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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Causa n. 895/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello n. 895/2022 R.G. promosso da:
e rappresentati e difesi dagli avv.ti. Andrea Parte_1 Parte_2
Angelo Agistri e Paola Margherita Ivaldi ed elettivamente domiciliati presso quest'ultima in Aqui
Terme (AL) via Garibaldi n. 78
appellanti
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ombretta Bottero (come da comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 12/04/2024)
appellato
Oggetto: Consorzio
CONCLUSIONI
Per parte Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento alla presente impugnazione ed in riforma della Sentenza nr. 350/2022 pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 20 aprile 2022 e pubblicata il 21 aprile 2022 resa,
1 nella causa iscritta al nr. 3174/2019 R.G., inter partes, notificata in data 23 maggio 2022, accogliere i motivi di appello sopra formulati dai Signori e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 350/2022 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
In via principale: previe declaratorie di rito, accertare la carenza degli elementi costitutivi del
per le ragioni esposte in narrativa nonché la gravità dell'inadempimento del alle CP_1 CP_1 funzioni per cui è stato costituito e, per l'effetto, dichiarare la nullità/invalidità/scioglimento del
nonché condannare il alla restituzione di tutte le somme ad oggi versate dagli CP_1 CP_1 appellanti a titolo di contributo, come quantificate in corso di causa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda sopra svolta, accertare l'inadempimento del ai propri obblighi di manutenzione previsti da statuto avuto CP_1 riguardo all'ultimo tratto di strada che conduce alle abitazioni degli attori e, per l'effetto, dichiarare ex art. 20 dello statuto, che i contributi posti a carico degli attori, siano in tutto o nella misura da determinarsi in corso di causa corrisposti mediante prestazioni di giornate di lavoro od opere determinate, avuto riguardo al suddetto tratto di strada.
Con vittoria di spese, compensi e altri oneri come per Legge, anche avuto riguardo al primo grado di giudizio.
In via istruttoria: Si richiede la rinnovazione della CTU richiesta davanti al Tribunale di Alessandria, per le ragioni esposte in atti e si insiste, altresì per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
Sulle richieste ex art. 210 c.p.c.: Allo scopo di dimostrare
l'inconsistenza/inesistenza/nullità/infondatezza del , si insiste anche in detta sede affinché la CP_1
Corte adita voglia disporre l'esibizione, a carico del convenuto, dei seguenti documenti: -elenco consorziati tenuto dal dalla costituzione ad oggi o quanto meno degli ultimi dieci anni;
- CP_1 tabelle millesimali aggiornate ad oggi anno 2020; -bilanci depositati dal dalla costituzione CP_1 ad oggi o quanto meno degli ultimi dieci anni;
Allo scopo di dimostrare la carenza manutentiva del
, si insiste anche in detta sede affinchè la Corte adita voglia disporre l'esibizione, a carico CP_1 del convenuto appellato, altresì della documentazione (fatture, preventivi ed altra documentazione contabile) relativa alle presunte opere di manutenzione del tratto sterrato di strada Montoggia che conduce alla cascina svolta dal dal 2005 ad oggi o quanto meno degli ultimi dieci Pt_3 CP_1 anni;
Sulle prove testimoniali: Ad ulteriore riscontro delle proprie tesi difensive, gli esponenti insistono anche in detta sede per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
) vero che, con comunicazione del 11.09.2007 (doc. 3 che si rammostra) trasmessa al , il Dr. CP_1
, padre dell'attore Sig. , denunciava l'omessa manutenzione del tratto di Persona_1 Parte_1 strada consortile che conduce alla;
Parte_4
2) vero che, nel corso dell'anno 2006 il ripristino della ghiaia ad opera del , avuto riguardo CP_1 al tratto di strada Montoggia, veniva effettuato fino all'inizio dell'ultima salita, tralasciando il tratto di strada sterrato che porta all'abitazione degli attori;
3) vero che, dal mese di agosto 2005, in diverse occasioni i Signori e unitamente al Sig. Pt_2 Pt_1
sono intervenuti sul tratto di strada sterrato che conduce alla cascina , Testimone_1 Pt_3
2 coprendo le buche formatesi, eliminando le pozzanghere ed i solchi e finanche spargendo il sale prima
e dopo le nevicate ovvero nei mesi invernali di ogni anno per contrastare gli effetti del gelo;
4) vero che, tra gennaio e febbraio 2009 la Signora provvedeva ad acquistare un Parte_2 fuoristrada, una turbina per la neve, 250 Kg di sale, per provvedere alla manutenzione “in proprio” dell'ultimo tratto di strada sterrato che conduce alla;
Parte_4
5) vero che, durante i mesi invernali i portalettere ovvero i corrieri (ad esempio BRT-Bartolini) erano di sovente impossibilitati a raggiungere la , parimenti il fornitore del gasolio (si Parte_4 rammostra docc. 20 a) e b) foto gasolio e corriere);
6) vero che, nel periodo inverno 2012-2013, il corriere BRT rimaneva bloccato poco prima del tratto di strada che conduce alla e precisamente all'inizio del tratto Montoggia;
Parte_4
7) vero che, in data 21/01/2013 la Signora sorella dell'attrice, veniva colta Testimone_2 da un malore e l'ambulanza del 118 con la paziente a bordo cominciava a sbandare, per poi slittare e bloccarsi in mezzo alla strada, a metà della salita prossima alla , in direzione del Parte_4 paese di Morsasco;
8) vero che, in data 21/01/2013, il Signor , per consentire il transito dell'ambulanza, a Parte_1 scopo preventivo si dotava di funi e precedeva con un trattore la marcia della stessa, nel tratto sterrato
Montoggia;
9) vero che, durante il periodo invernale 2012 il camion-cisterna della società di Acqui CP_2
Terme, nel tratto di strada incriminato, usciva di strada rovinando nel fossato laterale rimanendo bloccato dalle ore 9.00 circa del mattino, sino alle ore 16.00 del pomeriggio, sino a che non interveniva a recuperarlo un mezzo cingolato di grandi dimensioni;
10) vero che, nel corso del primo semestre 2013 i Signori e fornivano al vari Pt_2 Pt_1 CP_1 preventivi di spesa per il rifacimento dell'ultimo tratto di strada sterrato che conduce alla Pt_4
;
[...]
11) vero che, i Signori e negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 hanno dovuto farsi Pt_1 Pt_2 carico a proprie spese delle operazioni di sgombero neve, spargimento sale, chiusura buche etc…;
12) vero che, dall'anno 2005 ad oggi l'ultimo tratto di strada sterrato che conduce alla cascina
era sovente in stato di difficile transitabilità-praticabilità; Pt_3
13) vero che, dall'anno 2005 al 2010 si recava quotidianamente presso la;
Parte_4
14) vero che, nei mesi invernali, dall'anno 2005 al 2010, per raggiungere la era Parte_4 necessario, per la presenza di gelo sul tratto sterrato, lo spargimento di sale;
15) vero che, dal 2005 dal 2010 era difficoltoso raggiungere la dopo ogni Parte_4 nubifragio;
16) vero che, dal 2005 al 2010 dopo ogni nubifragio, si formavano canali di scolo e pozzanghere che rendevano impraticabile il transito sul tratto di strada sterrato che conduce alla;
Parte_4
17) vero che, nel periodo invernale, dal 2005 al 2010, per recarsi alla , richiedeva un Parte_4 trattore al Comune di Morsasco.
Sui suddetti capitoli di prova si chiede vengano sentiti, eventualmente anche in prova contraria, i
Signori residente in [...] dal capitolo 1 al capitolo 12; Testimone_3 Testimone_4
3 residente in [...] dal capitolo 12 al capitolo 17; residente in [...]
(AL) sul capitolo 5.”
Per parte Appellata: “Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
350/2022 datata 20.04.2022 emessa dal Tribunale di Alessandria e pubblicata il 21.04.2022 ad esito del procedimento civile n. 1374/2019 r.g. e con condanna ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre agli accessori di legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di appello notificato il 22.06.2022 e hanno impugnato la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 350/2022 (pubblicata il 21.04.2022) con cui il Tribunale di Alessandria aveva rigettato tutte le domande da loro proposte nei confronti del Controparte_3
e avevano adito il Tribunale di Alessandria chiedendo che venisse Parte_1 Parte_2 dichiarata la nullità, l'invalidità o lo scioglimento del perché carente Controparte_1 dei propri elementi costitutivi ed inadempiente ai propri obblighi di manutenzione avuto riguardo all'ultimo tratto di strada che conduce alla , abitazione degli attori, e, per l'effetto, Parte_4 condannarlo alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributi consortili o, in subordine, che accertato l'inadempimento del ai proprio obblighi di manutenzione, venisse dichiarato ai CP_1 sensi dell'art. 20 dello statuto, che i contributi consortili fossero corrisposti dagli attori mediante la prestazione di giornate di lavoro od opere determinate aventi ad oggetto il tratto di strada che conduceva alla loro cascina.
