunale sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- il forum contractus doveva essere indicato in Vicenza, dove il proponente, ossia la ha avuto conoscenza dell'accettazione della società Controparte_1
ai sensi dell'art. 1326 C.C..; Parte_1
- il luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione è Vicenza in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio aveva ad oggetto la consegna di una cosa certa e determinata (gli orologi); come tale, essa doveva essere adempiuta, ai sensi dell'art. 1182, secondo comma, C.C., “nel luogo in cui si trovava la cosa quando
l'obbligazione è sorta”; posto che quando l'obbligazione è sorta gli orologi oggetto di causa si trovavano a Vicenza il luogo dell'adempimento era da individuarsi in pagina 3 di 15 Vicenza.
- Quanto al locus commissi delicti, precisavano che la privazione degli orologi dovuta al sequestro era imputabile unicamente al fatto del terzo, ovvero al provvedimento di sequestro adottato dalla Procura di Venezia. In ogni caso, la condotta illecita dei sig.ri è stata posta in essere a Venezia (in aeroporto, ove Pt_2
si consumava tanto la corruzione quanto il contrabbando).
Per contro parte attrice afferma la competenza dell'adito Tribunale ritenuto che:
- La clausola n.16 individua il foro convenzionale di Vicenza per qualsiasi controversia tra le parti, ma non ne prevede l'esclusività, come imposto dall'art.29, co.2°, cpc. In difetto di specifica pattuizione, infatti, il foro convenzionale non può considerarsi esclusivo e la clausola non può valere a derogare la competenza di altri fori territoriali:
- il Tribunale di Brescia è il foro ove il contratto è stato concluso, in quanto in
Brescia l'attrice aveva ricevuto l'originale del contratto sottoscritto dalla Controparte_1
- Il Tribunale di Brescia è il foro ove doveva essere eseguita la prestazione della
, poiché i beni acquistati dovevano essere consegnati a cura e spese della CP_1
convenuta presso la come emerge dalle fatture (con incorporata bolla di Parte_1
consegna di trasportatore) prodotte con il doc.n.3, ove il trasporto è espressamente previsto “porto franco”.
- Il Tribunale di Brescia è anche competente quale luogo ove si è verificato il pregiudizio lamentato e preteso in risarcimento dall'attrice in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e del fatto illecito extracontrattuale dei convenuti, dovendosi individuare il forum delicti nel luogo dove si è verificato l'evento dannoso, ove esso non coincida con il luogo ove è stato commesso il fatto che l'ha prodotto
Ora, la clausola n. 16 del contratto non individua il Foro di Vicenza quale foro esclusivo, in difetto di espressioni precise in questo senso. Secondo pacifica giurisprudenza: “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere
pagina 4 di 15 dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti”. (Cass., 18/4/2025, n.10236).
Il contratto prodotto come documento n. 1 indica come luogo di stipulazione
“Vicenza”. Nondimeno appare pacifico tra le parti che trattasi di un contatto stipulato a distanza. Secondo la ricostruzione offerta da parte attrice: “Nel mese di settembre del 2019, la con sede in Vicenza proponeva alla Controparte_1
signora (legale rappresentante della la Controparte_3 Parte_1 stipulazione di un contratto di acquisto e di rivendita di orologi” tramite un
“incaricato della , la soc. sottoscriveva in Brescia il Controparte_1 Parte_1
contratto proposto dalla e solo in seguito veniva recapitato alla soc. Controparte_4
presso la sua sede in Brescia, Via Palestro n.14/C, lo stesso contratto Parte_1 sottoscritto anche dalla ”. CP_1
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, il luogo in cui è sorta l'obbligazione che derivi da un contratto deve essere determinato con riferimento alle norme che disciplinano
l'accordo tra le parti: in particolare, l'art. 1326 c.c. regola la conclusione del contratto inter absentes cioè tra contraenti lontani, in relazione ai quali l'accordo non si perfeziona in modo simultaneo ma per fasi successive, prevedendo che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dall'altra parte, con la conseguenza che il luogo della conclusione del contratto coincide con il luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione(cfr Cass n. 245 del 2008; Cass n. 15012 del 2005).
Il contratto risulta concluso con tale modalità: ha proposto il CP_1 contratto;
un “incaricato” della stessa si recava in Brescia ove la copia del contratto (senza firma di ) veniva sottoscritta dalla il CP_1 Parte_1 contratto (con firma veniva consegnato a Vicenza;
l'incaricato Parte_1 consegnava il contatto sottoscritto anche dalla proponente all'attrice a Brescia.
