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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1669/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15708/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008362205 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1378/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la CARTELLA ESATTORIALE, n. 071 2025 00083622 05/000 registro Tasse Automobilistiche anno 2019, di € 198,36
(euro Centonovantotto/36 centesimi) notificata il 10/06/2025 .
A sostegno della proposta opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva contenuta nella cartella opposta non avendo mai ricevuto atti ad essa prodromici.
Ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella opposta vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita ADER eccependo la carenza di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa impositiva ed alla notifica degli atti prodromici ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione Campania si è costituita in giudizio sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico n.964248539893 perfezionatosi per compiuta giacenza in data 1.8.2022 .
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate.
Parte ricorrente lamenta la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella oggi impugnata e l'intervenuta prescrizione dei crediti in quanto relativi all'anno 2019.
La Regione Campania ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta per compiuta giacenza avendo depositato prova dell'avviso emesso in data
29.6.2022.
La Suprema Corte ha chiarito che ( cfr per tutte ordinanza n. 16183 depositata il 9 giugno 2021) nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi da parte dell'ente locale, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale.
Secondo la Corte, infatti, laddove l'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 consente ai comuni di notificare i propri avvisi di accertamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa riferimento ad una modalità di notifica semplificata, rispetto alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevista dalla legge 890/1982. Ciò comporta che in questo caso l'ente non sarà soggetto alle regole previste dalla citata legge 890/1982, in tema di compiuta giacenza, ma si dovrà rifare alle norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008). Tuttavia nel caso che occupa la ricevuta che attesta l'invio dell'avviso di ricevimento risulta privo di sottoscrizione e la Corte di Cassazione ha chiarito che «In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale
(Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146). (cfr Cass. n. 7586/2024)
In assenza di atti interruttivi precedenti all'atto oggi impugnato , quindi, la pretesa azionata si è irrimediabilmente prescritta.
L'atto deve essere annullato e le spese di lite possono essere compensate nei confronti di ADER, mentre seguono la soccombenza nei confronti della Regione Campania che deve essere quindi condannata la pagamento delle spese di lite nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata;
compensa le spese di lite tra il ricorrente ed ADER e condanna la regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 100,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% con attribuzione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15708/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008362205 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1378/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la CARTELLA ESATTORIALE, n. 071 2025 00083622 05/000 registro Tasse Automobilistiche anno 2019, di € 198,36
(euro Centonovantotto/36 centesimi) notificata il 10/06/2025 .
A sostegno della proposta opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva contenuta nella cartella opposta non avendo mai ricevuto atti ad essa prodromici.
Ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella opposta vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita ADER eccependo la carenza di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa impositiva ed alla notifica degli atti prodromici ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione Campania si è costituita in giudizio sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico n.964248539893 perfezionatosi per compiuta giacenza in data 1.8.2022 .
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate.
Parte ricorrente lamenta la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella oggi impugnata e l'intervenuta prescrizione dei crediti in quanto relativi all'anno 2019.
La Regione Campania ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta per compiuta giacenza avendo depositato prova dell'avviso emesso in data
29.6.2022.
La Suprema Corte ha chiarito che ( cfr per tutte ordinanza n. 16183 depositata il 9 giugno 2021) nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi da parte dell'ente locale, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale.
Secondo la Corte, infatti, laddove l'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 consente ai comuni di notificare i propri avvisi di accertamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa riferimento ad una modalità di notifica semplificata, rispetto alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevista dalla legge 890/1982. Ciò comporta che in questo caso l'ente non sarà soggetto alle regole previste dalla citata legge 890/1982, in tema di compiuta giacenza, ma si dovrà rifare alle norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008). Tuttavia nel caso che occupa la ricevuta che attesta l'invio dell'avviso di ricevimento risulta privo di sottoscrizione e la Corte di Cassazione ha chiarito che «In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale
(Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146). (cfr Cass. n. 7586/2024)
In assenza di atti interruttivi precedenti all'atto oggi impugnato , quindi, la pretesa azionata si è irrimediabilmente prescritta.
L'atto deve essere annullato e le spese di lite possono essere compensate nei confronti di ADER, mentre seguono la soccombenza nei confronti della Regione Campania che deve essere quindi condannata la pagamento delle spese di lite nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata;
compensa le spese di lite tra il ricorrente ed ADER e condanna la regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 100,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% con attribuzione.