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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9237 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022, vertente tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
(codice fiscale ), , C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], (codice fiscale ) e C.F._2
, nata a [...] l'[...], Parte_3
(codice fiscale ), tutti elettivamente C.F._3
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lo Verso Fabio, che li rappresenta e difende per procura, giusta procura allegata all'atto di citazione.
ATTORI
e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
, nata a [...] il 12 settembre Parte_4
1965 (codice fiscale ), elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio degli avv.ti Milano Giovanna Carla e la
Duca Licia, dalle quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa.
, nata a [...] l'[...], Parte_5
ivi residente in [...] n. 15, (codice fiscale
), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5
degli avv.ti Milano Giovanna Carla e la Duca Licia, dalle quali è
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa.
CONVENUTI
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori indicati in epigrafe allegavano: (i) di essere coeredi, unitamente alla convenuta di nato a Parte_4 Persona_1
Palermo il 5 novembre 1935 ed ivi deceduto, ab intestato, il 14
novembre 2010; (ii) che il loro dante causa era proprietario,
unitamente alla convenuta e per la quota di 9/18 Controparte_1
ciascuno, dell'immobile sito in Palermo alla via Silvio Boccone n. 1,
piano terra, riportato al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio n. 3, p.lla n. 213, sub 1; (iii) che detto immobile era stato gestito esclusivamente da la quale lo concedeva Controparte_1
in locazione a terzi e nel 2018 dopo aver provocato la risoluzione giudiziale del suddetto contratto e riottenuto la sua materiale
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disponibilità, nonostante le loro formali richieste, aveva rifiutato di consegnare loro una copia delle chiavi di accesso e la quota parte di loro spettanza dei frutti civili dallo stesso prodotti.
Sulla scorta di tali fatti, domandavano che si procedesse allo scioglimento della comunione esistente sul locale sito in Palermo
alla via Silvio Boccone n. 1, piano terra, riportato al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio n. 3, p.lla n. 213, sub 1,
anche mediante l'attribuzione in loro favore delle quote dei convenuti dietro pagamento del loro valore di mercato e si condannasse a corrispondere la quota parte di Controparte_1
loro spettanza dei frutti civili dallo stesso prodotti dal giugno 2021 e sino all'attualità.
Con distinte comparse, tempestivamente depositate, si costituivano in giudizio e Parte_4 Controparte_1
sostenendo posizioni comuni. in particolare, Controparte_1
nell'aderire alla domanda di divisione chiedeva, però, che si procedesse all'assegnazione a sé, quale maggior quotista, del bene comune (dietro pagamento del valore delle loro quote) e domandava che, una volta accertato il suo diritto di ottenere dagli attori la restituzione della quota delle somme spese per gli interventi di manutenzione eseguiti nell'immobile comune nel 2013
e nel 2018 (che quantificava in complessivi € 14.900,00), per la registrazione del contratto di locazione dal 2010 al 2017 (che quantificava in complessivi € 676,13), per il giudizio di sfratto per morosità istaurato (che quantificava in complessivi € 2.750,00), per
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la stima dell'immobile (che quantificava in € 300,00) e per l'aggiornamento della visura catastale (che quantificava in € 350,00),
che si procedesse alla compensazione di tale controcredito con il credito vantato dagli attori per il mancato godimento del bene dal
2021 all'attualità e li si condannasse al pagamento dell'eventuale differenza.
La causa istruita mediante produzione documentale assunzione dei testi ammessi con provvedimento del 3 luglio 2023,
nonché a mezzo di C.T.U., una volta fallite le trattative avviate dalle parti, era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
all'udienza del 4 marzo 2025.
MERITO DELLA LITE
La comunione per cui è causa è sciolta secondo le modalità
appresso indicate.
