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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 270/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell' avv. Livio Calabrò Parte_1
Appellante Contro
con il patrocinio dell'avv. Alessia Fugaro;
CP_1
con il patrocinio dell'Avv. Antonio Felicetti;
Controparte_2
Appellati
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Corigliano Calabro del
8.11.2023 resa nel proc. n. 1136/21 RG.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere pagina 1 di 9 succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione in riassunzione la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Corigliano Calabro la nonché la CP_1 Controparte_3
, premettendo che: a) in data 24.01.2018 aveva acquistato una stufa a Pellet marca Cadel,
[...] modello Wall3 Plus – KW 10, colore metallo – rosso, del valore di euro 2.600,00, installata presso la sua abitazione;
b) detta stufa, dopo qualche ora dall'attivazione, emetteva fumo e cattivo odore, tanto che la sig.ra richiedeva l'intervento tecnico del centro assistenza;
c) in data 8.2.2018 Pt_1
il centro assistenza autorizzato, , effettuava un primo intervento sulla stufa Parte_2
dal quale emergeva una effettiva produzione di esalazioni nocive di fumo anche dopo 64 ore di funzionamento;
d) a seguito di un secondo intervento, eseguito in data 18.4.2018 il sig. CP_3
, nella sua qualità di rivenditore autorizzato sul territorio alla vendita dei prodotti
[...] CP_1
trasmetteva alla azienda produttrice una comunicazione mail, richiedendo il ritiro della stufa al fine di verificare il malfunzionamento del bene presso i laboratori aziendali;
e) in data 26.1.2018,
si sottoponeva a visita medica presso lo studio della dott.ssa Parte_1 Persona_1
la quale certificava come la stessa soffrisse di nausea con vertigini, ipotensione arteriosa con difficoltà respiratorie e nella deglutizione, congiuntivite irritativa OD e OS con bruciore anche al naso, alla gola, tosse e rigonfiamento dell'epiglottide tanto che, successivamente, le veniva prescritto del “Tobradex pomata oftalmica”.
Tanto premesso, la sig.ra evidenziava la responsabilità della nella causazione Pt_1 CP_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa del malfunzionamento del calorifero.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) preliminarmente accertare la responsabilità della in ordine ai fatti di cui in narrativa e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice, quantificabili nella misura complessiva di euro 4.500,00 oltre interessi e rivalutazione e comunque sempre nei limiti di competenza del
Giudice di Pace, per come specificato nella parte motivata del presente atto, ovvero in quella somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
2) condannare, altresì, gli stessi al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Il giudizio di primo grado veniva iscritto innanzi al Giudice di Pace di Corigliano Calabro proc. n.
1136/2021 RG.
pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio la che, nel contestare le avverse domande ed eccezioni, eccepiva CP_1
l'infondatezza delle pretese attoree, l'omesso adempimento dell'onere della prova con riferimento al malfunzionamento del prodotto ed al danno subito dall'attrice. Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva, altresì, in giudizio , nella sua qualità di titolare della ditta CP_3 CP_3
il quale assumeva la carenza di responsabilità del venditore. Concludeva, chiedendo il
[...] rigetto della domanda formulata dall'attore nei suoi confronti, per carenza di responsabilità del venditore in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
Con sentenza del 8.11.2023, comunicata/pubblicata in data 09.11.2023, il Giudice di Pace di
Corigliano Calabro, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “1)-Rigetta la domanda attrice, perché non provata;
2)-Condanna la signora , al pagamento delle Parte_1
spese e competenze del giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014 per come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, per la difesa della n €. 1.265,00, di cui €. 236,00 CP_1 per la fase di studio, €. 252,00 per la fase introduttiva, €. 352,00 per la fase istruttoria ed €. 425,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali ed iva e cap come per legge, con distrazione ex articolo 93 cpc, cosi come pure per la difesa della ditta si CP_2 liquidano €. 1.265,00, di cui €. 236,00 per la fase di studio, €. 252,00 per la fase introduttiva, €.