Gli attori esponevano che: 1. il era stato costituito il Controparte_4
23 luglio 1938 tra gli abitanti e frontisti delle citate strade vicinali per curare l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle medesime strade e per la loro sistemazione e ricostruzione;
2. gli stessi sono i proprietari della , posta in fondo a uno dei due tronconi delle strade vicinali;
3. gli Parte_4 utenti concorrono alle spese del con un contributo imposto ai proprietari dei terreni inclusi CP_1 nel comprensorio, commisurato al reddito del mappale e determinato secondo un piano di riparto delle opere da eseguirsi sulla base di tabelle millesimali;
4. il era privo di taluni suoi fondamentali CP_1 organi quali il IC, il Segretario, i Sindaci e gli Arbitri e non aveva mai provveduto alla regolare approvazione e al deposito dei bilanci, ragion per cui era da considerarsi invalido, risultando altresì assente una planimetria del comprensorio consortile, per cui il calcolo del contributo dovuto da ciascun utente era basato su tabelle millesimali errate;
5. il - nonostante sollecitato più volte dagli CP_1 attori e nonostante il regolare pagamento da parte di questi ultimi dei contributi consortili (quantificati in un totale di euro 11.494,30) - aveva sempre omesso di provvedere all'ordinaria e straordinaria manutenzione del tratto di strada che conduce all'abitazione degli attori (ossia l'unico tratto di strada
4 del comprensorio non ancora asfaltato, posto tra il bivio di località Tachellina e la ), Parte_4 ragion per cui questi avevano dovuto in più occasioni provvedervi autonomamente facendosi carico dei costi e dell'organizzazione per la messa in sicurezza del tratto stradale, l'asfaltatura, la pulizia ecc.; 6. la carenza della dovuta manutenzione aveva comportato molteplici disservizi e disagi per gli attori, che avevano avuto difficoltà a ricevere la corrispondenza, ad ottenere i rifornimenti di gasolio, e avevano anche avuto difficoltà a ricevere i necessari soccorsi in situazioni di emergenza.
Gli attori chiedevano, quindi, che a fronte delle carenze del (di cui difettavano organi CP_1 previsti dallo Statuto, che non aveva svolto le sue funzioni fondamentali) e del suo inadempimento all'obbligo di manutenere la strada consortile, fosse dichiarato nullo, invalido, o ne fosse disposto lo scioglimento, con conseguente restituzione delle quote pagate;
in via subordinata chiedevano che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto le quote consortili dagli stessi dovute fossero corrisposti mediante di prestazioni di giorni di lavoro od opere determinate riguardanti il tratto di strada non oggetto di manutenzione da parte del . CP_1
Il , costituendosi tardivamente in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande formulate in CP_1 giudizio dagli attori e negando di essere stato inadempiente ai suoi obblighi. Produceva, Pt_1 Pt_2 inoltre, la delibera assembleare del 31.01.15 di nomina del Geom. quale Segretario e Persona_2
IC del . CP_1
La causa veniva istruita mediante CTU volta quantificare i contributi versati dagli attori, i contributi effettivamente dovuti e l'eventuale differenza in eccesso pagata, mentre le ulteriori istanze istruttorie degli attori (prove per testi e ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.) venivano rigettate.
Con sentenza n. 350 del 21/04/2022 il Tribunale di Alessandria rigettava le domande attoree evidenziando, innanzitutto, come il debba considerarsi una persona giuridica privata (non CP_1 essendo le strade consortili gravate da uso pubblico), regolata, come tale, dallo Statuto quale atto di autonomia privata e, per quanto da esso non disposto, dagli artt. 11- 42 bis c.c.
Nel merito argomentava che: “Per configurare una nullità o una invalidità del , in difetto di CP_1 norme specifiche in tema di persone giuridiche private che regolino questo aspetto, non può quindi che farsi riferimento alle disposizioni generali in materia contrattuale, in particolare agli artt. 1418 e
1425-1427 c.c.: ma nessuna delle asserite gravi irregolarità lamentate dagli attori, e meglio esposte nel dettaglio sopra (ed a prescindere, dalla loro fondatezza, contestata da parte convenuta), rientra nelle ipotesi di nullità o annullabilità del relativo atto costitutivo.
Semmai, la mancata designazione del Segretario e del IC del , dei sindaci e gli arbitri, CP_1 come organi consortili, può essere sussunta nell'ipotesi, di impossibilità di funzionamento del
come persona giuridica privata, che è motivo di estinzione della stessa in quanto CP_1 corrisponda ad una situazione patologica irreversibile che determini l'impossibilità oggettiva di raggiungimento dello scopo (art. 27 c.c.).
Ma se così è, le produzioni della difesa convenuta (doc. 7, delibera 31.01.2015 di nomina del geom.
) evidenziano come tanto il Segretario, quanto il IC del siano stati Persona_2 CP_1 effettivamente designati […]; l'oggetto dell'attività consortile e i soggetti partecipanti al CP_1 nell'atto costitutivo, sussistendo risultano sufficientemente individuati ab origine solo un problema di
5 aggiornamento di quei dati o di successiva miglior precisazione delle mappe ai fini del calcolo esatto dei contributi e la mancata designazione dei sindaci e degli arbitri incaricati di dirimere le controversie – pure ammessa dalla parte convenuta – non inciderebbe sul funzionamento della persona giuridica privata in maniera talmente rilevante da determinare la completa paralisi delle sue attività.
È invero contestata la tardività della produzione dei bilanci da parte dell'ente convenuto […]
Nondimeno, gli attori riconoscono (pag. 3 della memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c.) come il
“si sia sempre limitato a redigere, tramite l'ausilio della Banca, la “situazione economica” CP_1 che non corrisponde esattamente al bilancio”; e ciò è sufficiente per dire che vi sia al più in presenza di un'irregolarità contabile che tuttavia non attesta l'obiettiva e stabile impossibilità degli organi consortili di funzionare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 c.c.
2.2 A loro volta, le denunciate ripetute irregolarità nella convocazione delle assemblee dei consorziati nel corso degli anni è un vizio delle relative delibere che avrebbe dovuto essere dedotto attraverso una specifica impugnativa di esse, come azione di annullamento ex art. 23 c.c. od anche come azione di nullità: ma non produce nullità o invalidità dell'intero . CP_1
2.3 Quanto poi alle inadempienze negli obblighi consortili, per la parte relativa alla manutenzione del tratto stradale di accesso alla “ ”, neppure esse possono essere motivo di scioglimento Parte_5 del non rientrando né tra le ipotesi previste in tal senso dallo Statuto (cfr., sul punto, l'art. CP_1
6), né comunque essendo di per sé sole sintomatiche di una concreta impossibilità di funzionamento del
stesso, che rileverebbe come causa di estinzione secondo la generale previsione dell'art. 27 CP_1
c.c. Allo stesso modo può dirsi del profilo riguardante la mancanza di copertura assicurativa […]”.
Per tali ragioni il Tribunale rigettava la domanda di nullità/scioglimento del convenuto e di CP_1 restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo.
Quanto invece alla domanda di rideterminazione delle quote associative, svolta in funzione di un adempimento mediante giornate di lavoro o di opere determinate in base all'art. 20 dello Statuto, il Tribunale osservava che: “Se è tale il petitum sostanziale di cui si chiede l'attribuzione, è sufficiente per la reiezione della domanda così formulata il richiamo all'art. 20 dello Statuto, che prevede che sia solo “in facoltà del Consiglio di Amministrazione acconsentire che i contributi degli utenti, i quali ne facciano richiesta, siano in tutto o in parte corrisposti mediante prestazioni di giornate di lavoro o di opere determinate”. La norma statutaria configura l'obbligo di pagamento dei contributi come una obbligazione con facoltà alternativa subordinata all'approvazione del creditore, cui solo spetta di acconsentire che in luogo del contributo in denaro, il consorziato adempia attraverso la prestazione di lavori o di opere sostitutive inerenti l'attività del . E manca, nella specie, il consenso (non CP_1 surrogabile da un ordine giudiziale) del C.d.A. del a che il contributo, anche se CP_1 rideterminato nella sua esatta quantità, venga saldato dagli attori mediante lavori od opere sostitutive determinate.
Diviene, con ciò, irrilevante la questione della possibilità o meno, sulla base degli atti e dei documenti consortili prodotti (in particolare, per l'assenza di una planimetria comprensoriale, da porre a base del calcolo dei contributi annuali dei singoli consorziati), di quantificare in maniera esatta le quote e
6 di raffrontarle con quanto nel frattempo pagato dagli odierni attori: tema su cui, in relazione alle risultanze della CTU, le parti si sono largamente diffuse negli atti conclusivi”.
Veniva, quindi, rigettata anche la domanda subordinata formulata in giudizio dagli attori.
Le spese di lite venivano interamente poste a carico degli attori.
2. L'impugnazione
Avverso la predetta sentenza hanno proposto tempestivo appello e Parte_1 Parte_2 articolando due motivi di gravame.
Col primo motivo gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia ritenuto applicabile la disciplina di cui agli artt. 1418, 1425 e 1427 c.c., tralasciando gli artt. 1453 e 1455 c.c., in realtà applicabili alla fattispecie a fronte della richiesta di scioglimento formulata in giudizio in via principale per inadempimento del . CP_1
Gli attori ribadivano, quindi, i gravi inadempimenti del già evidenzianti in primo grado e le CP_1 numerose violazioni statutarie attinenti molteplici profili quali la nomina degli organi dell'ente, la mancanza di planimetrie, l'erroneità nelle modalità di calcolo dei contributi dovuti dai partecipanti.
Col secondo motivo gli appellanti lamentano il malgoverno da parte del Tribunale di Alessandria delle risultanze peritali, evidenziando come la CTU non fosse stata in grado di rispondere al quesito formulato dal Tribunale sulla quantificazione dei contributi già pagati dagli attori e sull'eventuale quota effettivamente dovuta nel caso di nullità del medesimo, stante la carente documentazione contabile relativa agli anni dal 2005 al 2020.
Sostengono gli appellanti che l'assenza di bilanci, di un elenco aggiornato dei consorziati (artt. 13 e 14 dello Statuto), di un elenco dei fabbricati rurali ed urbani (art. 16), di una planimetria (artt. 13 e 14 dello Statuto), dell'aggiornamento delle colture, dato rilevante ai fini della determinazione del contributo (art. 14 dello Statuto), dei piani di riparto delle spese - rappresentativi del dato contabile – contrariamente a quanto stabilito dal giudice di primo grado, rendano assolutamente impossibile il calcolo della quota consortile riferibile a ciascun consorziato ai sensi degli artt. 11, 13, 14 e 16 dello
Statuto e come la violazione di tali disposizioni vizi alla radice l'esistenza stessa del . CP_1
La sentenza appellata sarebbe, quindi, errata, perché frutto di un ragionamento sommario del Tribunale, che avrebbe omesso di dare impulso ad un supplemento di CTU ed anche di considerarne l'impossibilità per il consulente di rispondere a parte del quesito sottopostogli a causa delle carenze documentali e contabili del . CP_1
Gli appellanti rassegnavano, quindi, le conclusioni sopra trascritte.
