TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/10/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 1177/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CE PA PI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1177 R.G. dell'anno 2024 tra:
AVV. FRANCESCO GUCCIARDI
OPPONENTE
E
Controparte_1
OPPOSTA – CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
CP_2
CONTUMACE avente ad oggetto: Ricorso avverso decreto di liquidazione compensi agli ausiliari del magistrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 9/8/24 l'avv. CE Gucciardi ha formulato opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dovutigli quale custode giudiziario pronunciato dal Giudice dell'Esecuzione il 10/7/2024, nell'ambito della procedura esecutiva n. 33/22, chiedendo: “B. DICHIARARE l'illegittimità del decreto di liquidazione impugnato, disponendone l'annullamento\inefficacia; e per l'effetto C.
Pag. 1 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE degli onorari, spese ed accessori in favore del custode giudiziario, così come da “Richiesta Liquidazione Compensi e Spese Custode
Giudiziario, depositata nel fascicolo telematico ed allegata al presente ricorso;
e, dunque D. LIQUIDARE AL RICORRENTE, quale custode nella Esecuzione
Immobiliare N° 33\2022 R.G.E., la complessiva somma di €. 3.230,68 per compensi e di
€ 57,71 per anticipazioni non imponibili, oltre accessori di legge;
Porre a carico del creditore procedente, le spese legali della presente procedura, nonché le spese vive borsuali del presente ricorso (contributo unificato €. 98,00, diritti €. 27,00 e successive)”.
Nella contumacia degli opposti, la causa è stata tratta in decisione ex art. 281 sexies terzo comma, c.p.c.
2) Parziale fondatezza dell'opposizione.
2.1) L'avv. Gucciardi contesta il provvedimento di liquidazione, innanzitutto, poiché contemplante una riduzione del 20% sui compensi in applicazione dell'art. 2 comma 3
DM 80/2009.
Ebbene, il DM 80 del 2009 si applica a “i compensi spettanti nei processi di espropriazione forzata ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore”.
All'art. 2, terzo comma, il DM cit. prevede: “In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, e' ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta”.
L'opponente sostiene che il riferimento alla “estinzione del processo prima della vendita” debba interpretarsi come estinzione del processo prima dell'esperimento del tentativo di vendita, sì che, essendosi realizzati nella procedura de qua quattro tentativi di vendita, non può operarsi alcuna applicazione della norma in discorso.
Questo giudicante ritiene corretta la determinazione del decreto impugnato, sia per ragioni di natura letterale che per considerazioni di natura sistematica.
Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Invero, la fonte normativa citata distingue nettamente “operazioni di vendita” (art. 2, secondo comma, lett. m, d.m. 80/09) e “vendita” (per l'appunto, art. 2, terzo comma,
d.m. 80/09).
Ed invero, laddove la prima locuzione indica la fase preparatoria del trasferimento del diritto reale, la parola “vendita” indica inequivocabilmente il trasferimento già avvenuto.
Sul piano sistematico, poi, confinare il potere di riduzione del giudice ai soli procedimenti estintisi prima del compimento di un tentativo di vendita equivale a rendere identico il compenso per i custodi nominati nelle procedure in cui la vendita è avvenuta a quello da riconoscere ai custodi delle procedure in cui, nonostante il tentativo di vendita, l'aggiudicazione e il trasferimento del diritto reale non è avvenuto, il che si risolverebbe in una soluzione irragionevole, per di più in contrasto con la lettera della norma.
Sempre sul piano sistematico, infatti, deve osservarsi che, secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, non potendo trovare applicazione il terzo comma dell'art. 2 cit., occorrerebbe fare ricorso al primo comma, il quale prevede, tuttavia, “un compenso a percentuale calcolato per scaglioni sul valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto immobiliare”.
Dunque, di tal guisa occorrerebbe procedere alla liquidazione secondo l'ipotetico valore di un'aggiudicazione in realtà mai avvenuta.