Secondo tale schema, il forum contractus è da individuarsi in Vicenza, in pagina 5 di 15 quanto in tale sede il preponente ha avuto la notizia dell'accettazione. Non assume rilievo che il contratto non fosse firmato dalla preponente all'epoca in quanto la proposta era pervenuta al destinatario. Né può dirsi stipulato in Brescia in quanto la sottoscrizione del contratto da parte dell'attrice avveniva davanti ad un soggetto incaricato dal convenuto ma che non risulta avere poteri di rappresentanza, posto che
è la stessa attrice a riferirsi genericamente ad un “incaricato”. Né, peraltro, assume rilievo la successiva consegna della copia sottoscritta. In sede di sottoscrizione del contratto l'attrice non risulta avere apposto significative modifiche tali da integrare una nuova proposta (diversamente dalla proposta di rinnovo, di cui al capitolo n. 9 della seconda memoria istruttoria).
Passando ad esaminare il luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione, come insegna la Suprema Corte “deve essere determinato in base alla previsione dell'art. 1182 c.c., che regola il luogo dell'adempimento, tenendo conto che per obbligazione dedotta in giudizio ai sensi dell'art. 20 c.p.c. deve intendersi, in caso di inadempimento,
l'obbligazione originaria rimasta inadempiuta o inesattamente adempiuta e non quella derivata o sostitutiva (cfr Cass n. 245 del 2008; Cass n. 15012 del 2005).
Come noto, la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento alla domanda così come proposta, e quindi in base alla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo a prescindere da ogni indagine della sua fondatezza nel merito.
Nella specie parte attrice ha chiesto anzitutto di accertare l'inadempimento contrattuale agli obblighi assunti nei confronti della per aver Parte_1 venduto e consegnato a quest'ultima degli orologi di marca Rolex con vizi, privi delle caratteristiche e delle qualità garantite e, comunque, dovute.
L'obbligazione che viene in rilievo è quindi- in una prospettiva astratta- quella di consegna.
In proposito è stato osservato che: “In tema di compravendita la domanda del venditore di far valere la garanzia per vizi della cosa trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, ai fini della competenza per territorio, il luogo in cui tale consegna è avvenuta o doveva avvenire, ai sensi dell'art. 1510 cc, determina il forum
pagina 6 di 15 destinatae solutionis “ (Cass. Il 8.11.1985 n. 5465; Cass., 20/08/2004, n.16338.
Sempre esprimendosi sul punto la S.C ha affermato che “La garanzia per vizi a carico del venditore, quando non scaturisca da un distinto impegno a carattere novativo del rapporto contrattuale, integra un'obbligazione priva di autonomia, che si compenetra in quella di consegnare la cosa al compratore immune dai vizi stessi, quale sanzione per il relativo inadempimento. Pertanto, nella controversia promossa dal compratore per far valere detta garanzia, il luogo dell'adempimento va identificato con il luogo della consegna della cosa, e, quindi, ove si tratti di bene da trasportare da un posto all'altro, con il luogo della consegna del medesimo al vettore od allo spedizioniere (art. 1510 com 2 c.c.).” (“Cass., 03/11/1981, n.5774)
Dalle fatture aventi ad oggetto l'acquisto degli orologi (in esecuzione del contratto di distribuzione) emerge che essa doveva essere spedita a Brescia. I criteri sussidiari previsti dall'art. 1182 c.c. invocati dai convenuti trovano applicazione se il luogo della prestazione non è determinato dalla convenzione, dagli usi e non può desumersi dalla natura delle prestazioni. Ipotesi non ricorrente nella specie.
Per completezza, l'attrice ha svolto anche domanda di risarcimento dei danni subiti dall'illecito posto in essere dai convenuti. Domanda per la quale invece questo Tribunale non è competente, essendo competente Venezia. In proposito si rammenta in termini generali che “in tema di obbligazioni nascenti da fatto illecito,
l'azione di risarcimento sorge nel luogo in cui l'agente ha posto in essere l'azione produttiva del danno (forum commissi delicti) e in relazione a tale luogo deve essere determinata la competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.” (Cass., 11/06/2014,
n.13223). E' stato chiarito dalla giurisprudenza che le misure assunte dalla pubblica autorità in seguito all'illecito non incidono sulla competenza. A tal riguardo infatti la Suprema Corte ha stabilito: “Ai fini della determinazione, ai sensi degli art.