Costituendosi in grado di appello il e chiedeva Controparte_4 CP_3
l'integrale conferma della sentenza impugnata. Il evidenziava, infatti, come nessuna delle CP_1 irregolarità lamentate dagli appellanti integrassero ipotesi di nullità o annullabilità del ai CP_1 sensi della disciplina applicabile, che il Segretario e il IC erano stati regolarmente nominati nella persona della ME , non essendo ciò contrario allo Statuto, che la nomina di Persona_2
7 arbitri e sindaci, in base all'art. 42 dello Statuto era prevista solo nel caso ve ne fosse concreta necessità, che nel corso degli anni il aveva commissionato diversi interventi di CP_1 manutenzione relativi alla strada consortile e che nel corso delle assemblee si era discussa la possibilità che l'asfaltatura dell'ultimo tratto di strada fosse curata direttamente dagli attori (con meccanismi di compensazione tra spese sostenute e future quote consortili) senza, tuttavia, che gli attori compissero le successive, necessarie, scelte avendo, anzi, deciso di abbandonare una delle sedute, facendo mancare il numero legale e impedendo qualunque delibera in proposito, che la planimetria, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti era stata prodotta in giudizio (doc. 8) al pari dell'elenco degli utenti, dei millesimi e dei ruoli degli anni di gestione, che nel corso degli anni erano state sempre correttamente convocate le assemblee.
In relazione al secondo motivo di appello, relativo all'interpretazione e all'utilizzo delle risultanze peritali, il ne evidenziava l'infondatezza avendole il Giudice di primo grado ritenute CP_1 irrilevanti rispetto al petitum sostanziale;
peraltro, il fatto che il CTU non sia stato in grado, sulla base della documentazione in atti, di rispondere al quesito sottopostogli dimostrerebbe il mancato assolvimento da parte degli attori dell'onere della prova sugli stessi gravanti ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere ad attività istruttoria, la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, in tale sede, concedeva alle parti termini per depositare comparse conclusionali e repliche. All'esito si osserva quanto segue.
3. La decisione della Corte
3.1 La risoluzione
I motivi di appello dedotti dagli appellanti – che possono essere esaminati congiuntamente - non possono trovare accoglimento.
e in grado di appello, lamentano la mancata applicazione, da parte Parte_1 Parte_2 del Giudice di primo grado, degli artt. 1453 e 1455 c.c., norme che rileverebbero, invece, nel caso di specie avendo gli stessi allegato in giudizio il grave inadempimento del ed avendo gli stessi CP_1 formulato in giudizio, sempre in via principale, una domanda di 'scioglimento (o risolubilità)' del
. CP_1
Le argomentazioni di parte non sono condivisibili.
Innanzitutto si deve rilevare come l'art. 1453 c.c. (e, quindi, con esso l'art. 1455 c.c.) possa trovare applicazione, per espressa previsione legislativa, solo in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive.
Quello consortile non è, tuttavia, tale, non rinvenendosi tra le obbligazioni assunte dal partecipante al e le funzioni da questo svolte un rapporto sinallagmatico, tale per cui le une costituiscono il CP_1 corrispettivo delle altre.
L'atto con cui fu creato il portò, infatti, alla nascita di un soggetto giuridico autonomo in CP_1 forma collettiva, vale a dire, come ritenuto dal Giudice di primo grado, di una persona giuridica
8 privata;
tramite di esso fu, infatti, realizzata una stabile forma di organizzazione (avendo lo stesso durata illimitata) volta alla gestione di un bene rispetto alla cui manutenzione ed implementazione i consorziati avevano un interesse comune.
Per il perseguimento dello scopo comune il è dotato di un patrimonio autonomo rispetto a CP_1 quello dei consociati (costituito grazie a eventuali iniziali conferimenti, al pagamento delle quote consortili e ad eventuali acquisti effettuati dal col proprio patrimonio). CP_1
Paradigmatico del fatto che il pagamento delle quote consortili non costituisca il corrispettivo per la singola attività svolta dal in favore di un suo membro, è il fatto, da un lato che le quote CP_1 rimangono stabili indipendentemente dal fatto che la realizzazione di una specifica attività sia andata a beneficio di un associato in misura superiore rispetto agli altri e, soprattutto, dal fatto che lo Statuto
(doc. 1 appellanti) prevede che in caso di scioglimento del il suo patrimonio sia devoluto per CP_1 fini di pubblica utilità (laddove se si trattasse del corrispettivo pagato dai suoi membri per attività che il non ha portato a termine a causa del suo scioglimento ne sarebbe stata prevista la CP_1 restituzione) (art. 7 Statuto in conformità a quanto previsto dall'art. 31 c.c.).
Quello è, quindi, un contratto plurilaterale a struttura associativa o con comunione di scopo CP_5 al quale non sono applicabili le norme di cui all'art. 1453 e ss c.c.
In aggiunta a ciò si deve rilevare come gli appellanti, agendo in giudizio, non abbiano mai chiesto la risoluzione del contratto consortile, avendo sempre chiesto di dichiarare “la nullità/invalidità/scioglimento del ” (atto di citazione e conclusioni in atti). CP_1
Pur avendo fondato le proprie domande anche sull'inadempimento del , quindi, gli appellanti CP_1 non hanno mai inteso chiedere la risoluzione del contratto consortile, tale non essendo la richieste di scioglimento dell'ente atteso che – anche ponendosi nell'ottica di un contratto plurilaterale a prestazioni corrispettive (cosa che non è, per le ragioni anzidette) – la risoluzione inciderebbe ai sensi dell'art. 1459 c.c. solo sul rapporto in essere tra il da un lato e il signori e CP_1 Pt_1 Pt_2 dall'altro (rapporto che, se anche fosse risolto lascerebbe in vita il contratto in essere con gli altri consorziati), laddove lo scioglimento del (nell'accezione di cui all'art. 30 c.c. ed anche degli CP_1 artt. 6 e 7 dello Statuto) determinerebbe il passaggio dell'intero ente alla fase di liquidazione e, quindi, alla sua estinzione con effetti verso tutti i consociati.
Il tenore delle difese articolate dagli odierni appellanti, che hanno ampiamente evidenziato l'assenza degli organi sociali, l'inadempimento all'obbligo di redigere le planimetrie, di creare o aggiornare le tabelle di ripartizione delle quote consortili, dimostrano come gli stessi abbiano sempre perseguito in giudizio l'obiettivo di ottenere non la loro fuoriuscita dal (obiettivo che avrebbero potuto CP_1 eventualmente perseguire nei termini di cui all'art. 24 c.c.), ma il venir meno del stesso sia CP_1 esso per nullità, invalidità o scioglimento dell'ente.
Si ritiene, quindi, che le critiche rivolte dagli appellanti alla sentenza di primo grado concernenti la mancata applicazione delle norme di cui agli artt. 1453 ss c.c. siano nella presente sede inconferenti non avendo gli stessi tempestivamente formulato in giudizio domanda di risoluzione del contratto
9 consortile, domanda che non può ovviamente essere formulata in giudizio per la prima volta in grado di appello.
Alla luce di tali considerazioni si concorda col Giudice di primo grado laddove ha ritenuto che le asserite gravi irregolarità allegate dagli attori, odierni appellanti, non integrino un'ipotesi di nullità o annullabilità del relativo atto costitutivo, per come rispettivamente disciplinate dagli artt. 1418 e 1425-
1427 c.c.
Non si ravvisano, invero, nelle irregolarità lamentate dagli attori dei vizi genetici del rapporto consortile tali da inficiarne, in sé, la valida costituzione.
In merito a tale profilo, peraltro, gli appellanti non hanno sviluppato motivi di impugnazione, essendosi questi ultimi incentrati sull'inadempimento da parte del all'obbligo di effettuare la
CP_1 manutenzione anche dell'ultimo tratto della strada, quello che conduce alla e a Parte_4 sostenere che “alla violazione dell'obbligazione principale posta in capo al si assommano,
CP_1 altresì, le varie irregolarità poste in essere dal che, complessivamente considerare,
CP_1 legittimerebbero altresì una declaratoria di nullità/invalidità del ” (pag. 10 cit. in appello).
CP_1
Trattasi, tuttavia, di una considerazione priva di fondamento normativo, non essendo la sommatoria degli allegati inadempimenti e irregolarità causa di nullità o di annullamento dei contratti.
In assenza, quindi, di specifici motivi di impugnazione in punto di nullità o invalidità dell'atto costitutivo del si ritiene che la relativa questione non costituisca oggetto di devoluto e che la CP_1 relativa decisione adottata dal Giudice di primo grado sia passata in giudicato.
3.2 L'estinzione del ai sensi dell'art. 27 c.c. CP_1
Esclusa l'applicabilità e l'applicazione della disciplina legislativa dettata in punto di risoluzione del rapporto contrattuale (per la natura del contratto e per non essere stata la relativa domanda tempestivamente formulata in giudizio), dato atto del formarsi del giudicato in merito al rigetto della domanda di declaratoria di nullità o di annullamento dell'atto costitutivo, resta da verificare se ricorrano delle cause di scioglimento del contratto, profilo cui attiene, in particolare, il secondo motivo di appello con cui la parte ha posto in evidenza le manchevolezze del (indicate anche nel CP_1 primo motivo di appello) per come emergenti anche dalla CTU.