Preliminarmente, deve rilevarsi che è documentalmente provato che gli attori e la convenuta siano eredi Parte_4
di (nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduto, ab intestato, il 14 novembre 2010 cfr. all. 3 citazione)
avendo gli stessi espressamente accettato l'eredità del predetto de
cuius con atto ricevuto dal Notaio di Palermo il Persona_2
16 maggio 2017, rep./racc. nn. 2568/1800 trascritto a Palermo il 3
ottobre 2018 ai nn. 36915/27913 RG/RP (cfr. all. 6 citazione).
Nel patrimonio di si iscriveva anche la Persona_1
quota di 9/18 dell'immobile sito in Palermo alla via Silvio Boccone
n. 1, piano terra, riportato al catasto fabbricati del Comune di
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Palermo al foglio n. 3, p.lla n. 213, sub 1, che il de cuius acquistava unitamente alla convenuta (titolare della restante Controparte_1
quota di 9/18) con atto di compravendita rogato in Notaio Per_3
di Palermo il 2 gennaio 1963, trascritto in data 7 gennaio
[...]
1963 ai nn. 663/539 R.G./R.P.(cfr. all. comparse convenute).
Poiché la successione di si è aperta ab Persona_1
intestato, la quota indivisa del predetto bene si è devoluta sensi dell'art. 581 c.c. in favore della coniuge superstite Parte_2
nella misura di 3/18 indivisi e dei figli Parte_4
e nella misura di 2/18 Parte_3 Parte_1
indivisi ciascuno.
In tal modo ricostruiti i referenti oggettivi e soggettivi del rapporto di comunione qui rilevante, deve adesso evidenziarsi che gli accertamenti tecnici disposti in corso di causa - che il Tribunale
ritiene pienamente convincenti ed esaustivi, poiché esito di una scrupolosa attività scientifica della quale il perito ha illustrato doviziosamente sia le premesse teoriche e fattuali, sia i singoli passaggi applicativi e che non sono stati oggetto di osservazioni critiche – hanno consentito di acquisire una descrizione puntuale del bene (“trattasi di un piccolo chiosco la cui superfice commerciale
risulta di mq 7,81, costruito a ridosso di una palazzina a pianta
trapezoidale il cui lato corto si trova all'intersezione delle e Parte_6
Silvio Boccone. La struttura del chiosco è in c.a. con cordoli all'altezza
della copertura piana, dai quali, su due dei tre lati di prospetto, si aggetta
una pensilina. La copertura è circoscritta da un parapetto. Una caditoia,
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parzialmente incassata a parete, raccoglie le acque pluviali, convogliandole
infine verso la strada L'ingresso del chiosco avviene dalla Via Boccone,
attraverso una porta in ferro. Nel fronte opposto, sulla Via Oreto, è
ricavato un altro ingresso al locale, con una saracinesca avvolgibile a
tutt'altezza. Anche l'ampia finestra per i clienti è chiusa da saracinesca
avvolgibile in ferro” così pp .11 - 12 relazione del 26.03.2024), di verificarne la regolarità urbanistica (cfr. p. 23 della relazione del
26.03.2024) e l'esatta conformità del suo stato di fatto alle planimetrie catastali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, co. 1
bis, della l. n. 52/1985 come modificato dal D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122 del 2010 (cfr. pp. 18-19 relazione del 26.03.2024).
Il nominato consulente, inoltre, ha provveduto a stimare l'attuale valore di mercato del suddetto bene che ha determinato in
€ 44.571,00. Da ciò deriva: (i) che il valore attuale della quota di 9/18
del suddetto immobile che spetta, iure proprio, alla condividente
è pari ad € 22.285,50; (ii) che il valore attuale Controparte_1
della quota di 3/18 del suddetto immobile che spetta, iure hereditario,
alla condividente è pari ad € 7.428,50; (iii) che il Parte_2
valore attuale della quota di 2/18 del suddetto immobile che spetta,
iure hereditario, ai condividenti Parte_4 Parte_7
e è pari a € 4.952,33 ciascuno.
