Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/06/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 5.6.2025, alle ore 12.17 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. POLETTI Michela per la parte ricorrente, l'Avv. QUARTA Rossella per e la Dr.ssa FINI Francesca per la parte resistente. CP_1
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 197/2023 promossa da:
assistita dall'Avv.to POLETTI Michela Parte_1
CONTRO
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_2
1
assistito dall'Avv. Rossella QUARTA CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 16.3.2023 deduceva di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze del inizialmente con contratti a Controparte_3 tempo determinato, di essere stato immesso in ruolo a decorrere dal 1.9.2012 e collocato a riposo il 1.9.2022. Parte ricorrente rappresentava altresì di aver promosso una precedente azione giudiziale nei confronti del e del merito al fine di far Controparte_3 accertare la conversione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato, con disposizione d'immissione in ruolo dalla data del primo contratto annuale o dalla scadenza del trentaseiesimo mese di rapporto di lavoro chiedendo altresì la condanna del al pagamento delle differenze retributive dovute in base alla ricostruzione della CP_2 carriera effettuata tenendo conto del servizio espletato pre-ruolo.
A tal proposito narrava che il Tribunale di Massa, sezione lavoro, nella persona del giudice
Dott. Augusto Lama, a chiusura del giudizio, con la sentenza n. 188/2017, aveva rigettato la prima domanda ma accolto la seconda, riconoscendo quindi il diritto al pagamento delle differenze retributive calcolate in base alla ricostruzione della carriera, così come richiesto da parte ricorrente. Il tuttavia corrispondeva le differenze retributive CP_2 fino all' 1.11.11, omettendo di procedere, al momento dell'immissione in ruolo, al giusto inquadramento conseguente al riconoscimento degli scatti di anzianità, così come statuito nella citata sentenza e impedendo quindi al ricorrente di beneficiare della conseguente progressione stipendiale, con riflesso in pejus anche sull'importo pensionistico.
Per tali motivi parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione: previa disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi considerato integralmente il servizio espletato pre ruolo e riconosciuti gli scatti di anzianità in base ai servizi effettivamente resi, ciò in forza di quanto stabilito dalla sentenza n.188/17 del Tribunale di
Massa nonché in forza dei principi di cui in ricorso;
per l'effetto condannare il , Controparte_3 in persona del legale rappresentante, al pagamento delle differenze retributive dovute a far data dal 1.11.11 come da conteggi che si allegano e in particolare condannare l'Amministrazione convenuta a pagare al ricorrente la somma di Euro 29.375,33 o quelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia, oltre
2 accessori di legge;
voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il , in persona del Controparte_3 legale rappresentante, al pagamento dei maggiori contributi dovuti all'Istituto di previdenza;
voglia CP_ conseguentemente condannare l' alla regolarizzazione contributiva della posizione del ricorrente in CP_ ragione del maggior trattamento economico dovuto, e voglia condannare l' in persona del legale rappresentante, al ricalcolo della pensione spettante al ricorrente in ragione dei maggiori contributi versati;
voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere il presente ricorso con vittoria di competenze da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.8.2023 si costituiva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“ove all'esito del giudizio risulti fondata la pretesa di parte ricorrente e risultino accertate retribuzioni e/o somme assoggettate ad obbligo contributivo previdenziale, dichiarare tenuto il Controparte_4
in persona del Ministro pro tempore, alla
[...] regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente, in relazione a quanto verrà eventualmente ritenuto di ragione, e
CP_ comunque a manlevare l da ogni e qualsiasi conseguenza e pregiudizio patrimoniale che dovesse derivare all stesso dall'esito del CP_5 presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.8.2023 si costituiva in giudizio il eccependo esclusivamente la prescrizione Controparte_3 del diritto maturato nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, senza contestare i criteri di calcolo e rimettendosi alla valutazione del Giudice in ordine alle spese di lite.
All'udienza del 12.10.2023 parte ricorrente, alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , chiedeva di poter depositare nuovi Controparte_3 conteggi.
Il Giudice autorizzava il deposito che veniva effettuato in data 31.5.2024: il Mim non contestava i nuovi conteggi e la causa veniva fissata per discussione all'udienza del
5.6.2025 con concessione di termine per eventuali note.
La questione afferente il diritto del ricorrente ad ottenere la ricostruzione della carriera considerando gli anni di servizio pre-ruolo è già stata affrontata e decisa dalla sentenza
3 n.188/2017 a chiusura del procedimento promosso dall'odierno ricorrente (insieme ad altri) nei confronti del e del merito. Controparte_3
Con tale provvedimento il Giudice ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'attribuzione degli scatti di anzianità maturati per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il in forza del principio espresso dalla Corte di CP_6
Giustizia Europea con la sentenza del 26 novembre 2014 e dalla corrispondente evoluzione della giurisprudenza italiana in virtù dei quali è stato riconosciuto il pieno assoggettamento della normativa sull'assunzione e l'impiego del personale docente ed
ATA della scuola pubblica italiana alle norme del D.L.gs. n. 368/2001. In tal modo è stata estesa anche al personale della scuola non di ruolo l'applicabilità dell'art. 6 del decreto legislativo citato, che pone il principio di non discriminazione tra lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, di cui alla Clausola n. 4 dell'Accordo Quadro
Europeo sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, poi trasfuso nella Direttiva
1999/70 CEE del 28 giugno 1999, ed infine recepito appunto nell'art. 6 del D.L.vo 6 settembre 2001 n. 368.
Il Giudice, pertanto, ha condannato il resistente (all'epoca CP_2 [...]