In particolare gli appellanti hanno evidenziato che:
− la nomina di un tecnico è avvenuta solo a seguito della notifica dell'atto di citazione di primo grado;
− il consiglio di amministrazione, disattendendo l'art. 43 dello Statuto non ha mai provveduto alla nomina del Segretario;
− non sono mai stati nominati sindaci e arbitri;
− non esiste una planimetria delle proprietà che accedono alle strade consortili;
− l'assenza di bilanci, di un elenco dei fabbricati rurali ed urbani, dell'aggiornamento delle colture, di piani di riparto delle spese con conseguente impossibilità di calcolare la quota consortile di spettanza di ciascun consorziato;
10 − l'esistenza di dubbi in ordine alla lunghezza del tratto di strada facente parte del e se CP_1 esso comprenda o meno gli ultimi 100 metri prima di arrivare alla cascina (atteso che Pt_3 lo Statuto indica una lunghezza della strada consortile di 1200 metri mentre il tracciato misurato dal CTU è risultato essere più lungo).
In forza di quanto sopra evidenziato, le problematiche evidenziate dalla difesa degli appellanti, determinerebbero l'accoglimento della domanda di scioglimento del solo nel caso in cui CP_1 fossero sintomatiche dell'impossibilità di raggiungere lo scopo consortile ai sensi dell'art. 27 c.c.
Come già evidenziato dal Giudice di primo grado, tuttavia, così non è.
Giova, innanzitutto, rilevare come l'oggetto del sia compiutamente descritto nello Statuto CP_1 all'art. 1 e come sia logico ritenere che lo stesso comprenda anche gli ultimi metri della strada che portano alla . Nello Statuto, infatti, si descrive il secondo tronco della strada Parte_4 consortile come quello che al bivio in località Tachellina “costeggiando la collina e passando nella prossimità della cascina Montoggia inferiore e superiore, arriva sino alla dopo un Parte_4 percorso di metri 1200”. Il raggiungimento della è un elemento 'naturale' di descrizione della strada su cui non è Pt_4 ragionevole che, al momento della costituzione dell'ente, possano essere intervenuti errori diversamente, invece, da quanto può essere accaduto in ordine alla misurazione o alla stima della lunghezza della strada (che, peraltro, dal 1938 ad oggi potrebbe aver subito modeste modifiche sì da alterarne, seppur lievemente la lunghezza); le parti hanno, peraltro, sempre interpretato lo statuto nel senso di ritenere compreso nella strada consortile anche l'ultimo tratto di strada prima della cascina degli attori, elemento che rileva ai fini dell'interpretazione del contratto consortile ai sensi della norma generale di cui all'art. 1362 c.c.
Prima dei rilievi effettuati dal CTU, infatti, nessuna delle parti ha manifestato dubbio alcuno in ordine al fatto che anche gli ultimi metri di strada prima della degli attori rientrino nel . Pt_4 CP_1
Escluso, quindi, che tale circostanza possa rilevare nella presente sede, si osserva come le irregolarità o le manchevolezze esistenti nella gestione del non gli rendano definitivamente impossibile il CP_1 perseguimento ed il raggiungimento dello scopo Consortile.
Si deve, anzi, rilevare come, seppur a seguito della notifica dell'atto di citazione in primo grado, il Consiglio di amministrazione del , di cui faceva parte anche l'appellante , CP_1 Parte_2 sia stato convocato e, riunitosi in data 31.01.15 (assente la che con lettera raccomandata Pt_2 rappresentava di non poter partecipare per problemi di famiglia), abbia nominato come nuovo
Segretario il Geom. , dando atto di come il precedente Segretario Geom. si Persona_2 CP_6 fosse dimesso con decorrenza dal 22.07.14 (doc. 7 ). CP_1
I documenti prodotti dal dimostrano anche che lo stesso: CP_1
− ha convocato e celebrato un'assemblea ordinaria dei consorziati il 28.05.16, assemblea inizialmente validamente costituita ma che a seguito dell'allontanamento del non potè Pt_1 deliberare sui punti all'ordine del giorno (tra cui la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Segretario e del Presidente) per mancanza del numero legale (doc. 4 ); CP_1
11 − ha convocato e celebrato un'assemblea il 26.09.15 alla quale hanno partecipato 19 consorziati e nel corso della quale si adottavano decisioni in ordine ai compensi spettanti al segretario uscente ed entrante e, soprattutto, si discuteva col la possibilità di prevedere uno sconto Pt_1 sulla sua quota consortile a fronte di opere di manutenzione sul tratto di strada che conduce alla sua cascina da lui curate e pagate (doc. 3 ); CP_1
− ha convocato e celebrato un'assemblea ordinaria il 23.07.16, assemblea a cui hanno partecipato 18 consorziati e nel corso della quale è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione
(conferma dei consiglieri , e e sostituzione della Per_3 Per_4 CP_7 Per_5 dimissionaria con ), è stata confermata come presidente e il geom. Pt_2 Per_6 Parte_6
come segretario e sono state adottate le ulteriori delibere relative al servizio di Persona_2 tesoreria, ai lavori da effettuare, ecc. (doc. 5 ); CP_1
− ha celebrato un'assemblea in data 29.09.18 che ha confermato consiglio di amministrazione, segretario e presidente e deliberato su ulteriori punti all'ordine del giorno (doc. 9 ) CP_1 confermando anche il contributo annuo, da dividere tra i consorziati, di € 3.500.
Nessuna di tali delibere è mai stata impugnata dagli odierni appellanti con conseguente definitiva stabilizzazione dei loro effetti.
Tali documenti, tempestivamente depositati, dimostrano che il era in grado di operare: lo CP_1 stesso è, infatti, sempre stato munito di un Consiglio di Amministrazione e di un Presidente, è stato munito, tranne che per un lasso temporale di circa 6 mesi, di un segretario, è stato in grado di convocare e celebrare assemblee dei consorziati che hanno visto la partecipazione di un numero di soggetti sufficiente per deliberare sui punti all'ordine dei giorni, ha approvato spese, lavori (anche fatti in proprio dai consorziati) e la conclusione di contratti (quello bancario per il rapporto di tesoreria, quello assicurativo), ha determinato e liquidato i compensi spettanti al segretario e per due volte ha determinato (confermandolo rispetto agli anni precedenti) il contributo consortile annuale.
Il era, quindi, tutt'altro che in 'stallo' ed era munito di organi rappresentativi;
lo stesso era, CP_1 quindi, assolutamente in grado di operare motivo per cui era all'interno di esso che gli odierni appellanti avrebbero dovuto operare per fare in modo che fossero effettuati i lavori sul tratto di strada di loro interesse o che fossero riviste le quote di partecipazione o, ancora, che fossero aggiornati gli elenchi dei consorziati, delle colture e la distribuzione delle spese (avrebbero, per esempio, potuto chiedere che i temi fossero messi all'ordine del giorno e impugnare le eventuali delibere adottate in contrasto con lo Statuto).
Il fatto, quindi, che non siano stati nominati arbitri o sindaci non è sintomo dell'incapacità dell'ente di dotarsi degli organi previsti dallo Statuto ma, semmai, della mancanza di volontà dei consorziati in tal senso, mancanza di volontà che determina la sussistenza di un'irregolarità nella vita associativa ma che non è indice dell'impossibilità dell'ente di operare.
In ordine all'impossibilità di perseguire il proprio scopo si deve, inoltre, osservare come gli stessi appellanti non contestino che alcune opere di manutenzione delle strade consortili (quali lo sgombero dalla neve o la distribuzione della ghiaia) siano stati fatti, sebbene non sull'ultimo tratto di strada che conduce alla loro cascina.
12 È, quindi, pacifico che il , oltre ad essere operativo sotto il profilo formale (nomina degli CP_1 organi, convocazione di assemblee ecc.), operava anche in concreto, provvedendo a commissionare e a remunerare opere di manutenzione (almeno di parte) della strada consortile.
Non si ritiene pertanto che, pur a fronte degli inadempimenti lamentati dagli attori (la sussistenza dei quali non è stato necessario accertare in giudizio) non sussista quell'impossibilità del di CP_1 raggiungere lo scopo sociale che ne legittimerebbe lo scioglimento ai sensi dell'art. 27 c.c.
A fronte di tali considerazioni e per tutto quanto altro evidenziato dal Giudice di primo grado, non rileva il fatto che il non abbia tempestivamente prodotto in giudizio le planimetrie, le tabelle CP_1 per il calcolo dei contributi di partecipazione al e i bilanci (o comunque i resoconti CP_1 contabili), essendo i documenti tempestivamente prodotti comunque sufficienti a escludere la sussistenza di una causa di scioglimento del;
parimenti non rileva il fatto che in mancanza CP_1 predetti documenti il CTU non abbia potuto calcolare la quota di contributo di competenza degli attori atteso che quest'ultima sarebbe stata rilevante solo in caso di sussistenza di un vizio genetico dell'atto costitutivo dell'ente, vizio, invece, non ritenuto sussistente.
4. Conclusioni e spese di lite
Per le suesposte ragioni l'appello viene integralmente rigettato, con conseguente integrale conferma, anche in punto spese, della sentenza di primo grado.
