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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4842/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4842/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI SONIA
ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MUNNO ALESSANDRO –rinuncia al mandato-
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: regolamentazione di affidamento e mantenimenti di figli nati fuori dal matrimonio con allegazione di violenza domestica
Assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Attrice, come da verbale d'udienza del 28/3/2025
Convenuto -assente all'udienza del 28/3/2025- come da comparsa di costituzione e risposta
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 4/8/2023, , nata a [...] il Parte_1
16.10.1986, residente a [...], ha esposto di avere pagina 1 di 5 convissuto more uxorio dall'anno 2007 al mese di giugno 2022 con , nato a Controparte_1
Cosenza (CS) il 19.02.1985, presso l'immobile condotto in locazione posto in Pavullo n/F (MO), Piazza
Toscanini n. 9; dalla loro unione è nata la IA a Cosenza il 23.01.2014. Persona_1
La ricorrente ha chiesto in via d'urgenza, anche inaudita altera parte, l'emissione di ordine di protezione e di provvedimenti indifferibili. Nel merito la regolamentazione di affidamento e mantenimento della IA minore . Per_1
Ha allegato che è imputato per i reati di cui agli art.li 612 bis comma 2 c.p., 582 – 585 in CP_1
relazione 576 comma 1 n. 5.1) c.p, 81 612 cpv, 582 – 61 n. 2) c.p., commessi da gennaio al aprile 2023 ai danni della , alla presenza ed anche ai danni della IA , ed a danni di un terzo. Pt_1 Per_1
per tali fatti è stato arrestato il 21/4/2023, sottoposto alla misura coercitiva della custodia CP_1
cautelare in carcere, poi all'obbligo di dimora nel Comune di Luzzi (CS) e da ultimo, dal 8/6/2023, all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. E' stato disposto procedersi a giudizio immediato nei suoi confronti e poi su sua richiesta di giudizio abbreviato è stata fissata l'udienza del 26/9/2023.
Con decreto del 8/8/2023 è stata concessa inaudita altera parte la tutela cautelare richiesta, poi confermata con provvedimento del 24/8/2023, con il quale sono stati emessi anche provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 cpc per la regolamentazione di affidamento e mantenimento della IA minore.
Il convenuto si è costituito in giudizio nella fase cautelare con atto del 23/8/2023 e poi nel CP_1
merito il 30/10/2023. Il suo difensore ha rinunciato al mandato il 30/11/2023 e Palermo non è poi costituito con un nuovo difensore.
Sono stati incaricati i Servizi sociali dell'Unione Terre di Castelli di svolgere una indagine psico- sociale in ordine alle condizioni psico-fisiche della minore , alle condizioni dei genitori ed alla Per_1
loro relazione con la IA (v. relazioni del 6/6/2024 e 24/2/2025). E' stata acquisita copia degli atti penali, tra cui la sentenza Gup Tribunale Modena n. 21/2024.
All'udienza del 18/3/2025, presente solo parte attrice, la causa è stata rimessa in decisione al collegio a seguito di discussione orale.
Motivi della decisione
Affidamento della IA minore . Per_1
2. – Con sentenza Gup Tribunale Modena n. 21/2024, a seguito di giudizio abbreviato, il convenuto
è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per i seguenti Controparte_1
reati di stalking e di lesioni volontarie:
pagina 2 di 5 Capo 1) art. 612 bis comma 2 c.p. perchè, con condotte reiterate indirizzate a , Parte_1
persona già legata da precedente relazione affettiva (dall'anno 2007 a giugno 2022), la cui cessazione non era stata accettata dal Palermo, condotte consistite nel:
- presentarsi piu' volte nei pressi dei nuovi domicili della persona offesa, di giorno e di notte, ivi intrattenendosi contro la sua volontà ed in tali occasioni ingiuriandola con espressioni quale “puttana, troia”, nonché minacciandola anche di morte e, in occasione dell'episodio del 4.1.23, cagionandole le lesioni personali descritte al capo 2) dell'imputazione;
- appostarsi sotto l'abitazione della stessa e, in occasione dell'ultimo episodio del 21.4.23 percuotendo
, collega di lavoro della ritenuto amante della , cagionandogli le Parte_2 Pt_1 Pt_1
lesioni indicate al capo 3) dell'imputazione;
- seguirla in almeno tre occasioni sul tragitto casa-lavoro;
- presentarsi in almeno tre occasioni sul posto di lavoro per verificare se la intrattenesse altre Pt_1
relazioni;
- seguirla in macchina in occasione di alcune aggressioni, fino alla Caserma dei Carabinieri di
Castelvetro di Modena e Pavullo nel Frignano, al fine di farla desistere di farvi accesso ( fatti del 19-
20/02/23);
- contattarla ripetutamente a mezzo telefono;
minacciava e molestava in modo tale da cagionarle un perdurante e grave stato di Parte_1
ansia e di paura, nonché generandole fondato timore per l'incolumità propria e della IA convivente
e comunque tale da costringere la suddetta ad alterare le proprie abitudini di vita, tanto che tra giugno
2022 e gennaio 2023 cambiava due abitazioni. Con l'aggravante del fatto commesso da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nonché colpita dal 15/04/2023 dall'ammonimento del Questore per i medesimi fatti. In Pavullo nel Frignano e Castelvetro di Modena, dal giugno 2022 con condotta perdurante e fino al 21/04/2023.