352,00 per la fase istruttoria ed €. 425,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali ed iva e cap come per legge, con distrazione ex articolo 93cpc; 3)-Pone le spese di
C.T.U. a carico della signora che si liquidano come da separato Parte_1 provvedimento”.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato il 22.12.2023, proponeva appello
, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame:
1. omesso esame di fatti Parte_1
decisivi, risultanti dagli atti e documenti prodotti nonché dalla CTU espletata in primo grado;
2. omesso esame della ulteriore documentazione medica prodotta in sede di visita medico legale e versate in atti dal consulente tecnico d'ufficio;
3. omesso esame degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio;
L'appellante, ad ogni modo, insisteva sulla sussistenza del nesso di causalità tra il malfunzionamento del calorifero e i danni sofferti, richiamando le deduzioni argomentate dal consulente tecnico d'ufficio Dott. , secondo cui: “Non esistono dubbi … sul rapporto di Per_2
causalità tra le alterazioni riportate da ed il cattivo funzionamento della Parte_1
stufa con Inalazione dei fumi nocivi del 24/01/'18, vista la documentazione consegnatemi. Non esistono altresì dubbi circa il danno subito dalla periziata ed evidenziato dall'esame obiettivo da pagina 3 di 9 me effettuato. Riguardo al primo quesito relativo alla descrizione delle lesioni riportate dalla periziata, presenta le stesse nella regione e con caratteristiche già descritte precedentemente nell'esame obiettivo. Per quanto riguarda la durata dell'invalidità temporanea totale e parziale possiamo ascrivere la stessa ad un periodo di giorni 15 (quindici) per quella al 50% e 270
(duecentosettanta) giorni ai 25%, in reazione al miglioramento delle funzioni. in reazione ai quesito riguardante la valutazione in percentuale dei postumi permanenti riconosciuti come dipendenti dal cattivo funzionamento della stufa con inalazione dei fumi nocivi, possiamo rilevare la presenza di un danno dell'efficienza funzionale, biologica e di vita di relazione apprezzabili e così quantificate
1) Postumi di sensibilizzazione con risposta dermatitica ad allergene a seconda della frequenza delle riacutizzazioni: 2% (due x cento). Il valore in percentuale della patologia è di 2% (due x cento).”
L'appellante, concludeva, chiedendo: – in via cautelare, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio esposti nel presente atto;
” - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, con integrale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro nell'ambito del giudizio N.R.G. 1136/2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e che qui si riportano: “1) preliminarmente accertare la responsabilità della in ordine ai CP_1 fatti di cui in narrativa e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice, quantificabili nella misura complessiva di euro 4.500,00 oltre interessi e rivalutazione e comunque sempre nei limiti di competenza del Giudice di Pace, per come specificato nella parte motivata del presente atto, ovvero in quella somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
2) condannare, altresì, gli stessi al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con istanza di rimessione in termini ex art. 153 comma II c.p.c., il difensore dell'appellante esponeva che:1) in data 31.12.2023 aveva provveduto all'iscrizione a ruolo, innanzi al Tribunale di
Castrovillari, dell'atto di citazione in appello regolarmente notificato agli appellati;
2) sempre in data 31.12.2023, riceveva messaggio pec contenente “Esito controlli automatici deposito” Codice
1. e relativa descrizione esito: “Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”;
3) in data 02.01.2024 sulla casella di posta elettronica del difensore depositante veniva trasmessa
Pec di accettazione del deposito con esito 2. ed attestazione di accettazione avvenuta con successo;
4) stante la mancata comunicazione da parte della cancelleria competente del numero di ruolo, il difensore recatosi presso gli uffici di cancelleria per chiedere delucidazioni in merito, apprendeva che non vi era traccia del deposito effettuato in data 31.12.2023 in alcun sistema pagina 4 di 9 telematico;
5) l'ufficio di Cancelleria interrogava anche il gestore del Server, per avere chiarimenti in merito, il quale comunicava che poteva essersi trattato di un malfunzionamento del sistema di smistamento;
6) la ricevuta di esito controlli automatici generata dal servizio telematico e la ricevuta di accettazione con successo del deposito effettuata dalla cancelleria erano idonee a provare l'avvenuta iscrizione a ruolo dell'atto entro i termini di legge;
Tanto premesso, il difensore dell'appellante, come da indicazioni ricevute dall'ufficio di cancelleria, in data 9.2.2024 provvedeva a ridepositare la medesima busta telematica trasmessa in data
31.12.2023. Concludeva, chiedendo: ”che l'Ill.mo Giudice adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co. 2 c.p.c., voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporre la rimessione in termini per l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in appello dinanzi al Tribunale Civile di Castrovillari riconoscendo valido ed efficace il deposito già effettuato in data 31.12.2023 ovvero autorizzando un nuovo deposito telematico ovvero il deposito cartaceo del suddetto atto”.