18 e 20 c.p.c., della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni da fatto illecito, il luogo in cui è sorta la obbligazione si identifica con quello in cui si è verificato il danno. Ai fini di tale verifica, con riguardo ad una controversia relativa alla richiesta di risarcimento
pagina 7 di 15 dei danni conseguenti alla contestazione di violazioni finanziarie per presunte evasioni, risultate poi infondate, l'attività di accertamento di violazioni tributarie compiuta dai militari della Guardia di Finanza non comporta di per sè un danno, potendosi la stessa solo ritenere propedeutica alla successiva attività degli uffici finanziari competenti alla predisposizione degli avvisi di accertamento, alla cui emissione solamente può essere fatta risalire la insorgenza della relativa obbligazione tributaria, e, quindi la causazione del danno.” (Cass. 10/05/2005, n.9780)
In conclusione il Tribunale di Brescia risulta territorialmente competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in quanto luogo dove doveva essere svolta l'obbligazione di consegna (da cui discende quella di garanzia), il cui inadempimento è dedotto in giudizio. Ciò a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda. La domanda risarcitoria per i fatti conseguenti all'illecito poteva essere radicata in Brescia in quanto connessa, avendo l'attrice costruito la propria tesi richiamando il contratto di distribuzione e le conseguenze pregiudizievoli seguite dalla temporanea indisponibilità dei beni seguita al sequestro disposto dalla Procura di Venezia.
* * *
Tutta quanto premesso in punto di competenza, va esaminata la condizione di procedibilità prevista ai sensi dell'art 14 del contratto secondo cui: “Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di mediazione della camera di Commercio di Vicenza”.
Sostiene l'attrice che trattasi di clausola chiaramente vessatoria, in quanto volta a precludere alla parte (ossia la l'esercizio dei propri diritti in via Parte_1 giurisdizionale ed avanti il Giudice “naturale”, che è stata inserita unilateralmente dalla parte, ossia i sig.ri e, comunque, la loro società in quanto non Pt_2 Controparte_1 accettata specificatamente e separatamente ai sensi dell'art.1341 c.c..
Tale tesi appare corretta.
La clausola n. 14 del contratto impone alle parti di avviare preliminarmente un tentativo di mediazione avanti la Camera di Commercio di Vicenza, fallito il quale le pagina 8 di 15 parti avrebbero deferito la controversia agli arbitri. La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “La clausola compromissoria per arbitrato rituale inserita tra le condizioni generali di un contratto predisposte unilateralmente rientra nel novero delle clausole vessatorie e, come tale, richiede la specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., per cui la firma su ogni pagina del contratto non è sufficiente a soddisfare tale requisito.” (Cassazione civile sez. II, 01/08/2024,
n.21666). E ancora: “La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma,c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate (Cassazione civile sez. VI, 13/11/2014, n.24193).
La clausola n. 14 che prevede una condizione di procedibilità unitamente ad una clausola compromissoria è stata inserita in un contratto predisposto unilateralmente dalla società destinato a disciplinare una pluralità di Controparte_1
rapporti.
Parte convenuta non ha dedotto e dimostrato che il contratto è stato sottoscritto all'esito di una trattative relativa anche alla clausola di cui si discorre.
La riconducibilità allo schema di cui all'art. 1341 c.c. è provata dalla stessa richiesta di sottoscrizione separata di talune clausole negoziali, richiamate in blocco in calce alla scrittura - tra cui non figura tuttavia la clausola in parola - sottoscrizione che sarebbe superflua ove il contratto non fosse destinato ad un uso reiterato, avendo i contraenti già sottoscritto ogni singola pagina del documento.
Nella specie era perciò necessaria la specifica sottoscrizione della clausola da parte dell'acquirente. L'esigenza della approvazione per iscritto delle clausole onerose (art. 1341, secondo comma, c.c.), trovando fondamento nella necessita di pagina 9 di 15 richiamare l'attenzione del contraente per adesione sul loro contenuto e sulla loro portata, può ritenersi soddisfatta solo con una sottoscrizione autonoma, apposta ad una dichiarazione di accettazione distinta da quella diretta alla conclusione del contratto;
non è sufficiente la sola apposizione di firme a margine del contratto.
L'eccezione va pertanto rigettata.
* * *
I convenuti , e hanno svolto anche Parte_4 Parte_2 Parte_3
eccezione di carenza di legittimazione passiva per essere una Controparte_1 società a responsabilità limitata della quale l'unico socio era, al momento dei fatti, il solo signor . I signori e non sono mai Parte_2 Parte_4 Parte_3
stati soci della né amministratori. Controparte_1
Parte attrice ha replicato sul punto che i convenuti erano da ritenersi responsabili in via solidale con la per il danno patrimoniale e non patrimoniale patito CP_1 dall'attrice quali autori del fatto– reato integrante sia inadempimento contrattuale che illecito di natura extracontrattuale, risultando ininfluente che il solo sig. Parte_2
fosse legale rappresentante della . A conferma del fatto che la CP_1 CP_1
fosse società gestita di fatto da tutti i componenti della famiglia e mediante la Pt_2 quale venivano immessi irregolarmente orologi in Italia in evasione dell'IVA richiamava le dichiarazioni confessorie (anche relative alla partecipazione ed alla conoscenza del disegno criminoso da parte dei sig.ri e ) rese dal sig. Pt_2 Parte_3 Pt_4
al PM di Venezia di cui al doc.n.10 a pagine 14, 19, 28, 43, 48, 53, 58, 61, 63 e
[...]