CAPO 2) artt. 582 – 585 in relazione 576 comma 1 n. 5.1) c.p. perchè in occasione dei fatti di cui al capo 1) dell'imputazione, colpendola al volto cagionava a lesioni personali consistite Parte_1 in “trauma facciale” - prognosi gg. 3 nonché successivamente, alla IA minore Persona_1
intervenuta a difesa della madre, dandole un morso al dito, lesioni personali consistite in : “trauma distrattivo e da schiacciamento 2 dito mano dx” prognosi giorni 10. In Pavullo nel Frignano 3/1/23.
CAPO 3) artt. 81 e 612 cvp, 582 e 62 n. 2 c.p. ai danni di , in Castelvetro di Modena il Parte_2
21/4/23
Per tali reati è stato arrestato, è stato in custodia cautelare e poi in semi libertà. CP_1
pagina 3 di 5 Questi gravi condotte, accertate in sede penale, commesse anche alla presenza della IA minore, confermano la valutazione, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., che l'affidamento condiviso è contrario all'interesse della IA e che deve esserne disposto l'affidamento esclusivo cd. rafforzato o super esclusivo alla madre. Si provvede come da dispositivo.
Il Servizio sociale ha lavorato per un riavvicinamento di al padre. La IA ha dichiarato infatti Per_1
di volere vedere il padre, anche se non da sola. Durante il suo periodo di detenzione sono state effettuate delle telefonate, prima in forma protetta e poi libera, con esiti abbastanza positivi.
Il Servizio sociale va incaricato di proseguire in tale attività, con relazioni da inviare al Giudice tutelare in sede. Si provvede come da dispositivo.
Va confermato che non è necessario l'ascolto della IA minore (23/1/2014), che ha meno di Per_1
12 anni.
In primo luogo la richiesta di ascolto formulata dal padre è generica (v. da ultimo Cass. 4595/2025).
In ogni caso l'ascolto sarebbe contrario all'interesse della minore in ragione della vicende penali che l'hanno coinvolta.
Mantenimento della IA minore . Per_1
3. – lavora quale operaia presso Nova Società Cooperativa con sede in Vignola Parte_1
(MO) e percepisce un reddito mensile di € 1.500,00 circa;
si occupa a tempo pieno delle IA minore
, con lei convivente. In udienza ha dichiarato che versa, non regolarmente, la somma Per_1 CP_1
mensile di euro 200 per il mantenimento della IA . Per_1
afferma di avere lavorato per fino a marzo 2023, e, sottoposto Controparte_1 CP_2
prima alla misura coercitiva dell'obbligo di firma, di essere disoccupato e non percepire alcun reddito;
di essere ospitato dalla madre a Liuzzi (CS); di corrispondere regolarmente euro 200,00 mensili, somma che riesce a garantire solo ed esclusivamente grazie all'aiuto della madre e del fratello. Come detto è stato detenuto e poi in regime di semi-libertà.
, che è dotato di capacità lavorativa, dovrà quindi attivarsi per reperire una occupazione che gli CP_1
consenta di contribuire al mantenimento della IA . Per_1
Può essere confermato a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della IA CP_1 Per_1
con la somma mensile di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese del procedimento
4. - Le spese legali vanno poste a carico del convenuto soccombente e sono liquidate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
pagina 4 di 5 Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione della limitata attività svolta, in misura corrispondente circa ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase istruttoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da
26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – Affida la IA minore (23/01/2014) in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di Per_1
lei, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IA (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato); incarica il Servizio Sociale territorialmente competente dell'Unione Terre di Castelli di proseguire nell'attività diretta al graduale riavvicinamento di con il padre, con l'organizzazione di Per_1
comunicazioni telefoniche e poi -se non detenuto- con incontri in forma protetta, regolandone i tempi e le modalità ed interrompendoli qualora disturbanti e pregiudizievoli per la minore;
con relazioni da inviare tra sei mesi e tra un anno al Giudice Tutelare del Tribunale di Modena e con segnalazione da inviare immediatamente alla Procura minorili in caso di condotte pregiudizievoli del padre.
