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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1026/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della separazione personale dei coniugi n. 1026/2024 R.G.A.C., introdotto su ricorso depositato in cancelleria in data 24.06.2024 da
(Cod. Fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(India) il 30.01.1980, residente in Pontremoli (MS), località Ponte Teglia, n.
8, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Gaggi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci,
n. 29 ricorrente nei confronti di
(Cod. Fisc. ), nato a [...] P_ C.F._2
(MS) il 02.02.1978, ivi residente in Località Ponte Teglia, n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Jacopo Maria Ferri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Pontremoli (MS),
Piazza Italia n. 2 convenuto
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
CONCLUSIONI:
Le parti concludono congiuntamente per la dichiarazione della separazione personale dei coniugi, con autorizzazione agli stessi a vivere separati e con rinuncia ai termini per l'impugnazione, alle seguenti condizioni, precisate nelle note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in totale accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte: -pronunciare la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio concordatario in Pontremoli in data 16.10.2005 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Pontremoli al n.22 Parte II serie A;
- stante l'attuale sperequazione economica fra le parti porre a carico del Sig. a titolo di contributo al P_ mantenimento della Sig.ra la somma mensile di €.250,00, da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT/costo vita, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese. Spese compensate”.
2 §§§§§§§§§§§
Rilevato: che le parti hanno contratto matrimonio in Pontremoli (MS) in data
16.10.2005; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la ricorrente ha proposto, in sede contenziosa, domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale;
che il convenuto, pur contestando quanto affermato dal coniuge, ha aderito alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi;
che, instaurato il contraddittorio, assegnati i termini ex art. 473 bis 17
c.p.c., con nota congiunta ex art. 127 ter c.p.c. i difensori delle parti hanno dichiarato la conclusione di accordo in ordine alle condizioni di separazione personale, chiedendo di essere autorizzati a rassegnare le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe;
che il Pubblico Ministero non è intervenuto nel procedimento, a norma dell'art. 70 c.p.c., limitandosi ad apporre il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza; che, in considerazione dell'intesa raggiunta dai coniugi, la causa è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale all'esito dell'udienza del 18.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, va esclusa la possibilità di riconciliazione, atteso che la separazione si protrae da tempo e che entrambi i coniugi l'hanno esclusa. Il contegno dei coniugi, sia processuale (con la formulazione di conclusioni congiunte, tese alla pronuncia della separazione personale), sia extraprocessuale (con la cessazione della convivenza di fatto già in intervenuta) dimostra l'intollerabilità della convivenza tra i medesimi, per effetto del venir meno dell'affectio maritalis, ricorrendo, pertanto, le
3 condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. La previsione inerente alla contribuzione al mantenimento della moglie da parte del marito attiene a diritti disponibili delle parti e può essere pertanto recepita con la presente sentenza.
Nulla osta, pertanto, al recepimento nella presente sentenza delle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe, da integrare soltanto con la previsione del pagamento del contributo mensile al mantenimento della a mezzo bonifico bancario (al fine di consentirne la tracciabilità e la Pt_1
documentabilità), come da dispositivo che segue, oltre che con quella inerente all'autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente.
L'esito del giudizio, in accoglimento della formulazione di conclusioni congiunte e la natura costitutiva necessaria della presente pronuncia comporta la compensazione delle spese di lite, in conformità alle conclusioni rassegnate dai medesmi coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, in accoglimento della domanda come sopra proposta,
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio in Pontremoli (MS) in data
[...]
16.10.2005, matrimonio trascritto nei registri di quel Comune al n. 22, anno 2005, parte II, serie A., autorizzando gli stessi coniugi a vivere separatamente, con l'unico obbligo di reciproca comunicazione di eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 P_
di ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento di , la somma di € 250,00 mensili, da rivalutare Parte_1
annualmente in base agli indici I.S.T.A.T.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontremoli di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
4 Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 05.05.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della separazione personale dei coniugi n. 1026/2024 R.G.A.C., introdotto su ricorso depositato in cancelleria in data 24.06.2024 da
(Cod. Fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(India) il 30.01.1980, residente in Pontremoli (MS), località Ponte Teglia, n.
8, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Gaggi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci,
n. 29 ricorrente nei confronti di
(Cod. Fisc. ), nato a [...] P_ C.F._2
(MS) il 02.02.1978, ivi residente in Località Ponte Teglia, n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Jacopo Maria Ferri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Pontremoli (MS),
Piazza Italia n. 2 convenuto
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
CONCLUSIONI:
Le parti concludono congiuntamente per la dichiarazione della separazione personale dei coniugi, con autorizzazione agli stessi a vivere separati e con rinuncia ai termini per l'impugnazione, alle seguenti condizioni, precisate nelle note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in totale accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte: -pronunciare la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio concordatario in Pontremoli in data 16.10.2005 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Pontremoli al n.22 Parte II serie A;
- stante l'attuale sperequazione economica fra le parti porre a carico del Sig. a titolo di contributo al P_ mantenimento della Sig.ra la somma mensile di €.250,00, da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT/costo vita, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese. Spese compensate”.
2 §§§§§§§§§§§
Rilevato: che le parti hanno contratto matrimonio in Pontremoli (MS) in data
16.10.2005; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la ricorrente ha proposto, in sede contenziosa, domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale;
che il convenuto, pur contestando quanto affermato dal coniuge, ha aderito alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi;
che, instaurato il contraddittorio, assegnati i termini ex art. 473 bis 17
c.p.c., con nota congiunta ex art. 127 ter c.p.c. i difensori delle parti hanno dichiarato la conclusione di accordo in ordine alle condizioni di separazione personale, chiedendo di essere autorizzati a rassegnare le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe;
che il Pubblico Ministero non è intervenuto nel procedimento, a norma dell'art. 70 c.p.c., limitandosi ad apporre il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza; che, in considerazione dell'intesa raggiunta dai coniugi, la causa è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale all'esito dell'udienza del 18.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, va esclusa la possibilità di riconciliazione, atteso che la separazione si protrae da tempo e che entrambi i coniugi l'hanno esclusa. Il contegno dei coniugi, sia processuale (con la formulazione di conclusioni congiunte, tese alla pronuncia della separazione personale), sia extraprocessuale (con la cessazione della convivenza di fatto già in intervenuta) dimostra l'intollerabilità della convivenza tra i medesimi, per effetto del venir meno dell'affectio maritalis, ricorrendo, pertanto, le
3 condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. La previsione inerente alla contribuzione al mantenimento della moglie da parte del marito attiene a diritti disponibili delle parti e può essere pertanto recepita con la presente sentenza.
Nulla osta, pertanto, al recepimento nella presente sentenza delle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe, da integrare soltanto con la previsione del pagamento del contributo mensile al mantenimento della a mezzo bonifico bancario (al fine di consentirne la tracciabilità e la Pt_1
documentabilità), come da dispositivo che segue, oltre che con quella inerente all'autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente.
L'esito del giudizio, in accoglimento della formulazione di conclusioni congiunte e la natura costitutiva necessaria della presente pronuncia comporta la compensazione delle spese di lite, in conformità alle conclusioni rassegnate dai medesmi coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, in accoglimento della domanda come sopra proposta,
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio in Pontremoli (MS) in data
[...]
16.10.2005, matrimonio trascritto nei registri di quel Comune al n. 22, anno 2005, parte II, serie A., autorizzando gli stessi coniugi a vivere separatamente, con l'unico obbligo di reciproca comunicazione di eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 P_
di ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento di , la somma di € 250,00 mensili, da rivalutare Parte_1
annualmente in base agli indici I.S.T.A.T.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontremoli di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
4 Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 05.05.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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