66).
Ora l'eccezione appare parzialmente fondata per quanto attiene l'azione di garanzia, tenuto conto del rapporto contrattuale invocato che non può che riguardare le due società.
La legittimazione passiva invece dei signori sempre in una prospettiva Pt_2
astratta, appare sussistere con riguardo alla domanda risarcitoria per i danni conseguenza del reato.
* * *
Passando al merito, appare opportuno tenere distinte le due domande formulate pagina 10 di 15 dall'attrice.
Quanto alla domanda di garanzia, parte attrice lamenta la violazione delle norme di cui agli art. 1482 e/o 1489, 1490, 1497 e 1483/1484 C.C. per avere la asseritamente ceduto beni gravati da vincoli/oneri, con vizi, privi CP_1
delle qualità promesse e per aver determinato la temporanea evizione degli stessi.
Parte convenuta ha contestato tale ricostruzione eccependo preliminarmente la decadenza per mancata denuncia dei vizi. Ha inoltre affermato che le norme di cui agli art. 1482 e 1489 C.C. disciplinano l'ipotesi - non ricorrente in specie- in cui i beni oggetto di una compravendita risultano, al momento della conclusione del contratto, già gravati da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati (art. 1482
C.C.), o da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non dichiarati nel contratto (art. 1489 C.C.). Quanto alla disciplina dell'evizione di cui agli art. 1483 e 1484 C.C., ha richiamato giurisprudenza secondo cui tali norme trovano applicazione soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro, costituendo tale provvedimento semplice minaccia di evizione, destinata a concretizzarsi soltanto quando sopravvenga il definitivo provvedimento di confisca. Contesta inoltre l'applicazione delle norme di cui agli art. 1490 e 1497 C.C. tenuto conto che i beni compravenduti presentavano tutte le qualità promesse, in assenza di qualsivoglia vizio / difetto di sorta, in quanto perfettamente funzionanti, corredati di scatola originale e di garanzia ufficiale Rolex recante il numero di matricola e i dati identificativi dei singoli orologi, non rilevando il mancato assolvimento degli oneri fiscali sull'importazione dei beni imputata alla sulla loro CP_1
commerciabilità e sul loro valore intrinseco.
E' certamente complesso comprendere quali siano le conseguenze giuridiche derivanti dalla temporanea limitazione alla libera disponibilità della merce compravenduta derivante da sequestro penale della medesima pagina 11 di 15 intervenuta successivamente alla consegna.
Nondimeno, al di là dell'inquadramento giuridico, nel caso in esame non vi è prova del mancato guadagno subito dall'attrice per la temporanea indisponibilità degli orologi rolex, nel senso del maggior profitto che avrebbe potuto ricavare vendendo gli orologi al pubblico se il sequestro non fosse avvenuto.
L'attrice difatti non ha svolto compiute allegazioni circa il fatto che gli orologi siano stati venduti o meno e a quale prezzo, né ha fornito elementi in ordine alle valutazioni degli orologi in quello specifico mercato nel tempo;
né del volume degli affari negli anni precedenti.
Al fine di riconoscere il danno da lucro cessante occorre effettuare una valutazione in ordine al pregiudizio subito dal rivenditore per avere venduto i beni ad un prezzo inferiore di quello conseguibile in base ai valori del settore di riferimento, facendo una previsione aderente alla realtà secondo un criterio di normalità in presenza di circostanze di fatto conosciute. In mancanza di elementi, tale operazione si risolverebbe in un mero arbitrio, anche tenuto conto che non si tratta di beni che perdono il valore del tempo, pur soggetti alle oscillazioni del mercato.
Parte attrice appare dare per scontato la sussistenza del danno, omettendo di fornire al giudicante un parametro concreto per orientare la propria liquidazione, comunque equitativa. Né, nel caso concreto, poteva supplire alla carenza di allegazione e prova dell'attore qualsivoglia "fatto notorio" o "massima di esperienza". Si sottolinea in proposito che il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso,
e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Ne consegue che tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati estimativi (Cass. n. 13234/2010).