Si costituiva in giudizio l'appellata la quale preliminarmente eccepiva improcedibilità CP_1 dell'appello in ordine alla tardiva costituzione dell'appellante, non avvenuta nei termini di legge, evidenziando la mancanza di prova dell'asserito malfunzionamento del sistema informatico. Nel merito, rilevava l'inammissibilità dell'appello per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 342 cpc e manifesta infondatezza dei motivi di appello, inammissibilità della documentazione nuova prodotta in sede di impugnazione.
Concludeva l'appellata chiedendo:”In via preliminare: - accertata e dichiarata la CP_1 mancata costituzione nel termine di rito dell'appellante, dichiarare l'improcedibilità dell'appello; - in ogni caso, per i motivi indicati in atto, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello e/o la manifesta infondatezza;
- respingere e rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Nel merito: respingere e rigettare integralmente l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso: spese e compensi di lite, oltre ad
IVA e CPA, rifuse”.
Si costituiva in giudizio l'appellata la quale preliminarmente eccepiva Controparte_4 improcedibilità dell'appello. Nel merito, contestava i motivi di appello nonché alla documentazione nuova prodotta in questa sede di gravame.
Concludeva l'appellata chiedendo: “A) Previo accurato controllo da Controparte_4
parte della cancelleria sulla data di iscrizione e sulla valenza della ricevuta esibita ed allegata nell'istanza di rimessione in termini, Si chiede dichiararsi l'improcedibilità dell'appello in caso di esito negativo;
B) Inoltre, sempre in via preliminare, Previo esame da parte del G.U. su nuovi
pagina 5 di 9 documenti prodotti in grado di Appello, qualora non abbiano fatto parte del fascicolo di primo grado, dichiarare gli stessi non facenti parte del fascicolo del procedimento, ed estrapolarli . A)
NEL MERITO: -Rigettare dell'Appello per infondatezza dei motivi, confermando la sentenza di
Primo grado;
B) In ogni caso , rigettare ogni domanda formulata dall'attore nei confronti del sig.
, per carenza di responsabilità del venditore in quanto destituita di ogni fondamento CP_3 sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in codesto atto;
C) -Condannare l'attore in caso di rigetto dell'Appello, ovvero nella ipotesi di accoglimento parziale e\o totale con declaratoria di responsabilità del produttore, condannare il convenuto in persona del legale r.p.t. alla CP_1
rifusione delle spese competenze ed onorari di procedimento a favore del , da CP_3 distrarre a favore di codesto procuratore ex art. 93 c.p.c. che si dichiara antistatario”.
Con ordinanza del 02.05.2024, resa a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza, il G.I. rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
1.Sulla improcedibilità dell'appello.
Ritiene questo Tribunale che il presente procedimento debba essere definito con la declaratoria di improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, comma 1 c.p.c., disponendo tale norma che
“l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce nei termini”.
