Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1482.
(Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli).
Il compratore puo' altresi' sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.
Egli puo' inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non e' liberata, il contratto e' risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non puo' chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore e' tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
(Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli).
Il compratore puo' altresi' sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.
Egli puo' inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non e' liberata, il contratto e' risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non puo' chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore e' tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
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- art. 1482 cod. civ.·
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- giurisdizione civile·
- spese processuali·
- risarcimento danni·
- principio di ragione più liquida·
- inadempimento contrattuale