II - Con decorrenza da agosto 2023, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della IA la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno quindici d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III – condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, che liquida in € 2.500,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Si comunichi alle parti, al P.M. in sede ed al Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 2 aprile 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4842/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI SONIA
ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MUNNO ALESSANDRO –rinuncia al mandato-
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: regolamentazione di affidamento e mantenimenti di figli nati fuori dal matrimonio con allegazione di violenza domestica
Assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Attrice, come da verbale d'udienza del 28/3/2025
Convenuto -assente all'udienza del 28/3/2025- come da comparsa di costituzione e risposta
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 4/8/2023, , nata a [...] il Parte_1
16.10.1986, residente a [...], ha esposto di avere pagina 1 di 5 convissuto more uxorio dall'anno 2007 al mese di giugno 2022 con , nato a Controparte_1
Cosenza (CS) il 19.02.1985, presso l'immobile condotto in locazione posto in Pavullo n/F (MO), Piazza
Toscanini n. 9; dalla loro unione è nata la IA a Cosenza il 23.01.2014. Persona_1
La ricorrente ha chiesto in via d'urgenza, anche inaudita altera parte, l'emissione di ordine di protezione e di provvedimenti indifferibili. Nel merito la regolamentazione di affidamento e mantenimento della IA minore . Per_1
Ha allegato che è imputato per i reati di cui agli art.li 612 bis comma 2 c.p., 582 – 585 in CP_1
relazione 576 comma 1 n. 5.1) c.p, 81 612 cpv, 582 – 61 n. 2) c.p., commessi da gennaio al aprile 2023 ai danni della , alla presenza ed anche ai danni della IA , ed a danni di un terzo. Pt_1 Per_1
per tali fatti è stato arrestato il 21/4/2023, sottoposto alla misura coercitiva della custodia CP_1
cautelare in carcere, poi all'obbligo di dimora nel Comune di Luzzi (CS) e da ultimo, dal 8/6/2023, all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. E' stato disposto procedersi a giudizio immediato nei suoi confronti e poi su sua richiesta di giudizio abbreviato è stata fissata l'udienza del 26/9/2023.
Con decreto del 8/8/2023 è stata concessa inaudita altera parte la tutela cautelare richiesta, poi confermata con provvedimento del 24/8/2023, con il quale sono stati emessi anche provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 cpc per la regolamentazione di affidamento e mantenimento della IA minore.
Il convenuto si è costituito in giudizio nella fase cautelare con atto del 23/8/2023 e poi nel CP_1
merito il 30/10/2023. Il suo difensore ha rinunciato al mandato il 30/11/2023 e Palermo non è poi costituito con un nuovo difensore.
Sono stati incaricati i Servizi sociali dell'Unione Terre di Castelli di svolgere una indagine psico- sociale in ordine alle condizioni psico-fisiche della minore , alle condizioni dei genitori ed alla Per_1
loro relazione con la IA (v. relazioni del 6/6/2024 e 24/2/2025). E' stata acquisita copia degli atti penali, tra cui la sentenza Gup Tribunale Modena n. 21/2024.
All'udienza del 18/3/2025, presente solo parte attrice, la causa è stata rimessa in decisione al collegio a seguito di discussione orale.
Motivi della decisione
Affidamento della IA minore . Per_1
2. – Con sentenza Gup Tribunale Modena n. 21/2024, a seguito di giudizio abbreviato, il convenuto
è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per i seguenti Controparte_1
reati di stalking e di lesioni volontarie:
pagina 2 di 5 Capo 1) art. 612 bis comma 2 c.p. perchè, con condotte reiterate indirizzate a , Parte_1
persona già legata da precedente relazione affettiva (dall'anno 2007 a giugno 2022), la cui cessazione non era stata accettata dal Palermo, condotte consistite nel:
- presentarsi piu' volte nei pressi dei nuovi domicili della persona offesa, di giorno e di notte, ivi intrattenendosi contro la sua volontà ed in tali occasioni ingiuriandola con espressioni quale “puttana, troia”, nonché minacciandola anche di morte e, in occasione dell'episodio del 4.1.23, cagionandole le lesioni personali descritte al capo 2) dell'imputazione;
- appostarsi sotto l'abitazione della stessa e, in occasione dell'ultimo episodio del 21.4.23 percuotendo
, collega di lavoro della ritenuto amante della , cagionandogli le Parte_2 Pt_1 Pt_1
lesioni indicate al capo 3) dell'imputazione;
- seguirla in almeno tre occasioni sul tragitto casa-lavoro;
- presentarsi in almeno tre occasioni sul posto di lavoro per verificare se la intrattenesse altre Pt_1
relazioni;
- seguirla in macchina in occasione di alcune aggressioni, fino alla Caserma dei Carabinieri di
Castelvetro di Modena e Pavullo nel Frignano, al fine di farla desistere di farvi accesso ( fatti del 19-
20/02/23);
- contattarla ripetutamente a mezzo telefono;
minacciava e molestava in modo tale da cagionarle un perdurante e grave stato di Parte_1
ansia e di paura, nonché generandole fondato timore per l'incolumità propria e della IA convivente
e comunque tale da costringere la suddetta ad alterare le proprie abitudini di vita, tanto che tra giugno
2022 e gennaio 2023 cambiava due abitazioni. Con l'aggravante del fatto commesso da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nonché colpita dal 15/04/2023 dall'ammonimento del Questore per i medesimi fatti. In Pavullo nel Frignano e Castelvetro di Modena, dal giugno 2022 con condotta perdurante e fino al 21/04/2023.