Ancora, il terzo comma richiama esplicitamente, ai fini dell'individuazione del compenso, il “valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata […]”, facendo evidentemente rientrare nel proprio ambito di applicazione sia il caso in cui siano stati esperiti plurimi tentativi di vendita, sia quello in cui nemmeno si sia giunti alla pronuncia dell'ordinanza di vendita.
Occorre, pertanto - alla stregua, peraltro, di quanto riscontrabile in vari precedenti di merito presupponenti l'applicazione del terzo comma alle fattispecie procedimentali ove, pure essendosi verificati tentativi di vendita, non si è addivenuti ad aggiudicazione
(tra i tanti, v. Trib. Padova, n. 7266/21, del 18/5/22, ove si era svolto un esperimento di vendita;
Trib. Forlì n. 745/24) - reputare legittima l'applicazione del terzo comma
Pag. 3 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile dell'art. 3 D.M.80/09, con conseguente conferma dell'esercizio del potere di riduzione del compenso da parte del Giudice dell'esecuzione.
2.2) E', invece, fondata la seconda ragione di doglianza del ricorrente, incentrata sul mancato riconoscimento della voce di liquidazione pari a € 470,00 con riferimento all'attività di recupero dei canoni di locazione nonché per la disdetta del contratto di locazione.
Il custode ha, invero, dimostrato di avere agito per il recupero dei canoni e per la disdetta del contratto di locazione mediante produzione documentale allegata al ricorso sub. 3 e 5, in particolare riproducente le missive inviate al conduttore in data 13/10/22 e
10/1/23 (contenente la disdetta).
Dunque, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 D.M. 80/2009, “
1. Per le attività di riscossione dei canoni di locazione ovvero di altre somme dovute per l'occupazione dell'immobile, nonche' di rinnovo, disdetta e stipula dei contratti di godimento del bene, spetta al custode un compenso aggiuntivo calcolato per scaglioni, nella misura di seguito indicata, sull'ammontare delle somme incassate: fino a euro 5.000,00: 4%; oltre euro 5.000,00: 3%”.
Pertanto, al custode sono dovute ulteriori somme così come riepilogate nel seguente schema:
2.3) E' parimenti fondata la terza ragione di opposizione.
Ed invero:
Pag. 4 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
- il ricorrente aveva richiesto il rimborso di € 57,71 a titolo di rimborso delle spese vive secondo il seguente schema;
- il provvedimento impugnato, osservato “che, a norma dell'art. 2, comma 6, del D.M.
80/2009, il rimborso forfettario del 10% del compenso comprende le spese di corrispondenza e comunicazioni”, ha riconosciuto al custode le sole spese per il carburante auto, riconducendo le spese delle quattro raccomandate al rimborso forfetario del 10 % già riconosciuto a titolo di spese generali sul valore di liquidazione del compenso;
- considerato, in effetti, che l'art. 2, sesto comma, D.M. 80/09 stabilisce che “Al custode
e' dovuto il rimborso forfetario, in ragione del 10% del compenso liquidato, per le spese generali di organizzazione e studio, nonché per quelle di corrispondenza, viaggi e comunicazioni, anche telefoniche”;
- osservato che il rimborso forfetario ha ad oggetto le spese generali diverse (e difficilmente documentabili) da quelle vive (agevolmente riscontrabili per tabulas), come peraltro precisato dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dell'analoga fattispecie di cui all'art. 2 D.M. 55/14 (Cass. Civ. sez. VI, 27/07/2020, n.15985: “le spese documentate sono tutte quelle rese necessarie dal processo, come il contributo unificato, le marche da bollo necessarie durante il procedimento, i compensi versati al consulente di parte, e tutti gli esborsi per i quali è previsto un documento specifico che ne attesti l'esborso e l'ammontare. Diverso è il rimborso c.d. forfetario delle spese generali, che costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e che spetta automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass. 30/05/2018, n. 13693, ed ivi ulteriori richiami;
da ultimo, Cass.
