Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5077/20 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte 1
rappresentata e difesa dall' avv. Stefano Potenza, come da mandato in atti
OPPONENTE
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Restelli, come da mandato in atti
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 8.7.20
[... proponeva opposizione avverso il d.i. n. 1054/20, notificatole in data 29.5.20,
inerente il corrispettivo del contratto di subappalto asseritamente intervenuto tra le parti;
deduceva che le due compagini avessero concluso un contratto di avvalimento, funzionale all'espletamento delle attività a lei demandate giusta appalto stipulato con
Controparte_2 precisava che in tal sede fosse stata prevista la responsabilità solidale dell'ausiliaria rispetto alla stazione appaltante e che quest'ultima avesse emesso, in data 28.6.20, un provvedimento di risoluzione contrattuale, comunicato anche all' CP_3 inferiva, a sostegno dell'illegittimità della prefata domanda di pagamento, la nullità del contratto di subappalto - la cui copia presente in atti era, peraltro, sprovvista
indicava che i compensi richiesti attenessero solo alle attività svolte in relazione a sei delle sette tappe previste;
disconosceva l'allegato 6 al ricorso monitorio, sconfessandone la portata di ricognizione di debito;
chiedeva, pertanto, revocarsi il provvedimento monitorio in contestazione.
L'opposta, costituendosi, evidenziava che l'opponente avesse qualificato espressamente rapporto contrattuale da instaurarsi nei propri confronti e posto a base della pretesa in contestazione quale subappalto nell'offerta economica depositata al fine di partecipare alla gara indetta nel 2018 da Controparte_2 e che il testo contrattuale validamente sottoscritto dalle parti mediante sottoscrizione digitale in data
8.7.18 fosse parimenti univoco sul punto;
indicava che tale società avesse confermato la conformità dei servizi resi nelle 6 tappe evento, così comprovando anche il regolare espletamento delle prestazioni ascrittele, ed avesse corrisposto all'appaltatrice €
177.252,72; prospettava la riconducibilità della successiva risoluzione contrattuale ad attività di scouting delle locations, esulanti dal perimetro degli interventi a lei demandati;
segnalava di aver parametrato il corrispettivo solo alle 6 tappe svolte e poneva l'accento sulla genericità del disconoscimento dei messaggi whatsapp documentati in atti, integranti una ricognizione del debito poi azionato in sede monitoria;
instava, pertanto, per l'emissione di provvedimento ex art. 648 c.p.c. e, comunque, per il rigetto dell'opposizione. Con ordinanza emessa in data 12.10.21 il d.i. opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo;
nel corso del procedimento, anche mediante prova delegata, veniva dato corso ai mezzi istruttori indicati dall'opposta ed ammessi come da ordinanza resa in data 14.9.22 ed, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione elle conclusioni;
all'udienza del 12.4.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In primo luogo, preme osservare come:
-dall'offertapresentata alla garaindetta da Controparte_4 si evinca che l'opposta sia intervenuta sia per l'avvalimento rispetto ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico- professionale, sia quale subappaltatore rispetto alle attività di pubbliche relazioni, identificazione degli interlocutori e supporto nelle varie sedi di attività;
-dalla comunicazione di aggiudicazione inoltrata dalla stazione appaltante all'odierna opponente emerga che quest'ultima fosse tenuta ad inoltrarle i contratti sia di subappalto, che di avvalimento intercorsi con l'opposta; quest'ultima ha versato in atti la comunicazione a mezzo pec dei negozi medesimi;
la documentazione in atti evidenzia che le parti avessero sottoscritto mediante apposizione di sottoscrizioni digitali un contratto di avvalimento del 15.4.18, in virtù del quale l'opposta era impegnata a mettere a disposizione la propria esperienza a fronte di un corrispettivo da determinarsi a consuntivo, nonchè un contratto di subappalto, datato 8.7.18, inerente la sola attività di pubbliche relazioni – specificata in
7 precise aree di intervento per 7 tappe europee;
venivano ivi espressamente
-
contemplate le attività che retavano, invece, a carico dell'opponente; al riguardo, va osservato come quest'ultima abbia assunto l'assenza di prova della sottoscrizione del contratto - dettagliata tardivamente, solo nelle scritture conclusive, mediante menzione dell' avvenuta scadenza del certificato funzionale alla firma digitale, salvo poi contestare l'esatta esecuzione delle prestazioni ivi delineate a carico della subappaltatrice e non abbia mai depositato alcun testo negoziale di diverso tenore che potesse legittimate l'intervento dell'opposta in tale veste, incontestabilmente avvenuto, anche in considerazione del formalismo che permea le procedure ad evidenza pubblica.