In applicazione del principio della soccombenza vengono integralmente poste a carico degli attori le spese del grado, spese che vengono liquidate in complessivi € 6.946,00 (€ 2.058 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisionale) in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/14 stabiliti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Gli appellanti non vengono condannati al pagamento di un ulteriore importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in considerazione delle irregolarità comunque riscontrate nella gestione del anche in punto CP_1 di aggiornamento dei criteri di calcolo della suddivisione tra i consociati del contributo consortile.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 e Parte_1 Parte_2 sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 avverso la sentenza n. 350/22 pronunciata in data 20.04.22 dal Tribunale di Parte_2
Alessandria, così provvede:
− rigetta l'appello e per l'effetto integralmente conferma la sentenza di primo grado;
− condanna e a rifondere al Parte_1 Parte_2 Controparte_4 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso
[...] forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
13 − dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di e Parte_1 Parte_2
Così deciso in Torino il 23.05.24
La Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desirè Perego
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello n. 895/2022 R.G. promosso da:
e rappresentati e difesi dagli avv.ti. Andrea Parte_1 Parte_2
Angelo Agistri e Paola Margherita Ivaldi ed elettivamente domiciliati presso quest'ultima in Aqui
Terme (AL) via Garibaldi n. 78
appellanti
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ombretta Bottero (come da comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 12/04/2024)
appellato
Oggetto: Consorzio
CONCLUSIONI
Per parte Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento alla presente impugnazione ed in riforma della Sentenza nr. 350/2022 pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 20 aprile 2022 e pubblicata il 21 aprile 2022 resa,
1 nella causa iscritta al nr. 3174/2019 R.G., inter partes, notificata in data 23 maggio 2022, accogliere i motivi di appello sopra formulati dai Signori e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 350/2022 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
In via principale: previe declaratorie di rito, accertare la carenza degli elementi costitutivi del
per le ragioni esposte in narrativa nonché la gravità dell'inadempimento del alle CP_1 CP_1 funzioni per cui è stato costituito e, per l'effetto, dichiarare la nullità/invalidità/scioglimento del
nonché condannare il alla restituzione di tutte le somme ad oggi versate dagli CP_1 CP_1 appellanti a titolo di contributo, come quantificate in corso di causa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda sopra svolta, accertare l'inadempimento del ai propri obblighi di manutenzione previsti da statuto avuto CP_1 riguardo all'ultimo tratto di strada che conduce alle abitazioni degli attori e, per l'effetto, dichiarare ex art. 20 dello statuto, che i contributi posti a carico degli attori, siano in tutto o nella misura da determinarsi in corso di causa corrisposti mediante prestazioni di giornate di lavoro od opere determinate, avuto riguardo al suddetto tratto di strada.
Con vittoria di spese, compensi e altri oneri come per Legge, anche avuto riguardo al primo grado di giudizio.
In via istruttoria: Si richiede la rinnovazione della CTU richiesta davanti al Tribunale di Alessandria, per le ragioni esposte in atti e si insiste, altresì per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
Sulle richieste ex art. 210 c.p.c.: Allo scopo di dimostrare
l'inconsistenza/inesistenza/nullità/infondatezza del , si insiste anche in detta sede affinché la CP_1
Corte adita voglia disporre l'esibizione, a carico del convenuto, dei seguenti documenti: -elenco consorziati tenuto dal dalla costituzione ad oggi o quanto meno degli ultimi dieci anni;
- CP_1 tabelle millesimali aggiornate ad oggi anno 2020; -bilanci depositati dal dalla costituzione CP_1 ad oggi o quanto meno degli ultimi dieci anni;
Allo scopo di dimostrare la carenza manutentiva del
, si insiste anche in detta sede affinchè la Corte adita voglia disporre l'esibizione, a carico CP_1 del convenuto appellato, altresì della documentazione (fatture, preventivi ed altra documentazione contabile) relativa alle presunte opere di manutenzione del tratto sterrato di strada Montoggia che conduce alla cascina svolta dal dal 2005 ad oggi o quanto meno degli ultimi dieci Pt_3 CP_1 anni;
Sulle prove testimoniali: Ad ulteriore riscontro delle proprie tesi difensive, gli esponenti insistono anche in detta sede per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
) vero che, con comunicazione del 11.09.2007 (doc. 3 che si rammostra) trasmessa al , il Dr. CP_1
, padre dell'attore Sig. , denunciava l'omessa manutenzione del tratto di Persona_1 Parte_1 strada consortile che conduce alla;
Parte_4
2) vero che, nel corso dell'anno 2006 il ripristino della ghiaia ad opera del , avuto riguardo CP_1 al tratto di strada Montoggia, veniva effettuato fino all'inizio dell'ultima salita, tralasciando il tratto di strada sterrato che porta all'abitazione degli attori;
3) vero che, dal mese di agosto 2005, in diverse occasioni i Signori e unitamente al Sig. Pt_2 Pt_1
sono intervenuti sul tratto di strada sterrato che conduce alla cascina , Testimone_1 Pt_3
2 coprendo le buche formatesi, eliminando le pozzanghere ed i solchi e finanche spargendo il sale prima
e dopo le nevicate ovvero nei mesi invernali di ogni anno per contrastare gli effetti del gelo;
4) vero che, tra gennaio e febbraio 2009 la Signora provvedeva ad acquistare un Parte_2 fuoristrada, una turbina per la neve, 250 Kg di sale, per provvedere alla manutenzione “in proprio” dell'ultimo tratto di strada sterrato che conduce alla;
Parte_4
5) vero che, durante i mesi invernali i portalettere ovvero i corrieri (ad esempio BRT-Bartolini) erano di sovente impossibilitati a raggiungere la , parimenti il fornitore del gasolio (si Parte_4 rammostra docc. 20 a) e b) foto gasolio e corriere);
6) vero che, nel periodo inverno 2012-2013, il corriere BRT rimaneva bloccato poco prima del tratto di strada che conduce alla e precisamente all'inizio del tratto Montoggia;
Parte_4
7) vero che, in data 21/01/2013 la Signora sorella dell'attrice, veniva colta Testimone_2 da un malore e l'ambulanza del 118 con la paziente a bordo cominciava a sbandare, per poi slittare e bloccarsi in mezzo alla strada, a metà della salita prossima alla , in direzione del Parte_4 paese di Morsasco;
8) vero che, in data 21/01/2013, il Signor , per consentire il transito dell'ambulanza, a Parte_1 scopo preventivo si dotava di funi e precedeva con un trattore la marcia della stessa, nel tratto sterrato
Montoggia;
9) vero che, durante il periodo invernale 2012 il camion-cisterna della società di Acqui CP_2
Terme, nel tratto di strada incriminato, usciva di strada rovinando nel fossato laterale rimanendo bloccato dalle ore 9.00 circa del mattino, sino alle ore 16.00 del pomeriggio, sino a che non interveniva a recuperarlo un mezzo cingolato di grandi dimensioni;
10) vero che, nel corso del primo semestre 2013 i Signori e fornivano al vari Pt_2 Pt_1 CP_1 preventivi di spesa per il rifacimento dell'ultimo tratto di strada sterrato che conduce alla Pt_4
;
[...]
11) vero che, i Signori e negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 hanno dovuto farsi Pt_1 Pt_2 carico a proprie spese delle operazioni di sgombero neve, spargimento sale, chiusura buche etc…;
12) vero che, dall'anno 2005 ad oggi l'ultimo tratto di strada sterrato che conduce alla cascina
era sovente in stato di difficile transitabilità-praticabilità; Pt_3
13) vero che, dall'anno 2005 al 2010 si recava quotidianamente presso la;
Parte_4
14) vero che, nei mesi invernali, dall'anno 2005 al 2010, per raggiungere la era Parte_4 necessario, per la presenza di gelo sul tratto sterrato, lo spargimento di sale;
15) vero che, dal 2005 dal 2010 era difficoltoso raggiungere la dopo ogni Parte_4 nubifragio;
16) vero che, dal 2005 al 2010 dopo ogni nubifragio, si formavano canali di scolo e pozzanghere che rendevano impraticabile il transito sul tratto di strada sterrato che conduce alla;
Parte_4
17) vero che, nel periodo invernale, dal 2005 al 2010, per recarsi alla , richiedeva un Parte_4 trattore al Comune di Morsasco.
Sui suddetti capitoli di prova si chiede vengano sentiti, eventualmente anche in prova contraria, i
Signori residente in [...] dal capitolo 1 al capitolo 12; Testimone_3 Testimone_4
3 residente in [...] dal capitolo 12 al capitolo 17; residente in [...]
(AL) sul capitolo 5.”
Per parte Appellata: “Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
350/2022 datata 20.04.2022 emessa dal Tribunale di Alessandria e pubblicata il 21.04.2022 ad esito del procedimento civile n. 1374/2019 r.g. e con condanna ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre agli accessori di legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di appello notificato il 22.06.2022 e hanno impugnato la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 350/2022 (pubblicata il 21.04.2022) con cui il Tribunale di Alessandria aveva rigettato tutte le domande da loro proposte nei confronti del Controparte_3
e avevano adito il Tribunale di Alessandria chiedendo che venisse Parte_1 Parte_2 dichiarata la nullità, l'invalidità o lo scioglimento del perché carente Controparte_1 dei propri elementi costitutivi ed inadempiente ai propri obblighi di manutenzione avuto riguardo all'ultimo tratto di strada che conduce alla , abitazione degli attori, e, per l'effetto, Parte_4 condannarlo alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributi consortili o, in subordine, che accertato l'inadempimento del ai proprio obblighi di manutenzione, venisse dichiarato ai CP_1 sensi dell'art. 20 dello statuto, che i contributi consortili fossero corrisposti dagli attori mediante la prestazione di giornate di lavoro od opere determinate aventi ad oggetto il tratto di strada che conduceva alla loro cascina.