04/04/2019, n. 9385)).
Pag. 5 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Dunque, occorre separatamente liquidare in favore del custode, a titolo di rimborso delle spese vive anticipate, la somma richiesta di € 57,71.
2.4) Conclusivamente, in riforma parziale dell'opposto decreto, occorre liquidare, a carico del creditore procedente, in favore del custode avv. CE Gucciardi, al lordo degli acconti eventualmente già corrisposti, la somma di € 2.443,58 (€ 1.973,58 per compensi ex art. 2, primo comma, D.M. 80/09 + € 470,00 per compensi ex art. 2, terzo comma, D.M. cit.), oltre rimborso spese generali del 10% da computare sul predetto compenso, Cpa ed Iva come per legge e spese vive documentate per € 57,71.
3) In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono i presupposti per compensare in ragione di ½ le spese del presente procedimento, con residuo liquidato a carico del creditore procedente opposto secondo i valori di cui al
D.M. 55/14, opportunamente ridotti in ragione dell'assenza di attività istruttoria e della contenuta complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) in riforma parziale dell'opposto decreto, liquida, a carico del creditore procedente, in favore del custode avv. CE Gucciardi, al lordo degli acconti eventualmente già corrisposti, la somma di € 2.443,58 (€ 1.973,58 per compensi ex art. 2, primo comma,
D.M. 80/09 + € 470,00 per compensi ex art. 2, terzo comma, D.M. cit.), oltre rimborso spese generali del 10% da computare sul predetto compenso, Cpa ed Iva come per legge, nonché spese vive documentate per € 57,71;
2) condanna a rifondere l'opponente delle spese di lite che, già Controparte_1 compensate in ragione di 1/2, liquida in complessivi € 62,50 per esborsi ed € 170,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e
CPA come per Legge.
Marsala, 4/10/2025 Il Giudice
CE PA PI
Pag. 6 a 6
N. 1177/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CE PA PI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1177 R.G. dell'anno 2024 tra:
AVV. FRANCESCO GUCCIARDI
OPPONENTE
E
Controparte_1
OPPOSTA – CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
CP_2
CONTUMACE avente ad oggetto: Ricorso avverso decreto di liquidazione compensi agli ausiliari del magistrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 9/8/24 l'avv. CE Gucciardi ha formulato opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dovutigli quale custode giudiziario pronunciato dal Giudice dell'Esecuzione il 10/7/2024, nell'ambito della procedura esecutiva n. 33/22, chiedendo: “B. DICHIARARE l'illegittimità del decreto di liquidazione impugnato, disponendone l'annullamento\inefficacia; e per l'effetto C.
Pag. 1 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE degli onorari, spese ed accessori in favore del custode giudiziario, così come da “Richiesta Liquidazione Compensi e Spese Custode
Giudiziario, depositata nel fascicolo telematico ed allegata al presente ricorso;
e, dunque D. LIQUIDARE AL RICORRENTE, quale custode nella Esecuzione
Immobiliare N° 33\2022 R.G.E., la complessiva somma di €. 3.230,68 per compensi e di
€ 57,71 per anticipazioni non imponibili, oltre accessori di legge;
Porre a carico del creditore procedente, le spese legali della presente procedura, nonché le spese vive borsuali del presente ricorso (contributo unificato €. 98,00, diritti €. 27,00 e successive)”.
Nella contumacia degli opposti, la causa è stata tratta in decisione ex art. 281 sexies terzo comma, c.p.c.
2) Parziale fondatezza dell'opposizione.
2.1) L'avv. Gucciardi contesta il provvedimento di liquidazione, innanzitutto, poiché contemplante una riduzione del 20% sui compensi in applicazione dell'art. 2 comma 3
DM 80/2009.
Ebbene, il DM 80 del 2009 si applica a “i compensi spettanti nei processi di espropriazione forzata ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore”.