La domanda va pertanto respinta.
* * *
pagina 12 di 15 Parte attrice ha chiesto di accertare “la responsabilità extracontrattuale dei signori , e nei confronti della Parte_4 Parte_2 Parte_3 [...]
a causa e per effetto dei fatti costituenti reati di cui si sono resi Parte_1
responsabili e per i quali hanno ottenuto sentenza di applicazione della pena ex art.444 c.p.p. da parte del GIP di Venezia in date 17.07.2020 e 29.07.2020, con condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patìti e patiendi dalla a titolo di lucro Parte_1
cessante, per perdita di chance di guadagno, per diminuzione del valore commerciale degli orologi acquistati, per pregiudizio e lesione alla sua immagine e reputazione commerciale, da liquidarsi complessivamente nella somma di €
195.000,00, ovvero in quell'altra, maggiore o inferiore, che verrà ritenuta di
Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto e fino al saldo”.
E' noto che “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (Cassazione civile sez. III, 07/11/2023, n.31010).
Dall'esame della trascrizione dell'interrogatorio di (documento n. Parte_4
10 prodotto dall'attrice) si evincono elementi di colpevolezza dell'indagato e dei figli, lo stesso difatti si dichiara colpevole dei fatti contestati e descrive nel dettaglio il modus operandi proprio e del concorso dei familiari.
Una volta ritenuto sussistente il reato, a norma dell'art. 185, 2° co. c.p. il colpevole è tenuto al risarcimento del danno.
Ora i convenuti hanno contestato che il danno asseritamente subito dall'attore pagina 13 di 15 sia diretta conseguenza del reato trattandosi di provvedimento adottato dall'Autorità
Giudiziaria, peraltro in base ad un provvedimento nullo richiamando in proposito l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia che già nel Gennaio 2020, su istanza di alcuni gioiellieri colpiti da analogo provvedimento di sequestro, ne decretava la nullità.
A prescindere da ogni valutazione in punto, la domanda non può essere accolta in quanto manca la prova dei danni sofferti dall'attrice quali conseguenza dell'illecito penale.
La persona offesa dal reato contestato ai convenuti (il contrabbando) è lo Stato che percepisce un minor contributo erariale. La società attrice potrebbe in astratto dirsi soggetto danneggiato dal reato, definizione che spetta a chi ha subito un danno, patrimoniale o meno, dalla commissione del reato, ma che non necessariamente è anche titolare dell'interesse giuridico tutelato dalla norma che disciplina quel reato.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “la responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato e, tale rapporto di causalità, sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato” (Cass. n.
11295 del 2.12.2014). Accedendo ad una interpretazione estensiva del nesso di causa può quindi ammettersi- sempre un piano astratto- che a seguito della condotta delittuosa posta in essere dai convenuti possa essersi verificato un danno patrimoniale e non patrimoniale nella sfera della società attrice per effetto delle misure cautelari adottate in conseguenza al reato.
Allorquando si verifichi la lesione dell'immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine. Il danno alla reputazione e all'immagine di persone giuridiche è un danno - conseguenza che, ai fini della sua risarcibilità, deve essere debitamente allegato e provato nella sua consistenza da chi lo invoca.
Nella specie non sono stati allegati e dimostrati i pregiudizi subiti e il nesso di pagina 14 di 15 causalità con la condotta dei convenuti , ad esempio sotto il profilo della diminuzione di clienti o perdita di clienti fidelizzati. Ne risulta che vi sia stata pubblicità negativa cagionata dalla notizia del sequestro e che essa abbia inciso sui profitti della gioielleria. Le notizie di stampa prodotte dall'attrice (cfr doc. n.
5) fanno riferimento alle vicende che hanno interessato i convenuti, senza alcun riferimento alla società attrice. Né, infine, si ritiene che tale lacuna possa essere superata con il ricorso a presunzioni.
Se difatti è plausibile che l'ingresso della Guardia di Finanza al fine di eseguire il sequestro presso il proprio esercizio commerciale possa provocare imbarazzo e stupore come descritto dalla attrice, non è automatico il verificarsi di ulteriori pregiudizi, quale è ad esempio una lesione della propria reputazione, tanto più se solida, dovendo essere oggetto di specifica allegazione e prova gli elementi concreti da cui trarsi tale conseguenza.
La domanda va quindi respinta.
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Residua la disciplina delle spese di lite.
Tenuto conto della peculiarità e complessità della vicenda, della soccombenza parziale dei convenuti in punto di eccezioni sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree
Spese compensate.
Brescia,1 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
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