CAPO 2) artt. 582 – 585 in relazione 576 comma 1 n. 5.1) c.p. perchè in occasione dei fatti di cui al capo 1) dell'imputazione, colpendola al volto cagionava a lesioni personali consistite Parte_1 in “trauma facciale” - prognosi gg. 3 nonché successivamente, alla IA minore Persona_1
intervenuta a difesa della madre, dandole un morso al dito, lesioni personali consistite in : “trauma distrattivo e da schiacciamento 2 dito mano dx” prognosi giorni 10. In Pavullo nel Frignano 3/1/23.
CAPO 3) artt. 81 e 612 cvp, 582 e 62 n. 2 c.p. ai danni di , in Castelvetro di Modena il Parte_2
21/4/23
Per tali reati è stato arrestato, è stato in custodia cautelare e poi in semi libertà. CP_1
pagina 3 di 5 Questi gravi condotte, accertate in sede penale, commesse anche alla presenza della IA minore, confermano la valutazione, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., che l'affidamento condiviso è contrario all'interesse della IA e che deve esserne disposto l'affidamento esclusivo cd. rafforzato o super esclusivo alla madre. Si provvede come da dispositivo.
Il Servizio sociale ha lavorato per un riavvicinamento di al padre. La IA ha dichiarato infatti Per_1
di volere vedere il padre, anche se non da sola. Durante il suo periodo di detenzione sono state effettuate delle telefonate, prima in forma protetta e poi libera, con esiti abbastanza positivi.
Il Servizio sociale va incaricato di proseguire in tale attività, con relazioni da inviare al Giudice tutelare in sede. Si provvede come da dispositivo.
Va confermato che non è necessario l'ascolto della IA minore (23/1/2014), che ha meno di Per_1
12 anni.
In primo luogo la richiesta di ascolto formulata dal padre è generica (v. da ultimo Cass. 4595/2025).
In ogni caso l'ascolto sarebbe contrario all'interesse della minore in ragione della vicende penali che l'hanno coinvolta.
Mantenimento della IA minore . Per_1
3. – lavora quale operaia presso Nova Società Cooperativa con sede in Vignola Parte_1
(MO) e percepisce un reddito mensile di € 1.500,00 circa;
si occupa a tempo pieno delle IA minore
, con lei convivente. In udienza ha dichiarato che versa, non regolarmente, la somma Per_1 CP_1
mensile di euro 200 per il mantenimento della IA . Per_1
afferma di avere lavorato per fino a marzo 2023, e, sottoposto Controparte_1 CP_2
prima alla misura coercitiva dell'obbligo di firma, di essere disoccupato e non percepire alcun reddito;
di essere ospitato dalla madre a Liuzzi (CS); di corrispondere regolarmente euro 200,00 mensili, somma che riesce a garantire solo ed esclusivamente grazie all'aiuto della madre e del fratello. Come detto è stato detenuto e poi in regime di semi-libertà.
, che è dotato di capacità lavorativa, dovrà quindi attivarsi per reperire una occupazione che gli CP_1
consenta di contribuire al mantenimento della IA . Per_1
Può essere confermato a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della IA CP_1 Per_1
con la somma mensile di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese del procedimento
4. - Le spese legali vanno poste a carico del convenuto soccombente e sono liquidate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
pagina 4 di 5 Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione della limitata attività svolta, in misura corrispondente circa ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase istruttoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da
26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – Affida la IA minore (23/01/2014) in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di Per_1
lei, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IA (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato); incarica il Servizio Sociale territorialmente competente dell'Unione Terre di Castelli di proseguire nell'attività diretta al graduale riavvicinamento di con il padre, con l'organizzazione di Per_1
comunicazioni telefoniche e poi -se non detenuto- con incontri in forma protetta, regolandone i tempi e le modalità ed interrompendoli qualora disturbanti e pregiudizievoli per la minore;
con relazioni da inviare tra sei mesi e tra un anno al Giudice Tutelare del Tribunale di Modena e con segnalazione da inviare immediatamente alla Procura minorili in caso di condotte pregiudizievoli del padre.
II - Con decorrenza da agosto 2023, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della IA la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno quindici d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III – condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, che liquida in € 2.500,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Si comunichi alle parti, al P.M. in sede ed al Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 2 aprile 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5