All'art. 2, terzo comma, il DM cit. prevede: “In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, e' ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta”.
L'opponente sostiene che il riferimento alla “estinzione del processo prima della vendita” debba interpretarsi come estinzione del processo prima dell'esperimento del tentativo di vendita, sì che, essendosi realizzati nella procedura de qua quattro tentativi di vendita, non può operarsi alcuna applicazione della norma in discorso.
Questo giudicante ritiene corretta la determinazione del decreto impugnato, sia per ragioni di natura letterale che per considerazioni di natura sistematica.
Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Invero, la fonte normativa citata distingue nettamente “operazioni di vendita” (art. 2, secondo comma, lett. m, d.m. 80/09) e “vendita” (per l'appunto, art. 2, terzo comma,
d.m. 80/09).
Ed invero, laddove la prima locuzione indica la fase preparatoria del trasferimento del diritto reale, la parola “vendita” indica inequivocabilmente il trasferimento già avvenuto.
Sul piano sistematico, poi, confinare il potere di riduzione del giudice ai soli procedimenti estintisi prima del compimento di un tentativo di vendita equivale a rendere identico il compenso per i custodi nominati nelle procedure in cui la vendita è avvenuta a quello da riconoscere ai custodi delle procedure in cui, nonostante il tentativo di vendita, l'aggiudicazione e il trasferimento del diritto reale non è avvenuto, il che si risolverebbe in una soluzione irragionevole, per di più in contrasto con la lettera della norma.
Sempre sul piano sistematico, infatti, deve osservarsi che, secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, non potendo trovare applicazione il terzo comma dell'art. 2 cit., occorrerebbe fare ricorso al primo comma, il quale prevede, tuttavia, “un compenso a percentuale calcolato per scaglioni sul valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto immobiliare”.
Dunque, di tal guisa occorrerebbe procedere alla liquidazione secondo l'ipotetico valore di un'aggiudicazione in realtà mai avvenuta.
Ancora, il terzo comma richiama esplicitamente, ai fini dell'individuazione del compenso, il “valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata […]”, facendo evidentemente rientrare nel proprio ambito di applicazione sia il caso in cui siano stati esperiti plurimi tentativi di vendita, sia quello in cui nemmeno si sia giunti alla pronuncia dell'ordinanza di vendita.
Occorre, pertanto - alla stregua, peraltro, di quanto riscontrabile in vari precedenti di merito presupponenti l'applicazione del terzo comma alle fattispecie procedimentali ove, pure essendosi verificati tentativi di vendita, non si è addivenuti ad aggiudicazione
(tra i tanti, v. Trib. Padova, n. 7266/21, del 18/5/22, ove si era svolto un esperimento di vendita;
Trib. Forlì n. 745/24) - reputare legittima l'applicazione del terzo comma
Pag. 3 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile dell'art. 3 D.M.80/09, con conseguente conferma dell'esercizio del potere di riduzione del compenso da parte del Giudice dell'esecuzione.
2.2) E', invece, fondata la seconda ragione di doglianza del ricorrente, incentrata sul mancato riconoscimento della voce di liquidazione pari a € 470,00 con riferimento all'attività di recupero dei canoni di locazione nonché per la disdetta del contratto di locazione.
Il custode ha, invero, dimostrato di avere agito per il recupero dei canoni e per la disdetta del contratto di locazione mediante produzione documentale allegata al ricorso sub. 3 e 5, in particolare riproducente le missive inviate al conduttore in data 13/10/22 e
10/1/23 (contenente la disdetta).
Dunque, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 D.M. 80/2009, “
1. Per le attività di riscossione dei canoni di locazione ovvero di altre somme dovute per l'occupazione dell'immobile, nonche' di rinnovo, disdetta e stipula dei contratti di godimento del bene, spetta al custode un compenso aggiuntivo calcolato per scaglioni, nella misura di seguito indicata, sull'ammontare delle somme incassate: fino a euro 5.000,00: 4%; oltre euro 5.000,00: 3%”.