Come noto, le norme che fissano condizioni di procedibilità sono di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall'art. 101, comma 2 c.p.c. (in tal senso, si segnala
Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, n. 24312, che ha stabilito che “ove il giudice d'appello abbia dichiarato d'ufficio l'improcedibilità del gravame per tardiva costituzione dell'appellante, senza sottoporre preventivamente alle parti detta questione, non sussiste alcuna nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, trattandosi di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà “ex ante” di esercitare ampiamente il contraddittorio;
e ciò vieppiù ove si consideri che si tratta di questione processuale, in relazione alla quale l'ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sino alla possibilità che l'eventuale “error in procedendo” sia oggetto di ricorso per Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel qual caso la corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale”).
pagina 6 di 9 Invero, per quanto concerne le forme e i termini della costituzione in appello, va richiamato il I° comma dell'art. 347 c.p.c., a tenore del quale "la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale".
La costituzione dell'appellante deve, dunque, avvenire ai sensi dell'art. 165 c.p.c. (ossia nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'art. 163 bis c.p.c.), mediante il deposito del fascicolo in cancelleria contenente l'atto di citazione d'appello notificato, il mandato alle liti, la copia della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 347, 2° comma c.p.c., i documenti offerti in comunicazione ed il fascicolo della fase di primo grado.
Si richiama, altresì, l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno fissato l'importante principio di diritto secondo cui “l'art. 347, comma 1 c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli” (Cassazione civile, Sez. Un., 18/05/2011, n. 10864).
Non v'è dubbio nel ritenere che, la tardiva costituzione dell'appellante dà luogo irrimediabilmente alla improcedibilità, posto che neppure la costituzione tempestiva dell'appellato potrebbe valere ad attribuirgli nuove facoltà.
Ebbene, venendo allo scrutinio della fattispecie per cui pende il presente procedimento, osserva questo Tribunale come rilievo evidentemente dirimente ed assorbente -nella direzione dell'ineludibile declaratoria di improcedibilità dell'appello proposto- assuma la circostanza che l'atto introduttivo del presente grado di giudizio sia stato notificato a mezzo pec alle controparti il
22.12.2023, mentre l'iscrizione a ruolo, manifestamente tardiva, del presente procedimento risulta telematicamente avvenuta il 9.02.2024 e, dunque, ben oltre il termine di dieci giorni dalla notifica operata a beneficio delle parti appellate.
Si rileva, al riguardo, che la difesa di parte appellante ha formulato istanza ex art. 153 II co. c.p.c. di rimessione in termini nel presente giudizio (in data 9.02.2024) sul presupposto di aver provveduto, tempestivamente, alla iscrizione a ruolo dell'atto di appello con deposito telematico del
31.12.2023 il quale, però, non risultava sul sistema telematico dell'Ufficio di cancelleria civile.
pagina 7 di 9 Ora, sebbene parte appellante abbia espressamente reiterato la suddetta istanza nelle proprie conclusioni, va rilevato che l'istanza di rimessione non poteva essere accolta in quanto non vi è prova della non imputabilità della decadenza all'appellante.
È noto sul tema che “l'istituto della rimessione in termini previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla L. 69/2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.”
(C. App. Catanzaro, Sez. II, Sentenza, n. 50/2020)
Orbene, nel caso in esame l'appellante evidenzia di aver provveduto alla iscrizione a ruolo mediante deposito telematico del 31.12.2023, tuttavia non vi è prova del malfunzionamento del sistema di smistamento dei depositi telematici che avrebbe interessato gli Uffici di Cancelleria di questo Tribunale, come dalla stessa allegato.
Ad abundantiam va aggiunto che, dalla documentazione in atti, risulta attestazione del funzionario giudiziale presso questo Tribunale (cfr. attestazione del 21.02.24), il quale previa visione dei registri telematici del contenzioso civile, attestava che “non risulta alcun deposito dell'avv.Livio
Calabrò avvenuto in data 31.12.2023 e relativo alla procedura n. 270/2024 R.G.A.C.”
Alla luce di quanto sopra, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
2.Sulle spese di lite.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e delle difficoltà probatorie connesse alla questione di improcedibilità, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
Civ.13055/18)
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 270/2024 RG ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
1. Dichiara improcedibile l'appello.
2. Spese compensate pagina 8 di 9 3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo , a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Castrovillari, 21.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magarò
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 270/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell' avv. Livio Calabrò Parte_1
Appellante Contro
con il patrocinio dell'avv. Alessia Fugaro;
CP_1
con il patrocinio dell'Avv. Antonio Felicetti;
Controparte_2
Appellati
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Corigliano Calabro del
8.11.2023 resa nel proc. n. 1136/21 RG.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere pagina 1 di 9 succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione in riassunzione la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Corigliano Calabro la nonché la CP_1 Controparte_3
, premettendo che: a) in data 24.01.2018 aveva acquistato una stufa a Pellet marca Cadel,
[...] modello Wall3 Plus – KW 10, colore metallo – rosso, del valore di euro 2.600,00, installata presso la sua abitazione;
b) detta stufa, dopo qualche ora dall'attivazione, emetteva fumo e cattivo odore, tanto che la sig.ra richiedeva l'intervento tecnico del centro assistenza;
c) in data 8.2.2018 Pt_1
il centro assistenza autorizzato, , effettuava un primo intervento sulla stufa Parte_2
dal quale emergeva una effettiva produzione di esalazioni nocive di fumo anche dopo 64 ore di funzionamento;
d) a seguito di un secondo intervento, eseguito in data 18.4.2018 il sig. CP_3
, nella sua qualità di rivenditore autorizzato sul territorio alla vendita dei prodotti
[...] CP_1
trasmetteva alla azienda produttrice una comunicazione mail, richiedendo il ritiro della stufa al fine di verificare il malfunzionamento del bene presso i laboratori aziendali;
e) in data 26.1.2018,
si sottoponeva a visita medica presso lo studio della dott.ssa Parte_1 Persona_1
la quale certificava come la stessa soffrisse di nausea con vertigini, ipotensione arteriosa con difficoltà respiratorie e nella deglutizione, congiuntivite irritativa OD e OS con bruciore anche al naso, alla gola, tosse e rigonfiamento dell'epiglottide tanto che, successivamente, le veniva prescritto del “Tobradex pomata oftalmica”.
Tanto premesso, la sig.ra evidenziava la responsabilità della nella causazione Pt_1 CP_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa del malfunzionamento del calorifero.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) preliminarmente accertare la responsabilità della in ordine ai fatti di cui in narrativa e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice, quantificabili nella misura complessiva di euro 4.500,00 oltre interessi e rivalutazione e comunque sempre nei limiti di competenza del
Giudice di Pace, per come specificato nella parte motivata del presente atto, ovvero in quella somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
2) condannare, altresì, gli stessi al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Il giudizio di primo grado veniva iscritto innanzi al Giudice di Pace di Corigliano Calabro proc. n.
1136/2021 RG.
pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio la che, nel contestare le avverse domande ed eccezioni, eccepiva CP_1
l'infondatezza delle pretese attoree, l'omesso adempimento dell'onere della prova con riferimento al malfunzionamento del prodotto ed al danno subito dall'attrice. Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva, altresì, in giudizio , nella sua qualità di titolare della ditta CP_3 CP_3
il quale assumeva la carenza di responsabilità del venditore. Concludeva, chiedendo il
[...] rigetto della domanda formulata dall'attore nei suoi confronti, per carenza di responsabilità del venditore in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
Con sentenza del 8.11.2023, comunicata/pubblicata in data 09.11.2023, il Giudice di Pace di
Corigliano Calabro, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “1)-Rigetta la domanda attrice, perché non provata;
2)-Condanna la signora , al pagamento delle Parte_1
spese e competenze del giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014 per come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, per la difesa della n €. 1.265,00, di cui €. 236,00 CP_1 per la fase di studio, €. 252,00 per la fase introduttiva, €. 352,00 per la fase istruttoria ed €. 425,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali ed iva e cap come per legge, con distrazione ex articolo 93 cpc, cosi come pure per la difesa della ditta si CP_2 liquidano €. 1.265,00, di cui €. 236,00 per la fase di studio, €. 252,00 per la fase introduttiva, €.