Gli attori esponevano che: 1. il era stato costituito il Controparte_4
23 luglio 1938 tra gli abitanti e frontisti delle citate strade vicinali per curare l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle medesime strade e per la loro sistemazione e ricostruzione;
2. gli stessi sono i proprietari della , posta in fondo a uno dei due tronconi delle strade vicinali;
3. gli Parte_4 utenti concorrono alle spese del con un contributo imposto ai proprietari dei terreni inclusi CP_1 nel comprensorio, commisurato al reddito del mappale e determinato secondo un piano di riparto delle opere da eseguirsi sulla base di tabelle millesimali;
4. il era privo di taluni suoi fondamentali CP_1 organi quali il IC, il Segretario, i Sindaci e gli Arbitri e non aveva mai provveduto alla regolare approvazione e al deposito dei bilanci, ragion per cui era da considerarsi invalido, risultando altresì assente una planimetria del comprensorio consortile, per cui il calcolo del contributo dovuto da ciascun utente era basato su tabelle millesimali errate;
5. il - nonostante sollecitato più volte dagli CP_1 attori e nonostante il regolare pagamento da parte di questi ultimi dei contributi consortili (quantificati in un totale di euro 11.494,30) - aveva sempre omesso di provvedere all'ordinaria e straordinaria manutenzione del tratto di strada che conduce all'abitazione degli attori (ossia l'unico tratto di strada
4 del comprensorio non ancora asfaltato, posto tra il bivio di località Tachellina e la ), Parte_4 ragion per cui questi avevano dovuto in più occasioni provvedervi autonomamente facendosi carico dei costi e dell'organizzazione per la messa in sicurezza del tratto stradale, l'asfaltatura, la pulizia ecc.; 6. la carenza della dovuta manutenzione aveva comportato molteplici disservizi e disagi per gli attori, che avevano avuto difficoltà a ricevere la corrispondenza, ad ottenere i rifornimenti di gasolio, e avevano anche avuto difficoltà a ricevere i necessari soccorsi in situazioni di emergenza.
Gli attori chiedevano, quindi, che a fronte delle carenze del (di cui difettavano organi CP_1 previsti dallo Statuto, che non aveva svolto le sue funzioni fondamentali) e del suo inadempimento all'obbligo di manutenere la strada consortile, fosse dichiarato nullo, invalido, o ne fosse disposto lo scioglimento, con conseguente restituzione delle quote pagate;
in via subordinata chiedevano che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto le quote consortili dagli stessi dovute fossero corrisposti mediante di prestazioni di giorni di lavoro od opere determinate riguardanti il tratto di strada non oggetto di manutenzione da parte del . CP_1
Il , costituendosi tardivamente in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande formulate in CP_1 giudizio dagli attori e negando di essere stato inadempiente ai suoi obblighi. Produceva, Pt_1 Pt_2 inoltre, la delibera assembleare del 31.01.15 di nomina del Geom. quale Segretario e Persona_2
IC del . CP_1
La causa veniva istruita mediante CTU volta quantificare i contributi versati dagli attori, i contributi effettivamente dovuti e l'eventuale differenza in eccesso pagata, mentre le ulteriori istanze istruttorie degli attori (prove per testi e ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.) venivano rigettate.
Con sentenza n. 350 del 21/04/2022 il Tribunale di Alessandria rigettava le domande attoree evidenziando, innanzitutto, come il debba considerarsi una persona giuridica privata (non CP_1 essendo le strade consortili gravate da uso pubblico), regolata, come tale, dallo Statuto quale atto di autonomia privata e, per quanto da esso non disposto, dagli artt. 11- 42 bis c.c.
Nel merito argomentava che: “Per configurare una nullità o una invalidità del , in difetto di CP_1 norme specifiche in tema di persone giuridiche private che regolino questo aspetto, non può quindi che farsi riferimento alle disposizioni generali in materia contrattuale, in particolare agli artt. 1418 e
1425-1427 c.c.: ma nessuna delle asserite gravi irregolarità lamentate dagli attori, e meglio esposte nel dettaglio sopra (ed a prescindere, dalla loro fondatezza, contestata da parte convenuta), rientra nelle ipotesi di nullità o annullabilità del relativo atto costitutivo.
Semmai, la mancata designazione del Segretario e del IC del , dei sindaci e gli arbitri, CP_1 come organi consortili, può essere sussunta nell'ipotesi, di impossibilità di funzionamento del
come persona giuridica privata, che è motivo di estinzione della stessa in quanto CP_1 corrisponda ad una situazione patologica irreversibile che determini l'impossibilità oggettiva di raggiungimento dello scopo (art. 27 c.c.).
Ma se così è, le produzioni della difesa convenuta (doc. 7, delibera 31.01.2015 di nomina del geom.
) evidenziano come tanto il Segretario, quanto il IC del siano stati Persona_2 CP_1 effettivamente designati […]; l'oggetto dell'attività consortile e i soggetti partecipanti al CP_1 nell'atto costitutivo, sussistendo risultano sufficientemente individuati ab origine solo un problema di
5 aggiornamento di quei dati o di successiva miglior precisazione delle mappe ai fini del calcolo esatto dei contributi e la mancata designazione dei sindaci e degli arbitri incaricati di dirimere le controversie – pure ammessa dalla parte convenuta – non inciderebbe sul funzionamento della persona giuridica privata in maniera talmente rilevante da determinare la completa paralisi delle sue attività.
È invero contestata la tardività della produzione dei bilanci da parte dell'ente convenuto […]
Nondimeno, gli attori riconoscono (pag. 3 della memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c.) come il
“si sia sempre limitato a redigere, tramite l'ausilio della Banca, la “situazione economica” CP_1 che non corrisponde esattamente al bilancio”; e ciò è sufficiente per dire che vi sia al più in presenza di un'irregolarità contabile che tuttavia non attesta l'obiettiva e stabile impossibilità degli organi consortili di funzionare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 c.c.
2.2 A loro volta, le denunciate ripetute irregolarità nella convocazione delle assemblee dei consorziati nel corso degli anni è un vizio delle relative delibere che avrebbe dovuto essere dedotto attraverso una specifica impugnativa di esse, come azione di annullamento ex art. 23 c.c. od anche come azione di nullità: ma non produce nullità o invalidità dell'intero . CP_1
2.3 Quanto poi alle inadempienze negli obblighi consortili, per la parte relativa alla manutenzione del tratto stradale di accesso alla “ ”, neppure esse possono essere motivo di scioglimento Parte_5 del non rientrando né tra le ipotesi previste in tal senso dallo Statuto (cfr., sul punto, l'art. CP_1
6), né comunque essendo di per sé sole sintomatiche di una concreta impossibilità di funzionamento del
stesso, che rileverebbe come causa di estinzione secondo la generale previsione dell'art. 27 CP_1
c.c. Allo stesso modo può dirsi del profilo riguardante la mancanza di copertura assicurativa […]”.
Per tali ragioni il Tribunale rigettava la domanda di nullità/scioglimento del convenuto e di CP_1 restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo.
Quanto invece alla domanda di rideterminazione delle quote associative, svolta in funzione di un adempimento mediante giornate di lavoro o di opere determinate in base all'art. 20 dello Statuto, il Tribunale osservava che: “Se è tale il petitum sostanziale di cui si chiede l'attribuzione, è sufficiente per la reiezione della domanda così formulata il richiamo all'art. 20 dello Statuto, che prevede che sia solo “in facoltà del Consiglio di Amministrazione acconsentire che i contributi degli utenti, i quali ne facciano richiesta, siano in tutto o in parte corrisposti mediante prestazioni di giornate di lavoro o di opere determinate”. La norma statutaria configura l'obbligo di pagamento dei contributi come una obbligazione con facoltà alternativa subordinata all'approvazione del creditore, cui solo spetta di acconsentire che in luogo del contributo in denaro, il consorziato adempia attraverso la prestazione di lavori o di opere sostitutive inerenti l'attività del . E manca, nella specie, il consenso (non CP_1 surrogabile da un ordine giudiziale) del C.d.A. del a che il contributo, anche se CP_1 rideterminato nella sua esatta quantità, venga saldato dagli attori mediante lavori od opere sostitutive determinate.
Diviene, con ciò, irrilevante la questione della possibilità o meno, sulla base degli atti e dei documenti consortili prodotti (in particolare, per l'assenza di una planimetria comprensoriale, da porre a base del calcolo dei contributi annuali dei singoli consorziati), di quantificare in maniera esatta le quote e
6 di raffrontarle con quanto nel frattempo pagato dagli odierni attori: tema su cui, in relazione alle risultanze della CTU, le parti si sono largamente diffuse negli atti conclusivi”.
Veniva, quindi, rigettata anche la domanda subordinata formulata in giudizio dagli attori.
Le spese di lite venivano interamente poste a carico degli attori.
2. L'impugnazione
Avverso la predetta sentenza hanno proposto tempestivo appello e Parte_1 Parte_2 articolando due motivi di gravame.
Col primo motivo gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia ritenuto applicabile la disciplina di cui agli artt. 1418, 1425 e 1427 c.c., tralasciando gli artt. 1453 e 1455 c.c., in realtà applicabili alla fattispecie a fronte della richiesta di scioglimento formulata in giudizio in via principale per inadempimento del . CP_1
Gli attori ribadivano, quindi, i gravi inadempimenti del già evidenzianti in primo grado e le CP_1 numerose violazioni statutarie attinenti molteplici profili quali la nomina degli organi dell'ente, la mancanza di planimetrie, l'erroneità nelle modalità di calcolo dei contributi dovuti dai partecipanti.
Col secondo motivo gli appellanti lamentano il malgoverno da parte del Tribunale di Alessandria delle risultanze peritali, evidenziando come la CTU non fosse stata in grado di rispondere al quesito formulato dal Tribunale sulla quantificazione dei contributi già pagati dagli attori e sull'eventuale quota effettivamente dovuta nel caso di nullità del medesimo, stante la carente documentazione contabile relativa agli anni dal 2005 al 2020.
Sostengono gli appellanti che l'assenza di bilanci, di un elenco aggiornato dei consorziati (artt. 13 e 14 dello Statuto), di un elenco dei fabbricati rurali ed urbani (art. 16), di una planimetria (artt. 13 e 14 dello Statuto), dell'aggiornamento delle colture, dato rilevante ai fini della determinazione del contributo (art. 14 dello Statuto), dei piani di riparto delle spese - rappresentativi del dato contabile – contrariamente a quanto stabilito dal giudice di primo grado, rendano assolutamente impossibile il calcolo della quota consortile riferibile a ciascun consorziato ai sensi degli artt. 11, 13, 14 e 16 dello
Statuto e come la violazione di tali disposizioni vizi alla radice l'esistenza stessa del . CP_1
La sentenza appellata sarebbe, quindi, errata, perché frutto di un ragionamento sommario del Tribunale, che avrebbe omesso di dare impulso ad un supplemento di CTU ed anche di considerarne l'impossibilità per il consulente di rispondere a parte del quesito sottopostogli a causa delle carenze documentali e contabili del . CP_1
Gli appellanti rassegnavano, quindi, le conclusioni sopra trascritte.