In punto di diritto, preme osservare la strutturale differenza tra il al subappalto, contratto derivato che implica la materiale esecuzione ad opera di un soggetto terzo delle prestazioni demandate contrattualmente all'appaltatore, e la finalità tipica dell'avvalimento, integrata dall' utilizzo delle sole capacità tecniche ed economiche di terzi necessarie per qualificarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, ed affinché all'impresa ausiliaria non siano in concreto affidate prestazioni eccedenti la propria capacità tecnica;
corollario di tali difformi ontologiche conformazioni è che l'impresa subappaltatrice assume in sé il rischio economico - imprenditoriale relativo alle prestazioni subappaltate, mentre nell'avvalimento soggetto esecutore e responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è sempre l'impresa ausiliata, anche con la garanzia della responsabilità solidale dell'ausiliaria.
Così correttamente ricostruite le vicende contrattuali in essere tra le parti, giovi osservare come il procedimento monitorio sia stato incardinato con riferimento al solo corrispettivo del subappalto;
in proposito, priva di pregio, in primo luogo, appare la contestazione inerente la nullità di tale negozio per difetto del requisito formale, ove si rilevi che la presenza dell'opposta anche in tale veste risultava indicata alla stazione appaltante sin dall'offerta di gara;
né possono trovare valutazione in questa sede le notazioni in ordine all'entità della quota di prestazioni oggetto di subappalto, tardivamente formulate solo in sede di memoria di replica;
peraltro, non può tacersi come tali previsioni siano poste a tutela della stazione appaltante, che appare, pertanto,
l'unico soggetto in condizione di dolersi delle eventuali violazioni.
Ancora, parte opponente ha formulato una eccezione di inadempimento, assumendo che le attività demandate all'opposta fossero state svolte in dispregio dei parametri di coinvolgimento del pubblico convenuti ed in ritardo, con conseguente impossibilità di completare il programma originario e che tale circostanza avesse dato adito alla risoluzione pronunciata nei propri confronti da Controparte_2
Tale assunto, peraltro generico nella descrizione della concreta portata del dedotto rallentamento delle tappe e della paventata inadeguata consistenza del pubblico convocato in ciascuna di esse, oltre che mai specificamente prospettato in sede stragiudiziale, collide, tuttavia:
-- con le notazioni svolte nelle comunicazioni via whatsapp in atti, la cui consistenza è stata confermata dalle testi escusse- comunicazioni nelle quali il mancato pagamento,
lungi dall'essere ascritto all'altrui inadempimento, veniva ricondotto a problemi aziendali;
sul punto, preme rilevare come i messaggi whatapp siano assimilabili alle copie fotografiche e come il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, mediante degradazione a presunzioni semplici, debba essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
n.- con il tenore delle determinazioni del Direttore Generale di Controparte_2
077/19 del 27.2.19 e n. 173/19 del 15.4.19, in cui viene dato atto della conformità
dei servizi resi dall'odierna opponente in ossequio alle prime 4 tappe contemplate nel contratto di appalto intervenuto all'esito dell'aggiudicazione, per i quali era stato emesso certificato di conformità ex art. 102 comma 2 codice dei contratti pubblici;
con il tenore della nota del 27.9.19, inoltrata alla sola Parte 1
inerente la risoluzione del contratto di appalto, in ragione delle segnalazioni di insoluti ad opera delle aree affittate durante il Roadshow, dai subfornitori di servizi ed anche di soggetti istituzionali;
si noti, al riguardo, come la ricerca delle location ed le attività implicanti fornitura di beni, materiale non - a titolo esemplificativo, abbigliamento, cataloghi, badge, postazioni ed arredi, wi-fi, realizzazioni grafiche fossero espressamente escluse dal novero delle prestazioni dell'odierna opposta;
d'altro canto,
l'opponente non ha fornito alcuna analitica notazione in ordine agli specifici rapporti negoziali da cui sarebbero scaturite le lamentele, al fine di evidenziare la riferibilità delle medesime all'attività di pubbliche relazioni oggetto del subappalto.
Quanto, infine, alla parcellizzazione del credito dettata dalla limitazione della richiesta di versamento al compenso dovuto per sei delle sette tappe previste, giovi osservare come l'opposta abbia indicato di aver soltanto ridotto l'entità del medesimo in ragione della circostanza che il proprio intervento abbia riguardato solo 6 tappe e come, pertanto, non risulti allo stato apprezzabile alcun illegittimo frazionamento.
In ossequio ai rilievi che precedono, la domanda di pagamento formulata in sede monitoria deve ritenersi fondata, non risultando plausibili le contestazioni formulate dall'appaltatrice; l'opposizione formulata da Parte 1 deve,
pertanto, trovare rigetto.
Le spese di lite, liquidate in considerazione della consistenza dell'attività difensiva svolta limitata con riferimento alla fase istruttoria ed alla non particolare
-
complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza
dell'opponente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
Parzialmente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
Rigetta l'opposizione, confermando il d.i. opposto;
Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida, nell'importo di € 6.700,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al
15%, iva e cpa.
Lecce, 8.1.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo