Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19376 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. MAULI IMMACOLATA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. GALIANO CARMELA e dall'avv. MANNA LUCIA, elettivamente domiciliata presso quest'ultima
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con le figlie minori confermando la disciplina in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso , premesso il matrimonio contratto con Parte_1
la resistente in Napoli il 12.5.12 e che da tale unione erano nate il 1.3.13 e Per_1
il 19.04.17, nonché premessa la separazione personale intervenuta tra le Per_2
parti, deducendo tra l'altro di aver instaurato una convivenza more uxorio con un'altra donna in seguito alla separazione, e che da tale relazione era nata una figlia e un altro era in arrivo, che in virtù del proprio reddito non aveva la possibilità di versare €. 1.600,00 a titolo di mantenimento per le figlie e contributo per locazione e mantenimento per la resistente, nonché che la stessa lavorava a nero, chiedeva a questo Tribunale:“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/05/2012 tra i SIg.ri e con Parte_1 Controparte_1
ordine, conseguentemente di porre in essere le formalità di rito presso il competente Ufficiale di Stato Civile, annotando l'emananda sentenza come per legge;
2) Darsi atto che i SIg.ri e sono Parte_1 Controparte_1
entrambi economicamente autosufficienti;
Per_ 3) Dichiarare che le figlie minori (anni 8) e (anni 4) al deposito Per_2
di tale atto rimangano affidati in modo congiunto ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre in Bacoli (NA) alla Via Risorgimento, 25, confermando per quanto concerne le modalità afferenti il diritto di visita del padre, quanto già stabilito con gli accordi della separazione;
4) Si chiede che venga in tale sede ridotto con decorrenza dalla presentazione della domanda giudiziale, l'assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre atteso che le sue condizioni economiche sono peggiorate ed ha un'altra bimba da accudire, manifestando la sua possibilità a versare a titolo di contributo al mantenimento un assegno di €. 600,00 (seicento/00) a favore delle figlie minori, o di una somma maggiore e/o minore rimessa sempre e, comunque all'equo e prudente apprezzamento dell'On. Tribunale. Detto importo dovrà essere corrisposto entro il 5 (cinque) di ogni mese ed ad esso sarà applicato
l'aggiornamento annuale degli indici ISTAT. Altresì, il padre parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche e di istruzione sostenute per i figli, purché previamente concordate e documentate.
5) Disporsi, con decorrenza dalla presentazione della domanda giudiziale, la revoca dell'assegno di mantenimento comprensivo del pagamento del canone di locazione della casa coniugale pari ad €. 800,00 (ottocento/00) complessivi
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disposto in sede di separazione a carico del SI. ed in favore della Parte_1
SI.ra , in quanto la stessa lavora, come sancito dalla Suprema Controparte_1
Corte con l'ordinanza n. 5077/2021, nonchè anche in vista dell'orientamento recepito dalla sentenza n. 11504/17 del 10/05/2017 della Corte di Cassazione, e successive pronunce.
6) Disporsi accertamenti presso la competente Agenzia delle Entrate, o ogni altro tipo di indagine ritenuta opportuna anche bancaria, per il tramite della
Guardia di Finanza, al fine di accertare redditi ed entrate non dichiarate dalla
SI.ra . Con riserva di ulteriori precisazioni in merito e richieste Controparte_1
istruttorie anche all'esito delle avverse difese e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Si costituiva la resistente, che deduceva come in atti, tra l'altro sostenendo che risultasse improbabile quanto affermato dal ricorrente in ordine al proprio reddito, nonché deducendo di non lavorare e non aver mai lavorato, e concludeva:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SIg.ri
e , con ordine per l'Ufficiale di Stato Civile di Controparte_1 Parte_1
porre in essere le formalità di annotamento dell'emananda sentenza come per legge;
- rigettare la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti della SI.ra , con conferma di quanto statuito in Controparte_1
sede di separazione;
- condannare l' al pagamento delle spese, competenze e onorari di Pt_1 causa.”