Costituendosi in grado di appello il e chiedeva Controparte_4 CP_3
l'integrale conferma della sentenza impugnata. Il evidenziava, infatti, come nessuna delle CP_1 irregolarità lamentate dagli appellanti integrassero ipotesi di nullità o annullabilità del ai CP_1 sensi della disciplina applicabile, che il Segretario e il IC erano stati regolarmente nominati nella persona della ME , non essendo ciò contrario allo Statuto, che la nomina di Persona_2
7 arbitri e sindaci, in base all'art. 42 dello Statuto era prevista solo nel caso ve ne fosse concreta necessità, che nel corso degli anni il aveva commissionato diversi interventi di CP_1 manutenzione relativi alla strada consortile e che nel corso delle assemblee si era discussa la possibilità che l'asfaltatura dell'ultimo tratto di strada fosse curata direttamente dagli attori (con meccanismi di compensazione tra spese sostenute e future quote consortili) senza, tuttavia, che gli attori compissero le successive, necessarie, scelte avendo, anzi, deciso di abbandonare una delle sedute, facendo mancare il numero legale e impedendo qualunque delibera in proposito, che la planimetria, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti era stata prodotta in giudizio (doc. 8) al pari dell'elenco degli utenti, dei millesimi e dei ruoli degli anni di gestione, che nel corso degli anni erano state sempre correttamente convocate le assemblee.
In relazione al secondo motivo di appello, relativo all'interpretazione e all'utilizzo delle risultanze peritali, il ne evidenziava l'infondatezza avendole il Giudice di primo grado ritenute CP_1 irrilevanti rispetto al petitum sostanziale;
peraltro, il fatto che il CTU non sia stato in grado, sulla base della documentazione in atti, di rispondere al quesito sottopostogli dimostrerebbe il mancato assolvimento da parte degli attori dell'onere della prova sugli stessi gravanti ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere ad attività istruttoria, la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, in tale sede, concedeva alle parti termini per depositare comparse conclusionali e repliche. All'esito si osserva quanto segue.
3. La decisione della Corte
3.1 La risoluzione
I motivi di appello dedotti dagli appellanti – che possono essere esaminati congiuntamente - non possono trovare accoglimento.
e in grado di appello, lamentano la mancata applicazione, da parte Parte_1 Parte_2 del Giudice di primo grado, degli artt. 1453 e 1455 c.c., norme che rileverebbero, invece, nel caso di specie avendo gli stessi allegato in giudizio il grave inadempimento del ed avendo gli stessi CP_1 formulato in giudizio, sempre in via principale, una domanda di 'scioglimento (o risolubilità)' del
. CP_1
Le argomentazioni di parte non sono condivisibili.
Innanzitutto si deve rilevare come l'art. 1453 c.c. (e, quindi, con esso l'art. 1455 c.c.) possa trovare applicazione, per espressa previsione legislativa, solo in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive.
Quello consortile non è, tuttavia, tale, non rinvenendosi tra le obbligazioni assunte dal partecipante al e le funzioni da questo svolte un rapporto sinallagmatico, tale per cui le une costituiscono il CP_1 corrispettivo delle altre.
L'atto con cui fu creato il portò, infatti, alla nascita di un soggetto giuridico autonomo in CP_1 forma collettiva, vale a dire, come ritenuto dal Giudice di primo grado, di una persona giuridica
8 privata;
tramite di esso fu, infatti, realizzata una stabile forma di organizzazione (avendo lo stesso durata illimitata) volta alla gestione di un bene rispetto alla cui manutenzione ed implementazione i consorziati avevano un interesse comune.
Per il perseguimento dello scopo comune il è dotato di un patrimonio autonomo rispetto a CP_1 quello dei consociati (costituito grazie a eventuali iniziali conferimenti, al pagamento delle quote consortili e ad eventuali acquisti effettuati dal col proprio patrimonio). CP_1
Paradigmatico del fatto che il pagamento delle quote consortili non costituisca il corrispettivo per la singola attività svolta dal in favore di un suo membro, è il fatto, da un lato che le quote CP_1 rimangono stabili indipendentemente dal fatto che la realizzazione di una specifica attività sia andata a beneficio di un associato in misura superiore rispetto agli altri e, soprattutto, dal fatto che lo Statuto
(doc. 1 appellanti) prevede che in caso di scioglimento del il suo patrimonio sia devoluto per CP_1 fini di pubblica utilità (laddove se si trattasse del corrispettivo pagato dai suoi membri per attività che il non ha portato a termine a causa del suo scioglimento ne sarebbe stata prevista la CP_1 restituzione) (art. 7 Statuto in conformità a quanto previsto dall'art. 31 c.c.).
Quello è, quindi, un contratto plurilaterale a struttura associativa o con comunione di scopo CP_5 al quale non sono applicabili le norme di cui all'art. 1453 e ss c.c.
In aggiunta a ciò si deve rilevare come gli appellanti, agendo in giudizio, non abbiano mai chiesto la risoluzione del contratto consortile, avendo sempre chiesto di dichiarare “la nullità/invalidità/scioglimento del ” (atto di citazione e conclusioni in atti). CP_1
Pur avendo fondato le proprie domande anche sull'inadempimento del , quindi, gli appellanti CP_1 non hanno mai inteso chiedere la risoluzione del contratto consortile, tale non essendo la richieste di scioglimento dell'ente atteso che – anche ponendosi nell'ottica di un contratto plurilaterale a prestazioni corrispettive (cosa che non è, per le ragioni anzidette) – la risoluzione inciderebbe ai sensi dell'art. 1459 c.c. solo sul rapporto in essere tra il da un lato e il signori e CP_1 Pt_1 Pt_2 dall'altro (rapporto che, se anche fosse risolto lascerebbe in vita il contratto in essere con gli altri consorziati), laddove lo scioglimento del (nell'accezione di cui all'art. 30 c.c. ed anche degli CP_1 artt. 6 e 7 dello Statuto) determinerebbe il passaggio dell'intero ente alla fase di liquidazione e, quindi, alla sua estinzione con effetti verso tutti i consociati.
Il tenore delle difese articolate dagli odierni appellanti, che hanno ampiamente evidenziato l'assenza degli organi sociali, l'inadempimento all'obbligo di redigere le planimetrie, di creare o aggiornare le tabelle di ripartizione delle quote consortili, dimostrano come gli stessi abbiano sempre perseguito in giudizio l'obiettivo di ottenere non la loro fuoriuscita dal (obiettivo che avrebbero potuto CP_1 eventualmente perseguire nei termini di cui all'art. 24 c.c.), ma il venir meno del stesso sia CP_1 esso per nullità, invalidità o scioglimento dell'ente.
Si ritiene, quindi, che le critiche rivolte dagli appellanti alla sentenza di primo grado concernenti la mancata applicazione delle norme di cui agli artt. 1453 ss c.c. siano nella presente sede inconferenti non avendo gli stessi tempestivamente formulato in giudizio domanda di risoluzione del contratto
9 consortile, domanda che non può ovviamente essere formulata in giudizio per la prima volta in grado di appello.
Alla luce di tali considerazioni si concorda col Giudice di primo grado laddove ha ritenuto che le asserite gravi irregolarità allegate dagli attori, odierni appellanti, non integrino un'ipotesi di nullità o annullabilità del relativo atto costitutivo, per come rispettivamente disciplinate dagli artt. 1418 e 1425-
1427 c.c.
Non si ravvisano, invero, nelle irregolarità lamentate dagli attori dei vizi genetici del rapporto consortile tali da inficiarne, in sé, la valida costituzione.
In merito a tale profilo, peraltro, gli appellanti non hanno sviluppato motivi di impugnazione, essendosi questi ultimi incentrati sull'inadempimento da parte del all'obbligo di effettuare la
CP_1 manutenzione anche dell'ultimo tratto della strada, quello che conduce alla e a Parte_4 sostenere che “alla violazione dell'obbligazione principale posta in capo al si assommano,
CP_1 altresì, le varie irregolarità poste in essere dal che, complessivamente considerare,
CP_1 legittimerebbero altresì una declaratoria di nullità/invalidità del ” (pag. 10 cit. in appello).
CP_1
Trattasi, tuttavia, di una considerazione priva di fondamento normativo, non essendo la sommatoria degli allegati inadempimenti e irregolarità causa di nullità o di annullamento dei contratti.
In assenza, quindi, di specifici motivi di impugnazione in punto di nullità o invalidità dell'atto costitutivo del si ritiene che la relativa questione non costituisca oggetto di devoluto e che la CP_1 relativa decisione adottata dal Giudice di primo grado sia passata in giudicato.
3.2 L'estinzione del ai sensi dell'art. 27 c.c. CP_1
Esclusa l'applicabilità e l'applicazione della disciplina legislativa dettata in punto di risoluzione del rapporto contrattuale (per la natura del contratto e per non essere stata la relativa domanda tempestivamente formulata in giudizio), dato atto del formarsi del giudicato in merito al rigetto della domanda di declaratoria di nullità o di annullamento dell'atto costitutivo, resta da verificare se ricorrano delle cause di scioglimento del contratto, profilo cui attiene, in particolare, il secondo motivo di appello con cui la parte ha posto in evidenza le manchevolezze del (indicate anche nel CP_1 primo motivo di appello) per come emergenti anche dalla CTU.
