Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare dell'1.4.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7547/2024 RG cui è riunito il fascicolo n. 1450/2023 ATP
TRA CO ME rappresentata e difesa dall'avv.to Sergio D'Andrea con il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2024 l'epigrafata parte ricorrente, avendo contestato le risultanze probatorie indicate dal consulente tecnico d'ufficio, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 445 bis cpc, comma VI, proponeva opposizione, chiedendo a questo giudice di accertare i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la CTU, all'odierna udienza, lette le note per la trattazione cartolare, la controversia è stata decisa con deposito di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato, qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ebbene –ritiene questo giudice- che il comma VI dell'art. 445 bis cpc che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
5).
Si rendeva pertanto necessario espletare una CTU al fine di valutare la fondatezza dei suddetti motivi di opposizione.
Ed invero, il CTU nominato per l'espletamento della CTU in detta fase processuale (cfr. CTU depositata in atti) ha escluso che sussistano nel caso di specie i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Con argomentazioni puntuali ed esaustive ha escluso la fondatezza dei motivi di doglianza specifici contenuti in ricorso, confermando nella sostanza le valutazioni già espresse dalla commissione sanitaria in fase amministrativa.
In particolare, ha comunque negato sulla base del nuovo accertamento medico legale che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle provvidenze richieste, avendo accertato che la ricorrente
è invalida nella misura del 68% (cfr. in atti la CTU espletata nella presente fase di opposizione, alla quale integralmente questo giudice si riporta).
Nulla per le spese attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cpc.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla per le spese di lite;
3) condanna l'INPS al pagamento delle spese di CTU come da separato decreto di liquidazione adottato in corso di causa.
Aversa, 2.4.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)