352,00 per la fase istruttoria ed €. 425,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali ed iva e cap come per legge, con distrazione ex articolo 93cpc; 3)-Pone le spese di
C.T.U. a carico della signora che si liquidano come da separato Parte_1 provvedimento”.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato il 22.12.2023, proponeva appello
, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame:
1. omesso esame di fatti Parte_1
decisivi, risultanti dagli atti e documenti prodotti nonché dalla CTU espletata in primo grado;
2. omesso esame della ulteriore documentazione medica prodotta in sede di visita medico legale e versate in atti dal consulente tecnico d'ufficio;
3. omesso esame degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio;
L'appellante, ad ogni modo, insisteva sulla sussistenza del nesso di causalità tra il malfunzionamento del calorifero e i danni sofferti, richiamando le deduzioni argomentate dal consulente tecnico d'ufficio Dott. , secondo cui: “Non esistono dubbi … sul rapporto di Per_2
causalità tra le alterazioni riportate da ed il cattivo funzionamento della Parte_1
stufa con Inalazione dei fumi nocivi del 24/01/'18, vista la documentazione consegnatemi. Non esistono altresì dubbi circa il danno subito dalla periziata ed evidenziato dall'esame obiettivo da pagina 3 di 9 me effettuato. Riguardo al primo quesito relativo alla descrizione delle lesioni riportate dalla periziata, presenta le stesse nella regione e con caratteristiche già descritte precedentemente nell'esame obiettivo. Per quanto riguarda la durata dell'invalidità temporanea totale e parziale possiamo ascrivere la stessa ad un periodo di giorni 15 (quindici) per quella al 50% e 270
(duecentosettanta) giorni ai 25%, in reazione al miglioramento delle funzioni. in reazione ai quesito riguardante la valutazione in percentuale dei postumi permanenti riconosciuti come dipendenti dal cattivo funzionamento della stufa con inalazione dei fumi nocivi, possiamo rilevare la presenza di un danno dell'efficienza funzionale, biologica e di vita di relazione apprezzabili e così quantificate
1) Postumi di sensibilizzazione con risposta dermatitica ad allergene a seconda della frequenza delle riacutizzazioni: 2% (due x cento). Il valore in percentuale della patologia è di 2% (due x cento).”
L'appellante, concludeva, chiedendo: – in via cautelare, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio esposti nel presente atto;
” - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, con integrale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro nell'ambito del giudizio N.R.G. 1136/2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e che qui si riportano: “1) preliminarmente accertare la responsabilità della in ordine ai CP_1 fatti di cui in narrativa e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice, quantificabili nella misura complessiva di euro 4.500,00 oltre interessi e rivalutazione e comunque sempre nei limiti di competenza del Giudice di Pace, per come specificato nella parte motivata del presente atto, ovvero in quella somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
2) condannare, altresì, gli stessi al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con istanza di rimessione in termini ex art. 153 comma II c.p.c., il difensore dell'appellante esponeva che:1) in data 31.12.2023 aveva provveduto all'iscrizione a ruolo, innanzi al Tribunale di
Castrovillari, dell'atto di citazione in appello regolarmente notificato agli appellati;
2) sempre in data 31.12.2023, riceveva messaggio pec contenente “Esito controlli automatici deposito” Codice
1. e relativa descrizione esito: “Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”;
3) in data 02.01.2024 sulla casella di posta elettronica del difensore depositante veniva trasmessa
Pec di accettazione del deposito con esito 2. ed attestazione di accettazione avvenuta con successo;
4) stante la mancata comunicazione da parte della cancelleria competente del numero di ruolo, il difensore recatosi presso gli uffici di cancelleria per chiedere delucidazioni in merito, apprendeva che non vi era traccia del deposito effettuato in data 31.12.2023 in alcun sistema pagina 4 di 9 telematico;
5) l'ufficio di Cancelleria interrogava anche il gestore del Server, per avere chiarimenti in merito, il quale comunicava che poteva essersi trattato di un malfunzionamento del sistema di smistamento;
6) la ricevuta di esito controlli automatici generata dal servizio telematico e la ricevuta di accettazione con successo del deposito effettuata dalla cancelleria erano idonee a provare l'avvenuta iscrizione a ruolo dell'atto entro i termini di legge;
Tanto premesso, il difensore dell'appellante, come da indicazioni ricevute dall'ufficio di cancelleria, in data 9.2.2024 provvedeva a ridepositare la medesima busta telematica trasmessa in data
31.12.2023. Concludeva, chiedendo: ”che l'Ill.mo Giudice adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co. 2 c.p.c., voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporre la rimessione in termini per l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in appello dinanzi al Tribunale Civile di Castrovillari riconoscendo valido ed efficace il deposito già effettuato in data 31.12.2023 ovvero autorizzando un nuovo deposito telematico ovvero il deposito cartaceo del suddetto atto”.