, al riconoscimento degli scatti di Controparte_7 CP_6 anzianità, determinati e quantificati da apposita consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio.
A tale pronuncia può essere attribuita l'efficacia di giudicato c.d. “esterno”, seguendo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo la quale qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relativa ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica ed indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum (Cass. S.U. 17/12/2007 n. 26482 in senso conforme tra le tante Cass.
21/10/2013 n. 23723; Cass. 19/11/2009 n. 24434; Cass. 10/11/2008 n. 26927).
In ogni caso non sussisterebbero valide argomentazioni giuridiche per discostarsi dal principio di diritto espresso nel sopraindicato provvedimento.
4 Riconosciuto, quindi, il diritto del ricorrente ad ottenere gli scatti di anzianità maturati nel periodo pre-ruolo, dal doc. sub 4 -di cui al ricorso introduttivo- si evince che in base alla ricostruzione della carriera effettuata in data 23.7.2018 è stato riconosciuto al prof. al momento dell'immissione in ruolo, ossia in data 1.9.2012, la prima posizione Pt_1 stipendiale, corrispondente ad anzianità 0 mentre in sede di conferma in ruolo, in data
1.9.2013, un'anzianità complessiva di ruolo pari ad anni 9 e 8 mesi (di cui anni 9 anni e 4 mesi maturati nella fase pre-ruolo e 4 mesi maturati come anzianità di ruolo).
Nella consulenza espletata nel corso del procedimento che ha portato alla sentenza
188/2017, doc.ti sub 6 e 7 del ricorso introduttivo, il CTU nominato dott. ha Per_2 effettuato due ipotesi di “scatti di anzianità”: la prima, ritenendo che il primo scaglione delle tabelle stipendiali “0-2” faccia riferimento ai primi due anni di lavoro, che lo scatto al successivo scaglione “3-8” decorra dal primo giorno del terzo anno di lavoro e che lo scatto al successivo scaglione “9-14” decorra dal primo giorno del nono anno di lavoro, in base alla quale il ricorrente avrebbe maturato il primo scatto di anzianità dopo 2 anni e il secondo scatto dopo 8 anni;
la seconda, tenendo conto del comportamento consolidato del n conseguenza del quale il primo anno dello scaglione “0-2” viene considerato CP_8
l'anno zero, in base alla quale il prof. avrebbe maturato il primo scatto di Pt_1 anzianità dopo 3 anni e il secondo scatto dopo il 9 anno.
Il Giudice, dott. Lama, nel proprio provvedimento, ha utilizzato questa seconda ipotesi;
pertanto il ricorrente avrebbe dovuto ottenere la prima posizione stipendiale in data
1.9.03, e la seconda in data 1.9.09 e conseguente inquadramento allo scaglione 9-15 non alla data dell'1/9/2013 -come da ricostruzione in essere- ma dall'1/11/2011.
Il mancato corretto riconoscimento iniziale delle posizioni stipendiali ha determinato le differenze retributive richieste in questa sede.
Prima di procedere alla quantificazione si ritiene necessario verificare se nel caso in esame sia maturata la prescrizione, così come eccepito da parte resistente.
Sul punto la Corte di Cassazione (ex plurimis ordinanza n. 2232 del 30.1.2020), ha sancito la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, sostenendo che l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli ad esempio all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione e agli scatti di anzianità. In
5 relazione al quantum della somma dovuta al lavoratore, per effetto della corretta ricostruzione della carriera, invece, la Suprema Corte ha statuito la decorrenza del termine quinquennale del diritto alla retribuzione. Pertanto, ai fini economici, possono essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell'interessato, trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., come peraltro indicato dallo stesso con la circolare 27/2017 e CP_2 ribadito dalla circolare 28 del 2.12.2021.
Poichè il ricorso è stato notificato 17.4.2023, devono pertanto considerarsi prescritti i diritti maturati in data antecedente al 17.4.2018.
Alla luce di quanto sopra possono essere presi in considerazione, al fine di procedere alla corretta quantificazione del credito vantato dal prof. i conteggi depositati da Pt_1 parte ricorrente, formulati successivamente all'eccezione di prescrizione.
Tali conteggi, peraltro, non sono stati oggetto di specifica contestazione, anzi in sede di comparsa di costituzione lo stesso resistente ha dichiarato di concordare con i CP_2 criteri di calcolo utilizzati.
La domanda merita quindi accoglimento.
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nei valori minimi attesa la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione del giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, previa disapplicazione dei decreti di riconoscimento dei servizi, nonché della normativa legale e contrattuale sulla base delle quali detti decreti sono stati elaborati:
1) accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento integrale del Parte_1 servizio espletato pre-ruolo con conseguente riconoscimento degli scatti di anzianità in base ai servizi effettivamente resi;
2) condanna il , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive dovute a far data dal 1.11.11 quantificate in € 13.485,00 con conseguente condanna del
[...]
, in persona del legale rappresentante, al pagamento dei maggiori Controparte_3 contributi dovuti all'Istituto di previdenza;
6 3) dispone che l' provveda alla regolarizzazione contributiva della posizione CP_1 del ricorrente in ragione del maggior trattamento economico dovuto, con conseguente ricalcolo della pensione spettante in ragione dei maggiori contributi versati;
4)condanna, infine, il alla refusione delle spese Controparte_3 di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in € 2.695,00, oltre rimborso spese forfettarie, c.u. se versato, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 cpc, a favore del procuratore di parte resistente che si dichiara antistatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 5 giugno 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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