[...] Parte_1
Il ctu, infine, con valutazione condivisibile e immune da vizi,
ha evidenziato che il bene per cui è causa, in ragione delle sue ridotte dimensioni, non può essere frazionato in modo tale da attribuire a ciascuno dei cinque condividenti la propria quota in
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natura per come stabilito dall'art. 718 c.c. (“l'unità in oggetto, che
possiede appena i minimi funzionali di superficie per potere essere
utilizzabile, non è passibile di alcun frazionamento” così p.22 relazione del 26.03.2024). Pertanto, preso atto che il bene comune non è
divisibile in natura e che la vendita all'incanto è intesa dal legislatore come ipotesi del tutto residuale, lo scioglimento della comunione per cui è causa dovrà avvenire ai sensi dell'art. 720 c.c.,
attribuendo il bene agli attori, pro indiviso fra loro, con addebito dell'eccedenza e ciò perché la maggior quotista Controparte_1
nella comparsa conclusionale ha revocato la dichiarazione di attribuzione a sé fatta in comparsa di costituzione (attività questa del tutto ammissibile, non risolvendosi in una domanda in senso stretto Cass, n. 10624/2010) e gli stessi hanno fatto formale richiesta che si proceda in tal senso sin dall'atto introduttivo del presente giudizio (Cass. n. 36736/2023), richiesta che, per costante indirizzo,
“vincola il giudice alla pronuncia di assegnazione per l'intero con addebito
della eccedenza alla porzione dell'istante, salvo la comprovata esistenza di
gravi motivi, concernenti l'interesse comune dei condividenti stessi (Cass.
n. 8629/1998; A. Roma 23.10.2012) qui non ricorrenti. Per l'effetto,
come richiesto dagli attori, dovrà rilasciare in Controparte_1
loro favore l'immobile per cui è causa e consegnare loro la copia delle chiavi di accesso.
Ai sensi dell'art. 720 c.c. , Parte_4 Parte_7
e , assegnatari pro indiviso fra loro della piena ed Parte_1
esclusiva proprietà dell'immobile sito in Palermo alla via Silvio
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Boccone n. 1, piano terra, (riportato al catasto fabbricati del Comune
di Palermo al foglio n. 3, p.lla n. 213, sub 1) sono obbligati a corrispondere a l'importo (già rivalutato) di € Controparte_1
22.285,50 e a l'importo (già rivalutato) di € Parte_4
4.952,33.
***************************************************
È accolta, invece, seppur nei limiti appresso indicati, la domanda attorea volta a ottenere il rimborso della quota parte di loro spettanza dei frutti civili prodotti dall'immobile comune gestito (è pacifico) esclusivamente dalla convenuta CP_1
dall'11 giugno 2021 e sino alla data odierna.
[...]
Preliminarmente, però, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea di rimborso dei canoni percepiti da Parte_5
per la locazione del predetto immobile comune sino al 2018
[...]
e, in tesi, non restituiti, in quanto non ritualmente proposta né con l'atto introduttivo del giudizio, né alla udienza di prima comparizione.
Ciò posto, va rilevato che l'art. 723 c.c. prescrive che in sede di divisione i condividenti si debbano rendere tra loro il conto e debbano determinare, tra l'altro, l'importo dei frutti dovuti.
La ratio dell'obbligo del rendiconto, si osserva, “va individuata
in ciò che, chiunque svolga attività nell'interesse di altri, deve portare a
conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede gli atti posti in
essere ed in particolare, quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare
e avere"; tale obbligo è "fondato, a pari di quanto può avvenire in qualsiasi
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stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta
da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria o a mandato
ad amministrare” (Cass. nn. 6358/93 e 5720/84 nonché cfr. Cass. n.
2148/2014; Cass. n. 30552/2011).
Il diritto del comunista escluso dal godimento della cosa comune al rimborso dei frutti civili deve però coordinarsi con le regole dettate in materia uso dei suddetti beni.