Si costituiva in giudizio l'appellata la quale preliminarmente eccepiva improcedibilità CP_1 dell'appello in ordine alla tardiva costituzione dell'appellante, non avvenuta nei termini di legge, evidenziando la mancanza di prova dell'asserito malfunzionamento del sistema informatico. Nel merito, rilevava l'inammissibilità dell'appello per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 342 cpc e manifesta infondatezza dei motivi di appello, inammissibilità della documentazione nuova prodotta in sede di impugnazione.
Concludeva l'appellata chiedendo:”In via preliminare: - accertata e dichiarata la CP_1 mancata costituzione nel termine di rito dell'appellante, dichiarare l'improcedibilità dell'appello; - in ogni caso, per i motivi indicati in atto, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello e/o la manifesta infondatezza;
- respingere e rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Nel merito: respingere e rigettare integralmente l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso: spese e compensi di lite, oltre ad
IVA e CPA, rifuse”.
Si costituiva in giudizio l'appellata la quale preliminarmente eccepiva Controparte_4 improcedibilità dell'appello. Nel merito, contestava i motivi di appello nonché alla documentazione nuova prodotta in questa sede di gravame.
Concludeva l'appellata chiedendo: “A) Previo accurato controllo da Controparte_4
parte della cancelleria sulla data di iscrizione e sulla valenza della ricevuta esibita ed allegata nell'istanza di rimessione in termini, Si chiede dichiararsi l'improcedibilità dell'appello in caso di esito negativo;
B) Inoltre, sempre in via preliminare, Previo esame da parte del G.U. su nuovi
pagina 5 di 9 documenti prodotti in grado di Appello, qualora non abbiano fatto parte del fascicolo di primo grado, dichiarare gli stessi non facenti parte del fascicolo del procedimento, ed estrapolarli . A)
NEL MERITO: -Rigettare dell'Appello per infondatezza dei motivi, confermando la sentenza di
Primo grado;
B) In ogni caso , rigettare ogni domanda formulata dall'attore nei confronti del sig.
, per carenza di responsabilità del venditore in quanto destituita di ogni fondamento CP_3 sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in codesto atto;
C) -Condannare l'attore in caso di rigetto dell'Appello, ovvero nella ipotesi di accoglimento parziale e\o totale con declaratoria di responsabilità del produttore, condannare il convenuto in persona del legale r.p.t. alla CP_1
rifusione delle spese competenze ed onorari di procedimento a favore del , da CP_3 distrarre a favore di codesto procuratore ex art. 93 c.p.c. che si dichiara antistatario”.
Con ordinanza del 02.05.2024, resa a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza, il G.I. rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
1.Sulla improcedibilità dell'appello.
Ritiene questo Tribunale che il presente procedimento debba essere definito con la declaratoria di improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, comma 1 c.p.c., disponendo tale norma che
“l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce nei termini”.