All'esito dell'udienza presidenziale del 15.2.22, cui si perveniva a seguito di richiesta di rinvio anche per bonario componimento venivano confermate le condizioni di separazione e le parti rimesse innanzi al G.I.
Veniva depositate memorie integrative ed istruttorie. Disattese le richieste di prova orale formulate nell'interesse della sola resistente, all'esito dell'udienza fissata sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
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Preliminarmente il collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano tempestive e specifiche doglianze.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto dep il
25.10.19 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 27.6.19.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull'affido delle figlie della coppia ( ( nata il [...] e nata il Per_1 Per_2
19/04/2017).
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi delle minori, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, vada disposto l'affido condiviso delle figlie con collocazione privilegiata presso la madre, cui va confermata l'assegnazione della casa familiare.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare le minori, ritiene il
Tribunale che- come richiesto da entrambe le parti e da P.M. nell'interesse delle minori, vada confermato il calendario degli incontri pattuiti dai genitori in sede di separazione consensuale, – ai quali in questa sede si rimanda per relationem- perché idoneo a garantire un'equilibrata presenza del padre nella vita quotidiana delle figlie.
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Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto delle minori in ragione dell'età della seconda e della conferma della disciplina in atto ritenendosi che l'ascolto in quanto superfluo sarebbe, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico della minore.
• Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda da intendersi vola all'assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n.
11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del
1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di
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svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente
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determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n.
11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'eSIenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali eSIenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma
6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'eSIenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta
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legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'eSIenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita
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familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un
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adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Nel caso di specie la domanda della resistente, oppostasi alla revoca del contributo al suo mantenimento riconosciuto in separazione va riqualificata come di assegno divorzile. Ciò posto applicando i principi esposti al caso in esame, osserva preliminarmente il Collegio che la resistente ha dedotto:”Premesso il fatto che non si comprende come controparte possa essere a conoscenza di tali circostanze, appare
opportuno sottolineare due aspetti. Innanzitutto la non lavora, non ha mai CP_1
lavorato, e vista l'assenza prolungata dal mercato del lavoro, quest'ultima, giovane, ma priva di qualsivoglia qualifica od esperienza, rientra in quella fascia di disoccupati per i quali il reinserimento o per meglio dire l'inserimento nel mondo del lavoro appare più complicato.
Tale inserimento, sicuramente auspicabile, perché con 200,00 € mensili e anche meno può vivere solo l' , risulta oltremodo complicato considerato che la Pt_1
stessa si occupa delle bambine a tempo pieno non avendo da parte del padre alcun supporto”. Non appaiono così dedotti né provati i presupposti dell'assegno divorzile.
Pur tenendo conto delle difficoltò di inserimento nel mercato del lavoro va rilevato che la resistente all'atto della separazione aveva circa 32 anni, età che in astratto certamente consentiva inserimento nel mondo del lavoro. Ne risulta che la stessa sia attivata per reperire un 'attività lavorativa resa possibile anche in ragione del fatto che già all'introduzione del presente giudizio entrambe le figlie erano in età scolare. Inoltre trattasi di una convivenza matrimoniale di soli sette anni circa.
Così non può essere riconosciuto assegno divorzile.
Sulle contrapposte domande di mantenimento delle minori.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
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In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, risultano inevitabilmente incrementate le loro eSIenze eSIenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto al 2019, epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo le figlie con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza delle stesse presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Il ricorrente ha chiesto ridursi il contributo al mantenimento delle figlie in ragione dei sopravvenuti impegni familiari legati alla nascita dopo l'omologa di due figli da altra unione, rappresentando altresì modifiche reddituali con fluttuazioni del reddito di impresa fino alla percezione del reddito di cittadinanza.