In particolare gli appellanti hanno evidenziato che:
− la nomina di un tecnico è avvenuta solo a seguito della notifica dell'atto di citazione di primo grado;
− il consiglio di amministrazione, disattendendo l'art. 43 dello Statuto non ha mai provveduto alla nomina del Segretario;
− non sono mai stati nominati sindaci e arbitri;
− non esiste una planimetria delle proprietà che accedono alle strade consortili;
− l'assenza di bilanci, di un elenco dei fabbricati rurali ed urbani, dell'aggiornamento delle colture, di piani di riparto delle spese con conseguente impossibilità di calcolare la quota consortile di spettanza di ciascun consorziato;
10 − l'esistenza di dubbi in ordine alla lunghezza del tratto di strada facente parte del e se CP_1 esso comprenda o meno gli ultimi 100 metri prima di arrivare alla cascina (atteso che Pt_3 lo Statuto indica una lunghezza della strada consortile di 1200 metri mentre il tracciato misurato dal CTU è risultato essere più lungo).
In forza di quanto sopra evidenziato, le problematiche evidenziate dalla difesa degli appellanti, determinerebbero l'accoglimento della domanda di scioglimento del solo nel caso in cui CP_1 fossero sintomatiche dell'impossibilità di raggiungere lo scopo consortile ai sensi dell'art. 27 c.c.
Come già evidenziato dal Giudice di primo grado, tuttavia, così non è.
Giova, innanzitutto, rilevare come l'oggetto del sia compiutamente descritto nello Statuto CP_1 all'art. 1 e come sia logico ritenere che lo stesso comprenda anche gli ultimi metri della strada che portano alla . Nello Statuto, infatti, si descrive il secondo tronco della strada Parte_4 consortile come quello che al bivio in località Tachellina “costeggiando la collina e passando nella prossimità della cascina Montoggia inferiore e superiore, arriva sino alla dopo un Parte_4 percorso di metri 1200”. Il raggiungimento della è un elemento 'naturale' di descrizione della strada su cui non è Pt_4 ragionevole che, al momento della costituzione dell'ente, possano essere intervenuti errori diversamente, invece, da quanto può essere accaduto in ordine alla misurazione o alla stima della lunghezza della strada (che, peraltro, dal 1938 ad oggi potrebbe aver subito modeste modifiche sì da alterarne, seppur lievemente la lunghezza); le parti hanno, peraltro, sempre interpretato lo statuto nel senso di ritenere compreso nella strada consortile anche l'ultimo tratto di strada prima della cascina degli attori, elemento che rileva ai fini dell'interpretazione del contratto consortile ai sensi della norma generale di cui all'art. 1362 c.c.
Prima dei rilievi effettuati dal CTU, infatti, nessuna delle parti ha manifestato dubbio alcuno in ordine al fatto che anche gli ultimi metri di strada prima della degli attori rientrino nel . Pt_4 CP_1
Escluso, quindi, che tale circostanza possa rilevare nella presente sede, si osserva come le irregolarità o le manchevolezze esistenti nella gestione del non gli rendano definitivamente impossibile il CP_1 perseguimento ed il raggiungimento dello scopo Consortile.
Si deve, anzi, rilevare come, seppur a seguito della notifica dell'atto di citazione in primo grado, il Consiglio di amministrazione del , di cui faceva parte anche l'appellante , CP_1 Parte_2 sia stato convocato e, riunitosi in data 31.01.15 (assente la che con lettera raccomandata Pt_2 rappresentava di non poter partecipare per problemi di famiglia), abbia nominato come nuovo
Segretario il Geom. , dando atto di come il precedente Segretario Geom. si Persona_2 CP_6 fosse dimesso con decorrenza dal 22.07.14 (doc. 7 ). CP_1
I documenti prodotti dal dimostrano anche che lo stesso: CP_1
− ha convocato e celebrato un'assemblea ordinaria dei consorziati il 28.05.16, assemblea inizialmente validamente costituita ma che a seguito dell'allontanamento del non potè Pt_1 deliberare sui punti all'ordine del giorno (tra cui la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Segretario e del Presidente) per mancanza del numero legale (doc. 4 ); CP_1
11 − ha convocato e celebrato un'assemblea il 26.09.15 alla quale hanno partecipato 19 consorziati e nel corso della quale si adottavano decisioni in ordine ai compensi spettanti al segretario uscente ed entrante e, soprattutto, si discuteva col la possibilità di prevedere uno sconto Pt_1 sulla sua quota consortile a fronte di opere di manutenzione sul tratto di strada che conduce alla sua cascina da lui curate e pagate (doc. 3 ); CP_1
− ha convocato e celebrato un'assemblea ordinaria il 23.07.16, assemblea a cui hanno partecipato 18 consorziati e nel corso della quale è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione
(conferma dei consiglieri , e e sostituzione della Per_3 Per_4 CP_7 Per_5 dimissionaria con ), è stata confermata come presidente e il geom. Pt_2 Per_6 Parte_6
come segretario e sono state adottate le ulteriori delibere relative al servizio di Persona_2 tesoreria, ai lavori da effettuare, ecc. (doc. 5 ); CP_1
− ha celebrato un'assemblea in data 29.09.18 che ha confermato consiglio di amministrazione, segretario e presidente e deliberato su ulteriori punti all'ordine del giorno (doc. 9 ) CP_1 confermando anche il contributo annuo, da dividere tra i consorziati, di € 3.500.
Nessuna di tali delibere è mai stata impugnata dagli odierni appellanti con conseguente definitiva stabilizzazione dei loro effetti.
Tali documenti, tempestivamente depositati, dimostrano che il era in grado di operare: lo CP_1 stesso è, infatti, sempre stato munito di un Consiglio di Amministrazione e di un Presidente, è stato munito, tranne che per un lasso temporale di circa 6 mesi, di un segretario, è stato in grado di convocare e celebrare assemblee dei consorziati che hanno visto la partecipazione di un numero di soggetti sufficiente per deliberare sui punti all'ordine dei giorni, ha approvato spese, lavori (anche fatti in proprio dai consorziati) e la conclusione di contratti (quello bancario per il rapporto di tesoreria, quello assicurativo), ha determinato e liquidato i compensi spettanti al segretario e per due volte ha determinato (confermandolo rispetto agli anni precedenti) il contributo consortile annuale.
Il era, quindi, tutt'altro che in 'stallo' ed era munito di organi rappresentativi;
lo stesso era, CP_1 quindi, assolutamente in grado di operare motivo per cui era all'interno di esso che gli odierni appellanti avrebbero dovuto operare per fare in modo che fossero effettuati i lavori sul tratto di strada di loro interesse o che fossero riviste le quote di partecipazione o, ancora, che fossero aggiornati gli elenchi dei consorziati, delle colture e la distribuzione delle spese (avrebbero, per esempio, potuto chiedere che i temi fossero messi all'ordine del giorno e impugnare le eventuali delibere adottate in contrasto con lo Statuto).
Il fatto, quindi, che non siano stati nominati arbitri o sindaci non è sintomo dell'incapacità dell'ente di dotarsi degli organi previsti dallo Statuto ma, semmai, della mancanza di volontà dei consorziati in tal senso, mancanza di volontà che determina la sussistenza di un'irregolarità nella vita associativa ma che non è indice dell'impossibilità dell'ente di operare.
In ordine all'impossibilità di perseguire il proprio scopo si deve, inoltre, osservare come gli stessi appellanti non contestino che alcune opere di manutenzione delle strade consortili (quali lo sgombero dalla neve o la distribuzione della ghiaia) siano stati fatti, sebbene non sull'ultimo tratto di strada che conduce alla loro cascina.
12 È, quindi, pacifico che il , oltre ad essere operativo sotto il profilo formale (nomina degli CP_1 organi, convocazione di assemblee ecc.), operava anche in concreto, provvedendo a commissionare e a remunerare opere di manutenzione (almeno di parte) della strada consortile.
Non si ritiene pertanto che, pur a fronte degli inadempimenti lamentati dagli attori (la sussistenza dei quali non è stato necessario accertare in giudizio) non sussista quell'impossibilità del di CP_1 raggiungere lo scopo sociale che ne legittimerebbe lo scioglimento ai sensi dell'art. 27 c.c.
A fronte di tali considerazioni e per tutto quanto altro evidenziato dal Giudice di primo grado, non rileva il fatto che il non abbia tempestivamente prodotto in giudizio le planimetrie, le tabelle CP_1 per il calcolo dei contributi di partecipazione al e i bilanci (o comunque i resoconti CP_1 contabili), essendo i documenti tempestivamente prodotti comunque sufficienti a escludere la sussistenza di una causa di scioglimento del;
parimenti non rileva il fatto che in mancanza CP_1 predetti documenti il CTU non abbia potuto calcolare la quota di contributo di competenza degli attori atteso che quest'ultima sarebbe stata rilevante solo in caso di sussistenza di un vizio genetico dell'atto costitutivo dell'ente, vizio, invece, non ritenuto sussistente.
4. Conclusioni e spese di lite
Per le suesposte ragioni l'appello viene integralmente rigettato, con conseguente integrale conferma, anche in punto spese, della sentenza di primo grado.
In applicazione del principio della soccombenza vengono integralmente poste a carico degli attori le spese del grado, spese che vengono liquidate in complessivi € 6.946,00 (€ 2.058 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisionale) in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/14 stabiliti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Gli appellanti non vengono condannati al pagamento di un ulteriore importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in considerazione delle irregolarità comunque riscontrate nella gestione del anche in punto CP_1 di aggiornamento dei criteri di calcolo della suddivisione tra i consociati del contributo consortile.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 e Parte_1 Parte_2 sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 avverso la sentenza n. 350/22 pronunciata in data 20.04.22 dal Tribunale di Parte_2
Alessandria, così provvede:
− rigetta l'appello e per l'effetto integralmente conferma la sentenza di primo grado;
− condanna e a rifondere al Parte_1 Parte_2 Controparte_4 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso
[...] forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
13 − dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di e Parte_1 Parte_2
Così deciso in Torino il 23.05.24
La Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desirè Perego
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