Come noto, le norme che fissano condizioni di procedibilità sono di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall'art. 101, comma 2 c.p.c. (in tal senso, si segnala
Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, n. 24312, che ha stabilito che “ove il giudice d'appello abbia dichiarato d'ufficio l'improcedibilità del gravame per tardiva costituzione dell'appellante, senza sottoporre preventivamente alle parti detta questione, non sussiste alcuna nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, trattandosi di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà “ex ante” di esercitare ampiamente il contraddittorio;
e ciò vieppiù ove si consideri che si tratta di questione processuale, in relazione alla quale l'ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sino alla possibilità che l'eventuale “error in procedendo” sia oggetto di ricorso per Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel qual caso la corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale”).
pagina 6 di 9 Invero, per quanto concerne le forme e i termini della costituzione in appello, va richiamato il I° comma dell'art. 347 c.p.c., a tenore del quale "la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale".
La costituzione dell'appellante deve, dunque, avvenire ai sensi dell'art. 165 c.p.c. (ossia nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'art. 163 bis c.p.c.), mediante il deposito del fascicolo in cancelleria contenente l'atto di citazione d'appello notificato, il mandato alle liti, la copia della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 347, 2° comma c.p.c., i documenti offerti in comunicazione ed il fascicolo della fase di primo grado.
Si richiama, altresì, l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno fissato l'importante principio di diritto secondo cui “l'art. 347, comma 1 c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli” (Cassazione civile, Sez. Un., 18/05/2011, n. 10864).
Non v'è dubbio nel ritenere che, la tardiva costituzione dell'appellante dà luogo irrimediabilmente alla improcedibilità, posto che neppure la costituzione tempestiva dell'appellato potrebbe valere ad attribuirgli nuove facoltà.
Ebbene, venendo allo scrutinio della fattispecie per cui pende il presente procedimento, osserva questo Tribunale come rilievo evidentemente dirimente ed assorbente -nella direzione dell'ineludibile declaratoria di improcedibilità dell'appello proposto- assuma la circostanza che l'atto introduttivo del presente grado di giudizio sia stato notificato a mezzo pec alle controparti il
22.12.2023, mentre l'iscrizione a ruolo, manifestamente tardiva, del presente procedimento risulta telematicamente avvenuta il 9.02.2024 e, dunque, ben oltre il termine di dieci giorni dalla notifica operata a beneficio delle parti appellate.
Si rileva, al riguardo, che la difesa di parte appellante ha formulato istanza ex art. 153 II co. c.p.c. di rimessione in termini nel presente giudizio (in data 9.02.2024) sul presupposto di aver provveduto, tempestivamente, alla iscrizione a ruolo dell'atto di appello con deposito telematico del
31.12.2023 il quale, però, non risultava sul sistema telematico dell'Ufficio di cancelleria civile.
pagina 7 di 9 Ora, sebbene parte appellante abbia espressamente reiterato la suddetta istanza nelle proprie conclusioni, va rilevato che l'istanza di rimessione non poteva essere accolta in quanto non vi è prova della non imputabilità della decadenza all'appellante.
È noto sul tema che “l'istituto della rimessione in termini previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla L. 69/2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.”
(C. App. Catanzaro, Sez. II, Sentenza, n. 50/2020)
Orbene, nel caso in esame l'appellante evidenzia di aver provveduto alla iscrizione a ruolo mediante deposito telematico del 31.12.2023, tuttavia non vi è prova del malfunzionamento del sistema di smistamento dei depositi telematici che avrebbe interessato gli Uffici di Cancelleria di questo Tribunale, come dalla stessa allegato.
Ad abundantiam va aggiunto che, dalla documentazione in atti, risulta attestazione del funzionario giudiziale presso questo Tribunale (cfr. attestazione del 21.02.24), il quale previa visione dei registri telematici del contenzioso civile, attestava che “non risulta alcun deposito dell'avv.Livio
Calabrò avvenuto in data 31.12.2023 e relativo alla procedura n. 270/2024 R.G.A.C.”
Alla luce di quanto sopra, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
2.Sulle spese di lite.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e delle difficoltà probatorie connesse alla questione di improcedibilità, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
Civ.13055/18)
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 270/2024 RG ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
1. Dichiara improcedibile l'appello.
2. Spese compensate pagina 8 di 9 3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo , a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Castrovillari, 21.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magarò
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