Pertanto, al custode sono dovute ulteriori somme così come riepilogate nel seguente schema:
2.3) E' parimenti fondata la terza ragione di opposizione.
Ed invero:
Pag. 4 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
- il ricorrente aveva richiesto il rimborso di € 57,71 a titolo di rimborso delle spese vive secondo il seguente schema;
- il provvedimento impugnato, osservato “che, a norma dell'art. 2, comma 6, del D.M.
80/2009, il rimborso forfettario del 10% del compenso comprende le spese di corrispondenza e comunicazioni”, ha riconosciuto al custode le sole spese per il carburante auto, riconducendo le spese delle quattro raccomandate al rimborso forfetario del 10 % già riconosciuto a titolo di spese generali sul valore di liquidazione del compenso;
- considerato, in effetti, che l'art. 2, sesto comma, D.M. 80/09 stabilisce che “Al custode
e' dovuto il rimborso forfetario, in ragione del 10% del compenso liquidato, per le spese generali di organizzazione e studio, nonché per quelle di corrispondenza, viaggi e comunicazioni, anche telefoniche”;
- osservato che il rimborso forfetario ha ad oggetto le spese generali diverse (e difficilmente documentabili) da quelle vive (agevolmente riscontrabili per tabulas), come peraltro precisato dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dell'analoga fattispecie di cui all'art. 2 D.M. 55/14 (Cass. Civ. sez. VI, 27/07/2020, n.15985: “le spese documentate sono tutte quelle rese necessarie dal processo, come il contributo unificato, le marche da bollo necessarie durante il procedimento, i compensi versati al consulente di parte, e tutti gli esborsi per i quali è previsto un documento specifico che ne attesti l'esborso e l'ammontare. Diverso è il rimborso c.d. forfetario delle spese generali, che costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e che spetta automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass. 30/05/2018, n. 13693, ed ivi ulteriori richiami;
da ultimo, Cass.
04/04/2019, n. 9385)).
Pag. 5 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Dunque, occorre separatamente liquidare in favore del custode, a titolo di rimborso delle spese vive anticipate, la somma richiesta di € 57,71.
2.4) Conclusivamente, in riforma parziale dell'opposto decreto, occorre liquidare, a carico del creditore procedente, in favore del custode avv. CE Gucciardi, al lordo degli acconti eventualmente già corrisposti, la somma di € 2.443,58 (€ 1.973,58 per compensi ex art. 2, primo comma, D.M. 80/09 + € 470,00 per compensi ex art. 2, terzo comma, D.M. cit.), oltre rimborso spese generali del 10% da computare sul predetto compenso, Cpa ed Iva come per legge e spese vive documentate per € 57,71.
3) In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono i presupposti per compensare in ragione di ½ le spese del presente procedimento, con residuo liquidato a carico del creditore procedente opposto secondo i valori di cui al
D.M. 55/14, opportunamente ridotti in ragione dell'assenza di attività istruttoria e della contenuta complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) in riforma parziale dell'opposto decreto, liquida, a carico del creditore procedente, in favore del custode avv. CE Gucciardi, al lordo degli acconti eventualmente già corrisposti, la somma di € 2.443,58 (€ 1.973,58 per compensi ex art. 2, primo comma,
D.M. 80/09 + € 470,00 per compensi ex art. 2, terzo comma, D.M. cit.), oltre rimborso spese generali del 10% da computare sul predetto compenso, Cpa ed Iva come per legge, nonché spese vive documentate per € 57,71;
2) condanna a rifondere l'opponente delle spese di lite che, già Controparte_1 compensate in ragione di 1/2, liquida in complessivi € 62,50 per esborsi ed € 170,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e
CPA come per Legge.
Marsala, 4/10/2025 Il Giudice
CE PA PI
Pag. 6 a 6