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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/11/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Roberta Lucchetti, letti gli atti, all'esito dell'udienza dell'11/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5042/2025 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stella Quarticelli come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Francesca Banchetti, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: art. 445 bis, sesto comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.5.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata – all'esito dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dei requisiti sanitari utili per la fruizione della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nella pregressa fase Persona_1 processuale (n.r.g. 10672/2023) eccependo l'errata valutazione compiuta dal predetto ausiliario in relazione alle patologie di cui è afflitta e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) verificata l'ammissibilità del presente ricorso e disattese le conclusioni della CTU, riconoscere alla
Sig.ra il diritto a percepire la pensione d'invalidità od in subordine l'assegno Parte_1
d'invalidità, condannando l' al pagamento della predetta prestazione, a far data dalla domanda CP_1 amministrativa, il tutto con aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria come per legge;
…”. Vinte le spese di lite.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza dell'11/11/2025, tenuta secondo le modalità in epigrafe indicate.
2. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. La parte ricorrente contesta le risultanze della relazione con riguardo al mancato riconoscimento del requisito sanitario connesso alla pensione di inabilità civile ed in via gradata all'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili, fondando, sostanzialmente, i motivi dell'opposizione nella diversa quantificazione della percentuale di invalidità con riferimento ai codici delle patologie riconosciute all'esito dell'accertamento peritale.
Il consulente nominato, dott. , a seguito di completa ed analitica anamnesi e visita del Persona_1 ricorrente, ha così concluso: “Sulla base della visita medica e della documentazione agli atti posso addivenire alla seguente diagnosi: Rizoartrosi. Spondiloartrosi. Trocoscoliosi lombare sx convessa.
Discopatia Cervicale C4-C5 e Lombari L4-L5, L5-S1. Tale complesso nosologico dà luogo ad un'invalidità del 50% (cinquanta).”.
In sede di risposta alle osservazioni svolte dalla parte ricorrente, ha precisato: “ dopo aver esaminato i documenti su citati dalla parte Ricorrente che riporto di seguito: - Sindrome ansiosa depressiva (doc.
ASL FG del 04.09.2023); - Incontinenza urinaria (doc. ASL FG del 27.07.2023); - Prescrizione ausili assorbenti per incontinenza (doc. ASL FG del 27.07.2023); - Ipoacusia neurosensoriale bilaterale maggiore a sinistra (doc. ASL del 15.01.2024); - Artrosi scapolo-omerale con sclerosi del trochide (doc.
Imago rx del 13.12.2023), posso affermare che la sindrome ansioso-depressiva è stata riscontrata nell'esame psichico da me effettuata come umore lievemente deflesso e possiamo quindi indicarla come una sindrome depressiva lieve, considerando, anche che il dr. Quarticelli neurologo ha prescritto una terapia molto blanda: considerando che Ricorrente ha un'età inferiore ai 65 anni di età. La incontinenza urinaria non mi è stata riferita, tanto che nell'anamnesi è riportata alvo e diuresi nella norma. Ricordo che è stata vista da me a Luglio 24; comunque tale limitazione verrà valutata come da tabella riportata in fondo. Riguardo al deficit uditivo, lo avevo notato poiché nell'esame psichico della CTU riporto
“Esame psichico: la paziente accede al colloquio con qualche difficoltà a causa di un udito sociale ipovalido”, dato che però non vi era agli atti un esame audiometrico non avrei potuto valutare la patologia stessa e quindi non potevo inserirla in diagnosi. Artrosi scapolo-omerale DX con sclerosi del trochite: il trochite omerale è la zona dove si inserisce il muscolo sovraspinato e che questo fosse affetto da tendinosi era evidente già dall'ETG da me citata ma non ha un'implicazione clinica importante in questo caso specifico e quindi non invalida se non del 10% la capacità della ricorrente, si veda tabella
Sulla base di quanto sopra posso dire che la Ricorrente è affetta da Ipoacusia neurosensoriale bilaterale
+ accentuata a sx. Incontinenza urinaria. Sindrome ansioso-depressiva lieve. Artrosi scapolo-omerale dx con tendinosi del sovraspinato. Rizoartrosi. Spondiloartrosi. Trocoscoliosi lombare sx convessa.
Discopatia Cervicale C4-C5 e Lombari L4-L5, L5-S1. Tale complesso nosologico dà luogo ad un'invalidità del 71% (Settantuno) tali patologie sono certificate tutte dopo il 19/5/23 e quindi la
Commissione non era in grado di valutarne la presenza, né di quantificarle;
nella stessa situazione si è trovato il sottoscritto non avendo avuto accesso a tale documentazione;
per cui la decorrenza della suddetta invalidità deve essere intesa dal Novembre 2023, in quanto una certificazione data luglio 2023
e le altre sono successive;
tra queste l'ipoacusia che incide in maniera importante, rispetto alle altre in termini percentuali, mostra come data, addirittura, Gennaio 24.
”. Quanto evidenziato dal CTU deriva dall'accurato esame della ricorrente in sede di visita peritale nel cui ambito la parte è risultata invalida nella misura del 71%, non essendo, pertanto, stati riscontrati evidenti elementi clinici ed obiettivi per ritenere sussistenti le condizioni sanitarie connesse alla pensione di inabilità civile o in misura gradata al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità.
Le conclusioni espresse dal ctu – alla luce della adeguata e completa spiegazione fornita nella relazione priva di vizi logico-giuridici – si condividono;
sicché, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale (Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Ne deriva il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L - , Ordinanza n.
41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Spese irripetibili per effetto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, prima fase – liquidate in atti, con separato decreto emesso in data odierna - vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 5042/2025, proposto da nei confronti dell' , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) spese irripetibili;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza dell'11/11/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Roberta Lucchetti