È noto, infatti, che i beni comuni possano essere legittimamente utilizzati da parte del singolo comunista anche in modo più inteso rispetto agli altri, con l'unico limiti di non alterare il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari (art. 1102 c.c.).
Al singolo condomino, dunque, è fatto divieto soltanto di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di impedire agli altri condomini di fare pari uso della cosa laddove lo richiedano (Cass. n. 8119/2004 e Cass. n.
23448/2012).
Ciò significa che il godimento diretto del bene comune da parte di uno dei comproprietari, rappresentando l'attuazione del suo diritto dominicale, è di per sé lecito, purché non venga impedito agli altri comproprietari il pari utilizzo.
In altri termini, colui che utilizza in modo esclusivo il bene comune non è tenuto, per ciò solo, a rimborsare agli altri condividenti i frutti percetti, ma dovrà farlo allorché costoro gli abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta: da quel momento egli è tenuto al pagamento della
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corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile, i quali, “hanno la funzione di corrispettivo del
godimento del bene utilizzato in via esclusiva da un comproprietario e
possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone di
mercato" (Cass. n. 5504 del 2012).
Il Tribunale non ignora che esiste un orientamento ermeneutico (Cass. n. 5156/2012), che ricollega al semplice godimento esclusivo di un immobile comune da parte di uno dei comproprietari il diritto dei restanti comproprietari alla corresponsione in loro favore dei frutti civili ritraibili dallo stesso,
ma ritiene che lo stesso non sia meritevole di condivisione, poiché
porterebbe a riconoscere il diritto a una somma di denaro connessa al mancato utilizzo del bene comune anche al comproprietario che,
in realtà, non abbia mai manifestato alcun interesse al godimento
(né diretto, né indiretto) del cespite e che non abbia dunque, di fatto, subito alcuna privazione per l'altrui uso esclusivo.
Si aderisce pertanto alla impostazione di chi conclude che
“l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei
limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun
pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o
abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo
l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili
ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti
abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e
non gli sia stato concesso” (così, Cass. n. 2423/2015) e che “Se la natura
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di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo
godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi
o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a
quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri
comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può
assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro
che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non
risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del
bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”(così, Cass. n.
24647/2010).
Muovendo da tali premesse teoriche, deve allora rilevarsi che,
nel caso che ci occupa, tutti gli attori hanno domandato il rimborso della quota di loro spettanza dei frutti civili prodotti dall'immobile comune con decorrenza dall'11 giugno 2021, data dalla quale ha inoltrato alla convenuta Parte_1 Controparte_1
anche nell'interesse di e , Parte_3 Parte_2
formale richiesta di pagamento (cfr all. 7 atto di citazione),
successivamente reiterata con la comunicazione dell'invito alla mediazione del gennaio 2022 (cfr. all. 8 e 9 citazione).
La convenuta, dal canto proprio, non ha mai negato di essere nella esclusiva disponibilità materiale del bene comune, né la ricezione di tale richiesta di pagamento, sicchè si provvederà nel senso richiesto dagli attori.
A tal uopo, il nominato ctu, con valutazione condivisibile e immune da vizi, ha stimato il valore locativo medio dell'immobile
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sito in Palermo alla via Silvio Boccone n. 1, piano terra, in € 400,00 e determinato in € 12.300,00 il valore complessivo dei frutti civili prodotti dal bene dal giugno 2021 sino al gennaio 2024.
Così, per la determinazione del valore dei frutti prodotti dal bene dal febbraio 2024 al maggio 2025, dovendosi fare applicazione
(in mancanza di elementi di segno contrario, che era onere degli interessati fornite) del valore mensile indicato dall'ausiliario per l'ultimo semestre di riferimento (2024) si perviene alla conclusione che il valore complessivo dei frutti prodotti dall'immobile comune dal giugno 2021 ad oggi è pari ad € 19.835,00.
Compete pertanto: (ii) a e a Parte_1 Parte_3
titolari ognuno della quota di 2/18 del suddetto
[...]
immobile, l'importo di euro 2.204,00 ciascuno a titolo di frutti civili prodotti dal bene comune dal giugno 2021 all'attualità, oltre agli interessi al tasso legale da ciascuna scadenza al soddisfo;
(ii) a
[...]
, titolare della quota di 3/18 del suddetto immobile Parte_2
l'importo di € 3.305,00 a titolo di frutti civili prodotti dal giugno
2021 all'attualità oltre agli interessi al tasso legale da ciascuna scadenza al soddisfo.
************************************
infine, ha diritto ad ottenere il rimborso Parte_5
delle migliorie apportate e dei costi sostenuti per la gestione della cosa comune, per come dalla stessa richiesto con tempestiva domanda riconvenzionale, dovendosi osservare che, per pacifico indirizzo, il termine di prescrizione di tale diritto non decorre in
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costanza del rapporto di comunione, ma soltanto dal suo scioglimento (cfr. fra le altre Cass, n. 21906/2021).
All'esito dell'istruttoria, infatti, può dirsi provato che la suddetta condividente abbia effettivamente sostenuto, nell'interesse di tutti i condividenti spese per complessivi € 14.900,00 per la ristrutturazione dell'immobile comune (nel dettaglio nel 2013 €
4.500,00 per il rifacimento del rivestimento in marmo corrisposti a ed € 3.450,00 per lavori di muratura corrisposti a Parte_8
; nel 2018 € 5.500,00 corrisposti a € 850,00 Testimone_1 CP_2
corrisposti al fabbro per la riparazione dei serramenti, ed € 600,00
corrisposti per lavori di muratura).
Tale fatto trova riscontro nella documentazione prodotta dall'interessata a corredo della propria comparsa (cfr. preventivi e ricevute allegate alla comparsa), è stato confermato dai testi e escussi all'udienza del 9 aprile Testimone_2 Testimone_3
2024 (cfr. verbale in atti), è stato ulteriormente verificato dal nominato ctu in sede di sopralluogo (“Le pareti all'esterno sono
interamente rivestite con lastre di marmo del tipo rosa bea che incorniciano
altresì il vano della porta d'ingresso e della finestra di apertura destinata ai
clienti. In questo caso la copertina di marmo serve come piano di appoggio
per le bibite. All'interno, sul piano della vecchia pavimentazione è
sovrapposto finto parquet del tipo parqcolor sui toni chiari del legno tipo
acero/frassino. Le pareti sono intonacate e definite a idropittura bianca. La
parete lunga di fondo del locale ospita le prese, attacchi idrici e scarichi per
l'attrezzatura operativa dell'attività. A soffitto sono alloggiati due faretti,
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che costituiscono la dotazione luminosa fissa. La centralina elettrica denota
un rifacimento dell'impianto piuttosto recente” così p. 12 relazione) e,
infine, è stato ammesso anche dagli attori nella propria comparsa conclusionale.
A tale specifico riguardo, deve soltanto precisarci che tali opere sono state poste in essere in conformità alla normativa edilizia (perché ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001 potevano essere eseguite in regime di edilizia libera) e che la condividente che ne ha sopportato i costi nell'interesse comune ha certamente diritto ad ottenerne il rimborso da parte degli altri condividenti in misura proporzione alla loro quota, poiché altrimenti questi ultimi beneficerebbero indebitamente del maggior valore di mercato acquisito, in conseguenza della loro esecuzione, dal bene di cui sono comproprietari (cfr. Cass, n. 15300/2020 “Il coerede che sul bene
comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in
sede di divisione, non già l'applicazione dell' art. 1150 c.c. - secondo cui è
dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza
dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi
partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per
il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di
debito di valuta e non di debito di valore”).