Va però rilevato che il ricorrente innanzitutto non deduce nè documenta in modo esauriente la situazione sottesa all'autodeterminazione dell'assegno di contributo al mantenimento delle figlie in sede di separazione consensuale omologata nel 2019 apparendo dalla documentazione in atti per il periodo di imposta 2017 dichiarazione 2018 un reddito di 8.074; per il 2018 dichiarazione
2019 € 25800,00; per il 2019 dichiarazione 2020 un reddito di impresa di €
9.905,00; per l'anno 2020 dichiarazione 2021 un reddito di impresa negativo pur a fronte di un considerevole volume di ricavi in ragione delle spese e dei costi esposti. Risulta poi prodotta certificazione dell'agenzia delle entrate con redditi dichiarati 2021 per € 4809,00 e per il 2022 percepiti esenti € 3702,5 risultanti anche dal CU 2023.
Sul punto va rilevato che aldilà del pacifico valore solo indiziario delle dichiarazioni, già la misura dell'assegno autodeterminata in separazione rendeva inverosimile le risultanze delle dichiarazioni tenuto conto del del fluttuante andamento reddituale e del fatto che comunque anche prendendo in considerazione il reddito di € 25.800 la determinazione dell'assegno lasciava presupporre la percezione di redditi ben maggiori.
L' poi a fronte delle avverse deduzioni in ordine alla titolarità di punti vendita Pt_1
(di cui uno nella titolarità della compagna ex dipendente) nell'ambito di un Parte_2
più ampio gruppo commerciale familiare, con numerose sedi in diverse città, si limita solo a rappresentare:” i punti vendita di cui è titolare il ricorrente sono solo quelli che risultano dalle dichiarazioni dei redditi depositate, ininfluenti per la decisione del presente giudizio, le attività dei fratelli e del padre”.
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Pur potendosi condividere l'irrilevanza ai fini del giudizio delle attività nella titolarità dei familiari, va rilevato che il ricorrente secondo il principio di vicinanza della prova non fornisce nessuna spiegazione che renda plausibile il sovvertimento della condizione economica e giustifichi le spese ed i costi esposti tali da rendere la dichiarazione negativa e quanto agli ulteriori carichi di famiglia in relazione ai nuovi nati nulla deduce in ordine alla condizione reddituale dell'altro genitore pur tenuto alla contribuzione. Peraltro non risulta contestato che la compagna da dipendente sia divenuta titolare di punto vendita.
Così va senz'altro confermata la misura del contributo al mantenimento delle figlie autodeterminata in separazione come maggiorata della rivalutazione annuale automatica secondo indici istat come per legge (all'attualità € 938,40).
Inoltre va rilevato che pacificamente il contributo al mantenimento deve garantire anche situazione abitativa per le minori che prima- nei fatti era loro garantita dal padre attraverso il versamento del canone locatizio quale componente del contributo al mantenimento della moglie.
Così fermi i motivi a sostegno del diniego dell'assegno divorzile una quota dell'ammontare del canone locatizio andrà riconosciuto quale componente del contributo al mantenimento delle minori che pertanto va rideterminato all'attualità in complessivi € 1400,00.
Detta somma andrà corrisposta a , entro e non Controparte_1
oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di settembre 2025.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le straordinarie Controparte_1
come da protocollo del Tribunale di Napoli.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto,
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pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a BACOLI il 12/05/2012 ( atto n. 14, parte II, S. A, uff. 1 Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2012 );
• Affida le figlie minori ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre cui va assegnata la casa familiare e conferma, quale regime frequentazione del padre- figlie, quello pattuito in sede di separazione consensuale, come da motivazione;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma Controparte_1 mensile di € 1400,00 (millequattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di settembre 2025;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Parte_1
nella misura del 50%, a le spese straordinarie per le Controparte_1
figlie come da protocollo in parte motiva;
• Rigetta per il resto le domande.
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di BACOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 20/09/2024
IL PRESIDENTE EST
Dott.Carla Hubler
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