Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Gianluca Fiorella Presidente dott.
Francesca Caputo Giudice est. dott.ssa
Giudice dott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1844/2023 r.g.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Mirko De Luca, come da mandato in atti;
Parte 1
- RICORRENTE -
E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 26.2.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Pt 1 e pCont contraevano matrimonio civile in data 9.8.2018, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di San Cesario di Lecce (Le) - atto n. 4 parte I Anno 2018, e non generavano prole.
All'udienza presidenziale compariva la sola ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio del resistente;
in tale sede il Presidente Delegato rilevava che l'unica istanza accessoria formulata in ricorso attenesse all'assegnazione dell'abitazione coniugale, ma che non risultasse plausibile poiché dal rapporto matrimoniale non erano nati figli, quindi venivano emessi i provvedimenti funzionali all'istruzione della causa.
Nel prosieguo del procedimento 1. Cont benchè ritualmente evocato in giudizio, restava contumace;
il procuratore della ricorrente curava detto incombente, quindi rinunciava ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto in decisione.
La richiesta formulata dalla parte ricorrente in ordine allo status merita accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le deduzioni del coniuge confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'assenza di convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Non può essere accolta l'istanza di assegnazione della casa coniugale articolata in ricorso, stante l'assenza di prole minorenne o maggiorenne e non autosufficiente.
Le spese di lite, stante la non opposizione del resistente e l'esito della domanda accessoria, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in data
9.8.2018 in San Cesario di Lecce (Le) (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 4 parte
I anno 2018), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, senza condizioni;
b) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata in ricorso;
c) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
d) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 8.4.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott. Gianluca Fiorella)