Infine, non è controverso che la convenuta Controparte_1
abbia sostenuto spese per la gestione del bene comune per complessivi € 4.076,00 [e nel dettaglio € 676,13 per la registrazione del contratto di locazione dal 2010 al 2017; € 2.750,00 a titolo di
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onorario effettivamente corrisposto all'avv. che ha Controparte_3
curato il giudizio di sfratto per morosità istaurato nei confronti del conduttore dell'immobile comune (a nulla rilevando, di contro, la minor somma liquidata dal Tribunale a titolo di spese e non ricuperata dalla locatrice in ragione della incapienza del patrimonio del conduttore); € 300,00 corrisposti all'agenzia immobiliare Gabetti
per la stima dell'immobile comune effettuata in sede di mediazione ed € 350,00 per l'aggiornamento della visura catastale dell'immobile comune).
In forza delle superiori premesse, deve concludersi che gi attori e debbano restituire Parte_1 Parte_3
a i 2/18 ciascuno delle suddette spese, pari ad Parte_5
euro 2.108,00, mentre debba restituire a Parte_2 Parte_5
i 3/18 delle suddette spese, pari ad € 3.163,00.
[...]
Pertanto, procedendo, come richiesto dalle parti, alla compensazione giudiziale fra il credito vantato dagli attori nei confronti della convenuta (a titolo di quota parte Parte_5
di loro spettanza dei frutti civili prodotti dal bene comune dal giugno 2021 all'attualità) e il suddetto contro credito vantato dalla convenuta nei loro confronti (per i costi sostenuti Parte_5
per le migliorie apportate al bene comune e per sua gestione) deve concludersi che debba corrispondere a Parte_5
e la somma residua di € Parte_1 Parte_3
96,00 ciascuno e a la somma residua di € 142,00. Parte_2
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***************************************************
Le spese del giudizio di divisione (comprensive dei costi della ctu, già liquidati con separato decreto) – calcolate sulla base del DM
147/2022, tenendo conto del valore della causa (desumibile dal valore del bene comune ai sensi dell'art. 12, co.2, c.p.c.) e applicando i parametri minimi per la fase studio e introduttiva e quelli medi per le restanti fasi in € 4.230,00 per onorari (oltre accessori come per legge) e in € 545,00 per esborsi – vanno poste integralmente a carico della massa, e dunque di ciascuna parte pro quota, con diritto della parte che le ha anticipate di ripeterne dalle altre la frazione di loro pertinenza sul punto fra le altre cfr. Tribunale Latina, n. 2336/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DISPONE lo scioglimento della comunione che lega e , Controparte_1 Parte_2 Parte_1
e (n.q. di eredi di Parte_3 Parte_4
e ha ad oggetto l'immobile sito in Palermo Persona_1
alla via Silvio Boccone n. 1, piano terra, riportato al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio n. 3, p.lla n. 213, sub 1
mediante attribuzione pro indiviso fra loro a , Parte_2
, delle quote appartenenti a Parte_1 Parte_3
e . Controparte_1 Parte_4
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PONE a carico di , , Parte_2 Parte_1
ai sensi dell'art. 720 c.c. l'obbligo di Parte_3
corrispondere a l'importo (già rivalutato) di € Controparte_1
22.285,50 e a l'importo (già rivalutato) di € Parte_4
4.952,33.
ORDINA a di rilasciare il suddetto Controparte_1
immobile in favore di , Parte_2 Parte_1
Parte_3
CONDANNA a corrispondere a Controparte_1
e a € 96,00 ciascuno. Parte_1 Parte_3
CONDANNA a corrispondere a Controparte_1 Parte_9
€ 142,00.
[...]
DISPONE che le spese occorrenti per l'attuazione della divisione siano sostenute dai condividenti in proporzione alle rispettive quote.
PONE le spese del giudizio di divisione liquidate in parte motiva e comprensive dei costi della ctu a carico dei condividenti in proporzione alle loro quote.
Così deciso a Palermo, lì 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile