Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4016/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4016 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali, vertente tra
QU PU (CF: ), nato a [...] il [...], C.F._1 residente in Vicinale Amodio n. 28 - Giugliano in Campania (NA) ed elettivamente domiciliato in
Via Carannante 18/A – Bacoli (NA), presso lo studio dell'Avv. Gennaro Carannante (CF:
, che lo rappresenta e difende come da procura agli atti C.F._2
- attore e
NN PU (CF: ), nata a [...] il [...], residente in C.F._3
Vicinale Reginella n. 60 - Giuliano in Campania (NA)
- convenuta contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata l'attore conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la convenuta Sig.ra NN UT deducendo che, con contratto di compravendita immobiliare del
17.2.2021 rep. n. 26712 - Raccolta n. 16329, a rogito del Notaio Francesco Fasano, procedeva alla vendita, unitamente alla convenuta e ai sigg.ri UT EN e IS DL MI AR, in favore dell'acquirente Sig.ra MO Di Fiore, con intervento nel contratto del Sig. OT Di ES
LI, coniuge dell'acquirente, di un villino sito in Bacoli.
1
Entrate- Riscossione, per la cancellazione di un'ipoteca a carico della sig.ra UT NN.
Ciò premesso l'attore, ritenuto sussistente l'interesse all'accertamento della quota di sua spettanza relativa ai €. 52.332,77 versati all'ADE, quindi in favore della sola convenuta, chiedeva al
Tribunale di:
“A) In via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la domanda e per l'effetto:
B) Accertare la sussistenza del diritto di credito del Sig. UT PA, per la quota di sua spettanza, nei confronti della Sig.ra UT NN, la quale è pari ad euro 13083,19.
C) Condannare la sig.ra UT NN alla refusione delle spese processuali e dei compensi ex
D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., con la clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
La Sig.ra NN UT, pur regolarmente convenuta in giudizio ed alla quale la citazione veniva notificata in data 13.04.2022, non si costituiva e ne veniva, quindi, dichiarata la contumacia come da provvedimento del 14.09.2022.
Concessi i termini ex art.183 co 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con ordinanza del 19.01.2023 al 09.09.2024.
Mutata la persona fisica del giudicante la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da ordinanza del 10.10.2024.
Sul merito della domanda
L'azione proposta dalla parte attrice è da ricondurre al modello atipico dell'azione di mero accertamento, non prevista normativamente in via generale nel nostro ordinamento, ma rinvenibile in norme specifiche, soprattutto nel codice civile, che disciplinano azioni in giudizio, a tutela di determinate situazioni sostanziali, indubbiamente di tipo accertativo: a titolo esemplificativo, si pensi all'art. 949, co. 1, c.c. (azione negatoria in difesa della proprietà), all'art. 948 c.c. (rivendica di proprietà), o all'art. 1421 c.c. (legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità di un contratto).
In particolare, l'azione di mero accertamento è l'azione attraverso la quale si chiede l'accertamento di un proprio diritto (accertamento positivo) o l'accertamento dell'inesistenza di un diritto altrui
(accertamento negativo).
Si parla di azione di “mero” accertamento perché la richiesta di accertamento è contenuta in tutte le azioni chi si propongono al giudice, anche in quelle di condanna e in quella costitutiva.
Può affermarsi, pertanto, che l'azione di accertamento costituisce il fulcro della tutela giurisdizionale.
2 Da tempo è ormai superato l'orientamento che vedeva ammissibile l'azione di mero accertamento nei soli casi previsti dalle singole norme, in quanto oggi è riconosciuto il più generale diritto ad agire, conformemente a quanto previsto dall'art. 24 della Costituzione, al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale di una certezza giuridica.
Il processo è strumentale alla difesa di un diritto, quindi si presuppone che l'interesse di tutela sorga a seguito di una violazione o contestazione di una posizione giuridica meritevole di tutela.
L'interesse ad agire assolve ad una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, fino ad assumere l'aspetto di un controllo di meritevolezza dell'interesse sostanziale in gioco, alla luce dei valori costituzionali ed internazionali rilevanti, veicolati dalle clausole generali fondamentali sancite dagli artt. 24 e 111 Cost.
La valutazione dell'interesse ad agire, in tale prospettiva, diviene efficace antidoto del più ampio divieto di abuso del processo, inteso come esercizio dell'azione in forme eccedenti, rispetto alla tutela attribuita dall'ordinamento: agire in giudizio senza un concreto ed attuale interesse ad agire implicherebbe la lesione del principio del giusto processo, secondo una logica che avversi ogni inutile e perdurante appesantimento del giudizio al fine di approdare attraverso la riduzione dei tempi della giustizia ad un processo che risulti anche giusto.
La centralità di tale principio può essere rintracciata anche nella giurisprudenza europea.
Si è sostenuto come l'interesse ad agire debba essere inteso come il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale
In particolar modo la Corte di Giustizia Unione Europea (Sez. IV, 20/12/2017, n. 268/16 Causa
Binca Seafoods GmbH/ Commissione Europea), così si è espressa, precisando che affinché il ricorso di annullamento di un atto (presentato da una persona fisica o giuridica) sia ricevibile, occorre che il ricorrente giustifichi in modo pertinente l'interesse che per esso riveste l'annullamento di tale atto
Ancora attuale, allora, appare il pensiero di Chiovenda secondo cui l'interesse ad agire “consiste in una situazione di fatto tale che l'attore senza l'accertamento giudiziale soffrirebbe un danno, di modo che la dichiarazione giudiziale si presenta come il modo necessario per evitare il danno”. In definitiva, l'interesse ad agire è elemento essenziale sia del diritto soggettivo che dell'azione: non ci sarebbe azione sussistente e fondata senza interesse.
Il limite, unanimemente riconosciuto, è l'interesse ad agire ex. art. 100 c.p.c.
In mancanza di tale requisito, extra-formale e generalissimo, il giudice dovrà emettere una sentenza di rigetto di mero rito, ai sensi dell'art. 279, n. 2 c.p.c.
3 La stessa corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'interesse ad agire ricorre in presenza di uno stato di incertezza, pregiudizievole per la parte e risolvibile soltanto con l'intervento del giudice.
Quindi, l'accertamento dell'interesse ex art. 100 non può che compiersi in astratto con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata.
Indipendentemente dalla fondatezza delle allegazioni e delle argomentazioni addotte a sostegno della domanda giudiziale, l'interesse ad agire sussiste quando dall'ipotetico accoglimento delle istanze possa conseguire un vantaggio giuridicamente apprezzabile per l'istante: “L'interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l'applicazione del diritto e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all'interesse leso la protezione accordata dal diritto” (così E.T. Liebman) .
La conseguenza di quanto affermato è che non ogni attività che risulti destabilizzante dell'esistenza o della certa configurazione di un diritto soggettivo in capo al suo titolare, potrà generare il potere di agire in mero accertamento a sua tutela;
lo sarà solo quella pregiudizievole, capace di fondare un interesse ad agire in quella direzione.
Oggetto del giudizio è, quindi, il diritto soggettivo dedotto in giudizio, non potendo l'accertamento riguardare un mero fatto, e in tal senso anche la Suprema Corte ha di recente osservato che “[…]
l'inammissibilità della domanda è ravvisata nella circostanza che la stessa finisce per risolversi in richieste di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare.” (Cass., Sez. L., 11 maggio 2017, n. 11565).
E ancora, “In tema di giudizio di cognizione, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28821 del 30/11/2017).
Non è sufficiente l'affermazione della titolarità di un diritto per poter legittimamente pretendere una sentenza che accerti l'esistenza (o l'inesistenza) dello stesso.
Pertanto, non perseguendosi con il giudizio l'astratta certezza del diritto a scopo meramente preventivo di qualunque contestazione nei suoi confronti, ma la certezza del diritto in confronto della contestazione di esso proveniente da terzi, considerato che nella fattispecie in esame manca
4 il presupposto indefettibile affinché l'azione non assumi natura meramente preventiva, deve rilevarsi la carenza di interesse ad agire concreto ed attuale.
Difatti, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale, non sussiste alcuna contestazione circa il credito vantato dalla parte attrice, nemmeno in via stragiudiziale per quanto emerge dagli atti di causa, con la conseguenza che la domanda proposta dal Sig. PA UT assume natura meramente preventiva, volta ad ottenere certezza laddove ancora non sussiste alcun tipo di contrasto, e di conseguenza non è ravvisabile alcun interesse ad agire.
Conseguenza di quanto detto è la declaratoria di inammissibilità della domanda di parte attrice.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la domanda inammissibile;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, 7 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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